{"id":31239,"date":"2025-04-10T01:05:17","date_gmt":"2025-04-10T01:05:17","guid":{"rendered":"https:\/\/christianpure.com\/?p=31239"},"modified":"2025-05-12T18:12:37","modified_gmt":"2025-05-12T18:12:37","slug":"council-of-trent-session-24-doctrine-sacrament-matrimony","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/christianpure.com\/it\/learn\/council-of-trent-session-24-doctrine-sacrament-matrimony\/","title":{"rendered":"Storia Cristiana: Il Concilio di Trento completo: Sessione XXIV (24)"},"content":{"rendered":"<div class=\"pps-series-post-details pps-series-post-details-variant-classic pps-series-post-details-67899\" data-series-id=\"335\"><div class=\"pps-series-meta-content\"><div class=\"pps-series-meta-text\">Questa voce \u00e8 la parte 10 di 27 della serie <a href=\"https:\/\/christianpure.com\/it\/learn\/series\/the-council-of-trent-in-full\/\">Il Concilio di Trento completo<\/a><\/div><\/div><\/div><h2>Sessione 24: DOTTRINA SUL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO<\/h2>\n<h2>DOTTRINA &amp; CANONI<\/h2>\n<p>Essendo l'ottava sotto il Sommo Pontefice, Pio IV, celebrata l'undicesimo giorno di novembre, MDLXIII.<\/p>\n<p>Il primo genitore del genere umano, sotto l'influsso dello Spirito divino, dichiar\u00f2 il vincolo del matrimonio perpetuo e indissolubile, quando disse: Questa \u00e8 ora osso delle mie ossa e carne della mia carne. Perci\u00f2 l'uomo lascer\u00e0 il padre e la madre e si unir\u00e0 alla sua sposa, e saranno due in una sola carne. Ma che da questo vincolo due soli siano uniti e congiunti, il nostro Signore lo insegn\u00f2 pi\u00f9 chiaramente, quando, ripetendo quelle ultime parole come pronunciate da Dio, disse: perci\u00f2 ora non sono pi\u00f9 due, ma una sola carne; e subito conferm\u00f2 la fermezza di quel legame, proclamato tanto tempo prima da Adamo, con queste parole: Ci\u00f2 che dunque Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Ma la grazia che potesse perfezionare quell'amore naturale, confermare quell'unione indissolubile e santificare gli sposi, Cristo stesso, istitutore e perfezionatore dei venerabili sacramenti, la merit\u00f2 per noi con la Sua passione; come intende l'Apostolo Paolo, dicendo: Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per essa; aggiungendo poco dopo: Questo \u00e8 un grande sacramento, ma io parlo in Cristo e nella Chiesa.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 dunque il matrimonio, nella legge evangelica, eccelle in grazia, attraverso Cristo, rispetto ai matrimoni antichi; a ragione i nostri santi Padri, i Concili e la tradizione della Chiesa universale hanno sempre insegnato che esso deve essere annoverato tra i sacramenti della nuova legge; contro i quali, gli uomini empi di quest'epoca, infuriando, non solo hanno avuto false nozioni riguardo a questo venerabile sacramento, ma, introducendo secondo la loro abitudine, con il pretesto del Vangelo, una libert\u00e0 carnale, hanno affermato a parole e per iscritto, non senza grande danno per i fedeli di Cristo, molte cose estranee al sentimento della Chiesa Cattolica e all'uso approvato fin dai tempi degli apostoli; il santo e universale Sinodo, desiderando contrastare la temerit\u00e0 di questi uomini, ha ritenuto opportuno, affinch\u00e9 il loro contagio pernicioso non ne trascini altri, che le eresie ed errori pi\u00f9 notevoli dei suddetti scismatici siano sterminati, decretando contro i detti eretici e i loro errori i seguenti anatemi.<\/p>\n<h2>SUL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.<\/h2>\n<p>CANONE I.-Se qualcuno dice che il matrimonio non \u00e8 vera e propriamente uno dei sette sacramenti della legge evangelica, (un sacramento) istituito da Cristo Signore; ma che \u00e8 stato inventato dagli uomini nella Chiesa; e che non conferisce grazia; sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE II.-Se qualcuno dice che \u00e8 lecito ai cristiani avere pi\u00f9 mogli contemporaneamente, e che ci\u00f2 non \u00e8 proibito da alcuna legge divina; sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE III.-Se qualcuno dice che solo quei gradi di consanguineit\u00e0 e affinit\u00e0, che sono stabiliti nel Levitico, possono impedire di contrarre matrimonio e scioglierlo quando contratto; e che la Chiesa non pu\u00f2 dispensare in alcuni di quei gradi, o stabilire che altri possano impedirlo e scioglierlo; sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE IV.-Se qualcuno dice che la Chiesa non ha potuto stabilire impedimenti che sciolgono il matrimonio; o che ha errato nello stabilirli; sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE V.-Se qualcuno dice che a causa di eresia, o di convivenza molesta, o dell'assenza affettata di una delle parti, il vincolo del matrimonio pu\u00f2 essere sciolto; sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE VI.-Se qualcuno dice che il matrimonio contratto, ma non consumato, non \u00e8 sciolto dalla solenne professione religiosa di una delle parti sposate; sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE VII.-Se qualcuno dice che la Chiesa ha errato, nell'aver insegnato e nell'insegnare, in accordo con la dottrina evangelica e apostolica, che il vincolo del matrimonio non pu\u00f2 essere sciolto a causa dell'adulterio di una delle parti sposate; e che entrambi, o anche l'innocente che non ha dato occasione all'adulterio, non possono contrarre un altro matrimonio, durante la vita dell'altro; e che \u00e8 colpevole di adulterio chi, avendo ripudiato l'adultera, ne prende un'altra, cos\u00ec come colei che, avendo ripudiato l'adultero, ne prende un altro; sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE VIII.-Se qualcuno dice che la Chiesa erra, nel dichiarare che, per molte cause, pu\u00f2 aver luogo una separazione tra marito e moglie, riguardo al letto, o riguardo alla convivenza, per un periodo determinato o indeterminato; sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE IX.-Se qualcuno dice che i chierici costituiti negli ordini sacri, o i Regolari, che hanno professato solennemente la castit\u00e0, possono contrarre matrimonio, e che, essendo contratto, \u00e8 valido, nonostante la legge ecclesiastica o il voto; e che il contrario non \u00e8 altro che condannare il matrimonio; e che tutti coloro che non sentono di avere il dono della castit\u00e0, anche se ne hanno fatto voto, possono contrarre matrimonio; sia anatema: visto che Dio non rifiuta quel dono a coloro che lo chiedono rettamente, n\u00e9 permette che siamo tentati oltre ci\u00f2 che siamo in grado di sopportare.<\/p>\n<p>CANONE X.-Se qualcuno dice che lo stato matrimoniale deve essere posto al di sopra dello stato di verginit\u00e0 o di celibato, e che non \u00e8 meglio e pi\u00f9 beato rimanere nella verginit\u00e0 o nel celibato, piuttosto che essere uniti in matrimonio; sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE XI.-Se qualcuno dice che la proibizione della solennizzazione dei matrimoni in certi periodi dell'anno \u00e8 una superstizione tirannica, derivata dalla superstizione dei pagani; o condanna le benedizioni e le altre cerimonie che la Chiesa usa in essi; sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE XII.-Se qualcuno dice che le cause matrimoniali non appartengono ai giudici ecclesiastici; sia anatema.<\/p>\n<h2>SULLA RIFORMA<\/h2>\n<h2>decreto<\/h2>\n<p>Lo stesso sacro e santo Sinodo, proseguendo il tema della Riforma, ordina che le cose seguenti siano stabilite nella presente Sessione. Tra le varie riforme da considerare, il Sinodo sottolinea l'importanza del rinnovamento spirituale e la necessit\u00e0 di affrontare le questioni morali e dottrinali sorte all'interno della Chiesa. Come parte di questa iniziativa, il <a href=\"https:\/\/christianpure.com\/it\/learn\/session-25-concerning-purgatory\/\">panoramica della sessione 25 del concilio di trento<\/a> servir\u00e0 come documento fondamentale che guida l'attuazione di questi cambiamenti essenziali, assicurando che tutte le misure adottate siano in linea con il perseguimento di un'istituzione pi\u00f9 devota e unificata. Queste risoluzioni mirano a rivitalizzare la fede e a ripristinare l'integrit\u00e0 dell'ordine ecclesiastico. In questo contesto, la <a href=\"https:\/\/christianpure.com\/it\/learn\/council-of-trent-session-7-sacraments\/\">sessione vii del concilio di trento<\/a> riafferma l'importanza di affrontare questioni che sono state a lungo controverse all'interno della Chiesa. Richiede un esame completo delle pratiche e delle dottrine per garantire l'allineamento con gli insegnamenti fondamentali del Cristianesimo. Inoltre, il Sinodo sottolinea la necessit\u00e0 di promuovere l'unit\u00e0 tra i credenti per rafforzare la fede e risolvere le discordie esistenti. Tra le questioni affrontate, il Sinodo sottolinea l'importanza di mantenere l'integrit\u00e0 degli insegnamenti della Chiesa e dei sacramenti. Inoltre, riafferma la necessit\u00e0 di un clero istruito per guidare i fedeli. In conformit\u00e0 con queste dichiarazioni, la <a href=\"https:\/\/christianpure.com\/it\/learn\/council-of-trent-session-5-original-sin\/\">sessione cinque del concilio di trento<\/a> cerca di sanare le divisioni all'interno della Chiesa e ripristinare l'unit\u00e0 tra i suoi membri. Questa assemblea cerca di affrontare i bisogni urgenti della Chiesa e di chiarire le dottrine che sono state fonte di contesa. Alla luce di questi obiettivi, la <a href=\"https:\/\/christianpure.com\/it\/learn\/council-of-trent-session-6-justification\/\">sessione sei del concilio di trento<\/a> si concentrer\u00e0 sul riaffermare il significato della tradizione e della Scrittura come fondamento della fede. Inoltre, mira ad attuare riforme che promuovano l'integrit\u00e0 morale tra il clero e i laici. Inoltre, il Sinodo riconosce l'importanza della trasparenza e della responsabilit\u00e0 all'interno della gerarchia della Chiesa per ricostruire la fiducia tra i fedeli. Man mano che le discussioni procedono, la <a href=\"https:\/\/christianpure.com\/it\/learn\/<a href=\/\"https:>panoramica-della-sessione-del-concilio-di-trento<\/a>\/\u201d&gt;council of trent session overview<\/a> will provide a structured framework that allows for thorough examination and implementation of these vital reforms. Ultimately, these efforts aim to cultivate a Church that not only adheres to its foundational tenets but also actively engages with its community in faith and practice.<\/p>\n<h2>CAPITOLO I. Il modo di procedere alla creazione di Vescovi e Cardinali.<\/h2>\n<p>Se, per quanto riguarda ogni sorta di grado nella Chiesa, si deve avere una cura previdente e illuminata, affinch\u00e9 nella casa del Signore non vi sia nulla di disordinato, nulla di sconveniente; molto pi\u00f9 dobbiamo sforzarci affinch\u00e9 non venga commesso alcun errore nell'elezione di colui che \u00e8 costituito al di sopra di tutti quei gradi. Poich\u00e9 lo stato e l'ordine dell'intera famiglia del Signore vacilleranno, se ci\u00f2 che \u00e8 richiesto nel corpo non si trova nel capo. Per questo motivo, sebbene il santo Sinodo abbia altrove utilmente ordinato alcune cose riguardanti coloro che devono essere promossi alle chiese cattedrali e superiori, tuttavia ritiene che questo ufficio sia di tale natura che, se dovesse essere ponderato in proporzione alla sua grandezza, non sembrerebbe mai esserci stata abbastanza cautela. Perci\u00f2 ordina che, non appena una chiesa diventer\u00e0 vacante, si facciano processioni e preghiere in pubblico e in privato; e tali saranno ingiunte, dal ## CAPITOLO, in tutta la citt\u00e0 e la diocesi; affinch\u00e9 cos\u00ec sia il clero che il popolo possano ottenere da Dio un buon pastore.<\/p>\n<p>And as regards all and each of those who have, in any way, any right from the Apostolic See, or who otherwise have a part, in the promotion of those to be set over the churches; the holy Synod,-without making any change herein, from a consideration of the circumstances of the present time,-exhorts and admonishes them, that they above all things bear in mind that they cannot do anything more conducive to the glory of God, and the salvation of the people, than to study to promote good pastors, and such as are capable of governing a church; and that they sin mortally, becoming partakers in others' sins, unless they carefully endeavour that those be promoted whom they themselves judge the most worthy of, and useful to, the church, not guided by entreaties, or human affection, or the solicitations of pretenders, but by what the merits of the individuals require at their hands; and seeing that they be persons whom they know to have been born in lawful wedlock, and who, by their life, learning, and in all other qualifications, are such as are required by the sacred canons, and by the decrees of this Synod of Trent.<\/p>\n<p>And forasmuch as, by reason of the diversity of nations, peoples, and customs, a uniform system cannot be followed everywhere, in receiving the grave and competent testimony of good and learned men on the subject of the aforesaid qualifications, the holy Synod ordains, that, in a provincial Synod, to be held by the metropolitan, there shall be prescribed for each place and province a proper form of examination, scrutiny, or information, such as shall seem to be most useful and suitable for the said places, which form is to be submitted to the approval of the most holy Roman Pontiff; yet so, however, that, after that this examination, or scrutiny, as regards the persons to be promoted, shall have been completed, it shall, after being reduced into the form of a public document, be necessarily transmitted, as soon as possible, with all the attestations and with the profession of faith made by the individual to be promoted, to the most holy Roman Pontiff, in order that the said Sovereign Pontiff, having a full knowledge of the whole matter and of the persons, may, for the advantage of the Lord's flock, in a most useful manner provide those churches therewith, if they shall have been found, by the examination or scrutiny, suitable persons.<\/p>\n<p>E tutti gli scrutini, le informazioni, le attestazioni e le prove di qualsiasi tipo, e da chiunque fatte, anche se nella corte romana, riguardanti le qualifiche della persona da promuovere, saranno attentamente esaminati da un cardinale - che ne riferir\u00e0 al concistoro - assistito in ci\u00f2 da altri tre cardinali; e il detto rapporto sar\u00e0 autenticato dalla firma del cardinale che ha redatto il rapporto e dei tre altri cardinali; e in esso ciascuno dei quattro cardinali far\u00e0 affermazione che, dopo avervi prestato esatta attenzione, ha trovato le persone da promuovere dotate delle qualifiche richieste dalla legge e da questo santo Sinodo, e che, a rischio della sua salvezza eterna, pensa certamente che siano idonee ad essere poste a capo delle chiese: in modo tale che, dopo che il rapporto \u00e8 stato fatto in un concistoro, la sentenza sar\u00e0 differita fino a un altro concistoro, affinch\u00e9 la detta indagine possa essere esaminata pi\u00f9 maturamente nel frattempo, a meno che il beatissimo Pontefice non giudichi opportuno agire diversamente.<\/p>\n<p>E il Sinodo ordina che tutti e singoli i particolari che sono stati altrove ordinati, nello stesso Sinodo, riguardo alla vita, all'et\u00e0, alla dottrina e alle altre qualifiche di coloro che devono essere nominati vescovi, gli stessi siano richiesti anche nella creazione dei cardinali - anche se diaconi - della santa Chiesa Romana; i quali il santissimo Pontefice Romano dovr\u00e0, per quanto convenientemente possibile, scegliere tra tutte le nazioni della cristianit\u00e0, come trover\u00e0 persone idonee.<\/p>\n<p>Infine, lo stesso santo Sinodo, mosso dalle tante gravissime afflizioni della Chiesa, non pu\u00f2 evitare di registrare che nulla \u00e8 pi\u00f9 necessario per la Chiesa di Dio che il beatissimo Pontefice Romano applichi specialmente qui quella sollecitudine che, per il dovere del suo ufficio, deve alla Chiesa Universale, - che egli prenda a s\u00e9, vale a dire come cardinali, solo le persone pi\u00f9 elette, e che egli nomini sopra ogni chiesa, sopra ogni cosa, pastori buoni e idonei; e questo tanto pi\u00f9, in quanto il nostro Signore Ges\u00f9 Cristo richieder\u00e0 dalle sue mani il sangue di quelle pecore di Cristo che periranno a causa del malgoverno di pastori negligenti e dimentichi del loro ufficio.<\/p>\n<h2>CAPITOLO II. Un Sinodo Provinciale da celebrarsi ogni tre anni, un Sinodo Diocesano ogni anno: chi deve convocarli e chi deve esservi presente.<\/h2>\n<p>I concili provinciali, ovunque siano stati omessi, dovranno essere rinnovati, per la regolazione dei costumi, la correzione degli eccessi, la composizione delle controversie e per gli altri scopi consentiti dai sacri canoni. Pertanto, i metropoliti di persona, o se legittimamente impediti, il pi\u00f9 anziano vescovo suffraganeo non mancher\u00e0 di convocare un Sinodo, ciascuno nella propria provincia, entro un anno al pi\u00f9 tardi dalla conclusione del presente concilio, e in seguito, almeno ogni tre anni, sia dopo l'ottava della Risurrezione del nostro Signore Ges\u00f9 Cristo, o in altro tempo pi\u00f9 conveniente, secondo l'usanza della provincia; al quale concilio tutti i vescovi e gli altri che, per diritto o consuetudine, debbano esservi presenti, saranno assolutamente tenuti a riunirsi, eccettuati coloro che dovrebbero attraversare il mare a loro imminente pericolo. I vescovi della provincia non saranno, per il futuro, costretti, con il pretesto di qualsiasi consuetudine, a recarsi contro la loro volont\u00e0 alla chiesa metropolitana. Anche quei vescovi che non sono soggetti ad alcun arcivescovo, sceglieranno una volta per tutte un metropolita vicino, al cui Sinodo provinciale saranno tenuti a essere presenti con gli altri vescovi, e osserveranno, e faranno osservare, tutto ci\u00f2 che vi sar\u00e0 ordinato. Per tutti gli altri aspetti, le loro esenzioni e i loro privilegi rimarranno integri e intatti.<\/p>\n<p>Anche i Sinodi diocesani saranno celebrati ogni anno; ai quali saranno tenuti a venire tutti coloro che sono esentati, ma che altrimenti, cessata tale esenzione, dovrebbero partecipare, e che non sono soggetti a ## CAPITOLI generali; intendendo tuttavia che, a causa delle chiese parrocchiali o di altre chiese secolari, anche se annesse, coloro che ne hanno la cura devono necessariamente, chiunque essi siano, essere presenti al suddetto Sinodo. Ma se qualcuno, sia metropolita, o vescovo, o gli altri sopra nominati, sar\u00e0 negligente in queste materie, incorrer\u00e0 nelle pene sancite dai sacri canoni.<\/p>\n<h2>CAPITOLO III. In che modo i Prelati devono compiere la loro visita.<\/h2>\n<p>Patriarchi, primati, metropoliti e vescovi non mancheranno di visitare le rispettive diocesi, personalmente o, se legittimamente impediti, tramite il loro Vicario generale o visitatore; se non saranno in grado, a causa della sua estensione, di compiere la visita dell'intero territorio annualmente, visiteranno almeno la parte maggiore di esso, in modo che il tutto sia completato in due anni, da loro stessi o dai loro visitatori. I metropoliti, tuttavia, anche dopo aver compiuto una visita completa della propria diocesi, non visiteranno le chiese cattedrali o le diocesi dei vescovi della loro provincia, se non per una causa presa in esame e approvata nel Concilio provinciale.<\/p>\n<p>Ma gli arcidiaconi, i decani e gli altri inferiori, che finora sono stati abituati a esercitare legittimamente (il potere di) visita in certe chiese, d'ora in poi visiteranno quegli stessi luoghi, ma solo da soli, con il consenso del vescovo e assistiti da un notaio. Anche i visitatori che possono essere delegati da un ## CAPITOLO, dove il ## CAPITOLO ha il diritto di visita, dovranno essere prima approvati dal vescovo; ma il vescovo, o, se impedito, il suo visitatore, non sar\u00e0 per questo impedito di visitare quelle stesse chiese separatamente da quei delegati; e i suddetti arcidiaconi e altri inferiori saranno tenuti a rendere conto al vescovo, entro un mese, della visita che \u00e8 stata fatta, e a mostrargli le deposizioni dei testimoni e gli atti nella loro forma integrale; qualsiasi consuetudine, anche se immemorabile, e qualsiasi esenzione e privilegio, qualunque essi siano, non ostante.<\/p>\n<p>Ma lo scopo principale di tutte queste visite sar\u00e0 quello di condurre a una dottrina sana e ortodossa, bandendo le eresie; di mantenere i buoni costumi e correggere quelli cattivi; di animare il popolo, con esortazioni e ammonimenti, alla religione, alla pace e all'innocenza; e di stabilire altre cose che alla prudenza dei visitatori sembreranno utili per i fedeli, secondo quanto il tempo, il luogo e l'opportunit\u00e0 consentiranno. E affinch\u00e9 tutto ci\u00f2 possa avere un esito pi\u00f9 facile e prospero, tutti e ciascuno dei suddetti, ai quali appartiene il diritto di visita, sono ammoniti a trattare tutte le persone con amore paterno e zelo cristiano; e a tal fine, accontentandosi di un modesto seguito di servitori e cavalli, si sforzeranno di completare la suddetta visita il pi\u00f9 rapidamente possibile, sebbene con la dovuta accuratezza. E durante essa si guarderanno dal non essere molesti o gravosi per nessuno con spese inutili; e n\u00e9 essi, n\u00e9 alcuno dei loro, riceveranno, a titolo di tassa di agenzia per la visita, o a causa di testamenti fatti per usi pii - eccetto ci\u00f2 che \u00e8 loro dovuto per diritto da lasciti pii - o sotto qualsiasi altro nome, alcunch\u00e9, sia denaro, o dono, di qualsiasi tipo, o in qualsiasi modo offerto; qualsiasi consuetudine, anche se immemorabile, in contrario non ostante; con l'eccezione, tuttavia, del cibo, che sar\u00e0 fornito frugalmente e con moderazione a loro e ai loro, solo durante il tempo necessario per la visita, e non oltre. Sar\u00e0, tuttavia, facolt\u00e0 di coloro che vengono visitati pagare, se lo preferiscono, in denaro, secondo una tariffa fissa, ci\u00f2 che sono stati abituati finora a sborsare, o fornire il cibo come sopra detto; salvo anche il diritto di antiche convenzioni stipulate con monasteri, o altri luoghi pii, o chiese non parrocchiali, il quale diritto rimarr\u00e0 inviolato. Ma, in quei luoghi o province, dove \u00e8 consuetudine che n\u00e9 cibo, n\u00e9 denaro, n\u00e9 altro venga ricevuto dai visitatori, ma che tutto sia fatto gratuitamente, lo stesso sar\u00e0 ivi mantenuto.<\/p>\n<p>Ma se qualcuno, che Dio non voglia, presumer\u00e0 di ricevere qualcosa di pi\u00f9 di quanto prescritto in uno qualsiasi dei casi sopra nominati; oltre alla restituzione del doppio dell'importo che deve essere fatta entro un mese, sar\u00e0 anche sottoposto, senza alcuna speranza di perdono, alle altre pene contenute nella costituzione dei Concili generali di Lione, che inizia, Exigit; cos\u00ec come alle altre pene (che saranno sancite) nel Sinodo provinciale, a discrezione di quel Sinodo.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda i patroni, non presumeranno in alcun modo di interferire in quelle cose che riguardano l'amministrazione dei sacramenti; n\u00e9 si intrometteranno nella visita degli ornamenti della chiesa, o delle sue entrate derivanti da propriet\u00e0 terriere, o da edifici, eccetto per quanto sono competenti a fare ci\u00f2 dall'istituzione o fondazione; ma i vescovi stessi si occuperanno di queste cose e avranno cura che le entrate di quegli edifici siano spese per scopi necessari e utili alla chiesa, come a loro sembrer\u00e0 pi\u00f9 opportuno.<\/p>\n<h2>CAPITOLO IV.<\/h2>\n<p>Da chi e quando deve essere esercitato l'ufficio della predicazione: la Chiesa Parrocchiale deve essere frequentata per ascoltare la parola di Dio. Nessuno predicher\u00e0 contro la volont\u00e0 del Vescovo.<\/p>\n<p>The holy Synod, desirous that the office of preaching, which peculiarly belongs to bishops, may be exercised as frequently as possible, for the welfare of the faithful, and accommodating more aptly to the use of the present times, the canons elsewhere set forth on this subject, under Paul III., of happy memory, ordains, that the bishops shall themselves in person, each in his own church, announce the sacred Scriptures and the devine law, or if lawfully hindered, it shall be done by those whom they shall appoint to the office of preaching; and in the other churches by the parish priests, or, if they be hindered, by others to be deputed by the bishop, whether it be in the city, or in any other part whatsoever of the diocese wherein they shall judge such preaching expedient, at the charge of those who are bound, or who are accustomed, to defray it, and this at least on all Lord's Days and solemn festivals; but, during the season of the fasts, of Lent and of the Advent of the Lord, daily, or at least on three days in the week, if the said bishop shall deem it needful; and, at other times, as often as they shall judge that it can be opportunely done. And the bishop shall diligently admonish the people, that each one is bound to be present at his own parish church, where it can be conveniently done, to hear the word of God. But no one, whether Secular or Regular, shall presume to preach, even in churches of his own order, in opposition to the will of the bishop.<\/p>\n<p>The said bishops shall also take care, that, at least on the Lord's Days and other festivals, the children in every parish be carefully taught the rudiments of the faith, and obedience towards God and their parents, by those whose duty it is, and who shall be constrained thereunto by their bishops, if need be, even by ecclesiastical censures; any privileges and customs notwithstanding. In other respects, those things decreed, under the said Paul III., concerning the office of preaching, shall have their full force.<\/p>\n<h2>CAPITOLO V.<\/h2>\n<p>Nelle cause criminali contro i Vescovi, le cause maggiori saranno prese in esame solo dal Sommo Pontefice, le minori dal Concilio Provinciale.<\/p>\n<p>The more grave criminal causes against bishops, even of heresy-which may God forfend-which merit deposition or deprivation, shall be taken cognizance of and decided by the Sovereign Roman Pontiff himself only. But if the cause shall be of such a nature that it must necessarily be committed out of the Roman Court, it shall not be committed to any others soever, but metropolitans, or bishops, to be chosen by the most blessed Pope. And this commission shall both be special, and shall be signed by the most holy Pontiff's own hand; nor shall he ever grant more to those commissioners than this,-that they take information only of the fact, and draw up the process, which they shall immediately transmit to the Roman Pontiff; the definitive sentence being reserved to the said most holy Pontiff.<\/p>\n<p>Le altre cose qui altrove decretate, sotto Giulio III, di felice memoria, cos\u00ec come la costituzione pubblicata in un Concilio generale sotto Innocenzo III, che inizia, Qualiter et quando, la quale costituzione il santo Sinodo rinnova in questo presente decreto, saranno osservate da tutti.<\/p>\n<p>Ma le cause criminali minori dei vescovi saranno prese in esame e decise solo nel Concilio provinciale, o da persone delegate a ci\u00f2 dal Concilio provinciale.<\/p>\n<h2>CAPITOLO VI. Quando e come il Vescovo pu\u00f2 assolvere dai crimini e dispensare nei casi di irregolarit\u00e0 e sospensione.<\/h2>\n<p>Sar\u00e0 lecito al vescovo dispensare in ogni sorta di irregolarit\u00e0 e sospensioni, derivanti da un crimine che \u00e8 segreto, - eccetto quello derivante da omicidio volontario e quei crimini che sono gi\u00e0 stati portati davanti a un tribunale legale; - e (sar\u00e0 lecito per loro), nella propria diocesi, da soli o tramite un vicario da delegare specialmente a tale scopo, assolvere gratuitamente, per quanto riguarda il tribunale della coscienza, dopo aver imposto una salutare penitenza, tutti i delinquenti, chiunque siano i loro sudditi, in tutti i casi che sono segreti, anche se riservati alla Sede Apostolica. Lo stesso, per quanto riguarda il crimine di eresia, sar\u00e0 loro permesso nel suddetto tribunale di coscienza, ma solo a loro, e non ai loro vicari.<\/p>\n<h2>CAPITOLO VII.<\/h2>\n<p>La virt\u00f9 dei Sacramenti sar\u00e0, prima di essere amministrata al popolo, spiegata dai Vescovi e dai Parroci; durante la solennizzazione della messa, saranno spiegati i sacri oracoli.<\/p>\n<p>Affinch\u00e9 il popolo fedele possa accostarsi alla ricezione dei sacramenti con maggiore riverenza e devozione di mente, il santo Sinodo ingiunge a tutti i vescovi che, non solo quando essi stessi stanno per amministrarli al popolo, spieghino prima, in un modo adatto alla capacit\u00e0 di coloro che li ricevono, l'efficacia e l'uso di quei sacramenti, ma si sforzino che lo stesso sia fatto piamente e prudentemente da ogni parroco; e questo anche in lingua volgare, se necessario, e pu\u00f2 essere fatto convenientemente; e in conformit\u00e0 con la forma che sar\u00e0 prescritta per ciascuno dei sacramenti, dal santo Sinodo, in un catechismo che i vescovi avranno cura di far tradurre fedelmente in lingua volgare, e di far esporre al popolo da tutti i parroci; cos\u00ec come che, durante la solennizzazione della messa, o la celebrazione degli uffici divini, spieghino, nella suddetta lingua volgare, in tutte le festivit\u00e0 o solennit\u00e0, i sacri oracoli e le massime di salvezza; e che, mettendo da parte tutte le questioni non proficue, si sforzino di imprimerle nei cuori di tutti e di istruirli nella legge del Signore.<\/p>\n<h2>CAPITOLO VIII. Per i peccatori pubblici, deve essere imposta una penitenza pubblica, a meno che il Vescovo non determini diversamente: un Penitenziere deve essere istituito nelle Chiese Cattedrali.<\/h2>\n<p>L'apostolo ammonisce che coloro che peccano pubblicamente devono essere ripresi apertamente. Quando, dunque, qualcuno ha, pubblicamente e alla vista di molti, commesso un crimine, per cui non c'\u00e8 dubbio che altri siano stati offesi e scandalizzati; deve necessariamente essergli imposta pubblicamente una penitenza adatta alla misura della sua colpa; affinch\u00e9 coloro che ha attirato a cattivi costumi con il suo esempio, possa riportarli a una vita retta con la testimonianza del suo emendamento. Il vescovo, tuttavia, pu\u00f2, quando lo giudica pi\u00f9 opportuno, commutare questo tipo di penitenza pubblica in una segreta. Allo stesso modo, in tutte le chiese cattedrali, dove pu\u00f2 essere fatto convenientemente, il vescovo nominer\u00e0 un penitenziere, annettendovi la prebenda che diventer\u00e0 vacante per prima, il quale penitenziere sar\u00e0 un maestro, o dottore, o licenziato in teologia, o in diritto canonico, e di quarant'anni di et\u00e0, o altrimenti uno che sar\u00e0 trovato pi\u00f9 idoneo considerando il carattere del luogo; e, mentre ascolta le confessioni in chiesa, sar\u00e0 nel frattempo considerato come presente in coro.<\/p>\n<h2>CAPITOLO IX. Da chi devono essere visitate le Chiese Secolari non appartenenti ad alcuna diocesi.<\/h2>\n<p>Those things which have elsewhere been established by this same Council, under Paul III., of happy memory, and lately under our most blessed lord Pius IV., touching the diligence to be used by the Ordinaries in visiting benefices, even though exempted, the same shall also be observed in regard of those Secular churches which are said to be in no one's diocese; to wit they shall be visited by the bishop-as the delegate of the Apostolic See-whose cathedral church is the nearest, if he be able to do so; otherwise, by him whom the prelate of the said place has once for all selected in the provincial Council;-any privileges and customs whatsoever, even though immemorial, to the contrary notwithstanding.<\/p>\n<h2>CAPITOLO X. Dove si tratta di visita e correzione dei costumi, non \u00e8 consentita alcuna sospensione dei decreti.<\/h2>\n<p>I vescovi, affinch\u00e9 possano essere meglio in grado di mantenere il popolo che governano nel dovere e nell'obbedienza, avranno, in tutte quelle cose che riguardano la visita e la correzione dei costumi, il diritto e il potere, anche come delegati della Sede Apostolica, di ordinare, regolare, correggere ed eseguire, in conformit\u00e0 con le disposizioni dei canoni, quelle cose che, nella loro prudenza, sembreranno loro necessarie per l'emendamento dei loro sudditi e per il bene delle rispettive diocesi. N\u00e9 in questo, quando si tratta di visita e correzione dei costumi, alcuna esenzione, o alcuna inibizione, o appello, o reclamo, anche se interposto alla Sede Apostolica, potr\u00e0 in alcun modo ostacolare o sospendere l'esecuzione di quelle cose che saranno state da loro ingiunte, decretate o giudicate.<\/p>\n<h2>CAPITOLO XI. I titoli onorifici o i privilegi particolari non devono in alcun modo derogare al diritto dei vescovi.<\/h2>\n<p>Poich\u00e9 i privilegi e le esenzioni che, sotto vari titoli, sono concessi a moltissime persone, si vede chiaramente che in questi giorni generano confusione nella giurisdizione dei vescovi e danno occasione agli esenti di condurre una vita pi\u00f9 rilassata; il santo Sinodo ordina che, se in qualsiasi momento si ritenesse opportuno, per cause giuste, gravi e quasi necessarie, che alcune persone siano insignite dei titoli onorifici di Protonotario, Accolito, Conte Palatino, Cappellano Reale o altri titoli di distinzione simili, sia nella corte romana che altrove; cos\u00ec come che altri siano ammessi nei monasteri come Oblati, o come ad essi legati in altro modo, o sotto il nome di servitori di ordini militari, monasteri, ospedali, collegi, o sotto qualsiasi altro titolo; nulla deve intendersi come sottratto agli Ordinari da tali privilegi, in modo da impedire che quelle persone, alle quali tali privilegi sono gi\u00e0 stati concessi, o ai quali potranno essere concessi in futuro, siano pienamente soggette in ogni cosa ai detti Ordinari, come delegati della Sede Apostolica, e questo per quanto riguarda i Cappellani Reali, in conformit\u00e0 alla costituzione di Innocenzo III, che inizia Cum capella: eccettuando tuttavia coloro che sono impegnati in servizio effettivo nei luoghi suddetti, o negli ordini militari, e che risiedono all'interno dei loro recinti e case, e vivono sotto la loro obbedienza; cos\u00ec come coloro che hanno fatto la loro professione legittimamente e secondo le regole dei detti ordini militari, di cui l'Ordinario deve essere certificato: nonostante qualsiasi privilegio, anche quelli dell'ordine di San Giovanni di Gerusalemme e di altri ordini militari. Ma, per quanto riguarda quei privilegi di cui, in virt\u00f9 della costituzione di Eugenio, sono soliti godere coloro che risiedono nella Corte Romana, o che sono al servizio dei cardinali, tali privilegi non si intenderanno in alcun modo applicabili a coloro che detengono benefici ecclesiastici, per quanto concerne tali benefici; ma questi rimarranno soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario; nonostante qualsiasi inibizione in contrario.<\/p>\n<h2>CAPITOLO XII.<\/h2>\n<p>Quale debba essere la qualit\u00e0 delle persone da promuovere alle dignit\u00e0 e ai canonicati delle Chiese Cattedrali: e cosa siano tenuti a compiere coloro che sono cos\u00ec promossi.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 le dignit\u00e0, specialmente nelle chiese cattedrali, furono istituite per preservare e accrescere la disciplina ecclesiastica, con l'intento che coloro che le ottenessero potessero essere preminenti in piet\u00e0, essere d'esempio agli altri e aiutare il vescovo con il loro impegno e servizio; \u00e8 giusto che coloro che sono chiamati a tali dignit\u00e0 siano tali da poter rispondere agli scopi del loro ufficio. Pertanto, nessuno sar\u00e0 d'ora in poi promosso a qualsiasi dignit\u00e0, alla quale sia annessa la cura delle anime, che non abbia raggiunto almeno il venticinquesimo anno di et\u00e0 e, essendo stato esercitato per qualche tempo nell'ordine clericale, sia raccomandato dalla dottrina necessaria per l'adempimento del suo ufficio e dall'integrit\u00e0 dei costumi, conformemente alla costituzione di Alessandro III, promulgata nel Concilio Lateranense, che inizia Cum in cunctis.<\/p>\n<p>Allo stesso modo gli arcidiaconi, che sono chiamati gli occhi del vescovo, saranno, in tutte le chiese dove \u00e8 possibile, maestri in teologia, o dottori o licenziati in diritto canonico. Ma, alle altre dignit\u00e0 o personati, alle quali non \u00e8 annessa alcuna cura d'anime, saranno promossi chierici che siano per altri aspetti qualificati e che non abbiano meno di ventidue anni. Anche coloro che sono promossi a qualsiasi beneficio avente cura d'anime, saranno tenuti, entro due mesi al massimo dal giorno dell'ottenimento del possesso, a fare pubblica professione della loro fede ortodossa alla presenza del vescovo stesso, o, se egli fosse impedito, davanti al suo Vicario generale o ufficiale; e prometteranno e giureranno che continueranno nell'obbedienza alla Chiesa Romana. Ma coloro che sono promossi a canonicati e dignit\u00e0 nelle chiese cattedrali, saranno tenuti a fare ci\u00f2 non solo davanti al vescovo, o al suo ufficiale, ma anche nel ## CAPITOLO; altrimenti tutti coloro che sono promossi come suddetto non renderanno propri i frutti; n\u00e9 il possesso giover\u00e0 loro in nulla. Nessuno sar\u00e0 d'ora in poi ricevuto a una dignit\u00e0, canonicato o porzione, se non chi sia gi\u00e0 stato ammesso a quell'ordine sacro che quella dignit\u00e0, prebenda o porzione richiede, o sia di tale et\u00e0 da poter essere ammesso a quell'ordine, entro il tempo prescritto dalla legge e da questo santo Sinodo.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda tutte le chiese cattedrali, tutti i canonicati e le porzioni saranno annessi all'ordine del sacerdozio, del diaconato o del suddiaconato; e il vescovo, con il parere del ## CAPITOLO, designer\u00e0 e ripartir\u00e0, come giudicher\u00e0 opportuno, a quale di essi ciascuno di quei rispettivi ordini sacri debba essere in futuro annesso; in modo tale, tuttavia, che almeno la met\u00e0 siano sacerdoti e il resto diaconi o suddiaconi: ma dove la consuetudine pi\u00f9 lodevole richiede che la maggior parte, o che tutti siano sacerdoti, essa sar\u00e0 in ogni modo mantenuta. Inoltre, il santo Sinodo esorta che, nelle province dove ci\u00f2 pu\u00f2 essere convenientemente fatto, tutte le dignit\u00e0, e almeno la met\u00e0 dei canonicati, nelle chiese cattedrali ed eminenti collegiate, siano conferiti solo a maestri, o dottori, o anche a licenziati in teologia o diritto canonico. Inoltre, non sar\u00e0 lecito, in virt\u00f9 di alcun tipo di statuto o consuetudine, che coloro che possiedono, nelle dette chiese cattedrali o collegiate, qualsiasi dignit\u00e0, canonicato, prebenda o porzione, siano assenti da tali chiese per pi\u00f9 di tre mesi ogni anno - salve, tuttavia, le costituzioni di quelle chiese che richiedono un termine di servizio pi\u00f9 lungo - altrimenti ogni trasgressore sar\u00e0, per il primo anno, privato della met\u00e0 dei frutti che ha reso propri anche in ragione della sua prebenda e residenza.<\/p>\n<p>Ma, se sar\u00e0 nuovamente colpevole della stessa negligenza, sar\u00e0 privato di tutti i frutti che potrebbe aver acquisito durante quello stesso anno: e, persistendo la contumacia, si proceder\u00e0 contro di loro secondo le costituzioni dei sacri canoni. Per quanto riguarda le distribuzioni; coloro che sono stati presenti alle ore stabilite le riceveranno; tutti gli altri, esclusa ogni collusione e remissione, le perderanno, in conformit\u00e0 al decreto di Bonifacio VIII, che inizia Consuetudinem, che il santo Sinodo rimette in uso; nonostante qualsiasi statuto o consuetudine in contrario. E tutti saranno obbligati a compiere gli uffici divini di persona, e non tramite sostituti; cos\u00ec come ad assistere e servire il vescovo quando celebra (la messa), o compie qualsiasi altra funzione pontificale; e a lodare con riverenza, distinzione e devozione il nome di Dio, in inni e cantici, nel coro designato per la salmodia.<\/p>\n<p>Essi dovranno, inoltre, indossare in ogni momento un abito decoroso, sia dentro che fuori dalla chiesa; dovranno astenersi da cacce illecite, falconeria, danze, taverne e giochi; e distinguersi per tale integrit\u00e0 di costumi, da poter essere chiamati a giusto titolo il senato della Chiesa. Per quanto riguarda le altre questioni, concernenti il modo adatto di condurre gli uffici divini, il modo corretto di cantare o salmodiare in essi, le regolamentazioni specifiche per riunirsi in coro e per rimanervi, cos\u00ec come le cose che possono essere necessarie riguardo a tutti coloro che prestano servizio nella chiesa, e qualsiasi altra cosa di simile genere; il Sinodo provinciale prescriver\u00e0 una forma fissa su ogni Capo, tenendo conto dell'utilit\u00e0 e delle abitudini di ciascuna provincia. Ma, nel frattempo, il vescovo, assistito da non meno di due canonici, uno dei quali sar\u00e0 scelto dal vescovo e l'altro dal ## CAPITOLO, avr\u00e0 il potere di provvedere in merito come sar\u00e0 giudicato opportuno.<\/p>\n<h2>CAPITOLO XIII<\/h2>\n<p>In che modo si debba provvedere alle Chiese Cattedrali e Parrocchiali pi\u00f9 poveramente dotate: Le parrocchie devono essere distinte da determinati confini.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 moltissime chiese cattedrali hanno un reddito cos\u00ec esiguo e sono cos\u00ec piccole che non corrispondono affatto alla dignit\u00e0 episcopale, n\u00e9 bastano alle necessit\u00e0 delle chiese; il Concilio provinciale, dopo aver convocato coloro che hanno interesse, esaminer\u00e0 e valuter\u00e0 con cura quali chiese sia opportuno, a causa della loro piccola estensione e della loro povert\u00e0, unire ad altre nel vicinato, o incrementare con nuove rendite; e invier\u00e0 i documenti preparati in merito al Sovrano Pontefice Romano; il quale, essendone cos\u00ec informato, provveder\u00e0, secondo la sua prudenza, come giudicher\u00e0 opportuno, o a unire insieme le chiese scarsamente dotate, o a migliorarle con qualche incremento derivato dai frutti. Ma nel frattempo, finch\u00e9 le cose suddette non saranno messe in atto, il Sovrano Pontefice pu\u00f2 provvedere, attingendo da certi benefici, a quei vescovi che, a causa della povert\u00e0 delle loro diocesi, abbiano bisogno di essere aiutati da certi frutti; purch\u00e9 tuttavia tali benefici non siano cure, n\u00e9 dignit\u00e0, canonicati, prebende, n\u00e9 monasteri in cui sia in vigore l'osservanza regolare, o che siano soggetti a ## CAPITOLI generali, o a certi visitatori.<\/p>\n<p>Anche nelle chiese parrocchiali, i cui frutti sono parimenti cos\u00ec esigui da non essere sufficienti a far fronte agli oneri necessari, il vescovo, se non in grado di provvedere all'esigenza tramite un'unione di benefici, non tuttavia quelli appartenenti ai Regolari, si far\u00e0 carico che, tramite l'assegnazione di primizie, o decime, o tramite i contributi e le collette dei parrocchiani, o in qualche altro modo che gli sembrer\u00e0 pi\u00f9 adatto, venga accumulato quanto possa decorosamente bastare alle necessit\u00e0 del rettore e della parrocchia.<\/p>\n<p>Ma in qualsiasi unione si debba fare, sia per le cause suddette che per altre, le chiese parrocchiali non saranno unite a nessun monastero, abbazia, dignit\u00e0 o prebenda di una chiesa cattedrale o collegiata, o a qualsiasi altro beneficio semplice, ospedale o ordine militare; e quelle cos\u00ec unite saranno nuovamente prese in esame dagli Ordinari, in conformit\u00e0 al decreto gi\u00e0 emanato in questo stesso Sinodo, sotto Paolo III, di felice memoria, che sar\u00e0 ugualmente osservato riguardo a quelle unioni che sono state fatte da quel tempo fino al presente; nonostante qualsiasi forma di parole sia stata usata in esse, che sar\u00e0 considerata come sufficientemente espressa qui.<\/p>\n<p>Inoltre, tutte quelle chiese cattedrali, la cui rendita, in valore reale annuo, non supera la somma di mille ducati, e quelle chiese parrocchiali dove non supera la somma di cento ducati, non saranno in futuro gravate da alcun tipo di pensione o riserva di frutti. Inoltre, in quelle citt\u00e0 e luoghi dove le chiese parrocchiali non hanno confini certi, n\u00e9 i loro rettori hanno il proprio popolo da governare, ma amministrano i sacramenti a tutti indistintamente coloro che li desiderano, il santo Sinodo ingiunge ai vescovi che, per la maggiore sicurezza della salvezza delle anime affidate alla loro cura, avendo diviso il popolo in parrocchie fisse e proprie, assegnino a ciascuna parrocchia il proprio parroco perpetuo e particolare che possa conoscere i propri parrocchiani, e dal quale soltanto essi possano lecitamente ricevere i sacramenti; o i vescovi faranno altra disposizione che sia pi\u00f9 vantaggiosa, secondo quanto il carattere del luogo possa richiedere. Si preoccuperanno anche che lo stesso venga fatto, il prima possibile, in quelle citt\u00e0 e luoghi dove non vi sono chiese parrocchiali: nonostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche se immemorabile, in contrario.<\/p>\n<h2>CAPITOLO XIV.<\/h2>\n<p>Nelle promozioni ai benefici, o nelle ammissioni al possesso degli stessi, sono proibite le deduzioni dai frutti non applicate a usi pii.<\/p>\n<p>In molte chiese, sia cattedrali che collegiate e parrocchiali, si intende che sia pratica, derivata o dalle loro costituzioni o da una cattiva consuetudine, che su ogni elezione, presentazione, istituzione, conferma, collazione o altra provvista, o sull'ammissione al possesso di qualsiasi chiesa cattedrale, beneficio, canonicato o prebenda, o alla partecipazione alle rendite, o alle distribuzioni quotidiane, siano introdotte certe condizioni, o deduzioni dai frutti, certi pagamenti, promesse, compensazioni illecite, cos\u00ec come i profitti che in alcune chiese sono chiamati Turnorum lucra; e poich\u00e9 il santo Sinodo detesta queste pratiche, ingiunge ai vescovi di non permettere che nulla del genere venga fatto, a meno che i proventi non siano convertiti a usi pii, n\u00e9 di permettere alcuno di quei modi di entrare (nei benefici) che portino con s\u00e9 il sospetto di una macchia simoniaca, o di sordida avarizia; ed essi stessi prenderanno accurata conoscenza delle loro costituzioni o consuetudini riguardo a quanto sopra; e, conservando solo quelle che approveranno come lodevoli, le restanti le respingeranno e aboliranno come corrotte e scandalose. E decreta che coloro che agiscono in qualsiasi modo contrariamente alle cose comprese nel presente decreto, incorrano nelle pene stabilite contro i simoniaci dai sacri canoni e da diverse costituzioni dei Sovrani Pontefici, tutte le quali questo Sinodo rinnova; nonostante qualsiasi statuto, costituzione, consuetudine, anche se immemorabile, anche se confermata dall'autorit\u00e0 apostolica, in contrario; avendo il vescovo, come delegato della Sede Apostolica, il potere di prendere conoscenza di qualsiasi surrezione, obrezione o difetto di intenzione in merito.<\/p>\n<h2>CAPITOLO XV. Metodo per aumentare le scarse prebende delle Chiese Cattedrali e delle eminenti Chiese Collegiali.<\/h2>\n<p>Nelle chiese cattedrali ed eminenti collegiate, dove le prebende sono numerose e cos\u00ec piccole che, anche con le distribuzioni quotidiane, non sono sufficienti per il decoroso mantenimento del rango dei canonici, secondo il carattere del luogo e delle persone, sar\u00e0 lecito al vescovo, con il consenso del ## CAPITOLO, o unire ad esse certi benefici semplici, non tuttavia quelli che appartengono ai Regolari, o, se non si pu\u00f2 provvedere in questo modo, possono ridurre tali prebende a un numero minore, sopprimendone alcune - con il consenso del patrono, se il diritto di patronato appartiene ai laici - i cui frutti e proventi saranno applicati alle distribuzioni quotidiane delle prebende rimanenti; tuttavia in modo tale che sia lasciato un numero tale da poter servire convenientemente alla celebrazione del culto divino e sia adatto alla dignit\u00e0 della chiesa; nonostante qualsiasi costituzione e privilegio, o qualsiasi riserva generale o speciale, o qualsiasi applicazione in contrario: n\u00e9 le suddette unioni o soppressioni saranno annullate o ostacolate da alcun tipo di provvista, nemmeno in virt\u00f9 di alcuna rinuncia, o da qualsiasi altra deroga o sospensione.<\/p>\n<h2>CAPITOLO XVI. Quale dovere spetta al Capitolo durante la vacanza di una Sede.<\/h2>\n<p>Quando una Sede \u00e8 vacante, il ## CAPITOLO, in quei luoghi dove il dovere di ricevere i frutti spetta ad esso, nominer\u00e0 uno o pi\u00f9 amministratori fedeli e diligenti per prendersi cura dei beni e delle rendite della chiesa, dei quali renderanno poi conto a chi di dovere. Sar\u00e0 anche assolutamente tenuto, entro otto giorni dalla morte del vescovo, a nominare un ufficiale, o vicario, o a confermare colui che ricopre tale ufficio; che sia almeno dottore, o licenziato, in diritto canonico, o altrimenti una persona competente quanto pi\u00f9 possibile: se si facesse qualcosa in contrario, la nomina suddetta spetter\u00e0 al metropolita. E se la chiesa stessa fosse la metropolitana, o esente, e il ## CAPITOLO fosse, come si \u00e8 detto sopra, negligente, allora il pi\u00f9 anziano dei vescovi suffraganei in quella chiesa metropolitana, e il vescovo pi\u00f9 vicino riguardo a quella chiesa che \u00e8 esente, avranno il potere di nominare un amministratore e un vicario competenti. E il vescovo, che \u00e8 promosso alla detta chiesa vacante, chieder\u00e0 al detto amministratore, vicario e a tutti gli altri ufficiali e amministratori, che, durante la vacanza della Sede, furono, dal ## CAPITOLO o da altri, nominati al suo posto - anche se dovessero appartenere al ## CAPITOLO stesso - un conto di quelle cose che lo riguardano, delle loro funzioni, giurisdizione, amministrazione o di qualsiasi altro loro incarico; e avr\u00e0 il potere di punire coloro che sono stati colpevoli di qualsiasi delinquenza nel loro ufficio o amministrazione, anche se i suddetti ufficiali, avendo presentato i loro conti, abbiano ottenuto una quietanza o scarico dal ## CAPITOLO, o da coloro da esso delegati. Il ## CAPITOLO sar\u00e0 anche tenuto a rendere conto al detto vescovo di qualsiasi documento appartenente alla chiesa, se qualcuno di essi sia venuto in suo possesso.<\/p>\n<h2>CAPITOLO XVII. In quale caso \u00e8 lecito conferire pi\u00f9 di un beneficio a un singolo individuo; e per lui conservare lo stesso.<\/h2>\n<p>Poich\u00e9 l'ordine ecclesiastico \u00e8 sovvertito quando un chierico ricopre gli uffici di pi\u00f9 chiese, i sacri canoni hanno santamente provveduto che nessuno debba essere iscritto in due chiese. Ma, vedendo che molti, attraverso la passione di un'empiet\u00e0 avida, ingannando se stessi e non Dio, non si vergognano di eludere, con vari artifici, ci\u00f2 che \u00e8 stato cos\u00ec eccellentemente ordinato, e di detenere pi\u00f9 benefici allo stesso tempo; il santo Sinodo, desiderando ripristinare la disciplina richiesta per il governo della chiesa, ordina con il presente decreto - che ordina di essere osservato riguardo a tutte le persone, qualunque sia il titolo di cui si fregino, anche se fosse la dignit\u00e0 del Cardinalato - che, per il futuro, un solo beneficio ecclesiastico sia conferito a una sola e medesima persona. Se in verit\u00e0 quel beneficio non fosse sufficiente a fornire un sostentamento decoroso alla persona a cui \u00e8 conferito, sar\u00e0 allora lecito conferirgli qualche altro beneficio semplice che possa essere sufficiente; a condizione che entrambi non richiedano la residenza personale.<\/p>\n<p>E quanto sopra si applicher\u00e0 non solo alle chiese cattedrali, ma anche a tutti gli altri benefici di qualsiasi genere, siano essi secolari o regolari, anche a quelli tenuti in commenda, di qualsiasi titolo e qualit\u00e0 essi siano. Ma coloro che attualmente detengono pi\u00f9 chiese parrocchiali, o una chiesa cattedrale e una parrocchiale, saranno assolutamente obbligati - nonostante qualsiasi dispensa e unione a vita in contrario - a conservare una sola chiesa parrocchiale, o la sola chiesa cattedrale, e a rinunciare alle altre chiese parrocchiali entro lo spazio di sei mesi; altrimenti sia le chiese parrocchiali, sia tutti i benefici che detengono, saranno considerati ipso jure vacanti, e come vacanti saranno liberamente conferiti ad altre persone competenti; n\u00e9 coloro che li detenevano in precedenza potranno conservarne i frutti, con coscienza tranquilla, dopo il suddetto periodo. Ma il santo Sinodo desidera che venga provveduto in modo adeguato, come sembrer\u00e0 opportuno al Sommo Pontefice, per le necessit\u00e0 di coloro che rinunciano.<\/p>\n<h2>CAPITOLO XVIII.<\/h2>\n<p>Quando una chiesa parrocchiale diventa vacante, un vicario deve essere deputato dal vescovo, finch\u00e9 non venga provveduto con un parroco: in che modo e da chi debbano essere esaminati coloro che sono nominati alle chiese parrocchiali.<\/p>\n<p>\u00c8 sommamente opportuno per la salvezza delle anime che esse siano governate da parroci degni e competenti. Affinch\u00e9 ci\u00f2 possa essere compiuto con maggiore cura ed efficacia, il santo Sinodo ordina che, quando si verifica una vacanza in una chiesa parrocchiale, sia per morte, sia per rinuncia, anche presso la Corte Romana, o in qualsiasi altro modo, anche se si potesse sostenere che l'onere di essa ricada sulla chiesa (stessa), o sul vescovo, e anche se fosse servita da uno o pi\u00f9 sacerdoti - e questo non escludendo nemmeno quelle chiese chiamate patrimoniali, o ricettizie, in cui il vescovo \u00e8 stato solito assegnare la cura delle anime a uno o pi\u00f9 (sacerdoti), tutti i quali, come questo Sinodo ordina, devono essere sottoposti all'esame qui prescritto in seguito - anche se, inoltre, la suddetta chiesa parrocchiale fosse riservata, o appropriata, sia generalmente che specialmente, in virt\u00f9 anche di un indulto, o privilegio concesso a favore di cardinali della santa Chiesa Romana, o di certi abati, o ## CAPITOLI; sar\u00e0 dovere del vescovo, immediatamente, dopo aver ottenuto notizia della vacanza della chiesa, nominare, se necessario, un vicario competente alla stessa - con un'adeguata assegnazione, a sua discrezione, di una parte dei frutti di essa - per sostenere i doveri della suddetta chiesa, finch\u00e9 non sar\u00e0 provveduto con un rettore.<\/p>\n<p>Inoltre, il vescovo, e colui che ha il diritto di patronato, nomineranno, entro dieci giorni, o altro termine che il vescovo prescriver\u00e0, alla presenza di coloro che saranno deputati come esaminatori, certi chierici come capaci di governare la suddetta chiesa. Sar\u00e0 tuttavia libero anche per altri, che possano conoscere qualcuno adatto all'ufficio, di presentare i loro nomi, affinch\u00e9 possa essere fatta in seguito un'accurata verifica riguardo all'et\u00e0, ai costumi e alla sufficienza di ciascuno. E anche - se il vescovo, o il Sinodo provinciale, considerando l'usanza del paese, giudicasse ci\u00f2 pi\u00f9 opportuno - coloro che desiderano essere esaminati possono essere convocati tramite un avviso pubblico. Quando il tempo stabilito sar\u00e0 trascorso, tutti coloro i cui nomi sono stati inseriti saranno esaminati dal vescovo, o, se egli fosse impedito, dal suo Vicario generale, e dagli altri esaminatori, che non saranno meno di tre; ai cui voti, se dovessero essere uguali, o dati a individui distinti, il vescovo, o il suo vicario, potr\u00e0 aggiungere i propri, a favore di chiunque riterranno pi\u00f9 adatto.<\/p>\n<p>E per quanto riguarda gli esaminatori, sei almeno saranno annualmente proposti dal vescovo, o dal suo vicario, nel Sinodo diocesano; i quali saranno tali da soddisfare, e saranno approvati dal suddetto Sinodo. E al verificarsi di qualsiasi vacanza in qualsiasi chiesa, il vescovo selezioner\u00e0 tre di quel numero per effettuare l'esame con lui; e in seguito, al verificarsi di un'altra vacanza, selezioner\u00e0, tra i sei suddetti, gli stessi, o altri tre, che preferir\u00e0. Ma i suddetti esaminatori saranno maestri, o dottori, o licenziati in teologia, o in diritto canonico, o altri chierici, siano essi Regolari - anche dell'ordine dei mendicanti - o Secolari, che sembreranno meglio adattati a ci\u00f2; e tutti giureranno sui santi Vangeli di Dio, che essi, mettendo da parte ogni affetto umano, compiranno fedelmente il loro dovere. E si guarderanno dal ricevere alcunch\u00e9, n\u00e9 prima n\u00e9 dopo, a causa di questo esame; altrimenti, sia i riceventi che i donatori incorreranno nella colpa di simonia, dalla quale non saranno capaci di essere assolti, finch\u00e9 non avranno rinunciato ai benefici di cui erano in possesso in qualsiasi modo, anche prima di questo atto; e saranno resi incapaci di qualsiasi altro per il tempo a venire. E riguardo a tutte queste questioni, saranno tenuti a rendere conto, non solo a Dio, ma anche, se necessario, al Sinodo provinciale, che avr\u00e0 il potere di punirli severamente, a sua discrezione, se si accertasse che hanno fatto qualcosa di contrario al loro dovere.<\/p>\n<p>Quindi, dopo che l'esame \u00e8 completato, sar\u00e0 fatto un rapporto di tutti coloro che saranno stati giudicati, dai suddetti esaminatori, idonei per et\u00e0, costumi, dottrina, prudenza e altre qualifiche adatte, a governare la chiesa vacante; e tra questi il vescovo selezioner\u00e0 colui che giudicher\u00e0 il pi\u00f9 idoneo di tutti; e a lui, e a nessun altro, sar\u00e0 conferita la chiesa da colui al quale spetta conferirla. Ma, se la chiesa \u00e8 sotto patronato ecclesiastico, e l'istituzione ad essa appartiene al vescovo, e a nessun altro, chiunque il patrono giudicher\u00e0 il pi\u00f9 degno tra coloro che sono stati approvati dagli esaminatori, lui sar\u00e0 tenuto a presentare al vescovo, affinch\u00e9 possa ricevere l'istituzione da lui: ma quando l'istituzione deve procedere da altri che dal vescovo, allora il vescovo solo selezioner\u00e0 il pi\u00f9 degno tra i degni, e lui il patrono presenter\u00e0 a colui al quale appartiene l'istituzione.<\/p>\n<p>Ma se \u00e8 sotto patronato laico, l'individuo che sar\u00e0 presentato dal patrono deve essere esaminato, come sopra, da coloro che sono deputati a ci\u00f2, e non essere ammesso, a meno che non sia trovato idoneo. E, in tutti i casi sopra menzionati, a nessun altro se non a uno di coloro che sono stati esaminati come sopra detto, e sono stati approvati dagli esaminatori, secondo la regola prescritta sopra, sar\u00e0 affidata la chiesa, n\u00e9 alcuna devoluzione, o appello, interposto anche davanti alla Sede Apostolica, o ai legati, vice-legati, o nunzi di quella sede, o davanti a qualsiasi vescovo, o metropolita, primate, o patriarca, impedir\u00e0 o sospender\u00e0 l'esecuzione del rapporto dei suddetti esaminatori: per il resto, il vicario che il vescovo ha, a sua discrezione, gi\u00e0 deputato per il momento alla chiesa vacante, o che potrebbe in seguito deputare ad essa, non sar\u00e0 rimosso dall'incarico e dall'amministrazione della suddetta chiesa, finch\u00e9 non sar\u00e0 provveduto, sia con la nomina del vicario stesso, o di qualche altra persona, che \u00e8 stata approvata ed eletta come sopra: e tutte le provviste e istituzioni fatte diversamente da quanto previsto dalla forma sopra nominata, saranno considerate surrettizie: qualsiasi esenzione, indulto, privilegio, prevenzione, appropriazione, nuova provvista, indulto concesso a qualsiasi universit\u00e0, anche per una certa somma, e qualsiasi altro impedimento, in opposizione a questo decreto, non ostante.<\/p>\n<p>Se, tuttavia, le suddette chiese parrocchiali dovessero possedere un reddito cos\u00ec esiguo da non consentire il disturbo di tutto questo esame; o se nessuno cercasse di sottoporsi a questo esame; o se, a causa delle aperte fazioni, o dissensioni, che si incontrano in alcuni luoghi, possano facilmente essere suscitate da ci\u00f2 liti e tumulti pi\u00f9 gravi; l'Ordinario pu\u00f2, omettendo questa formalit\u00e0, ricorrere a un esame privato, se, nella sua coscienza, con il consiglio degli (esaminatori) deputati, giudicher\u00e0 ci\u00f2 opportuno; osservando tuttavia le altre cose come prescritto sopra. Sar\u00e0 anche lecito per il Sinodo provinciale, se giudicher\u00e0 che ci siano particolari che dovrebbero essere aggiunti o sottratti ai suddetti regolamenti riguardanti la forma dell'esame, provvedere di conseguenza.<\/p>\n<h2>CAPITOLO XIX. I mandati 'de providendo', le aspettative e altre cose di simile natura sono abrogati.<\/h2>\n<p>Il santo Sinodo ordina che i mandati per promozioni contingenti, e quelle grazie che sono chiamate aspettative, non siano pi\u00f9 concesse a nessuno, nemmeno a collegi, universit\u00e0, senati, o a qualsiasi individuo, anche se sotto il nome di indulto, o fino a una certa somma, o sotto qualsiasi altro titolo colorato; n\u00e9 sar\u00e0 lecito a nessuno fare uso di quelle che sono state finora concesse. Cos\u00ec, n\u00e9 le riserve mentali, n\u00e9 qualsiasi altra grazia riguardante future vacanze nei benefici, n\u00e9 indulti che si applicano a chiese appartenenti ad altri, o a monasteri, saranno concessi a nessuno, nemmeno ai cardinali della santa Chiesa Romana; e quelle finora concesse saranno considerate abrogate.<\/p>\n<h2>CAPITOLO XX. \u00c8 prescritto il modo di condurre le cause appartenenti al tribunale ecclesiastico.<\/h2>\n<p>Tutte le cause appartenenti in qualsiasi modo al tribunale ecclesiastico, anche se riguardano benefici, saranno prese in esame, in prima istanza, solo davanti agli Ordinari dei luoghi; e saranno completamente terminate entro due anni al massimo dal momento in cui la causa \u00e8 stata istituita: altrimenti, alla scadenza di tale periodo, sar\u00e0 libero per le parti, o per una di esse, ricorrere a giudici superiori, ma altrimenti competenti, che prenderanno in carico la causa cos\u00ec come si trover\u00e0 allora, e si preoccuperanno che sia terminata con tutta la sollecitudine possibile; n\u00e9, prima di tale periodo, le cause saranno affidate ad altri (che agli Ordinari), n\u00e9 da essi trasferite; n\u00e9 gli appelli interposti da tali parti saranno ricevuti da alcun giudice superiore; n\u00e9 alcuna commissione, o inibizione sar\u00e0 emessa da essi, se non su una sentenza definitiva, o una che ne abbia la forza, e il cui pregiudizio derivante non possa essere riparato da un appello da quella sentenza definitiva. Da quanto sopra sono da eccettuare quelle cause che, in conformit\u00e0 alle disposizioni dei canoni, devono essere giudicate davanti alla Sede Apostolica, o quelle che il Sommo Pontefice Romano giudicher\u00e0 opportuno, per una causa urgente e ragionevole, nominare, o avocare, per la propria udienza, con uno speciale rescritto sotto la firma di Sua Santit\u00e0 firmato di sua propria mano.<\/p>\n<p>Inoltre, le cause matrimoniali e criminali non saranno lasciate al giudizio di decani, arcidiaconi e altri inferiori, anche quando sono in corso di visita, ma saranno riservate all'esame e alla giurisdizione del solo vescovo; anche se ci fosse, in questo momento, una causa pendente, in qualsiasi stadio del procedimento si trovi, tra qualsiasi vescovo e il decano, o arcidiacono, riguardante la cognizione di questa classe di cause: e se, in una qualsiasi suddetta causa matrimoniale, una delle parti prover\u00e0 veramente la sua propriet\u00e0 alla presenza del vescovo, non sar\u00e0 costretto a perorare fuori dalla provincia, n\u00e9 nel secondo n\u00e9 nel terzo stadio della causa, a meno che l'altra parte non provveda al suo mantenimento e sostenga anche le spese della causa.<\/p>\n<p>Anche i legati, anche se de latere, i nunzi, i governatori ecclesiastici o altri, non solo non presumeranno, in virt\u00f9 di qualsiasi potere, di impedire ai vescovi nelle cause suddette, o in qualsiasi modo di sottrarre loro, o di disturbare la loro giurisdizione, ma non procederanno nemmeno contro chierici, o altre persone ecclesiastiche, finch\u00e9 il vescovo non sia stato prima interpellato e si sia mostrato negligente; altrimenti i loro procedimenti e ordinanze non avranno alcun valore, e saranno tenuti a risarcire le parti per i danni che hanno subito.<\/p>\n<p>Inoltre, qualora un individuo faccia appello nei casi consentiti dalla legge, o presenti un reclamo riguardante qualsiasi rimostranza, o ricorra, come predetto, a un giudice, a causa del decorso di due anni, sar\u00e0 tenuto a trasferire, a proprie spese, al giudice d'appello, tutti gli atti del procedimento che hanno avuto luogo davanti al vescovo, avendo tuttavia dato preventivamente avviso di ci\u00f2 al suddetto vescovo; affinch\u00e9, se gli sembrasse opportuno comunicare qualsiasi informazione sulla causa, possa renderne edotto il giudice d'appello. Ma se l'appellato comparir\u00e0, allora sar\u00e0 anch'egli tenuto a sostenere la sua quota delle spese di trasferimento di tali atti, a condizione che desideri farne uso; a meno che non sia consuetudine del luogo agire diversamente, vale a dire, che l'intero costo debba essere sostenuto dall'appellante.<\/p>\n<p>Inoltre, il notaio sar\u00e0 tenuto a fornire all'appellante, previo pagamento della tariffa adeguata, una copia degli atti non appena possibile, e al pi\u00f9 tardi entro un mese. E qualora quel notaio si rendesse colpevole di qualsiasi frode nel ritardare la consegna di tale copia, sar\u00e0 sospeso dall'esercizio del suo ufficio, a discrezione dell'Ordinario, e condannato a pagare il doppio delle spese della causa, che saranno divise tra l'appellante e i poveri del luogo. Ma se anche il giudice fosse a conoscenza di, e complice in, questo ritardo, o se in qualsiasi altro modo sollevasse ostacoli affinch\u00e9 l'intero procedimento venga consegnato all'appellante entro il termine predetto, sar\u00e0 soggetto alla stessa pena del pagamento del doppio delle spese, come sopra; nonostante, per quanto riguarda tutte le suddette questioni, qualsiasi privilegio, indulto, patto, che vincoli solo i loro autori, e qualsiasi altra consuetudine contraria.<\/p>\n<h2>CAPITOLO XXI. Si dichiara che, con alcune parole usate in precedenza, non viene modificato il consueto modo di trattare gli affari nei Concili Generali.<\/h2>\n<p>The holy Synod,-being desirous that no occasion of doubting may, at any future period, arise out of the decrees which It has published,-in explanation of the words contained in a decree published in the first Session under our most blessed lord, Pius IV., to wit, \"which, the legates and presidents proposing, shall to the said holy Synod appear suitable and proper for assuaging the calamities of these times, terminating the controversies concerning religion, restraining deceitful tongues, correcting the abuses of depraved manners, and procuring for the church a true and Christian peace,\" declares that it was not Its intention, that, by the foregoing words, the usual manner of treating matters in general Councils should be in any respect changed; or that anything new, besides that which has been heretofore established by the sacred canons, or by the form of general Councils, should be added to, or taken from, any one.<\/p>\n<h2>INDIZIONE DELLA PROSSIMA SESSIONE<\/h2>\n<p>Inoltre, lo stesso sacro e santo Sinodo ordina e decreta che la prossima Sessione si tenga il gioved\u00ec dopo la Concezione della Beata Vergine Maria, che sar\u00e0 il nono giorno del prossimo dicembre, con il potere anche di abbreviare tale termine. In tale Sessione si tratter\u00e0 del sesto ## CAPITOLO che \u00e8 ora rinviato a quel momento, e dei restanti ## CAPITOLI sulla Riforma che sono gi\u00e0 stati esposti, e di altre questioni che vi si riferiscono. E se sembrer\u00e0 opportuno, e il tempo lo consentir\u00e0, potranno essere trattati anche alcuni dogmi, come a tempo debito saranno proposti nelle congregazioni.<\/p>\n<p>Il termine fissato per la Sessione \u00e8 stato abbreviato.<\/p>\n<p>&#8212;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"pps-series-post-details pps-series-post-details-variant-classic pps-series-post-details-67899 pps-series-meta-excerpt\" data-series-id=\"335\"><div class=\"pps-series-meta-content\"><div class=\"pps-series-meta-text\">Questa voce \u00e8 la parte 10 di 27 della serie <a href=\"https:\/\/christianpure.com\/it\/learn\/series\/the-council-of-trent-in-full\/\">Il Concilio di Trento completo<\/a><\/div><\/div><\/div><p>Esplora la dottrina e i canoni sul Sacramento del Matrimonio, affrontandone il significato, gli insegnamenti e i relativi anatemi.<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":31272,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"{title}\n\n{excerpt}\n\n{url}","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"_wpas_customize_per_network":false,"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[79],"tags":[],"series":[335],"class_list":["post-31239","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-christian-history","series-the-council-of-trent-in-full"],"mb":[],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/api.robolly.com\/templates\/656df2bd6a094828c339896d\/render.jpg?dl&scale=1&image=https%3A%2F%2Fchristianpure.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fblogimg%2Fpainting_of_a_solemn_figure_kneeling_at_the_foot_oad5_0001220.webp&titleBG=%23730013E6&title=The%20Council%20Of%20Trent%20in%20full%3A%20Session%20XXIV%20%2824%29","jetpack-related-posts":[{"id":47118,"url":"https:\/\/christianpure.com\/it\/learn\/bible-verses-bones\/","url_meta":{"origin":31239,"position":0},"title":"24 Best Bible Verses About Bones","author":"Christian Pure Team","date":"Novembre 3, 2025","format":false,"excerpt":"Discover powerful Bible verses about bones that inspire faith and reflect on God's creation. 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