{"id":31253,"date":"2025-04-09T01:05:14","date_gmt":"2025-04-09T01:05:14","guid":{"rendered":"https:\/\/christianpure.com\/?p=31253"},"modified":"2025-05-26T19:37:38","modified_gmt":"2025-05-26T19:37:38","slug":"council-of-trent-session-14-holy-sacraments-penance-extreme-unction","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/christianpure.com\/it\/learn\/council-of-trent-session-14-holy-sacraments-penance-extreme-unction\/","title":{"rendered":"Storia Cristiana: Il Concilio di Trento completo: Sessione XIV (14)"},"content":{"rendered":"<div class=\"pps-series-post-details pps-series-post-details-variant-classic pps-series-post-details-67899\" data-series-id=\"335\"><div class=\"pps-series-meta-content\"><div class=\"pps-series-meta-text\">Questa voce \u00e8 la parte 5 di 27 della serie <a href=\"https:\/\/christianpure.com\/it\/learn\/series\/the-council-of-trent-in-full\/\">Il Concilio di Trento completo<\/a><\/div><\/div><\/div><h2>Sessione 14: SUI SANTISSIMI SACRAMENTI DELLA PENITENZA E DELL'ESTREMA UNZIONE<\/h2>\n<p>PRIMO DECRETO<\/p>\n<p>Essendo il quarto sotto il Sommo Pontefice, Giulio III, celebrato il venticinque novembre MDLI.<\/p>\n<p>Dottrina sul Sacramento della Penitenza.<\/p>\n<p>Il sacro e santo, ecumenico e generale Sinodo di Trento, legittimamente riunito nello Spirito Santo, presieduto dallo stesso Legato e dai Nunzi della santa Sede Apostolica, sebbene nel decreto sulla Giustificazione si sia fatto, per una certa necessit\u00e0, a causa dell'affinit\u00e0 dei soggetti, molto discorso riguardante il sacramento della Penitenza; tuttavia, cos\u00ec grande, in questi nostri giorni, \u00e8 la moltitudine di vari errori relativi a questo sacramento, che non sar\u00e0 di poca utilit\u00e0 pubblica averne dato una definizione pi\u00f9 esatta e completa, in cui, essendo stati tutti gli errori, sotto la protezione dello Spirito Santo, indicati ed estirpati, la verit\u00e0 Cattolica possa essere resa chiara e risplendente; la quale (verit\u00e0 Cattolica) questo santo Sinodo ora pone davanti a tutti i Cristiani affinch\u00e9 sia perpetuamente conservata. In questo contesto, il <a href=\"https:\/\/christianpure.com\/it\/learn\/council-of-trent-session-21-on-communion\/\">concilio di trento sessione 21<\/a> stabilisce fermamente la natura e la necessit\u00e0 della Penitenza, sottolineando il suo ruolo come sacramento vitale per la remissione dei peccati. Inoltre, il Sinodo proclama che i fedeli devono impegnarsi seriamente in questo sacramento, assicurandosi di ricevere la grazia destinata alla loro crescita spirituale. Attraverso questa rinnovata dichiarazione, la chiesa mira a guidare i fedeli verso una comprensione e una pratica pi\u00f9 profonde della loro fede. Questa risoluzione \u00e8 fermamente radicata nell'autorit\u00e0 divina affidata alla Chiesa per salvaguardare e interpretare i misteri della fede per la salvezza delle anime. Nel <a href=\"https:\/\/christianpure.com\/it\/learn\/council-of-trent-session-24-doctrine-sacrament-matrimony\/\">concilio di trento sessione ventiquattro<\/a>, i padri del Sinodo insistono affinch\u00e9 tutti i membri fedeli della Chiesa aderiscano a queste verit\u00e0 definite, promuovendo unit\u00e0 e chiarezza tra i credenti. Riaffermando la natura essenziale del sacramento della Penitenza, il Sinodo mira a guidare i fedeli verso un autentico pentimento e una riconciliazione con Dio. In questo contesto, \u00e8 imperativo per i fedeli comprendere il profondo significato del sacramento come mezzo di grazia e riconciliazione. Come decretato nel <a href=\"https:\/\/christianpure.com\/it\/learn\/council-of-trent-session-16-suspension-council\/\">concilio di trento sessione 16<\/a>, il Sinodo sottolinea l'importanza di riconoscere il ruolo della penitenza nel cammino di salvezza e rinnovamento spirituale. Attraverso una pi\u00f9 chiara articolazione di queste verit\u00e0, la Chiesa riafferma il suo impegno a guidare i credenti verso una comprensione pi\u00f9 profonda della loro fede e un impegno pi\u00f9 fruttuoso con il sacramento. Alla luce di queste considerazioni, il <a href=\"https:\/\/christianpure.com\/it\/learn\/council-of-trent-session-15-safe-conduct-protestants\/\">concilio di trento sessione xv dettagli<\/a> gli aspetti essenziali del sacramento e sottolinea l'importanza della contrizione sincera e di un fermo proposito di emendamento come prerequisiti per la sua efficacia. Chiarificando queste dottrine, il concilio cerca di guidare i fedeli lontano dalle idee sbagliate e di rafforzare il ruolo integrale del sacramento nella vita della Chiesa. Cos\u00ec, esso si erge come un faro di verit\u00e0 e una fonte di grazia divina per tutti coloro che cercano sinceramente la riconciliazione con Dio. Inoltre, gli insegnamenti stabiliti nel <a href=\"https:\/\/christianpure.com\/it\/learn\/<a href=\/\"https:>concilio-di-trento-sessione-sette<\/a>\/\u201d&gt;council of trent session seven<\/a> serve to reinforce the necessity of adhering to tradition and the importance of the sacraments as instituted by Christ. This session underscores that the Church\u2019s authority is paramount in guiding the faithful through established practices, which are essential for spiritual nourishment and development. Through these teachings, the Synod continues to illuminate the path towards holiness and the vital connection between the sacramental life and the grace of God.<\/p>\n<h2>CAPITOLO I. Sulla necessit\u00e0 e sull'istituzione del Sacramento della Penitenza.<\/h2>\n<p>Se tale fosse, in tutti i rigenerati, la loro gratitudine verso Dio, come quella di preservare costantemente la giustizia ricevuta nel battesimo per Sua bont\u00e0 e grazia; non ci sarebbe stato bisogno di un altro sacramento, oltre a quello del battesimo stesso, per essere istituito per la remissione dei peccati. Ma poich\u00e9 Dio, ricco di misericordia, conosce la nostra natura, (g) Egli ha concesso un rimedio di vita anche a coloro che possono, dopo il battesimo, essersi consegnati alla servit\u00f9 del peccato e al potere del diavolo, \u2013 il sacramento appunto della Penitenza, mediante il quale il beneficio della morte di Cristo \u00e8 applicato a coloro che sono caduti dopo il battesimo. La penitenza era in verit\u00e0 in ogni tempo necessaria, per ottenere la grazia e la giustizia, per tutti gli uomini che si erano contaminati con qualsiasi peccato mortale, anche per coloro che chiedevano di essere lavati dal sacramento del Battesimo; affinch\u00e9, rinunciata ed emendata la loro perversit\u00e0, potessero, con un odio per il peccato e un santo dolore della mente, detestare una cos\u00ec grande offesa a Dio. Perci\u00f2 il profeta dice: Convertitevi e fate penitenza per tutte le vostre iniquit\u00e0, e l'iniquit\u00e0 non sar\u00e0 la vostra rovina. (h) Il Signore disse anche: Se non farete penitenza, perirete tutti allo stesso modo; (i) e Pietro, il principe degli apostoli, raccomandando la penitenza ai peccatori che stavano per essere iniziati dal battesimo, disse: Fate penitenza, e siate battezzati ciascuno di voi. (k) Tuttavia, n\u00e9 prima della venuta di Cristo la penitenza era un sacramento, n\u00e9 lo \u00e8, dopo la Sua venuta, per nessuno prima del battesimo. Ma il Signore istitu\u00ec allora principalmente il sacramento della penitenza, quando, risorto dai morti, soffi\u00f2 sui suoi discepoli, dicendo: Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati, saranno rimessi, e a chi li riterrete, saranno ritenuti. (l) Con la quale azione cos\u00ec segnalata, e parole cos\u00ec chiare, il consenso di tutti i Padri ha sempre inteso che il potere di perdonare e ritenere i peccati fosse comunicato agli apostoli e ai loro legittimi successori, per la riconciliazione dei fedeli che sono caduti dopo il battesimo. E la Chiesa Cattolica con grande ragione ha ripudiato e condannato come eretici i Novaziani, che anticamente negavano ostinatamente quel potere di perdonare. Perci\u00f2, questo santo Sinodo, approvando e ricevendo come verissimo questo significato di quelle parole del nostro Signore, condanna le interpretazioni fantasiose di coloro che, in opposizione all'istituzione di questo sacramento, distorcono falsamente quelle parole verso il potere di predicare la parola di Dio e di annunciare il Vangelo di Cristo.<\/p>\n<h2>CAPITOLO II. Sulla differenza tra il Sacramento della Penitenza e quello del Battesimo.<\/h2>\n<p>Per il resto, questo sacramento \u00e8 chiaramente visto essere diverso dal battesimo sotto molti aspetti: poich\u00e9 oltre al fatto che \u00e8 molto ampiamente diverso nella materia e nella forma, che costituiscono l'essenza di un sacramento, \u00e8 fuori dubbio certo che il ministro del battesimo non ha bisogno di essere un giudice, vedendo che la Chiesa esercita il giudizio su nessuno che non vi sia entrato attraverso la porta del battesimo. Infatti, che ho io, dice l'apostolo, da giudicare quelli che sono di fuori? (m) \u00c8 altrimenti con coloro che sono della famiglia della fede, che Cristo nostro Signore ha una volta, con il lavacro del battesimo, reso membri del Suo stesso corpo; per tali, se dovessero in seguito essersi contaminati con qualsiasi crimine, Egli non vorrebbe pi\u00f9 che fossero purificati da una ripetizione del battesimo \u2013 essendo ci\u00f2 in alcun modo lecito nella Chiesa Cattolica \u2013 ma che fossero posti come criminali davanti a questo tribunale; affinch\u00e9, per la sentenza dei sacerdoti, potessero essere liberati, non una volta, ma tutte le volte che, essendo penitenti, dovessero, dai loro peccati commessi, fuggire verso di esso. Inoltre, uno \u00e8 il frutto del battesimo, e un altro quello della penitenza. Infatti, rivestendoci di Cristo nel battesimo, (n) siamo resi in esso interamente una nuova creatura, ottenendo una piena e intera remissione di tutti i peccati: a cui novit\u00e0 e integrit\u00e0, tuttavia, non siamo in alcun modo in grado di arrivare mediante il sacramento della Penitenza, senza molte lacrime e grandi fatiche da parte nostra, richiedendo questo la giustizia divina; cos\u00ec che la penitenza \u00e8 stata giustamente chiamata dai santi Padri una sorta di battesimo laborioso. (o) E questo sacramento della Penitenza \u00e8, per coloro che sono caduti dopo il battesimo, necessario alla salvezza; come il battesimo stesso lo \u00e8 per coloro che non sono ancora stati rigenerati.<\/p>\n<h2>CAPITOLO III. Sulle parti e sul frutto di questo Sacramento.<\/h2>\n<p>The holy synod doth furthermore teach, that the form of the sacrament of penance, wherein its force principally consists, is placed in those words of the minister, I absolve thee, &amp;c;: to which words indeed certain prayers are, according to the custom of holy Church, laudably joined, which nevertheless by no means regard the essence of that form, neither are they neces sary for the administration of the sacrament itself. But the acts of the penitent himself, to wit, contrition, confession and satisfaction, are as it were the matter(p) of this sacrament. Which acts, inasmuch as they are, by God's institution, required in the penitent for the integrity of the sacrament, and for the full and perfect remission of sins, are for this reason called the parts of penance. But the thing signified(q) indeed and the effect of this sacrament, as far as regards its force and efficacy, is reconciliation with God, which sometimes, in persons who are pious and who receive this sacrament with devotion, is wont to be followed by peace and serenity of conscience, with exceed ing consolation of spirit. The holy Synod, whilst delivering these things touching the parts and the effect of this sacrament, condemns at the same time the opinions of those who contend, that, the terrors which agitate the conscience, and faith, are the parts of penance.<\/p>\n<h2>CAPITOLO IV. Sulla Contrizione.<\/h2>\n<p>La contrizione, che occupa il primo posto tra i suddetti atti del penitente, \u00e8 un dolore della mente e una detestazione per il peccato commesso, con il proposito di non peccare per il futuro. (r) Questo movimento di contrizione \u00e8 stato in ogni tempo necessario per ottenere il perdono dei peccati; e, in colui che \u00e8 caduto dopo il battesimo, esso prepara finalmente alla remissione dei peccati, quando \u00e8 unito alla fiducia nella misericordia divina e al desiderio di compiere le altre cose che sono richieste per ricevere rettamente questo sacramento. Perci\u00f2 il santo Sinodo dichiara che questa contrizione contiene non solo una cessazione dal peccato, e il proposito e l'inizio di una nuova vita, ma anche un odio per la vecchia, (H) d'accordo con quel detto: Gettate via da voi tutte le vostre iniquit\u00e0, nelle quali avete trasgredito, e fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. (t) E certamente colui che ha considerato quei gridi dei santi: A te solo ho peccato, e ho fatto il male davanti a te, (v) ho faticato nel mio gemito, ogni notte laver\u00f2 il mio letto, (w) ti racconter\u00f2 tutti i miei anni, nell'amarezza dell'anima mia, (x) e altri di questo genere, capir\u00e0 facilmente che essi fluivano da un certo veemente odio per la loro vita passata, e da un'estrema detestazione dei peccati. Il Sinodo insegna inoltre che, sebbene talvolta accada che questa contrizione sia perfetta attraverso la carit\u00e0, e riconcili l'uomo con Dio prima che questo sacramento sia effettivamente ricevuto, la suddetta riconciliazione, tuttavia, non deve essere attribuita a quella contrizione, indipendentemente dal desiderio del sacramento che \u00e8 incluso in essa. E riguardo a quella contrizione imperfetta, che \u00e8 chiamata attrizione, perch\u00e9 \u00e8 comunemente concepita o dalla considerazione della turpitudine del peccato, o dal timore dell'inferno e della punizione, dichiara che se, con la speranza del perdono, essa esclude il desiderio di peccare, (y) non solo non rende un uomo un ipocrita e un peccatore maggiore, ma \u00e8 persino un dono di Dio, e un impulso dello Spirito Santo, \u2013 che non dimora ancora nel penitente, ma lo muove soltanto, \u2013 mediante il quale il penitente, essendo assistito, prepara una via per se stesso verso la giustizia. E sebbene questa (attrizione) non possa di per s\u00e9, senza il sacramento della penitenza, condurre il peccatore alla giustificazione, tuttavia lo dispone a ottenere la grazia di Dio nel sacramento della Penitenza. Infatti, colpiti proficuamente da questo timore, i Niniviti, alla predicazione di Giona, fecero una penitenza timorosa e ottennero misericordia dal Signore. Perci\u00f2 falsamente alcuni calunniano gli scrittori Cattolici, come se avessero sostenuto che il sacramento della Penitenza conferisce grazia senza alcun buon movimento da parte di coloro che lo ricevono: una cosa che la Chiesa di Dio non ha mai insegnato o pensato: e falsamente asseriscono anche che la contrizione sia estorta e forzata, non libera e volontaria.<\/p>\n<h2>CAPITOLO V. Sulla Confessione.<\/h2>\n<p>Dall'istituzione del sacramento della Penitenza come gi\u00e0 spiegato, la Chiesa universale ha sempre inteso che l'intera confessione dei peccati fosse anch'essa istituita dal Signore, ed \u00e8 di diritto divino necessaria per tutti coloro che sono caduti dopo il battesimo; perch\u00e9 il nostro Signore Ges\u00f9 Cristo, quando stava per ascendere dalla terra al cielo, lasci\u00f2 ai sacerdoti i Suoi vicari, come presidenti e giudici, ai quali tutti i crimini mortali, nei quali i fedeli di Cristo possono essere caduti, dovrebbero essere portati, (z) affinch\u00e9, in conformit\u00e0 con il potere delle chiavi, possano pronunciare la sentenza di perdono o di ritenzione dei peccati. (a) Infatti \u00e8 manifesto che i sacerdoti non avrebbero potuto esercitare questo giudizio senza la conoscenza della causa; n\u00e9 avrebbero potuto osservare l'equit\u00e0 nell'ingiungere le punizioni, se i suddetti fedeli avessero dichiarato i loro peccati solo in generale, e non piuttosto specificamente, e uno per uno. Da cui si deduce che tutti i peccati mortali, dei quali, dopo un diligente esame di se stessi, sono consapevoli, devono necessariamente essere enumerati dai penitenti nella confessione, anche se quei peccati siano pi\u00f9 nascosti, e commessi solo contro i due ultimi precetti del decalogo, \u2013 peccati che talvolta feriscono l'anima pi\u00f9 gravemente, e sono pi\u00f9 pericolosi, di quelli che sono commessi esternamente. Per i peccati veniali, mediante i quali non siamo esclusi dalla grazia di Dio, e nei quali cadiamo pi\u00f9 frequentemente, sebbene siano rettamente e proficuamente, e senza alcuna presunzione dichiarati nella confessione, come dimostra l'usanza delle persone pie, tuttavia possono essere omessi senza colpa, ed essere espiati con molti altri rimedi.<\/p>\n<p>But, whereas all mortal sins, even those of thought, render men children of wrath, (b) and enemies of God, it is necessary to seek also for the pardon of them all from God, with an open and modest confession. Wherefore, while the faithful of Christ are careful to confess all the sins which occur to their memory, they without doubt lay them all bare before the mercy of God to be pardoned: whereas they who act otherwise, and knowingly keep back certain sins, such set nothing before the divine bounty to be forgiven through the priest: for if the sick be ashamed to show his wound to the physician, his medical art cures not that which it knows not of. We gather furthermore, that those circumstances which change the species of the sin are also to be explained in confession, because that, without them, the sins themselves are neither entirely set forth by the penitents, nor are they known clearly to the judges; and it cannot be that they can estimate rightly the grievousness of the crimes, and impose on the penitents, the punishment which ought to be inflicted, on account of them. Whence it is unreasonable to teach, that these circumstances have been invented by idle men; or, that one circumstance only is to be confessed, to wit, that one has sinned against a brother. But it is also impious to assert, that confession, enjoined to be made in this manner, is impossible, or to call it a slaughter-house of consciences: for it is certain, that in the Church nothing else is required of penitents, but that, after each has examined himself diligently, and searched all the folds and recesses of his conscience, he confess those sins by which he shall remember that he has mortally offended his Lord and God: whilst the other sins, which do not occur to him after diligent thought, are understood to be included as a whole(c) in that same confession; for which sins we confidently say with the prophet; From my secret sins cleanse me, O Lord. (d) Now, the very difficulty of a confession like this, and the shame of making known one's sins, might indeed seem a grievous thing, were it not alleviated by the so many and so great advantages and consolations, which are most assuredly bestowed by absolution upon all who worthily approach to this sacrament.<\/p>\n<p>Per il resto, quanto al modo di confessarsi segretamente al solo sacerdote, sebbene Cristo non abbia proibito che una persona possa \u2013 in punizione dei suoi peccati, e per la propria umiliazione, cos\u00ec come per esempio agli altri e per l'edificazione della Chiesa che \u00e8 stata scandalizzata \u2013 confessare i suoi peccati pubblicamente, tuttavia questo non \u00e8 comandato da un precetto divino; n\u00e9 sarebbe molto prudente(e) ingiungere con alcuna legge umana che i peccati, specialmente quelli che sono segreti, debbano essere resi noti mediante una confessione pubblica. Perci\u00f2, mentre la confessione sacramentale segreta, che era in uso fin dall'inizio nella santa Chiesa, ed \u00e8 ancora in uso, \u00e8 sempre stata lodata dai santissimi e antichissimi Padri con un grande e unanime consenso, la vana calunnia di coloro che non si vergognano di insegnare che la confessione \u00e8 aliena dal comando divino, ed \u00e8 un'invenzione umana, e che ha avuto origine dai Padri riuniti nel Concilio Lateranense, \u00e8 manifestamente confutata: poich\u00e9 la Chiesa non ha ordinato, attraverso il Concilio Lateranense, che i fedeli di Cristo dovessero confessarsi \u2013 una cosa che sapeva essere necessaria e istituita di diritto divino \u2013 ma che il precetto della confessione dovesse essere adempiuto, almeno una volta all'anno, da tutti e da ciascuno, quando hanno raggiunto l'et\u00e0 della discrezione. Onde, in tutta la Chiesa, \u00e8 osservata, con grande beneficio delle anime dei fedeli, la salutare consuetudine di confessarsi in quel tempo sacratissimo e accettabilissimo della Quaresima \u2013 una consuetudine che questo santo Sinodo approva e abbraccia sommamente, come pia e degna di essere conservata.<\/p>\n<h2>CAPITOLO VI. Sul ministero di questo Sacramento e sull'Assoluzione.<\/h2>\n<p>But, as regards the minister of this sacrament, the holy Synod declares all these doctrines to be false, and utterly alien from the truth of the Gospel, which perniciously extend the ministry of the keys to any others soever besides bishops and priests; imagining, contrary to the institution of this sacrament, that those words of our Lord, Whatsoever you shall bind upon earth, shall be bound also in heaven, and whatsoever you shall loose upon earth shall be loosed also in heaven,(f) and, Whose sins you shall forgive, they are forgiven the m, and whose sins you shall retain, they are retained,(g) were in such wise addressed to all the faithful of Christ indifferently and indiscriminately, as that every one has the power of forgiving sins,-public sins to wit by rebuke, provided he that is rebuked shall acquiesce, and secret sins by a voluntary confession made to any individual whatsoever. It also teaches, that even priests, who are in mortal sin, exercise, through the virtue of the Holy Ghost which was bestowed in ordination, the office of forgiving sins, as the ministers of Christ; and that their sentiment is erroneous who contend that this power exists not in bad priests. But although the absolution of the priest is the dispensation of another's bounty, yet is it not a bare ministry only, whether of announcing the Gospel, or of declaring that sins are forgiven, but is after the manner of a judicial act, whereby sentence is pronounced by the priest as by a judge: and therefore the penitent ought not so to confide(h) in his own personal faith, as to think that,\u2013even though there be no contrition on his part, or no intention on the part of the priest of acting seriously and absolving truly,\u2013he is nevertheless truly and in God's sight absolved, on account of his faith alone. For neither would faith without penance bestow any remission of sins; nor would he be otherwise than most careless of his own salvation, who, knowing that a priest but absolved him in jest, should not care fully seek for another who would act in earnest.<\/p>\n<h2>CAPITOLO VII. Sulla Riservazione dei Casi.<\/h2>\n<p>Wherefore, since the nature and order of a judgment require this, that sentence be passed only on those subject (to that judicature), it has ever been firmly held in the Church of God, and this Synod ratifies it as a thing most true, that the absolution, which a priest pronounces upon one over whom he has not either an ordinary or a deligated jurisdiction, ought to be of no weight whatever. And it hath seemed to our most holy Fathers to be of great importance to the discipline of the Christian people, that certain more atrocious and more heinous crimes should be absolved, not by all priests, but only by the highest priests: whence the Sovereign Pontiffs, in virtue of the supreme power delivered to them in the universal Church, were deservedly able to reserve, for their special judgment, certain more grievous cases of crimes. Neither is it to be doubted,\u2013seeing that all things, that are from God, are well ordered-but that this same may be lawfully done by all bishops, each in his own diocese, unto edification, however, not unto destruction, in virtue of the authority, above (that of) other inferior priests, delivered to them over their subjects, especially as regards those crimes to which the censure of excommunication is annexed. But it is consonant to the divine authority, that this reservation of cases have effect, not merely in external polity, but also in God's sight. Nevertheless, for fear lest any may perish on this account, it has always been very piously observed in the said Church of God, that there be no reservation at the point of death, and that therefore all priests may absolve all penitents whatsoever from every kind of sins and censures whatever: and as, save at that point of death, priests have no power in reserved cases, let this alone be their endeavour, to persuade penitents to repair to superior and lawful judges for the benefit of absolution.<\/p>\n<h2>CAPITOLO VIII. Sulla necessit\u00e0 e sul frutto della Soddisfazione.<\/h2>\n<p>Infine, per quanto riguarda la soddisfazione \u2013 che come \u00e8, di tutte le parti della penitenza, quella che \u00e8 stata in ogni tempo raccomandata al popolo cristiano dai nostri Padri, cos\u00ec \u00e8 quella specialmente che nella nostra epoca \u00e8, sotto il pi\u00f9 alto pretesto di piet\u00e0, impugnata da coloro che hanno un'apparenza di piet\u00e0, ma ne hanno rinnegato la potenza(i) \u2013 il santo Sinodo dichiara che \u00e8 del tutto falso, e alieno dalla parola di Dio, che la colpa(k) non sia mai perdonata dal Signore, senza che anche l'intera punizione sia con essa perdonata. Poich\u00e9 esempi chiari e illustri si trovano nelle sacre scritture, mediante i quali, oltre che per tradizione divina, questo errore \u00e8 confutato nel modo pi\u00f9 chiaro possibile. E veramente la natura della giustizia divina sembra richiedere che coloro che per ignoranza hanno peccato prima del battesimo, siano ricevuti in grazia in un modo; e in un altro coloro che, dopo essere stati liberati dalla servit\u00f9 del peccato e del diavolo, e dopo aver ricevuto il dono dello Spirito Santo, non hanno temuto di violare consapevolmente il tempio di Dio(l) e di rattristare lo Spirito Santo.(m) E si addice alla divina clemenza che i peccati non ci siano perdonati in tal modo senza alcuna soddisfazione, come se, prendendone occasione, pensando che i peccati siano meno gravi, noi, offrendo come un insulto e un oltraggio allo Spirito Santo,(n) dovessimo cadere in peccati pi\u00f9 gravi, accumulando ira contro il giorno dell'ira.(o) Poich\u00e9, senza dubbio, queste punizioni soddisfattorie richiamano grandemente dal peccato, e frenano come con un morso, e rendono i penitenti pi\u00f9 cauti e vigili per il futuro; sono anche rimedi per i resti del peccato, e, mediante atti delle virt\u00f9 opposte, rimuovono le abitudini acquisite dal vivere malvagio.<\/p>\n<p>Neither indeed was there ever in the Church of God any way accounted surer to turn aside the impending chastisement of the Lord, than that men should, with true sorrow of mind, practise these works of penitence. Add to these things, that, whilst we thus, by making satisfaction, suffer for our sins, we are made conformable to Jesus Christ, who satisfied for our sins, from whom all our sufficiency is;(p) having also thereby a most sure pledge, that if we suffer with him, we shall also be glorified with him. (q) But neither is this satisfaction, which we discharge for our sins, so our own, as not to be through Jesus Christ. For we who can do nothing of ourselves, as of ourselves, can do all things, He cooperating, who strengthens us. Thus, man has not wherein to glory, but all our glorying is in Christ: in whom we live; in whom we merit; in whom we satisfy; bringing forth fruits worthy of penance,(r) which from him have their efficacy; by him are offered to the Father; and through him are accepted by the Father. Therefore the priests of the Lord ought, as far as the Spirit and prudence shall suggest, to enjoin salutary and suitable satisfactions, according to the quality of the crimes and the ability of the penitent; lest, if haply they connive at sins, and deal too indulgently with penitents, by enjoining certain very light works for very grievous crimes, they be made partakers of other men 's sins. But let them have in view, that the satisfaction, which they impose, be not only for the preservation of a new life and a medicine of infirmity,(s) but also for the avenging and punishing of past sins.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 anche gli antichi Padri credono e insegnano che le chiavi dei sacerdoti furono date, non solo per sciogliere, ma anche per legare. Ma non per questo immaginarono che il sacramento della Penitenza sia un tribunale di ira o di punizioni; cos\u00ec come nessun cattolico ha mai pensato che, mediante questo tipo di soddisfazioni da parte nostra, l'efficacia del merito e della soddisfazione del nostro Signore Ges\u00f9 Cristo sia oscurata, o in alcun modo diminuita: il che, quando gli innovatori cercano di comprendere, sostengono in tal modo una nuova penitenza, da togliere l'intera efficacia e l'uso della soddisfazione.<\/p>\n<h2>CAPITOLO IX. Sulle Opere di Soddisfazione.<\/h2>\n<p>Il Sinodo insegna inoltre che cos\u00ec grande \u00e8 la liberalit\u00e0 della divina munificenza, che siamo in grado attraverso Ges\u00f9 Cristo di fare soddisfazione a Dio Padre, non solo mediante punizioni volontariamente intraprese da noi stessi per la punizione del peccato, o mediante quelle imposte a discrezione del sacerdote secondo la misura della nostra delinquenza, ma anche, il che \u00e8 una grandissima prova d'amore, mediante i flagelli temporali inflitti da Dio, e sopportati pazientemente da noi.<\/p>\n<h2>SUL SACRAMENTO DELL'ESTREMA UNZIONE<\/h2>\n<p>SECONDA SESSIONE<\/p>\n<p>\u00c8 sembrato anche bene al santo Sinodo aggiungere, alla precedente dottrina sulla penitenza, la seguente sul sacramento dell'Estrema Unzione, che dai Padri era considerato come il completamento, non solo della penitenza, ma anche dell'intera vita cristiana, che dovrebbe essere una penitenza perpetua. Per prima cosa, dunque, per quanto riguarda la sua istituzione, dichiara e insegna che il nostro graziosissimo Redentore \u2013 che voleva che i suoi servi fossero in ogni tempo provvisti di rimedi salutari contro tutte le armi di tutti i loro nemici \u2013 come, negli altri sacramenti, prepar\u00f2 i pi\u00f9 grandi aiuti, mediante i quali, durante la vita, i cristiani possono preservarsi integri da ogni pi\u00f9 grave male spirituale, cos\u00ec custod\u00ec la fine della vita, mediante il sacramento dell'Estrema Unzione, come con una difesa solidissima. Poich\u00e9 sebbene il nostro avversario cerchi e colga opportunit\u00e0, per tutta la nostra vita, di poter in qualche modo divorare le nostre anime; tuttavia non c'\u00e8 tempo in cui egli tenda pi\u00f9 veementemente tutte le potenze della sua astuzia per rovinarci del tutto, e, se pu\u00f2 possibilmente, per farci cadere anche dalla fiducia nella misericordia di Dio, di quando percepisce che la fine della nostra vita \u00e8 vicina.<\/p>\n<h2>CAPITOLO I. Sull'Istituzione del Sacramento dell'Estrema Unzione.<\/h2>\n<p>Now, this sacred unction of the sick was instituted by Christ our Lord, as truly and properly a sacrament of the new law, insinuated indeed in Mark, but recommended and promulgated to the faithful by James the Apostle, and brother of the Lord. Is any man, he saith, sick among you ? Let him bring in the priests of the Church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord: and the prayer of faith shall save the sick man; and the Lord shall raise him up; and if he be in sins, they shall be forgiven him.(t) In which words, as the Church has learned from apostolic tradition, received from hand to hand, he teaches the matter, the form, the proper minister, and the effect of this salutary sacrament. For the Church has understood the matter thereof to be oil blessed by a bishop. For the unction very aptly represents the grace of the Holy Ghost with which the soul of the sick person is invisibly anointed; and furthermore that whose words, \"By this unction,\" &amp;c.; are the form.<\/p>\n<h2>CAPITOLO II. Sull'Effetto di questo Sacramento.<\/h2>\n<p>Inoltre la cosa significata(v) e l'effetto di questo sacramento sono spiegati in quelle parole: E la preghiera della fede salver\u00e0 il malato, e il Signore lo risollever\u00e0, e se \u00e8 nei peccati gli saranno rimessi. Poich\u00e9 la cosa qui significata \u00e8 la grazia dello Spirito Santo; la cui unzione purifica i peccati, se ce ne sono ancora da espiare, cos\u00ec come i resti dei peccati; e risolleva e fortifica l'anima del malato, eccitando in lui una grande fiducia nella divina misericordia; mediante la quale il malato essendo sostenuto, sopporta pi\u00f9 facilmente gli inconvenienti e i dolori della sua malattia; e pi\u00f9 prontamente resiste alle tentazioni del diavolo che insidia il suo calcagno;(w) e a volte ottiene la salute corporea, quando \u00e8 conveniente per il benessere dell'anima.<\/p>\n<h2>CAPITOLO III. Sul Ministro di questo Sacramento e sul tempo in cui deve essere amministrato.<\/h2>\n<p>E ora per quanto riguarda il prescrivere chi deve ricevere, e chi deve amministrare questo sacramento, anche questo non fu oscuramente consegnato nelle parole sopra citate. Poich\u00e9 \u00e8 l\u00ec anche mostrato, che i ministri propri di questo sacramento sono i Presbiteri della Chiesa; con il quale nome si devono intendere, in quel luogo, non gli anziani per et\u00e0, o i primi in dignit\u00e0 tra il popolo, ma, o vescovi, o sacerdoti dai vescovi rettamente ordinati mediante l'imposizione delle mani del sacerdozio.(x) \u00c8 anche dichiarato, che questa unzione deve essere applicata ai malati, ma specialmente a coloro che giacciono in tale pericolo da sembrare che stiano per partire da questa vita: onde \u00e8 anche chiamata il sacramento dei partenti. E se i malati dovessero, dopo aver ricevuto questa unzione, guarire, possono di nuovo essere aiutati dal soccorso di questo sacramento, quando cadono in un altro simile pericolo di morte.<\/p>\n<p>Perci\u00f2, non si deve in alcun modo dare ascolto a coloro che, contro una cos\u00ec manifesta e chiara sentenza(y) dell'apostolo Giacomo, insegnano, o che questa unzione sia un'invenzione umana o sia un rito ricevuto dai Padri che non ha n\u00e9 un comando da Dio, n\u00e9 una promessa di grazia: n\u00e9 a coloro che asseriscono che essa \u00e8 gi\u00e0 cessata, come se dovesse essere riferita solo alla grazia della guarigione nella chiesa primitiva; n\u00e9 a coloro che dicono che il rito e l'uso che la santa Chiesa Romana osserva nell'amministrazione di questo sacramento \u00e8 ripugnante al sentimento dell'apostolo Giacomo, e che deve quindi essere cambiato in qualche altro: n\u00e9 infine a coloro che affermano che questa Estrema Unzione pu\u00f2 senza peccato essere disprezzata dai fedeli: poich\u00e9 tutte queste cose sono manifestamente in contrasto con le parole perspicue di un cos\u00ec grande apostolo. N\u00e9 certamente la Chiesa Romana, madre e maestra di tutte le altre chiese, osserva alcunch\u00e9 nell'amministrare questa unzione \u2013 per quanto riguarda quelle cose che costituiscono la sostanza di questo sacramento \u2013 se non ci\u00f2 che il beato Giacomo ha prescritto. N\u00e9 in verit\u00e0 pu\u00f2 esserci disprezzo di un cos\u00ec grande sacramento senza un peccato efferato, e un'ingiuria allo Spirito Santo stesso. Queste sono le cose che questo santo Sinodo ecumenico professa e insegna e propone a tutti i fedeli di Cristo, da credere e tenere, riguardo ai sacramenti della Penitenza e dell'Estrema Unzione. E consegna i seguenti canoni da conservarsi inviolabilmente; e condanna e anatematizza coloro che asseriscono ci\u00f2 che \u00e8 contrario ad essi.<\/p>\n<h2>SUL SANTISSIMO SACRAMENTO DELLA PENITENZA<\/h2>\n<h2>PRIMI CANONI<\/h2>\n<p>CANONE I.\u2013Se qualcuno dir\u00e0 che nella Chiesa cattolica la Penitenza non \u00e8 veramente e propriamente un sacramento, istituito da Cristo nostro Signore per riconciliare i fedeli con Dio, ogni volta che cadono nel peccato dopo il battesimo, sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE II.\u2013Se qualcuno, confondendo i sacramenti, dir\u00e0 che il battesimo stesso \u00e8 il sacramento della Penitenza, come se questi due Sacramenti non fossero distinti, e che perci\u00f2 la Penitenza non \u00e8 giustamente chiamata una seconda tavola dopo il naufragio, sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE III.\u2013Se qualcuno dir\u00e0 che quelle parole del Signore Salvatore: Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi (z), non devono essere intese del potere di rimettere e ritenere i peccati nel Sacramento della penitenza, come la Chiesa cattolica le ha sempre intese fin dal principio; ma le distorce, contro l'istituzione di questo sacramento, al potere di predicare il vangelo, sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE IV.\u2013Se qualcuno negher\u00e0 che, per l'intera e perfetta remissione dei peccati, siano richiesti tre atti nel penitente, che sono come la materia del sacramento della Penitenza, vale a dire la contrizione, la confessione e la soddisfazione, che sono chiamate le tre parti della penitenza; o dir\u00e0 che vi sono solo due parti della penitenza, vale a dire i terrori con cui la coscienza \u00e8 colpita dopo essere stata convinta del peccato, e la fede, generata (a) dal vangelo, o dall'assoluzione, per cui uno crede che i suoi peccati gli sono perdonati per mezzo di Cristo, sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE V.\u2013Se qualcuno dir\u00e0 che la contrizione che si acquista per mezzo dell'esame, della raccolta e della detestazione dei peccati \u2013 per cui uno ripensa ai suoi anni nell'amarezza dell'anima sua (b), meditando sulla gravit\u00e0, sulla moltitudine, sulla turpitudine dei suoi peccati, sulla perdita della beatitudine eterna e sulla dannazione eterna che ha meritato, avendo con ci\u00f2 il proposito di una vita migliore \u2013 non \u00e8 un dolore vero e profittevole, non prepara alla grazia, ma rende l'uomo un ipocrita e un peccatore maggiore; infine, che questa (contrizione) \u00e8 un dolore forzato e non libero e volontario, sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE VI.\u2013Se qualcuno negher\u00e0 che la confessione sacramentale sia stata istituita, o sia necessaria alla salvezza, per diritto divino; o dir\u00e0 che il modo di confessarsi segretamente al solo sacerdote, che la Chiesa ha sempre osservato fin dal principio e osserva, \u00e8 alieno dall'istituzione e dal comando di Cristo, ed \u00e8 un'invenzione umana, sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE VII.\u2013Se qualcuno dir\u00e0 che, nel sacramento della Penitenza, non \u00e8 necessario, per diritto divino, per la remissione dei peccati, confessare tutti e singoli i peccati mortali che, dopo debita e diligente meditazione precedente, vengono ricordati, anche quelli (peccati mortali) che sono segreti, e quelli che sono contrari agli ultimi due comandamenti del Decalogo, come pure le circostanze che cambiano la specie di un peccato; ma (dir\u00e0) che tale confessione \u00e8 utile solo per istruire e consolare il penitente, e che anticamente era osservata solo per imporre una soddisfazione canonica; o dir\u00e0 che coloro che si sforzano di confessare tutti i loro peccati, desiderano non lasciare nulla alla misericordia divina da perdonare; o, infine, che non \u00e8 lecito confessare i peccati veniali, sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE VIII.\u2013Se qualcuno dir\u00e0 che la confessione di tutti i peccati, cos\u00ec come \u00e8 osservata nella Chiesa, \u00e8 impossibile, ed \u00e8 una tradizione umana che deve essere abolita dai pii; o che tutti e ciascuno dei fedeli di Cristo, di entrambi i sessi, non sono obbligati ad essa una volta all'anno, conformemente alla costituzione del grande Concilio Lateranense (c), e che, per questa causa, i fedeli di Cristo devono essere persuasi a non confessarsi durante la Quaresima, sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE IX.\u2013Se qualcuno dir\u00e0 che l'assoluzione sacramentale del sacerdote non \u00e8 un atto giudiziario, ma un mero ministero di pronunciare e dichiarare che i peccati sono perdonati a chi si confessa; purch\u00e9 solo creda di essere assolto, o (anche se) il sacerdote non assolva sul serio, ma per scherzo; o dir\u00e0 che la confessione del penitente non \u00e8 richiesta, affinch\u00e9 il sacerdote possa assolverlo, sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE X.\u2013Se qualcuno dir\u00e0 che i sacerdoti, che sono in peccato mortale, non hanno il potere di legare e di sciogliere; o che non solo i sacerdoti sono i ministri dell'assoluzione, ma che a tutti e ciascuno dei fedeli di Cristo \u00e8 detto: Tutto ci\u00f2 che legherete sulla terra sar\u00e0 legato anche in cielo; e tutto ci\u00f2 che scioglierete sulla terra sar\u00e0 sciolto anche in cielo (d); e a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi (e); in virt\u00f9 delle quali parole ognuno \u00e8 in grado di assolvere dai peccati, vale a dire dai peccati pubblici solo con il rimprovero, purch\u00e9 chi \u00e8 rimproverato vi acconsenta, e dai peccati segreti con una confessione volontaria, sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE XI.\u2013Se qualcuno dir\u00e0 che i vescovi non hanno il diritto di riservarsi i casi, se non per quanto riguarda la politica esterna, e che quindi la riserva dei casi non impedisce che un sacerdote possa veramente assolvere dai casi riservati, sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE XII.\u2013Se qualcuno dir\u00e0 che Dio rimette sempre tutta la pena insieme alla colpa, e che la soddisfazione dei penitenti non \u00e8 altro che la fede con cui essi comprendono (f) che Cristo ha soddisfatto per loro, sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE XIII.\u2013Se qualcuno dir\u00e0 che la soddisfazione per i peccati, quanto alla loro pena temporale, non \u00e8 in alcun modo fatta a Dio, per mezzo dei meriti di Ges\u00f9 Cristo, dalle pene inflitte da Lui e pazientemente sopportate, o da quelle ingiunte dal sacerdote, n\u00e9 da quelle volontariamente intraprese, come digiuni, preghiere, elemosine o altre opere di piet\u00e0; e che, pertanto, la migliore penitenza \u00e8 semplicemente una vita nuova, sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE XIV.\u2013Se qualcuno dir\u00e0 che la soddisfazione, con cui i penitenti riscattano i loro peccati per mezzo di Ges\u00f9 Cristo, non \u00e8 un culto di Dio, ma tradizioni di uomini, che oscurano la dottrina della grazia, il vero culto di Dio e il beneficio stesso della morte di Cristo, sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE XV.\u2013Se qualcuno dir\u00e0 che le chiavi sono date alla Chiesa solo per sciogliere, non anche per legare; e che, pertanto, i sacerdoti agiscono contro lo scopo (g) delle chiavi, e contro l'istituzione di Cristo, quando impongono pene a coloro che si confessano; e che \u00e8 una finzione che, dopo che la pena eterna \u00e8 stata rimossa in virt\u00f9 delle chiavi, rimanga per lo pi\u00f9 una pena temporale da scontare, sia anatema.<\/p>\n<h2>SUL SACRAMENTO DELL'ESTREMA UNZIONE<\/h2>\n<h2>SECONDI CANONI<\/h2>\n<p>CANONE I.\u2013Se qualcuno dir\u00e0 che l'Estrema Unzione non \u00e8 veramente e propriamente un sacramento, istituito da Cristo nostro Signore e promulgato dal beato apostolo Giacomo; ma \u00e8 solo un rito ricevuto dai Padri, o un'invenzione umana, sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE II.\u2013Se qualcuno dir\u00e0 che la sacra unzione degli infermi non conferisce grazia, n\u00e9 rimette i peccati, n\u00e9 conforta (h) gli infermi; ma che \u00e8 gi\u00e0 cessata, come se fosse stata anticamente solo la grazia di operare guarigioni, sia anatema.<\/p>\n<h2>SULLA RIFORMA<\/h2>\n<p>CANONE III.\u2013Se qualcuno dir\u00e0 che il rito e l'uso dell'Estrema Unzione, che la santa Chiesa romana osserva, \u00e8 ripugnante al sentimento del beato apostolo Giacomo, e che quindi deve essere cambiato, e pu\u00f2, senza peccato, essere condannato dai cristiani, sia anatema.<\/p>\n<p>CANONE IV.\u2013Se qualcuno dir\u00e0 che i Presbiteri della Chiesa, che il beato Giacomo esorta a chiamare per ungere gli infermi, non sono i sacerdoti che sono stati ordinati da un vescovo, ma gli anziani di ogni comunit\u00e0, e che per questa causa un sacerdote da solo non \u00e8 il ministro proprio dell'Estrema Unzione, sia anatema.<\/p>\n<h2>SULLA RIFORMA<\/h2>\n<h2>TERZO DECRETO<\/h2>\n<p>Proemio.<\/p>\n<p>\u00c8 dovere dei vescovi ammonire i loro sudditi, specialmente quelli preposti alla cura delle anime, del loro dovere.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 \u00e8 propriamente ufficio dei vescovi riprovare i vizi di tutti coloro che sono loro soggetti, questa dovr\u00e0 essere principalmente la loro cura: che i chierici, specialmente quelli preposti alla cura delle anime, siano irreprensibili; e che non conducano, con la loro connivenza, una vita disordinata: poich\u00e9 se permettono loro di avere una conversazione malvagia e corrotta, come potranno riprovare i laici per i loro vizi, quando essi stessi possono essere messi a tacere da loro con una sola parola, per il fatto che permettono ai chierici di essere peggiori di loro? E con quale libert\u00e0 potranno i sacerdoti correggere i laici, quando devono rispondere silenziosamente a se stessi di aver commesso proprio le cose che riprovano? Pertanto, i vescovi incaricheranno il loro clero, di qualunque grado sia, di essere una guida per il popolo di Dio a loro affidato, nella condotta, nella conservazione e nella dottrina; essendo memori di ci\u00f2 che \u00e8 scritto: Siate santi perch\u00e9 anche io sono santo. E, d'accordo con l'ammonimento dell'apostolo: Non diano offesa ad alcuno, affinch\u00e9 il loro ministero non sia biasimato; ma in ogni cosa si mostrino come ministri di Dio, affinch\u00e9 non si adempia in loro quel detto del profeta: I sacerdoti di Dio profanano i santuari e disprezzano la legge. Ma, affinch\u00e9 i suddetti vescovi possano eseguire ci\u00f2 con maggiore libert\u00e0, e non ne siano impediti sotto alcun pretesto, la stessa sacra e santa, ecumenica e generale Sinodo di Trento, presieduta dallo stesso legato e dai nunzi della Sede Apostolica, ha ritenuto opportuno che questi canoni seguenti siano stabiliti e decretati.<\/p>\n<h2>CAPITOLO I. Se qualcuno, essendo proibito, interdetto o sospeso, accede agli ordini, sar\u00e0 punito.<\/h2>\n<p>Poich\u00e9 \u00e8 pi\u00f9 conveniente e sicuro per chi \u00e8 soggetto, rendendo la dovuta obbedienza a coloro che sono preposti a lui, servire in un ministero inferiore, piuttosto che, con scandalo di coloro che sono preposti a lui, aspirare alla dignit\u00e0 di un grado pi\u00f9 elevato; a colui al quale l'ascesa agli ordini sacri sia stata interdetta dal proprio prelato, per qualsiasi causa, fosse anche per qualche crimine segreto, o in qualsiasi modo, anche extra-giudizialmente; e a colui che sia stato sospeso dai propri ordini, o gradi e dignit\u00e0 ecclesiastiche; nessuna licenza, concessa contro la volont\u00e0 di quel suddetto prelato, per farsi promuovere, n\u00e9 alcuna reintegrazione in ordini, gradi, dignit\u00e0 e onori precedenti, avr\u00e0 alcun valore.<\/p>\n<h2>CAPITOLO II.<\/h2>\n<p>If a bishop shall confer any orders whatsoever on one not subject to him, be he even his own domestic, without the express consent of that individual's proper prelate, both shall be subjected to an appointed punishment.<\/p>\n<p>And forasmuch as certain bishops of churches which are in partibus infidelium, (in the districts of unbelievers), having neither clergy nor Christian people, and being in a manner wanderers, having no fixed see, and seeking not the things of Christ, but other's sheep without the knowledge of their own pastor, finding themselves prohibited by this holy Synod from exercising episcopal functions in the diocese of another, without the express permission of the ordinary of the place, and then only in regard of those who are subject to the said ordinary, do, by an evasion and in contempt of the law, of their own rashness choose as it were an episcopal chair in a place which is not of any diocese, and presume to mark with the clerical character, and to promote even to the sacred orders of the priesthood, any that come unto them, even though they have no commendatory letters from their own bishops, or prelates; whence it for the most part comes to pass, that, persons being ordained who are but little fit, and are uninstructed and ignorant, and who have been rejected by their own bishops as incapable and unworthy, they are neither able rightly to perform the divine offices, nor to administer the sacraments of the Church: none of the bishops, who are called titular, even though they may reside, or tarry in a place within no diocese, even though it be exempted, or in a monastery of whatsoever order, shall, by virtue of any privilege granted them to promote during a certain time such as come unto them, be able to ordain, or to promote to any sacred or minor orders, or even to the first tonsure, the subject of another bishop, even under the pretext of his being his domestic fed constantly at his own table, without the express consent of, or without letters demissory from that individual's own bishop. The contravener shall be ipso jure suspended during a year from the exercise of pontifical functions; and the person so promoted shall in like manner be suspended from the exercise of the orders so received, for as long as to his own prelate shall seem fit.<\/p>\n<h2>CAPITOLO III. Il vescovo pu\u00f2 sospendere i suoi chierici, che sono stati impropriamente promossi da un altro, se li trova incompetenti.<\/h2>\n<p>Il vescovo pu\u00f2 sospendere, per il tempo che gli sembrer\u00e0 opportuno, dall'esercizio degli ordini ricevuti, e pu\u00f2 interdire dal ministero all'altare, o dall'esercizio delle funzioni di qualsiasi ordine, qualsiasi suo chierico, specialmente quelli che sono negli ordini sacri, che siano stati, senza il suo previo esame e lettere commendatizie, promossi da qualsiasi autorit\u00e0; anche se siano stati approvati come competenti da colui che li ha ordinati, ma che egli stesso trover\u00e0 poco idonei e capaci di celebrare gli uffici divini, o di amministrare i sacramenti della Chiesa.<\/p>\n<h2>CAPITOLO IV. Nessun chierico sar\u00e0 esente dalla correzione del vescovo, anche fuori dal tempo della visita.<\/h2>\n<p>Tutti i prelati delle chiese, che devono applicarsi diligentemente a correggere gli eccessi dei loro sudditi \u2013 e dalla cui giurisdizione, secondo gli statuti di questo santo Sinodo, nessun chierico \u00e8 considerato escluso, sotto il pretesto di qualsiasi privilegio, in modo da non poter essere visitato, punito e corretto, in conformit\u00e0 con le disposizioni dei canoni, \u2013 purch\u00e9 tali prelati siano residenti nelle proprie chiese, \u2013 avranno il potere, come delegati a questo fine della Sede Apostolica, di correggere e punire, anche fuori dai tempi della visita, tutti i chierici secolari, \u2013 per quanto esenti, che sarebbero altrimenti soggetti alla loro giurisdizione, \u2013 per i loro eccessi, crimini e delitti, ogni volta che, e quando ve ne sar\u00e0 bisogno; nessuna esenzione, dichiarazione, consuetudine, sentenza, giuramento, concordato, che vincoli solo gli autori di essi, essendo di alcun valore per i suddetti chierici, o per i loro parenti, cappellani, domestici, agenti, o per chiunque altro, in vista e in considerazione dei suddetti chierici esenti.<\/p>\n<h2>CAPITOLO V. La giurisdizione dei Conservatori \u00e8 confinata entro certi limiti.<\/h2>\n<p>Inoltre, poich\u00e9 svariate persone, sotto il pretesto che diversi torti e fastidi sono loro inflitti nei loro beni, possedimenti e diritti, ottengono che certi giudici siano deputati per mezzo di lettere conservatorie, per proteggerli e difenderli dai suddetti fastidi e torti, e per mantenerli e conservarli nel possesso, o quasi-possesso, dei loro beni, propriet\u00e0 e diritti, senza permettere che siano molestati in essi; e poich\u00e9 essi pervertono queste lettere, in molti modi, verso un significato malvagio del tutto opposto all'intenzione del donatore; \u2013 pertanto, queste lettere conservatorie, qualunque siano le loro clausole o decreti, qualunque siano i giudici deputati, o sotto qualsiasi altro tipo di pretesto o colore, queste lettere possano essere state concesse, non gioveranno ad alcuno, di qualsiasi dignit\u00e0 e condizione, anche se un ## CAPITOLO, in modo da schermare la parte dall'essere capace di essere, in cause criminali e miste, accusata e citata, e dall'essere esaminata e proceduta contro davanti al proprio vescovo, o altro superiore ordinario; o impedire che sia soggetta a essere liberamente citata davanti al giudice ordinario, in materia di qualsiasi diritto che possa essere addotto come suo per essergli stato ceduto. Anche nelle cause civili, se egli \u00e8 l'attore, non gli sar\u00e0 in alcun modo lecito portare alcuno a giudizio davanti ai propri giudici conservatori.<\/p>\n<p>And if, in those causes wherein he shall be the defendant, it shall happen that the conservator chosen by him shall be declared by the plaintiff to be one suspected by him, or if any dispute shall have arisen between the judges themselves, the conservator to wit and the ordinary, concerning competency of jurisdiction, the cause shall not be proceeded with, until by arbitrators, chosen in legal form, a decision shall have been come to relative to the said suspicion, or competency of jurisdiction. Neither shall these letters conservatory be of any avail to the said party's domestics\u2013who are in the habit of screening themselves thereby\u2013save to two only, and this provided they live at his proper cost. Neither shall any one enjoy the benefit of such letters longer than for five years. It shall also not be lawful for conservatory judges to have any fixed tribunal. As to causes which relate to wages and to destitute persons, the decree of this holy Synod thereupon shall remain in its full force. But general universities, colleges of doctors or scholars, places belonging to Regulars, as also hospitals wherein hospitality is actually exercised, and persons belonging to the said universities, colleges, places, and hospitals are not to be deemed included in this present canon, but are to be considered, and are, wholly exempted.<\/p>\n<h2>CAPITOLO VI. \u00c8 decretata una pena contro i chierici che, essendo negli Ordini sacri o detenendo benefici, non indossano un abito confacente al loro Ordine.<\/h2>\n<p>E poich\u00e9, sebbene l'abito non faccia il monaco, \u00e8 tuttavia necessario che i chierici indossino sempre un abito adatto al loro proprio ordine, affinch\u00e9 con la decenza del loro abbigliamento esteriore possano mostrare la rettitudine interiore dei loro costumi; ma a tal punto, in questi giorni, sono giunti il disprezzo della religione e la temerit\u00e0 di alcuni, che, facendo poco conto della propria dignit\u00e0 e dell'onore clericale, indossano persino in pubblico l'abito dei laici \u2013 ponendo i piedi su sentieri diversi, uno di Dio, l'altro della carne; \u2013 per questo motivo, tutte le persone ecclesiastiche, comunque esenti, che siano negli ordini sacri o in possesso di qualsiasi tipo di dignit\u00e0, personati o altri uffici o benefici ecclesiastici; se, dopo essere stati ammoniti dal proprio vescovo, anche con un editto pubblico,(p) non indosseranno un abito clericale decoroso, adatto al loro ordine e dignit\u00e0, e in conformit\u00e0 con l'ordinanza e il mandato del suddetto vescovo, possono e devono essere costretti a ci\u00f2, mediante la sospensione dai loro ordini, ufficio, beneficio e dai frutti, rendite e proventi dei suddetti benefici; e inoltre, se, dopo essere stati rimproverati una volta, dovessero peccare di nuovo in questo, (devono essere costretti) anche mediante la privazione dei suddetti uffici e benefici; in conformit\u00e0 con la costituzione di Clemente V pubblicata nel Concilio di Vienne, e che inizia con Quoniam, che viene qui rinnovata ed estesa.<\/p>\n<h2>CAPITOLO VII. Gli omicidi volontari non devono mai essere ordinati: in che modo devono essere ordinati gli omicidi involontari.<\/h2>\n<p>Poich\u00e9 inoltre, colui che ha ucciso il suo prossimo di proposito e tendendogli un agguato, deve essere allontanato dall'altare, (q) perch\u00e9 ha commesso volontariamente un omicidio; anche se quel crimine non sia stato provato dal normale processo di legge, n\u00e9 sia altrimenti pubblico, ma segreto, tale persona non potr\u00e0 mai essere promossa agli ordini sacri; n\u00e9 sar\u00e0 lecito conferirgli alcun beneficio ecclesiastico, anche se non avesse cura d'anime; ma sar\u00e0 per sempre escluso da ogni ordine, beneficio e ufficio ecclesiastico. Ma se si sostiene che l'omicidio non sia stato commesso di proposito ma accidentalmente, o respingendo la forza con la forza per difendersi dalla morte, in modo tale che, per una sorta di diritto, debba essere concessa una dispensa, anche per il ministero degli ordini sacri e dell'altare, e per qualsiasi tipo di beneficio e dignit\u00e0, il caso sar\u00e0 affidato all'Ordinario del luogo, o, se vi \u00e8 motivo, al metropolita, o al vescovo pi\u00f9 vicino; il quale non potr\u00e0 dispensare senza aver preso cognizione del caso, e dopo che le preghiere e le allegazioni siano state provate, e non altrimenti.<\/p>\n<h2>CAPITOLO VIII. Nessuno deve, in virt\u00f9 di alcun privilegio, punire i chierici di un altro.<\/h2>\n<p>Inoltre, poich\u00e9 vi sono diverse persone, \u2013 alcune delle quali sono persino veri pastori e hanno le proprie pecore, \u2013 che cercano anche di governare le pecore degli altri, e a volte prestano attenzione ai sudditi altrui in modo tale da trascurare la cura delle proprie; nessuno, anche se di dignit\u00e0 episcopale, che possa avere per privilegio il potere di punire i sudditi di un altro, proceder\u00e0 in alcun modo contro chierici non soggetti a lui, \u2013 specialmente contro coloro che sono negli ordini sacri, \u2013 siano essi colpevoli di crimini anche atroci; se non con l'intervento del proprio vescovo dei suddetti chierici, se quel vescovo \u00e8 residente nella sua chiesa, o della persona che pu\u00f2 essere delegata dal suddetto vescovo: altrimenti, i procedimenti e tutte le conseguenze di essi saranno del tutto privi di effetto.<\/p>\n<h2>CAPITOLO IX. I Benefici di una Diocesi non devono, sotto alcun pretesto, essere uniti ai Benefici di un'altra Diocesi.<\/h2>\n<p>E poich\u00e9 \u00e8 con ottima ragione che le diocesi e le parrocchie sono state distinte, e a ogni gregge sono stati assegnati i propri pastori, e alle chiese inferiori i loro rettori, ciascuno per prendersi cura delle proprie pecore, affinch\u00e9 l'ordine ecclesiastico non sia confuso, o una stessa chiesa appartenga in qualche modo a due diocesi, non senza grave inconveniente per coloro che vi sono soggetti; i benefici di una diocesi, siano essi chiese parrocchiali, vicariati perpetui, benefici semplici, prestimonii o porzioni prestimoniali, non saranno uniti in perpetuo a un beneficio, monastero, collegio o persino a un luogo pio di un'altra diocesi, nemmeno per amore di accrescere il culto divino, o il numero dei beneficiari, o per qualsiasi altra causa; spiegando cos\u00ec in questo decreto di questo santo Sinodo il tema di queste unioni.<\/p>\n<h2>CAPITOLO X. I Benefici Regolari devono essere conferiti ai Regolari.<\/h2>\n<p>I benefici dei Regolari che sono stati solitamente concessi in titolo a Regolari professi, quando accadono di diventare vacanti per la morte del titolare, o per le sue dimissioni, o altrimenti, saranno conferiti solo a religiosi di quell'ordine, o a persone che saranno assolutamente tenute a prendere l'abito e fare quella professione, e a nessun altro, affinch\u00e9 non indossino un indumento tessuto insieme di lana e lino. (r)<\/p>\n<h2>CAPITOLO XI. Coloro che sono trasferiti a un altro ordine rimarranno sotto obbedienza nella clausura e saranno incapaci di Benefici Secolari.<\/h2>\n<p>Ma poich\u00e9 i Regolari, dopo essere stati trasferiti da un ordine all'altro, ottengono solitamente facilmente il permesso dal loro superiore di rimanere fuori dal loro monastero, il che d\u00e0 occasione al loro vagabondare e apostatare; a nessun prelato o superiore di alcun ordine sar\u00e0 consentito, in virt\u00f9 di qualsiasi facolt\u00e0, di ammettere alcun individuo all'abito e alla professione, se non con l'intento che egli rimanga perpetuamente in clausura sotto l'obbedienza del proprio superiore, nell'ordine stesso in cui \u00e8 trasferito; e colui che \u00e8 cos\u00ec trasferito, anche se fosse un canonico Regolare, sar\u00e0 del tutto incapace di Benefici Secolari, anche se con cura d'anime.<\/p>\n<h2>CAPITOLO XII. Nessuno otterr\u00e0 un diritto di patronato, se non per mezzo di una fondazione o di una dotazione.<\/h2>\n<p>Nessuno, inoltre, di qualsiasi dignit\u00e0 ecclesiastica o Secolare, pu\u00f2, o deve, ottenere o acquisire un diritto di patronato, per qualsiasi altra ragione, se non quella di aver fondato e costruito di nuovo una chiesa, un beneficio o una cappella; o di aver dotato competentemente, con le proprie risorse proprie e patrimoniali,(s) una gi\u00e0 eretta, che tuttavia \u00e8 priva di una dotazione sufficiente. Ma, in caso di tale fondazione o dotazione, l'istituzione di essa sar\u00e0 riservata al vescovo, e non a qualche altra persona inferiore.<\/p>\n<h2>CAPITOLO XIII. La Presentazione deve essere fatta all'Ordinario; altrimenti la Presentazione e l'Istituzione saranno nulle.<\/h2>\n<p>Inoltre, non sar\u00e0 lecito a un patrono, sotto pretesto di qualsiasi privilegio, presentare alcuno, in alcun modo, ai benefici che sono sotto il suo diritto di patronato, se non al vescovo ordinario del luogo, al quale, cessando quel privilegio, spetterebbe di diritto la provvisione o l'istituzione al suddetto beneficio; altrimenti la presentazione e l'istituzione, che ne fossero seguite, saranno nulle e come tali reputate.<\/p>\n<h2>CAPITOLO XIV. Che la Messa, l'Ordine e la Riforma saranno trattati in seguito.<\/h2>\n<p>Il santo Sinodo dichiara, inoltre, che, nella prossima Sessione, che ha gi\u00e0 decretato di tenere il venticinque gennaio dell'anno seguente, MDLII, si applicher\u00e0 e tratter\u00e0, insieme al sacrificio della messa, anche del sacramento dell'ordine, e che il tema della riforma sar\u00e0 proseguito.<\/p>\n<p>&#8212;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"pps-series-post-details pps-series-post-details-variant-classic pps-series-post-details-67899 pps-series-meta-excerpt\" data-series-id=\"335\"><div class=\"pps-series-meta-content\"><div class=\"pps-series-meta-text\">Questa voce \u00e8 la parte 5 di 27 della serie <a href=\"https:\/\/christianpure.com\/it\/learn\/series\/the-council-of-trent-in-full\/\">Il Concilio di Trento completo<\/a><\/div><\/div><\/div><p>Scopri il significato dei Sacramenti della Penitenza e dell'Estrema Unzione come delineato dal Sinodo di Trento.<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":39579,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"enabled":false},"version":2},"_wpas_customize_per_network":false},"categories":[79],"tags":[],"series":[335],"class_list":["post-31253","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-christian-history","series-the-council-of-trent-in-full"],"mb":[],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/christianpure.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/christian-history-the-council-of-trent-in-full-session-xiv-14.webp?fit=1920%2C1080&quality=75&ssl=1","jetpack-related-posts":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"mfb_rest_fields":["title","jetpack_publicize_connections","jetpack_featured_media_url","jetpack-related-posts","jetpack_sharing_enabled"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/christianpure.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31253","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/christianpure.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/christianpure.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/christianpure.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/christianpure.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31253"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/christianpure.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31253\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/christianpure.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/39579"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/christianpure.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31253"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/christianpure.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31253"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/christianpure.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31253"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/christianpure.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/series?post=31253"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}