Storia cristiana: Il Concilio di Trento nella sua interezza: Sessione VII (7)




  • Il Concilio di Trento si è concentrato sulla definizione dei sacramenti, sottolineando che sono necessari per la salvezza e istituiti da Cristo.
  • Ha dichiarato che ci sono sette sacramenti che differiscono per valore e scopo, e che la grazia è conferita attraverso la loro corretta amministrazione.
  • Sono stati stabiliti canoni specifici, compresi quelli sul Battesimo e la Cresima, affermando il loro significato e le regole che governano la loro amministrazione.
  • La sessione ha anche affrontato il governo delle chiese, insistendo sulla capacità del clero, sulla necessità di rituali adeguati e sulla responsabilità dei leader della chiesa.
Questo articolo è parte 3 di 27 della serie Il Concilio di Trento in pieno

Sessione 7: SUI SACRAMENTI

PRIMO DECRETO & CANONI

Celebrato il terzo giorno del mese di marzo, MDXLVII.

Proem.

Per il completamento della salutare dottrina sulla giustificazione, che è stata promulgata con il consenso unanime dei Padri nell'ultima Sessione precedente, è sembrato opportuno trattare dei santissimi Sacramenti della Chiesa, attraverso i quali ogni vera giustizia o inizia, o inizia è aumentato, o di essere perso è riparato. In questa prospettiva, al fine di distruggere gli errori e di estirpare le eresie, che sono apparse in questi nostri giorni in materia di detti santissimi sacramenti, - così come quelle che sono state rianimate dalle eresie condannate di vecchia data dai nostri Padri, come anche quelle di nuova invenzione, e che sono estremamente pregiudizievoli per la purezza della Chiesa cattolica, e per la salvezza delle anime, - il sacro e santo, ecumenico e generale Sinodo di Trento, legittimamente riuniti nello Spirito Santo, gli stessi legati della Sede Apostolica che vi presiede, aderendo alla dottrina delle Sacre Scritture, alle tradizioni apostoliche, e al consenso di altri Concili e dei Padri, ha ritenuto opportuno che questi attuali canoni essere stabilito e decretato; Intendendo, con l'aiuto dello Spirito divino, pubblicare in seguito i canoni rimanenti che mancano per il completamento dell'opera che ha iniziato.

SUI SACRAMENTI IN GENERALE

Se qualcuno dice che i sacramenti della Nuova Legge non sono stati tutti istituiti da Gesù Cristo, nostro Signore, o che siano più o meno di sette, cioè il Battesimo, la Cresima, l'Eucaristia, la Penitenza, l'Estrema Unzione, l'Ordine e il Matrimonio; o anche che uno qualsiasi di questi sette non è veramente e propriamente un sacramento; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che questi detti sacramenti della nuova legge non differiscono dai sacramnets della vecchia legge, salvo che le cerimonie sono diverse, e diversi i riti esteriori; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che questi sette sacramenti sono in tal modo uguali l'uno all'altro, come che uno non è in alcun modo più degno di un altro; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che i sacramenti della nuova legge non sono necessari per la salvezza, ma superflui; e che, senza di loro, o senza il loro desiderio, gli uomini ottengono da Dio, attraverso la sola fede, la grazia della giustificazione; - anche se tutti (i sacramenti) non sono davvero necessari per ogni individuo; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che questi sacramenti sono stati istituiti solo per nutrire la fede, Che sia anatema.

Se qualcuno dice che i sacramenti della nuova legge non contengono la grazia che essi significano; o che non conferiscano tale grazia a coloro che non vi pongono ostacoli; come se fossero semplicemente segni esteriori di grazia o di giustizia ricevuti attraverso la fede, e alcuni segni della professione cristiana, per cui i credenti sono distinti tra gli uomini dai non credenti; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che la grazia, per quanto riguarda Dio, non è data attraverso i suddetti sacramenti, sempre, e a tutti gli uomini, anche se li ricevono giustamente, ma (solo) a volte, e ad alcune persone; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che per mezzo dei detti sacramenti della Nuova Legge la grazia non è conferita per mezzo dell'atto compiuto, ma che solo la fede nella promessa divina è sufficiente per ottenere la grazia; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che, nei tre sacramenti, il Battesimo, vale a dire, la Confermazione e l'Ordine, non vi è impresso nell'anima un carattere, cioè un certo segno spirituale e indelebile, a causa del quale non possono essere ripetuti; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che tutti i cristiani hanno il potere di amministrare la parola e tutti i sacramenti, Che sia anatema.

Se qualcuno dice che, nei ministri, quando effettuano e conferiscono i sacramenti, non è richiesta l'intenzione almeno di fare ciò che fa la Chiesa; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che un ministro, essendo in peccato mortale, - se è così che egli osserva tutti gli elementi essenziali che appartengono alla realizzazione, o il conferimento di, il sacramento, né effetti, né conferisce il sacramento; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che i riti ricevuti e approvati della Chiesa cattolica, non devono essere utilizzati nella solenne amministrazione dei sacramenti, possono essere contemned, o senza peccato essere omessi a piacere dai ministri, o essere cambiati, da ogni pastore delle chiese, in altri nuovi; Che sia anatema.

SUL BATTESIMO

Se qualcuno dice che il battesimo di Giovanni aveva la stessa forza del battesimo di Cristo, Che sia anatema.

Se qualcuno dice che l'acqua vera e naturale non è necessaria per il battesimo, e, per questo motivo, lotta, per una sorta di metafora, quelle parole di nostro Signore Gesù Cristo; a meno che un uomo non nasca di nuovo dall'acqua e dallo Spirito Santo; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che nella chiesa romana, che è la madre e la padrona di tutte le chiese, non c'è la vera dottrina riguardante il sacramento del battesimo; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che il battesimo che viene anche dato dagli eretici nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, non è vero battesimo; Che sia anatema.

CANON V. - Se qualcuno dice che il battesimo è libero, cioè non è necessario per la salvezza; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che colui che è stato battezzato non può, anche se volesse, perdere la grazia, pecchi tanto, a meno che non creda; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che i battezzati sono, per mezzo del battesimo stesso, resi debitori, ma alla sola fede, e non all'osservanza di tutta la legge di Cristo; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che i battezzati sono liberati da tutti i precetti, scritti o trasmessi, della santa Chiesa, in modo tale che non sono tenuti ad osservarli, a meno che non abbiano scelto di propria iniziativa di sottomettersi ad essi; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che la somiglianza del battesimo che hanno ricevuto è così da essere ricordato agli uomini, come che devono capire, che tutti i voti fatti dopo il battesimo sono nulli, in virtù della promessa già fatta in quel battesimo; come se, con quei voti, entrambi derogassero da quella fede che hanno professato, e da quel battesimo stesso; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che per il solo ricordo e la fede del battesimo che è stato ricevuto, tutti i peccati commessi dopo il battesimo sono o rimessi, o resi veniali; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che il battesimo, che era vero e giustamente conferito, deve essere ripetuto, per colui che ha rinnegato la fede di Cristo tra gli infedeli, quando è convertito alla penitenza; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che nessuno deve essere battezzato se non in quell'età in cui Cristo è stato battezzato, o nell'articolo stesso della morte; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che i bambini, per il fatto che non hanno fede reale, non sono, dopo aver ricevuto il battesimo, da computare tra i fedeli; e che, per questo motivo, devono essere ribattezzati quando hanno raggiunto anni di discrezione; o, che è meglio che il battesimo di tali essere omesso, che, pur non credendo con il proprio atto, essi dovrebbero essere battezzati nella sola fede della Chiesa; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che coloro che sono stati così battezzati quando erano bambini, quando sono cresciuti, devono essere interrogati se ratificheranno ciò che i loro padrini hanno promesso nel loro nome quando sono stati battezzati; e che, nel caso in cui rispondano che non lo faranno, saranno lasciati alla loro volontà; e non siano nel frattempo costretti alla vita cristiana da nessun'altra pena, salvo che siano esclusi dalla partecipazione dell'Eucaristia e degli altri sacramenti, finché non si pentano; Che sia anatema.

SULLA CONFERMA

Se qualcuno dice che la confermazione di coloro che sono stati battezzati è una cerimonia oziosa, e non piuttosto un vero e proprio sacramento; o quello di un tempo non era altro che una sorta di catechismo, per mezzo del quale coloro che erano vicini all'adolescenza rendevano conto della loro fede di fronte alla Chiesa; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che coloro che attribuiscono qualche virtù al sacro crisma di confermazione, offrono un oltraggio allo Spirito Santo; Che sia anatema.

Se qualcuno dice che il ministro ordinario della santa confermazione non è il solo vescovo, ma un semplice sacerdote, Che sia anatema.

SULLA RIFORMA

SECONDO DECRETO

Lo stesso sacro e santo Sinodo, gli stessi legati anche presiedendo, con l'intento di perseguire, a lode di Dio, e l'aumento della religione cristiana, l'opera che ha cominciato a toccare la residenza e la riforma, ha pensato bene di ordinare come segue, salvando sempre, in tutte le cose, l'autorità della Sede Apostolica.

CAPITOLO I. Chi è in grado di governare le chiese cattedrali.

Nessuno deve essere assunto al governo delle chiese cattedrali, ma uno che è nato di legittimo matrimonio, è di età matura, e dotato di gravità dei modi, e di abilità nelle lettere, piacevolmente alla costituzione di Alessandro III., che inizia, Cum in cunctis, promulgato nel Concilio di Laterano.

CAPITOLO II. I detentori di diverse chiese cattedrali hanno il comando di dimettersi tutti tranne uno, in un determinato modo e tempo.

Nessuno, per qualsiasi dignità, grado, o preminenza distinto, deve presumere, in violazione degli istituti dei sacri canoni, di accettare e di tenere allo stesso tempo più Metropolitano, o Cattedrale, chiese, sia per titolo, o in commendam, o sotto qualsiasi altro nome di sorta; Vedendo che egli deve essere considerato estremamente fortunato la cui sorte è quella di governare una chiesa bene e fruttuosamente, e per la salvezza delle anime a lui affidate. Ma per quanto riguarda coloro che ora detengono più chiese in contrasto con il tenore del presente decreto, essi sono tenuti, mantenendo quello che possono preferire, a dimettersi il resto, entro sei mesi, se sono a libera disposizione della Sede Apostolica, negli altri casi entro l'anno; altrimenti quelle chiese, l'ultima ottenuta solo ad eccezione, saranno da quel momento considerate vacanti.

CAPITOLO III. I benefici sono attribuiti esclusivamente a persone capaci.

I benefici ecclesiastici inferiori, specialmente quelli che hanno la cura delle anime, saranno conferiti a persone degne e capaci, e che possono risiedere sul posto ed esercitare personalmente tale cura; in conformità con la Costituzione di Alessandro II, nel Concilio Lateranense, che inizia, Quia nonnulli; e quell'altro di Gregorio X., pubblicato nel Consiglio Generale di Lione, che inizia, Licet Canon. Una raccolta, o una disposizione, altrimenti formulata, è annullata integralmente: e faccia sapere al collatore ordinario che egli stesso incorrerà nelle pene stabilite nella Costituzione del Consiglio Generale (del Laterano), che inizia, Grave nimis.

CAPITOLO IV. Il conduttore di più benefici contrari ai canoni, deve essere privato di esso.

Chiunque per il futuro presumerà di accettare, o di conservare allo stesso tempo più guarigioni, o benefici ecclesiastici altrimenti incompatibili, sia a titolo di unione per la vita, o in commendam perpetuo, o sotto qualsiasi altro nome o titolo di sorta, in violazione della nomina dei sacri Canoni, e in particolare della Costituzione di Innocenzo III., inizio, De multa, sarà ipso iure privato di detti benefici, secondo le disposizioni di detta costituzione, e anche in virtù del presente Canone.

CAPITOLO V.

I detentori di diversi Benefici con cura delle anime esporranno le loro dispensazioni all'Ordinario, che fornirà alle chiese un Vicario, assegnando una porzione adeguata dei frutti.

Gli Ordinari dei luoghi costringeranno rigorosamente tutti coloro che detengono più guarigioni o altri benefici ecclesiastici incompatibili a esibire le loro dispensazioni; e procederanno altrimenti secondo la Costituzione di Gregorio X., pubblicata nel Consiglio Generale di Lione, iniziando Ordinarii, che (Costituzione) questo santo Sinodo ritiene debba essere rinnovato, e rinnova; aggiungendo inoltre che i suddetti Ordinari sono in ogni modo in grado di provvedere, anche deputando idonei vicari e assegnando una porzione adeguata dei frutti, che la cura delle anime non sia in alcun modo trascurata, e che i suddetti benfizi siano ora defraudati dei servizi ad essi dovuti: nessun appello, privilegio o esenzione di sorta, anche con una commissione di giudici speciali e inibizioni dagli stessi, essendo utile a nessuno nelle materie sopra menzionate.

CAPITOLO VI. Quali unioni di benefici saranno considerate valide.

Le unioni in perpetuo, fatte entro quarant'anni, possono essere esaminate dagli Ordinari, come delegati dalla Sede Apostolica, e quelle che saranno state ottenute mediante surreption o obreption sono dichiarate nulle. Ora, quelli che si presume siano stati ottenuti surrettiziamente, che sono stati concessi entro il suddetto periodo, non sono ancora stati attuati in tutto o in parte, come anche quelli che saranno d'ora in poi fatti su istanza di chiunque, a meno che non sia certo che sono stati fatti per cause legittime o altrimenti ragionevoli, che devono essere verificate prima dell'Ordinario del luogo, le persone convocate i cui interessi sono interessati: e quindi (tali unioni) saranno del tutto prive di forza, a meno che la Sede Apostolica non abbia dichiarato diversamente.

CAPITOLO VII.

I benefici ecclesiastici uniti saranno visitati: la sua cura sarà esercitata anche dai vicari perpetui; che vi sarà supplente con una parte, da assegnare anche su un bene specifico.

I benefici ecclesiastici con cure, che si trovano sempre uniti e annessi alla Cattedrale, alla Collegiata o ad altre chiese, o ai monasteri, ai benefici, ai collegi o ad altri luoghi pii di qualsiasi tipo, saranno visitati ogni anno dagli Ordinari di quei luoghi; che si applicheranno serenamente a provvedere che la cura delle anime sia lodevolemente esercitata dai vicari competenti, e da quelli anche perpetui, a meno che i detti Ordinari non ritengano opportuno per il bene delle chiese che sia altrimenti, i quali (vicari) vi saranno supposti da tali Ordinari, con una disposizione costituita da una terza parte dei frutti, o di una proporzione maggiore o minore, a discrezione dei detti Ordinari, che (parte) deve essere assegnata anche su una proprietà specifica; nessun ricorso, privilegi, esenzioni, anche con una commissione di giudici, e inibizioni dagli stessi, essendo di qualsiasi utilità nelle materie sopra menzionate.

CAPITOLO VIII. Le chiese saranno riparate: la cura delle anime seduttivamente scaricate.

Gli Ordinari dei luoghi saranno tenuti a visitare ogni anno, con autorità apostolica, tutte le chiese, in qualsiasi modo esenti; e di provvedere, con mezzi di ricorso adeguati, alla riparazione di tutto ciò che necessita di riparazione; e che quelle chiese non siano in alcun modo defraudate della Cura delle anime, se vi sono annesse, o di altri servizi ad esse dovuti; - tutti gli appelli, i privilegi, i costumi, anche quelli che hanno una prescrizione da tempo immemorabile, la commissione di giudici e le inibizioni dagli stessi, sono completamente annullati.

CAPITOLO IX. Il dovere di consacrazione non deve essere ritardato.

Coloro che sono stati promossi alle chiese maggiori riceveranno il rito della consacrazione entro il tempo prescritto dalla legge, e gli eventuali ritardi concessi, che si estendono oltre il periodo di sei mesi, non saranno di alcuna utilità per nessuno.

CAPITOLO X.

Quando una sede è vacante, ## I CAPITOLI non concedono «reverendi» ad alcuno a meno che non siano vincolati a causa di un beneficio ottenuto o in procinto di essere ottenuto: varie sanzioni per i contravventori.

Non sarà lecito per ## CAPITOLI di chiese, quando una sede è vacante, di concedere, sia per ordinanza di common law, o in virtù di qualsiasi privilegio o consuetudine di sorta, una licenza per l'ordinazione, o lettere dimissoria, o "reverendo", come alcuni li chiamano, entro un anno dal giorno di quel posto vacante, a chiunque non è stretto (per tempo), in occasione di qualche beneficio ecclesistico ricevuto, o in procinto di essere ricevuto. In caso contrario, il contravvenente ## Il CAPITOLO sarà sottoposto ad un interdetto ecclesiastico; e le persone così ordinate, se sono state costituite in ordini minori, non godono di alcun privilegio clericale, specialmente in cause penali; mentre quelli costituiti negli ordini superiori saranno, ipso iure, sospesi dal loro esercizio, a piacere del prossimo prelato designato.

CAPITOLO XI. Le facoltà di promozione non possono avvalersi di nessuno senza una giusta causa.

Le facoltà, per essere promosse (a ordini) da qualsiasi prelato, non saranno utili se non a coloro che hanno una causa legittima - che deve essere espressa nelle loro lettere - perché non possono essere ordinati dai propri vescovi; e anche allora non saranno ordinati, ma da un vescovo che è residente nella propria diocesi, o da colui che esercita le funzioni pontificie per lui, e dopo aver subito un esame attento precedente.

CAPITOLO XII. Le facoltà per non essere promosse non devono superare un anno.

Le facoltà concesse per non essere promosse (a ordini) si avvalgono solo per un anno, tranne nei casi previsti dalla legge.

CAPITOLO XIII.

Le persone da chiunque presentate non possono essere istituite senza essere previamente esaminate e approvate dall'Ordinario; con alcune eccezioni.

Le persone presentate, elette o nominate da qualsiasi ecclesiastico, anche dai Nunzi della Sede Apostolica, non possono essere istituite, confermate o ammesse a qualsiasi beneficio ecclesiastico, anche sotto la richiesta di qualsiasi privilegio o consuetudine, che possono anche avere una prescrizione da tempo immemorabile, a meno che non siano state prima esaminate e ritenute idonee dagli Ordinari dei luoghi. E nessuno sarà in grado di controllare se stesso, per mezzo di un appello, dall'essere vincolato a sottoporsi a tale esame. Quelli, tuttavia, devono essere esclusi, che sono presentati, eletti o nominati dalle università o dai collegi per gli studi generali.

CAPITOLO XIV. Le cause civili delle persone esentate che possono essere prese in considerazione dai vescovi.

Nelle cause delle persone esentate, sarà osservata la Costituzione di Innocenzo IV, cominciando da Volentes, enunciata nel Concilio generale di Lione, - che questo sacro e santo Sinodo ha pensato dovesse essere rinnovato, e con la presente la rinnova; aggiungendo inoltre che, nelle cause civili relative ai salari e alle persone in difficoltà, i chierici, secolari o regolari che vivono fuori dai loro monasteri, comunque esentati, e anche se possono avere sul posto un giudice speciale nominato dalla Sede Apostolica; e in altre cause, se non hanno tale giudice, possono essere portati davanti agli Ordinari dei luoghi, ed essere costretti e costretti per legge a pagare ciò che devono; i privilegi, le esenzioni, le commissioni dei conservatori, e le inibizioni da esse derivanti, siano di qualsiasi forza in opposizione alle (regolamenti) di cui sopra.

CAPITOLO XV.

Gli Ordinari faranno in modo che tutti i tipi di ospedali, anche quelli esentati, siano governati fedelmente dai loro amministratori.

Gli Ordinari faranno in modo che tutti gli ospedali siano governati fedelmente e diligentemente dai loro stessi amministratori, con i nomi che essi chiamano, e in che modo siano esentati: osservando qui la forma della Costituzione del Concilio di Vienne, che inizia, Quia contingit, che questo santo Sinodo ha ritenuto opportuno rinnovare, e rinnova qui, insieme con le deroghe in esso contenute.

INDICAZIONE DELLA PROSSIMA SESSIONE

Questo sacro e santo Sinodo ha anche deliberato e decretato che la prossima Sessione successiva si tenga e si celebri giovedì, il quinto giorno dopo la prossima Domenica in Albis (Domenica bassa), che sarà il ventunesimo del mese di aprile di quest'anno, MDXLVII.

BULL CON FACOLTA' DI TRASFERIRE IL CONSIGLIO

Paolo, vescovo, servo dei servi di Dio, al nostro venerato fratello Giammaria, vescovo di Palaestrina, e ai nostri amati figli, Marcello del titolo di Santa Croce a Gerusalemme, sacerdote, e Reginaldo di Santa Maria a Cosmedin, diacono, cardinali, nostri Legati, a latere, e quelli della Sede Apostolica, salute e benedizione apostolica.

Noi, per la provvidenza di Dio, presiedendo il governo della Chiesa universale, anche se con meriti ineguali, rendiamo conto di una parte del nostro ufficio che, se qualcosa di più di un momento comune deve essere risolto toccando il Commonwealth cristiano, sia fatto non solo in una stagione adatta, ma anche in un luogo conveniente e adatto. Pertanto, mentre ultimamente, con il consiglio e il consenso dei nostri venerati fratelli, i cardinali della santa Chiesa romana, dopo aver sentito che la pace era stata fatta tra i nostri più cari figli in Cristo, Carlo l'Imperatore dei Romani, sempre di agosto, e Francesco il più cristiano re dei francesi, ha tolto e rimosso la sospensione della celebrazione del sacro Concilio ecumenico e universale, che abbiamo avuto in un'altra occasione, per le ragioni poi indicate, incriminato con il consiglio e il consenso di cui sopra, per la città di Trento, e che è stato, per alcuni altri motivi in quel momento anche nominato, sospeso, su consiglio e consenso simile, ad un altro tempo più opportuno e adatto per essere dichiarato da noi: non potendo noi stessi, per essere in quel tempo legittimamente ostacolati, riparare personalmente alla città sopra menzionata e per essere presenti a quel Concilio, Noi, con lo stesso consiglio, vi abbiamo nominati e suppliti come Legati a posteriori a nome nostro e della Sede Apostolica, in quel Concilio; e vi abbiamo mandati in quella stessa città come angeli di pace, come in diverse nostre lettere su di essa è più pienamente esposto: volendo provvedere in modo consueto affinché un'opera così santa come la celebrazione di un tale Concilio non possa essere ostacolata dall'incommodità del luogo, o altrimenti in qualsiasi altro modo, Noi, della nostra propria mozione, e di una certa conoscenza, e della pienezza dell'autorità apostolica, e con il consiglio e il consenso di cui sopra, dal tenore di questi presenti concediamo, con autorità apostolica, a tutti voi insieme, o a due di voi, all'altro di essere trattenuto da un impedimento legittimo, o forse assente da esso, pieno e sfrenato potere e facoltà, di trasferire e cambiare, quando ne vedrete la causa, il suddetto Concilio dalla città di Trento a qualsiasi altra città più conveniente, adatta o sicura, come vi sembrerà opportuno, e di sopprimere e dissolvere ciò che si tiene nella suddetta città di Trento; anche di vietare, anche sotto pene e censure ecclesiastiche, i prelati e gli altri membri di detto Concilio, di procedere a qualsiasi ulteriore misura in esso nella suddetta sede di Trento; e anche di continuare, tenere e celebrare lo stesso Concilio nell'altra città come detto a cui sarà stato trasferito e cambiato, e di convocare i prelati e gli altri membri del suddetto Concilio di Trento, anche sotto il dolore di spergiuro e delle altre pene indicate nelle lettere di indizione di quel Concilio; presiedere e procedere, nel Concilio così tradotto e modificato, in nome e per l'autorità di cui sopra, e di eseguire, regolare, ordinare ed eseguire le altre cose di cui sopra, e le cose a esso necessarie e adatte in conformità con il contenuto e il tenore delle lettere precedenti che sono state in altre occasioni indirizzate a voi: dichiarando che riterremo come ratificato e gradito qualsiasi cosa da voi sia stata fatta, regolata, ordinata, nelle questioni sopra menzionate, e che, con l'aiuto di Dio, la faremo osservare inviolabilmente; tutte le Costituzioni e ordinanze apostoliche, e qualsiasi altra cosa contraria. Pertanto, nessuno violi mai questa lettera della nostra concessione, o con avventata audacia vada contro di essa. Ma se qualcuno avrà la presunzione di tentare questo, sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio Onnipotente e dei beati Pietro e Paolo, suoi apostoli. Alla luce di queste disposizioni, è essenziale che le discussioni e le decisioni prese durante il Concilio siano saldamente radicate negli insegnamenti delle Sacre Scritture e nelle tradizioni della Chiesa. Mentre attendiamo con impazienza le decisioni imminenti al Concilio di Trento sessione otto, Possa la guida dello Spirito Santo illuminare il nostro cammino, assicurando che i risultati riflettano la verità e l'integrità della nostra fede. Quindi, accostiamoci a questa sacra assemblea con riverenza e impegno per l'unità in Cristo, cercando continuamente la sua sapienza in ogni questione affrontata. Inoltre, a testimonianza dell'importanza di questa missione, sottolineiamo che le decisioni prese durante il Consiglio dei trentesimi sessione nove devono essere rispettate da tutti i membri presenti. Vi affidiamo la responsabilità di assicurare che le discussioni in questa sacra assemblea portino a un rinnovamento della fede e dell'unità della Chiesa. Possano le vostre azioni favorire uno spirito di cooperazione e comprensione tra i prelati per il miglioramento della comunità cristiana. Inoltre, affermiamo che qualsiasi decisione presa durante il Consiglio di trentesima sessione 25 deve portare il peso della nostra autorità apostolica e deve essere rispettata da tutti i partecipanti. È imperativo che l'unità della Chiesa sia mantenuta attraverso questi procedimenti, assicurando che le verità della nostra fede siano preservate e proclamate. Lasciate che tutti i membri rimangano saldi nel loro impegno a sostenere le risoluzioni di questa sacra assemblea.

Dato a Roma, a San Pietro, nell'anno dell'Incarnazione del Signore MDXLVII, l'ottavo dei calendari di marzo, nell'undicesimo anno del nostro Pontificato.

FAB. BISH. di SPOL. B. MOTTA.

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