Storia cristiana: Il Concilio di Trento completo: Sessione XXV (25)




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  • La Chiesa Cattolica conferma l'esistenza del Purgatorio e sottolinea la necessità di preghiere e sacrifici in suffragio delle anime che vi si trovano.
  • Ai vescovi viene dato mandato di insegnare la venerazione dei santi, delle reliquie e delle immagini sacre, evitando superstizioni e abusi.
  • Le indulgenze sono confermate come benefiche e devono essere concesse con moderazione per prevenire abusi, mentre i vescovi devono affrontare le questioni correlate nelle loro diocesi.
  • Vengono stabilite norme rigorose per la vita dei regolari e delle monache, inclusi il possesso di beni, i protocolli di professione e l'osservanza delle loro regole e discipline.
Questa voce è la parte 27 di 27 della serie Il Concilio di Trento completo

Sessione 25: SUL PURGATORIO

PRIMO DECRETO

Iniziata il 3 e terminata il 4 dicembre 1563, essendo la nona e ultima sotto il Sommo Pontefice Pio IV.

Poiché la Chiesa cattolica, istruita dallo Spirito Santo, ha insegnato nei sacri concili e molto recentemente in questo Sinodo ecumenico, basandosi sulle sacre scritture e sull'antica tradizione dei Padri, che esiste un Purgatorio e che le anime ivi detenute sono aiutate dai suffragi dei fedeli, ma principalmente dal sacrificio gradito dell'altare, il santo Sinodo ordina ai vescovi di adoperarsi diligentemente affinché la sana dottrina sul Purgatorio, trasmessa dai santi Padri e dai sacri concili, sia creduta, mantenuta, insegnata e proclamata ovunque dai fedeli di Cristo. Ma le questioni più difficili e sottili, che non tendono all'edificazione e dalle quali per lo più non deriva alcun aumento di pietà, siano escluse dalle prediche popolari rivolte alla moltitudine incolta. Allo stesso modo, non permettano che siano rese pubbliche e trattate cose incerte o che sembrano contenere errori. Quanto a ciò che tende a una sorta di curiosità o superstizione, o che sa di turpe guadagno, lo proibiscano come scandalo e inciampo per i fedeli. I vescovi abbiano cura che i suffragi dei fedeli viventi, vale a dire i sacrifici delle messe, le preghiere, le elemosine e le altre opere di pietà, che i fedeli sono soliti compiere per gli altri fedeli defunti, siano eseguiti piamente e devotamente, secondo le istituzioni della chiesa; e che tutto ciò che è dovuto per loro conto, per lasciti di testatori o in altro modo, sia adempiuto non in modo perfunctorio, ma diligentemente e accuratamente dai sacerdoti e dai ministri della chiesa e dagli altri che sono tenuti a rendere questo servizio.

SULL'INVOCAZIONE, LA VENERAZIONE E LE RELIQUIE DEI SANTI E SULLE SACRE IMMAGINI

SECONDO DECRETO

Il santo Sinodo ordina a tutti i vescovi e agli altri che hanno l'ufficio e l'incarico di insegnare che, conformemente all'uso della Chiesa cattolica e apostolica, ricevuto dai tempi primitivi della religione cristiana, e conformemente al consenso dei santi Padri e ai decreti dei sacri Concili, istruiscano diligentemente i fedeli sull'intercessione e l'invocazione dei santi, sull'onore reso alle reliquie e sull'uso legittimo delle immagini: insegnando loro che i santi, che regnano insieme con Cristo, offrono a Dio le loro preghiere per gli uomini; che è buono e utile invocarli supplichevolmente e ricorrere alle loro preghiere, al loro aiuto e al loro soccorso per ottenere benefici da Dio, per mezzo di suo Figlio Gesù Cristo nostro Signore, che è il nostro unico Redentore e Salvatore; ma che pensano in modo empio coloro che negano che i santi, che godono dell'eterna felicità in cielo, debbano essere invocati; o che asseriscono che essi non pregano per gli uomini; o che l'invocazione di essi per pregare per ciascuno di noi anche in particolare sia idolatria; o che sia ripugnante alla parola di Dio e contraria all'onore dell'unico mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù; o che sia stolto supplicare, vocalmente o mentalmente, coloro che regnano in cielo. Inoltre, che i sacri corpi dei santi martiri e degli altri che ora vivono con Cristo - corpi che furono membra viventi di Cristo e tempio dello Spirito Santo, e che da Lui devono essere risuscitati a vita eterna e glorificati - devono essere venerati dai fedeli; per mezzo dei quali molti benefici sono elargiti da Dio agli uomini; cosicché coloro che affermano che la venerazione e l'onore non sono dovuti alle reliquie dei santi, o che queste e altri sacri monumenti sono onorati inutilmente dai fedeli, e che i luoghi dedicati alle memorie dei santi sono visitati invano con lo scopo di ottenere il loro aiuto, devono essere totalmente condannati, come la Chiesa ha già da tempo condannato e ora ancora condanna.

Che le immagini di Cristo, della Vergine Madre di Dio e degli altri santi debbano essere tenute e conservate particolarmente nei templi, e che debba essere dato loro il dovuto onore e venerazione; non perché si creda che in esse vi sia alcuna divinità o virtù, per la quale debbano essere adorate; o che si debba chiedere loro qualcosa; o che si debba riporre fiducia nelle immagini, come facevano anticamente i Gentili che riponevano la loro speranza negli idoli; ma perché l'onore che viene loro mostrato è riferito ai prototipi che quelle immagini rappresentano; in modo tale che attraverso le immagini che baciamo, e davanti alle quali ci scopriamo il capo e ci prostriamo, adoriamo Cristo; e veneriamo i santi, di cui portano la somiglianza: come è stato definito dai decreti dei Concili, e specialmente dal secondo Sinodo di Nicea, contro gli oppositori delle immagini.

E i vescovi insegneranno accuratamente questo: che, per mezzo delle storie dei misteri della nostra Redenzione, ritratte da dipinti o altre rappresentazioni, il popolo viene istruito e confermato nell'abitudine di ricordare e meditare continuamente gli articoli di fede; così come che un grande profitto deriva da tutte le sacre immagini, non solo perché il popolo viene così ammonito dei benefici e dei doni elargiti da Cristo, ma anche perché i miracoli che Dio ha compiuto per mezzo dei santi, e i loro salutari esempi, sono posti davanti agli occhi dei fedeli; affinché possano rendere grazie a Dio per quelle cose; possano ordinare le proprie vite e i propri costumi a imitazione dei santi; e possano essere spinti ad adorare e amare Dio e a coltivare la pietà. Ma se qualcuno insegnerà o nutrirà sentimenti contrari a questi decreti, sia anatema.

E se qualche abuso si è insinuato tra queste sante e salutari osservanze, il santo Sinodo desidera ardentemente che venga totalmente abolito; in modo tale che non vengano erette immagini che suggeriscano una falsa dottrina e forniscano occasione di pericoloso errore agli incolti. E se a volte, quando è opportuno per il popolo illetterato, accade che i fatti e le narrazioni della sacra Scrittura vengano ritratti e rappresentati, il popolo dovrà essere istruito che non per questo la Divinità viene rappresentata, come se potesse essere vista dagli occhi del corpo o ritratta con colori o figure.

Nell'invocazione dei santi, nella venerazione delle reliquie e nell'uso sacro delle immagini, ogni superstizione deve essere rimossa, ogni turpe guadagno abolito; infine, ogni lascivia evitata; in modo tale che le figure non siano dipinte o adornate con una bellezza che ecciti alla lussuria; né la celebrazione dei santi e la visita alle reliquie siano da alcuno pervertite in gozzoviglie e ubriachezze; come se le feste fossero celebrate in onore dei santi con lusso e dissolutezza.

Infine, si usi in questo tanta cura e diligenza da parte dei vescovi, che non si veda nulla di disordinato, o che sia disposto in modo sconveniente o confuso, nulla di profano, nulla di indecoroso, vedendo che la santità si addice alla casa di Dio.

E affinché queste cose siano osservate più fedelmente, il santo Sinodo ordina che a nessuno sia permesso di collocare, o far collocare, alcuna immagine insolita in alcun luogo o chiesa, per quanto esente, a meno che tale immagine non sia stata approvata dal vescovo: inoltre, che nessun nuovo miracolo sia riconosciuto, o nuove reliquie riconosciute, a meno che il suddetto vescovo non ne abbia preso conoscenza e le abbia approvate; il quale, non appena avrà ottenuto qualche informazione certa riguardo a queste materie, dopo aver preso il consiglio di teologi e di altri uomini pii, agirà in merito come giudicherà consono alla verità e alla pietà. Ma se si deve estirpare qualche abuso dubbio o difficile; o, infine, se dovesse sorgere qualche questione più grave riguardante queste materie, il vescovo, prima di decidere la controversia, attenderà la sentenza del metropolita e dei vescovi della provincia, in un Concilio provinciale; tuttavia in modo che nulla di nuovo, o che precedentemente non fosse stato usuale nella Chiesa, venga risolto senza aver prima consultato il santissimo Romano Pontefice.

SULLE INDULGENZE

TERZO DECRETO

Il quarto giorno di dicembre.

Poiché il potere di conferire le Indulgenze è stato concesso da Cristo alla Chiesa; e lei ha usato, anche nei tempi più antichi, il suddetto potere, consegnatole da Dio; il sacro santo Sinodo insegna e ordina che l'uso delle Indulgenze, per il popolo cristiano sommamente salutare e approvato dall'autorità dei sacri Concili, deve essere mantenuto nella Chiesa; e condanna con anatema coloro che asseriscono che esse sono inutili, o che negano che nella Chiesa vi sia il potere di concederle. Nel concederle, desidera però che, in conformità con l'antica e approvata consuetudine nella Chiesa, si osservi moderazione; affinché, per eccessiva facilità, la disciplina ecclesiastica non venga snervata. E desiderando che gli abusi che vi si sono insinuati, e per occasione dei quali questo onorevole nome di Indulgenze è bestemmiato dagli eretici, siano emendati e corretti, ordina generalmente con questo decreto che tutti i guadagni illeciti per ottenerle - da cui è derivata una causa assai prolifica di abusi tra il popolo cristiano - siano totalmente aboliti.

Ma per quanto riguarda gli altri abusi che sono derivati da superstizione, ignoranza, irriverenza o da qualsiasi altra fonte, poiché, a causa delle molteplici corruzioni nei luoghi e nelle province dove i suddetti abusi sono commessi, non possono essere convenientemente proibiti in modo speciale; comanda a tutti i vescovi di raccogliere diligentemente, ciascuno nella propria chiesa, tutti gli abusi di questa natura e di riferirli nel primo Sinodo provinciale; affinché, dopo essere stati esaminati anche dai pareri degli altri vescovi, possano essere immediatamente riferiti al Sommo Romano Pontefice, dalla cui autorità e prudenza sarà ordinato ciò che può essere opportuno per la Chiesa universale; affinché questo dono delle sante Indulgenze possa essere dispensato a tutti i fedeli, piamente, santamente e incorrottamente.

SULLA SCELTA DELLE CARNI; SUI DIGIUNI E SUI GIORNI DI FESTA

QUARTO DECRETO

Il santo Sinodo esorta inoltre, e, per il santissimo avvento del nostro Signore e Salvatore, scongiura tutti i pastori che, come buoni soldati, raccomandino sedulamente a tutti i fedeli tutte quelle cose che la santa Chiesa Romana, madre e maestra di tutte le chiese, ha ordinato, così come quelle cose che, sia in questo Concilio che negli altri Concili ecumenici, sono state ordinate, e di usare ogni diligenza affinché siano osservanti di tutto ciò, e specialmente di quelle che tendono a mortificare la carne, come la scelta delle carni e i digiuni; così come quelle che servono a promuovere la pietà, come la devota e religiosa celebrazione dei giorni di festa; ammonendo spesso il popolo a obbedire a coloro che sono preposti a loro (Eb 13,17), i quali, se ascoltati, ascolteranno Dio come ricompensatore, mentre coloro che li disprezzano, sentiranno Dio stesso come vendicatore.

SUL RICEVERE E OSSERVARE I DECRETI DEL CONCILIO

QUINTO DECRETO

Tanta è stata la calamità di questi tempi, e tale l'inveterata malizia degli eretici, che non c'è stato nulla di così chiaro nella nostra dichiarazione di fede, nulla di così sicuramente stabilito, che essi, istigati dal nemico del genere umano, non abbiano contaminato con qualche sorta di errore. Per questo motivo il santo Sinodo ha fatto sua speciale cura condannare e anatematizzare i principali errori degli eretici del nostro tempo, e consegnare e insegnare la vera e cattolica dottrina; così come ha condannato, anatematizzato e decretato.

E poiché tanti vescovi, convocati dalle varie province del mondo cristiano, non possono essere assenti per così tanto tempo senza grande perdita per il gregge a loro affidato, e senza pericolo universale; e poiché non rimane alcuna speranza che gli eretici, dopo essere stati così spesso invitati, anche con la pubblica fede che desideravano, e dopo essere stati attesi così a lungo, verranno qui più tardi; ed è quindi necessario porre fine finalmente al sacro Concilio: ora rimane per esso ammonire nel Signore tutti i principi, come con la presente fa, di offrire la loro assistenza in modo da non permettere che le cose che ha decretato siano corrotte o violate dagli eretici; ma che siano da loro e da tutti gli altri devotamente ricevute e fedelmente osservate. E qualora dovesse sorgere qualche difficoltà riguardo al ricevimento di tali decreti, o si dovesse incontrare qualcosa che non crede, richiedendo spiegazione o definizione, il santo Sinodo confida che, oltre agli altri rimedi stabiliti in questo Concilio, il beatissimo Romano Pontefice si farà carico che, per la gloria di Dio e la tranquillità della Chiesa, si provveda alle necessità delle province, sia convocando particolarmente dalle province dove sono sorte le difficoltà quelle persone che riterrà opportuno impiegare nel trattare le suddette materie; o anche con la celebrazione di un Concilio generale, se lo giudicherà necessario; o in altro modo che gli sembrerà più adatto.

SULL'INDICE DEI LIBRI; SUL CATECHISMO, IL BREVIARIO E IL MESSALE

Il sacro e santo Sinodo, nella seconda Sessione celebrata sotto il nostro santissimo signore Pio IV, incaricò alcuni Padri scelti di considerare cosa si dovesse fare riguardo a varie censure e libri sospetti o perniciosi, e di riferire in merito al suddetto santo Sinodo; sentendo ora che la mano finale è stata posta a quel lavoro da quei Padri, ma che a causa della varietà e della moltitudine dei libri non può essere giudicato distintamente e convenientemente dal santo Sinodo; ordina che tutto ciò che è stato fatto da loro sia presentato al santissimo Romano Pontefice, affinché possa essere terminato e reso pubblico dal suo giudizio e autorità. E comanda che lo stesso sia fatto riguardo al Catechismo, dai Padri ai quali quel lavoro è stato affidato, e riguardo al messale e al breviario.

SUI REGOLARI E LE MONACHE

SETTIMO DECRETO

Lo stesso sacro e santo Sinodo, proseguendo il tema della riforma, ha ritenuto opportuno che vengano ordinate le cose seguenti.

CHAPTER I.

Tutti i Regolari ordineranno le loro vite in conformità con quanto prescritto dalla regola che hanno professato; i Superiori provvederanno sedulamente affinché ciò sia fatto.

Poiché il santo Sinodo non ignora quanto splendore e utilità derivino alla Chiesa di Dio dai monasteri piamente istituiti e rettamente amministrati; ha ritenuto necessario ordinare, come con questo decreto ordina, affinché l'antica e regolare disciplina possa essere più facilmente e prontamente ripristinata, dove è decaduta, e possa essere più fermamente mantenuta, dove è stata preservata, che tutti i Regolari, uomini e donne, debbano ordinare e regolare le loro vite in conformità con i requisiti della regola che hanno professato; e soprattutto che osservino fedelmente tutto ciò che appartiene alla perfezione della loro professione, come i voti di obbedienza, povertà e castità, così come tutti gli altri voti e precetti che possono essere peculiari a qualsiasi regola o ordine, rispettivamente appartenenti al carattere essenziale di ciascuno, e che riguardano l'osservanza di un modo di vivere comune, il cibo e l'abbigliamento. E ogni cura e diligenza sarà usata dai Superiori, sia nei capitoli generali che in quelli provinciali, e nelle loro visite, che non ometteranno di fare nelle loro stagioni proprie, affinché non ci si allontani da queste cose; essendo certo che quelle cose che appartengono alla sostanza di una vita regolare non possono essere da loro rilassate. Poiché se quelle cose che sono la base e il fondamento di tutta la disciplina regolare non sono rigorosamente preservate, l'intero edificio deve necessariamente cadere.

CAPITOLO II. La proprietà è totalmente proibita ai Regolari.

Per nessun Regolare, dunque, uomo o donna, sarà lecito possedere o tenere come proprio, o anche in nome del convento, alcuna proprietà mobile o immobile, di qualunque natura essa sia, o in qualunque modo acquisita; ma la stessa sarà immediatamente consegnata al Superiore e incorporata nel convento. Né sarà d'ora in poi lecito ai Superiori permettere alcuna proprietà reale a nessun Regolare, nemmeno a titolo di possesso degli interessi, o dell'uso, dell'amministrazione di essa, o in commenda. Ma l'amministrazione della proprietà dei monasteri o dei conventi apparterrà solo ai loro ufficiali, rimovibili a volontà dei loro Superiori.

I Superiori permetteranno l'uso dei beni mobili in modo tale che l'arredamento del loro corpo sia adatto allo stato di povertà che hanno professato; e non vi sarà nulla di superfluo, ma allo stesso tempo non sarà rifiutato nulla che sia necessario per loro. Ma se qualcuno venisse scoperto, o fosse provato, a possedere qualcosa in qualsiasi altro modo, sarà privato per due anni della sua voce attiva e passiva, e sarà anche punito in conformità con le costituzioni della propria regola e ordine.

CHAPTER III.

Tutti i monasteri, salvo quelli qui eccettuati, potranno possedere beni immobili: il numero delle persone in essi dovrà essere determinato dall'ammontare delle rendite o delle elemosine. Nessun monastero deve essere eretto senza il permesso del Vescovo.

Il santo Sinodo permette che d'ora in avanti i beni immobili possano essere posseduti da tutti i monasteri e le case, sia di uomini che di donne, e di mendicanti, anche da coloro ai quali era vietato dalle loro costituzioni possederli, o che non avevano ricevuto il permesso a tale scopo per privilegio apostolico, con l'eccezione, tuttavia, delle case dei frati di San Francesco (detti) Cappuccini, e di quelli detti Minori Osservanti: e se qualcuno dei suddetti luoghi, ai quali è stato concesso dall'autorità apostolica di possedere tali beni, ne è stato spogliato, ordina che gli siano interamente restituiti. Ma, nei suddetti monasteri e case, sia di uomini che di donne, che possiedano o non possiedano beni immobili, sarà fissato e mantenuto per il futuro un numero di membri tale da poter essere comodamente sostenuto, sia dalle rendite proprie di quei monasteri, sia dalle elemosine consuete; né tali luoghi saranno d'ora in avanti eretti, senza che sia stato prima ottenuto il permesso del vescovo, nella cui diocesi devono essere eretti.

CAPITOLO IV.

Un Regolare non deve, senza il permesso del suo Superiore, mettersi al servizio di un altro, né allontanarsi dal suo Monastero: quando inviato a un'Università per studiare, dovrà risiedere in un Monastero.

Il santo Sinodo vieta che qualsiasi Regolare, con il pretesto di predicare, o di fare lezioni, o di qualsiasi altra opera pia, si metta al servizio di qualsiasi prelato, principe, università, comunità, o di qualsiasi altra persona, o luogo, di sorta, senza il permesso del proprio Superiore; né alcun privilegio o facoltà, ottenuti da altri a questo riguardo, gli varranno alcunché. Ma se qualcuno agisse in contrasto con ciò, sarà punito come disobbediente, a discrezione del suo Superiore. Né sarà lecito ai Regolari allontanarsi dai propri conventi, nemmeno con il pretesto di recarsi dai propri Superiori; a meno che non siano stati inviati, o convocati, da loro. E chiunque sarà trovato senza il suddetto ordine scritto, sarà punito come disertore dal suo Istituto dagli Ordinari dei luoghi. Per quanto riguarda coloro che sono inviati alle università per motivi di studio, essi dovranno dimorare solo nei conventi; altrimenti si procederà contro di loro da parte degli Ordinari.

CAPITOLO V. Si provvede alla clausura e alla sicurezza delle Monache.

Il santo Sinodo, rinnovando la costituzione di Bonifacio VIII, che inizia Periculoso, ingiunge a tutti i vescovi, per il giudizio di Dio al quale Si appella, e sotto pena di eterna maledizione, che, con la loro autorità ordinaria, in tutti i monasteri a loro soggetti, e negli altri, con l'autorità della Sede Apostolica, si facciano un dovere particolare di far restaurare accuratamente la clausura delle monache, ovunque sia stata violata, e che sia preservata, ovunque non sia stata violata; reprimendo, con censure ecclesiastiche e altre pene, senza riguardo ad alcun appello, i disobbedienti e i contrari, e chiamando a questo scopo, se necessario, l'aiuto del braccio secolare. Il santo Sinodo esorta i principi cristiani a fornire questo aiuto, e ingiunge, sotto pena di scomunica, da incorrersi ipso facto, che sia prestato da tutti i magistrati civili. Ma per nessuna monaca, dopo la sua professione, sarà lecito uscire dal suo convento, nemmeno per un breve periodo, con qualsiasi pretesto, eccetto per qualche causa legittima, che deve essere approvata dal vescovo; nonostante qualsiasi indulto e privilegio di sorta.

E non sarà lecito a nessuno, di qualsiasi nascita, o condizione, sesso, o età, entrare all'interno della clausura di un monastero femminile, senza il permesso del vescovo, o del Superiore, ottenuto per iscritto, sotto pena di scomunica da incorrersi ipso facto. Ma il vescovo, o il Superiore, dovrebbe concedere questo permesso solo nei casi necessari; né alcun'altra persona potrà in alcun modo concederlo, nemmeno in virtù di qualsiasi facoltà, o indulto, già concesso, o che possa essere concesso in futuro. E poiché quei conventi di monache che sono stabiliti fuori dalle mura di una città o di un paese, sono esposti, spesso senza alcuna protezione, ai furti e ad altri crimini di uomini malvagi, i vescovi e gli altri Superiori dovranno, se lo ritengono opportuno, preoccuparsi che le monache siano trasferite da quei luoghi a conventi nuovi o vecchi all'interno di città o paesi popolosi, chiamando anche, se necessario, l'aiuto del braccio secolare. Per quanto riguarda coloro che li ostacolano o disobbediscono, essi li costringeranno a sottomettersi con censure ecclesiastiche.

CAPITOLO VI. Modo di scegliere i Superiori Regolari.

Affinché tutto possa essere condotto rettamente e senza frode, nell'elezione di ogni sorta di superiori, abati temporanei, e altri ufficiali, e generali, e badesse, e altre superiora, il santo Sinodo sopra ogni cosa ingiunge rigorosamente che tutti i suddetti debbano essere scelti mediante voto segreto, in modo tale che i nomi dei rispettivi votanti non siano mai resi noti. Né sarà, per il futuro, lecito nominare provinciali, abati, priori, o qualsiasi altro titolare di sorta, ai fini di un'elezione che deve aver luogo; né supplire al posto delle voci e dei suffragi di coloro che sono assenti. Ma se qualcuno fosse eletto in contrasto con la disposizione di questo decreto, tale elezione sarà nulla; e colui che si sarà lasciato, per questo scopo, creare provinciale, abate, o priore, sarà da quel momento in poi incapace di ricoprire qualsiasi ufficio di sorta in quell'ordine; e qualsiasi facoltà che sia stata concessa in questa materia sarà considerata come qui abrogata; e se ne venissero concesse altre per il tempo a venire, saranno considerate surrettizie.

CAPITOLO VII.

In che modo, e che tipo di persone debbano essere scelte come Badesse, o Superiora con qualsiasi altro nome; nessuno sarà nominato sopra due Monasteri.

Nessuna sarà eletta come badessa, o priora, o con qualsiasi altro nome possa essere chiamata colei che è nominata e posta sopra le altre, che abbia meno di quarant'anni, e che non abbia trascorso otto di quegli anni in modo lodevole, dopo aver fatto la sua professione. Ma se non si trovasse nessuno nello stesso convento con queste qualifiche, se ne può eleggere una da un altro convento dello stesso ordine. Ma se il superiore che presiede all'elezione riterrà anche questo un inconveniente; con il consenso del vescovo, o altro superiore, se ne può scegliere una tra quelle, nello stesso convento, che abbiano superato il trentesimo anno, e che abbiano, dalla loro professione, trascorso almeno cinque di quegli anni in modo retto. Ma nessun individuo sarà posto sopra due conventi; e se qualcuno è, in qualsiasi modo, in possesso di due o più, dovrà, conservandone uno, essere costretta a dimettersi dagli altri, entro sei mesi: ma dopo tale periodo, se non si sarà dimessa, saranno tutti ipso jure vacanti. E colui che presiede all'elezione, sia esso il vescovo, o altro superiore, non entrerà nella clausura del monastero, ma ascolterà, o riceverà i voti di ciascuna, alla finestrella delle porte. In altri particolari, si osserverà la costituzione di ogni ordine, o convento.

CAPITOLO VIII. In che modo si debba procedere alla regolamentazione dei Monasteri, che non hanno visitatori Regolari ordinari.

Tutti i monasteri che non sono soggetti a capitoli generali, o ai vescovi, e che non hanno i propri visitatori Regolari ordinari, ma sono stati abituati ad essere governati sotto la protezione e la direzione immediata della Sede Apostolica, saranno tenuti, entro un anno dalla fine del presente Concilio, e d'ora in avanti ogni tre anni, a formarsi in congregazioni, secondo la forma della costituzione di Innocenzo III, che inizia In singulis, pubblicata in un Concilio generale; e dovranno ivi deputare alcuni Regolari per deliberare e ordinare circa il modo e l'ordine di stabilire le suddette congregazioni, e circa gli statuti da osservarsi in esse. Ma se dovessero essere negligenti in queste materie, sarà lecito al metropolita, nella cui provincia sono situati i suddetti monasteri, convocarli per i suddetti scopi, come delegato della Sede Apostolica. Ma se non vi fosse un numero sufficiente di monasteri, entro i limiti di una provincia, per lo stabilimento di tale congregazione, i monasteri di due o tre province possono formare una congregazione. E quando le suddette congregazioni saranno state stabilite, i capitoli generali di esse, e i presidenti e visitatori da esse eletti, avranno la stessa autorità sui monasteri della propria congregazione, e sui Regolari che vi dimorano, come altri presidenti e visitatori hanno in altri ordini; e saranno tenuti a visitare frequentemente i monasteri della propria congregazione, e ad applicarsi alla riforma di essi; e ad osservare qualsiasi cosa sia stata decretata nei sacri canoni, e in questo sacro Concilio. Inoltre, se, su istanza del metropolita, non dovessero prendere provvedimenti per eseguire quanto sopra, saranno soggetti ai vescovi, nelle cui diocesi sono situati i suddetti luoghi, come delegati della Sede Apostolica.

CHAPTER IX.

I Conventi di Monache immediatamente soggetti alla Sede Apostolica saranno governati dai Vescovi; ma gli altri, da coloro che sono deputati nei capitoli Generali, o da altri Regolari.

Quei conventi di monache che sono immediatamente soggetti alla Sede Apostolica, anche quelli che sono chiamati con il nome di capitoli di San Pietro, o di San Giovanni, o con qualsiasi altro nome possano essere designati, saranno governati dai vescovi, come delegati della Sede Apostolica; nonostante qualsiasi cosa in contrario. Ma quelli che sono governati da persone deputate nei capitoli generali, o da altri Regolari, saranno lasciati sotto la loro cura e condotta.

CHAPTER X.

Le Monache si confesseranno e comunicheranno una volta al mese; un Confessore straordinario sarà loro assegnato dal Vescovo. L'Eucaristia non sarà conservata all'interno della clausura del Convento.

I Vescovi e gli altri Superiori dei conventi di monache, avranno particolare cura che le monache siano ammonite, nelle loro costituzioni, di confessare i loro peccati, e di ricevere la santissima Eucaristia, almeno una volta al mese, affinché possano fortificarsi, con quel salutare presidio, per superare risolutamente tutti gli assalti del diavolo. Ma oltre al confessore ordinario, il vescovo e gli altri superiori offriranno loro, due o tre volte l'anno, uno straordinario, il cui dovere sarà quello di ascoltare le confessioni di tutte le monache. Ma che il santissimo corpo di Cristo sia conservato all'interno del coro, o della clausura del convento, e non nella chiesa pubblica, il santo Sinodo lo vieta; nonostante qualsiasi privilegio o indulto di sorta.

CHAPTER XI.

Nei Monasteri, che sono incaricati della cura delle anime dei laici, coloro che esercitano tale cura saranno soggetti al Vescovo, e da lui preventivamente esaminati, con alcune eccezioni.

Nei monasteri, o case sia di uomini, che di donne, che sono incaricati della cura delle anime di altre persone Secolari oltre a coloro che appartengono alla famiglia di quei monasteri, o luoghi; gli individui, siano essi Regolari o Secolari, che esercitano tale cura, saranno immediatamente soggetti, in tutto ciò che appartiene alla suddetta cura e all'amministrazione dei sacramenti, alla giurisdizione, visita, e correzione del vescovo nella cui diocesi sono situati quei luoghi; né alcuno, nemmeno quelli che sono rimovibili a piacere, sarà deputato a ciò, se non con il consenso del suddetto vescovo, e dopo essere stato preventivamente esaminato da lui, o dal suo vicario; eccettuato il monastero di Cluny con i suoi limiti; ed eccettuati anche i monasteri, o luoghi, in cui gli abati, i generali, o i capi degli ordini, hanno la loro solita residenza principale; come anche gli altri monasteri, o case, in cui gli abati, o altri Superiori o Regolari, esercitano giurisdizione episcopale e temporanea sui parroci e sui loro parrocchiani; salvo, tuttavia, il diritto di quei vescovi che esercitano una giurisdizione maggiore sui luoghi, o persone sopra nominate.

CAPITOLO XII. Le censure episcopali, e le feste stabilite nella diocesi, saranno osservate anche dai Regolari.

Le censure e gli interdetti, non solo quelli emanati dalla Sede Apostolica, ma anche quelli promulgati dagli Ordinari, devono, su mandato del vescovo, essere pubblicati e osservati dai Regolari nelle loro chiese. Anche i giorni festivi che il suddetto vescovo ordinerà di osservare nella propria diocesi dovranno essere rispettati da tutte le persone esenti, anche se Regolari.

CHAPTER XIII.

Il Vescovo risolverà le dispute sulla precedenza. Le persone esenti, che non vivono nelle clausure più strette, sono obbligate a partecipare alle Processioni pubbliche.

Tutte le dispute sulla precedenza, che molto spesso, con grandissimo scandalo, sorgono tra gli ecclesiastici, sia Secolari che Regolari, sia nelle processioni pubbliche, che in quelle che hanno luogo nel seppellire i morti, o nel portare il baldacchino, e in altre occasioni simili, il vescovo le risolverà, senza riguardo ad alcun appello; nonostante qualsiasi cosa in contrario. E tutte le persone esenti di sorta, sia chierici Secolari che Regolari, e persino i monaci, essendo convocati alle processioni pubbliche, saranno obbligati a partecipare; eccettuati solo coloro che vivono sempre in clausura più stretta.

CAPITOLO XIV. Da chi deve essere inflitta la punizione a un Regolare che pecca pubblicamente.

Un Regolare che, non essendo soggetto al vescovo, e risiedendo all'interno della clausura di un monastero, ha trasgredito fuori da quella clausura così notoriamente da essere di scandalo al popolo, sarà, su istanza del vescovo, severamente punito dal suo proprio Superiore, entro il tempo che il vescovo stabilirà; e il Superiore certificherà al vescovo che la punizione è stata inflitta: altrimenti egli stesso sarà privato del suo ufficio dal suo proprio Superiore, e il delinquente potrà essere punito dal vescovo.

CAPITOLO XV. La professione non deve essere fatta se non dopo un anno di noviziato e all'età di sedici anni compiuti.

In nessun ordine religioso di sorta, la professione, sia di uomini che di donne, sarà fatta prima che siano compiuti i sedici anni di età; né alcuno sarà ammesso alla professione, che sia stato meno di un anno sotto prova dal momento in cui ha preso l'abito. E qualsiasi professione fatta prima di questo sarà nulla; e non comporterà alcun obbligo all'osservanza di alcuna regola, o di alcun corpo religioso, o ordine; né comporterà alcun altro effetto di sorta.

CAPITOLO XVI.

Qualsiasi rinuncia fatta o obbligazione contratta prima dei due mesi precedenti la Professione sarà nulla. Terminato il noviziato, i novizi dovranno essere professi o dimessi. Nell'ordine religioso dei Chierici della Compagnia di Gesù non viene innovato nulla. Nessuna parte dei beni di un novizio dovrà essere data a un monastero prima della Professione.

Inoltre, nessuna rinuncia fatta, o obbligo assunto, prima di questo, anche se sotto giuramento, o in favore di qualsiasi oggetto pio di sorta, sarà valido, a meno che non sia fatto con il permesso del vescovo, o del suo vicario, entro i due mesi immediatamente precedenti la professione; e non sarà altrimenti inteso come avente effetto, a meno che la professione non sia seguita a ciò: ma se fatto in qualsiasi altro modo, anche se con l'espressa rinuncia, anche sotto giuramento, di questo privilegio, sarà nullo e di nessun effetto. Quando il periodo del noviziato è terminato, i Superiori ammetteranno quei novizi, che avranno trovato qualificati, alla professione; o li dimetteranno dal monastero.

Con queste cose, tuttavia, il Sinodo non intende fare alcuna innovazione, o proibizione, tale da impedire all'Ordine Religioso dei Chierici della Compagnia di Gesù di poter servire Dio e la Sua chiesa, in conformità con il loro pio istituto, approvato dalla santa Sede Apostolica.

Inoltre, prima della professione di un novizio, sia maschio, che femmina, nulla sarà dato al monastero dai beni dello stesso, né dai genitori, parenti, o tutori con qualsiasi pretesto di sorta, eccetto per cibo e vestiario, per il tempo in cui sono sotto prova; affinché il suddetto novizio non sia impossibilitato a lasciare per questo motivo, che il monastero è in possesso dell'intero, o della maggior parte della sua sostanza; e non possa facilmente recuperarlo, se dovesse lasciare. Anzi, il santo Sinodo ingiunge, sotto pena di anatema sui donatori e sui riceventi, che ciò non sia fatto in alcun modo; e che, a coloro che lasciano prima della loro professione, tutto ciò che era loro sia restituito. E il vescovo, se necessario, farà rispettare con censure ecclesiastiche che ciò sia eseguito in modo appropriato.

CAPITOLO XVII. Se una ragazza, che ha più di dodici anni, desidera prendere l'Abito Regolare, sarà interrogata dall'Ordinario, e di nuovo prima della Professione.

Il santo Sinodo, avendo di mira la libertà della professione da parte delle vergini che devono essere consacrate a Dio, ordina e decreta che, se una fanciulla, di età superiore ai dodici anni, desidera prendere l'abito religioso, non debba prenderlo, né lei, né nessun'altra, in un periodo successivo, faccia la sua professione, finché il vescovo - o, se egli sia assente o impedito, il suo vicario, o qualcuno da loro delegato, e a loro spese - non abbia accuratamente esaminato l'inclinazione della vergine, se sia stata costretta o allettata a ciò, o se sappia cosa sta facendo; e se la sua volontà sarà trovata pia e libera, e se essa possiede le qualifiche richieste dalla regola di quel convento e ordine; e se anche il convento sia idoneo; sarà libera di fare la sua professione. E affinché il vescovo non sia all'oscuro del momento della professione, la Superiora del convento sarà tenuta a dargliene avviso un mese prima; ma se non lo informerà, sarà sospesa dal suo ufficio per un periodo di tempo che il vescovo riterrà opportuno.

CAPITOLO XVIII.

Nessuno, eccetto nei casi espressi dalla legge, costringerà una donna a entrare in un Monastero; o le impedirà di entrarvi, se lo desidera. Le costituzioni delle Penitenti, o Convertite, saranno tutte preservate.

Il santo Sinodo pone sotto anatema tutti e singoli coloro, di qualunque qualità o condizione essi siano, siano essi chierici o laici, secolari o regolari, o di qualunque dignità investiti, che in qualsiasi modo costringano una vergine, o una vedova, o qualsiasi altra donna - eccetto nei casi previsti dalla legge - a entrare in un convento contro la sua volontà, o a prendere l'abito di qualsiasi ordine religioso, o a fare la sua professione; così come tutti coloro che prestano consiglio, aiuto o sostegno a tal fine; e anche coloro che, sapendo che essa non entra nel convento volontariamente, o non prende volontariamente l'abito, o non fa volontariamente la sua professione, interferiscano in qualsiasi modo in tale atto, con la loro presenza, o consenso, o autorità.

Sottopone inoltre a un simile anatema coloro che, in qualsiasi modo, senza una giusta causa, ostacolino il santo desiderio delle vergini, o di altre donne, di prendere il velo o di fare i loro voti. E tutte e singole le cose che devono essere fatte prima della professione, o alla professione stessa, saranno osservate non solo nei conventi soggetti al vescovo, ma anche in tutti gli altri. Da quanto sopra, sono eccettuate quelle donne che sono chiamate penitenti, o convertite; riguardo alle quali saranno osservate le loro costituzioni.

CAPITOLO XIX. Come procedere nei casi di pretesa invalidità della professione.

Nessun Regolare, che pretenda di essere entrato in un ordine religioso per costrizione e timore; o che alleghi persino di aver fatto la sua professione prima dell'età stabilita; o simili; e desideri deporre l'abito, qualunque ne sia la causa; o voglia persino ritirarsi con il suo abito senza il permesso del suo superiore; sarà ascoltato, a meno che non sia entro cinque anni dal giorno della sua professione, e nemmeno allora, a meno che non abbia prodotto davanti al proprio superiore e all'Ordinario le ragioni che allega. Ma se, prima di fare ciò, ha deposto di sua spontanea volontà l'abito; non sarà in alcun modo ammesso ad allegare alcuna causa; ma sarà costretto a tornare al suo monastero e punito come apostata; e nel frattempo non godrà del beneficio di alcun privilegio del suo ordine.

Inoltre, nessun Regolare, in virtù di alcun tipo di facoltà, sarà trasferito a un ordine meno rigido; né sarà concesso ad alcun Regolare il permesso di indossare in segreto l'abito del suo ordine.

CAPITOLO XX. I Superiori degli ordini non soggetti ai vescovi visiteranno e correggeranno i Monasteri inferiori, anche se tenuti in commenda.

Gli Abati, che sono capi di ordini, e gli altri Superiori dei suddetti ordini, che non sono soggetti ai vescovi, ma hanno una giurisdizione legittima su altri monasteri o priorati inferiori, visiteranno ufficialmente, ciascuno nel proprio luogo e ordine, i suddetti monasteri e priorati che sono loro soggetti, anche se tenuti in commenda: i quali, in quanto soggetti ai capi dei loro ordini, il santo Sinodo dichiara che non devono essere inclusi in quanto altrove decretato relativo alla visita dei monasteri tenuti in commenda; e coloro che presiedono ai monasteri degli ordini suddetti saranno tenuti a ricevere i suddetti visitatori e ad eseguire i loro ordini.

Inoltre, quei monasteri stessi che sono capi di ordini, saranno visitati conformemente alle costituzioni della santa Sede Apostolica e di ciascun singolo ordine. E finché dureranno i suddetti monasteri commendatari, saranno nominati, dai capitoli generali, o dai visitatori dei suddetti ordini, priori claustrali, o sottopriori in quei priorati che sono conventuali, i quali eserciteranno l'autorità spirituale e la correzione. In tutte le altre cose i privilegi e le facoltà dei suddetti ordini, per quanto riguarda le persone, i luoghi e i diritti degli stessi, rimarranno fermi e inviolati.

CAPITOLO XXI. Sui Monasteri, saranno nominati Religiosi dello stesso ordine.

Poiché moltissimi monasteri, persino abbazie, priorati e prepositure, hanno subito non lievi danni, sia nello spirituale che nel temporale, a causa della cattiva amministrazione di coloro ai quali sono stati affidati, il santo Sinodo vorrebbe con ogni mezzo ripristinarli a una disciplina adatta alla vita monastica. Ma l'attuale stato dei tempi è così pieno di ostacoli e difficoltà che un rimedio non può essere applicato subito a tutti, né essere comune a tutti i luoghi, come desidererebbe; tuttavia, affinché non ometta nulla che possa col tempo essere usato per provvedere salutarmente contro i suddetti mali, confida in primo luogo che il santissimo Pontefice Romano, per la sua pietà e prudenza, si farà carico - per quanto vedrà che i tempi lo permetteranno - che su quei monasteri che sono attualmente tenuti in commenda, e che sono conventuali, siano nominati Regolari, espressamente professi dello stesso ordine, e capaci di guidare e governare il gregge. E per quanto riguarda quelli che diverranno vacanti in futuro, saranno conferiti esclusivamente a Regolari di distinta virtù e santità. Ma per quanto riguarda quei monasteri che sono capi e guide degli ordini, siano le loro filiazioni chiamate abbazie o priorati, coloro che li detengono attualmente in commenda saranno tenuti - a meno che non si provveda a un successore Regolare per essi - o a fare, entro sei mesi, una solenne professione della vita religiosa che è propria dei suddetti ordini, o a dimettersi; altrimenti i suddetti luoghi tenuti in commenda saranno considerati ipso jure vacanti. Ma, affinché non si possa usare alcuna frode riguardo a tutte e singole le suddette materie, il santo Sinodo ordina che, nelle nomine ai suddetti monasteri, la qualità di ogni individuo sia specificamente espressa; e qualsiasi nomina fatta diversamente sarà considerata surrettizia e non sarà resa valida da alcun possesso successivo, anche se esteso oltre i tre anni.

CAPITOLO XXII. I Decreti riguardanti la Riforma dei Regolari saranno messi in esecuzione immediatamente da tutti.

Il santo Sinodo ingiunge che tutte e singole le materie contenute nei decreti precedenti siano osservate in tutti i conventi e monasteri, collegi e case di tutti i monaci e religiosi di qualsiasi tipo, così come di tutte le vergini e vedove religiose di qualsiasi tipo, anche se vivono sotto la condotta degli ordini militari, dell'ordine persino (di San Giovanni) di Gerusalemme, e con qualunque nome possano essere designati, sotto qualunque regola o costituzione essi siano, o sotto la cura o il governo di, o in soggezione a, unione con, o dipendenza da, qualsiasi ordine di qualsiasi tipo, sia di mendicanti, o non mendicanti, o di altri monaci Regolari, o canonici di qualsiasi tipo: qualsiasi privilegio di tutti e ciascuno dei suddetti, sotto qualunque forma di parole espresso, anche quelli chiamati mare magnum, anche quelli ottenuti alla loro fondazione, così come qualsiasi costituzione e regola di qualsiasi tipo, anche se giurata, e qualsiasi consuetudine, o prescrizione di qualsiasi tipo, anche se immemorabile, nonostante il contrario. Ma, se vi sono Regolari, uomini o donne, che vivono sotto regole o statuti più rigorosi, il santo Sinodo non intende ritirarli dal loro istituto e osservanza, eccetto per quanto riguarda il potere di possedere beni immobili in comune. E poiché il santo Sinodo desidera che tutte e singole le cose suddette siano messe in esecuzione il prima possibile, ingiunge a tutti i vescovi che, nei monasteri che sono loro soggetti, così come in tutti gli altri specialmente affidati loro nei decreti precedenti; e a tutti gli abati, e generali, e altri Superiori dei suddetti ordini; che mettano immediatamente in esecuzione le materie suddette, e se vi è qualcosa che non viene messo in esecuzione, i Concili provinciali rimedieranno e puniranno la negligenza dei vescovi; e quella dei Regolari, i loro capitoli provinciali e generali; e, in mancanza di capitoli generali, i Concili provinciali, delegando certe persone appartenenti allo stesso ordine, provvederanno in merito.

Il santo Sinodo esorta anche tutti i re, principi, repubbliche e magistrati, e in virtù della santa obbedienza comanda loro, di degnarsi di interporre, ogni volta che richiesto, il loro aiuto e la loro autorità a sostegno dei suddetti vescovi, abati, generali e altri superiori nell'esecuzione delle cose sopra comprese, affinché possano, senza alcun ostacolo, eseguire correttamente le materie precedenti a lode di Dio Onnipotente.



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