
Sessione 7: SUI SACRAMENTI

PRIMO DECRETO & CANONI
Celebrata il terzo giorno del mese di marzo, MDXLVII.
Proemio.
Per il completamento della salutare dottrina sulla Giustificazione, che è stata promulgata con l'unanime consenso dei Padri nell'ultima Sessione precedente, è parso opportuno trattare dei santissimi Sacramenti della Chiesa, attraverso i quali ogni vera giustizia o inizia, o, una volta iniziata, viene accresciuta, o, se perduta, viene riparata. Con questo intento, al fine di distruggere gli errori e di estirpare le eresie che sono apparse in questi nostri giorni sul tema dei suddetti santissimi sacramenti - sia quelle che sono state riprese dalle eresie condannate anticamente dai nostri Padri, sia quelle inventate di recente, e che sono estremamente pregiudizievoli per la purezza della Chiesa Cattolica e per la salvezza delle anime - il sacro, santo, ecumenico e generale Sinodo di Trento, legittimamente riunito nello Spirito Santo, presieduto dagli stessi legati della Sede Apostolica, aderendo alla dottrina delle sacre Scritture, alle tradizioni apostoliche e al consenso degli altri concili e dei Padri, ha ritenuto opportuno che questi presenti canoni siano stabiliti e decretati; intendendo, con l'aiuto dello Spirito divino, pubblicare in seguito i rimanenti canoni che mancano per il completamento dell'opera che ha iniziato.

SUI SACRAMENTI IN GENERALE
CANONE I.-Se qualcuno dice che i sacramenti della Nuova Legge non sono stati tutti istituiti da Gesù Cristo, nostro Signore; o che sono più o meno di sette, vale a dire: Battesimo, Confermazione, Eucaristia, Penitenza, Estrema Unzione, Ordine e Matrimonio; o anche che uno solo di questi sette non è vera e propriamente un sacramento; sia anatema.
CANONE II.-Se qualcuno dice che questi suddetti sacramenti della Nuova Legge non differiscono dai sacramenti dell'Antica Legge, se non per il fatto che le cerimonie sono diverse e diversi sono i riti esteriori; sia anatema.
CANONE III.-Se qualcuno dice che questi sette sacramenti sono uguali tra loro in modo tale che uno non sia in alcun modo più degno di un altro; sia anatema.
CANONE IV.-Se qualcuno dice che i sacramenti della Nuova Legge non sono necessari alla salvezza, ma superflui; e che, senza di essi, o senza il desiderio di essi, gli uomini ottengono da Dio, per la sola fede, la grazia della giustificazione; sebbene non tutti (i sacramenti) siano necessari per ogni individuo; sia anatema.
CANONE V.-Se qualcuno dice che questi sacramenti sono stati istituiti solo per nutrire la fede; sia anatema.
CANONE VI.-Se qualcuno dice che i sacramenti della Nuova Legge non contengono la grazia che significano; o che non conferiscono tale grazia a coloro che non vi pongono ostacolo; come se fossero solo segni esteriori della grazia o della giustizia ricevuta per fede, e certi contrassegni della professione cristiana, mediante i quali i credenti si distinguono tra gli uomini dai non credenti; sia anatema.
CANONE VII.-Se qualcuno dice che la grazia, per quanto riguarda la parte di Dio, non viene data attraverso i suddetti sacramenti, sempre e a tutti gli uomini, anche se li ricevono rettamente, ma (solo) a volte e ad alcune persone; sia anatema.
CANONE VIII.-Se qualcuno dice che mediante i suddetti sacramenti della Nuova Legge la grazia non viene conferita ex opere operato, ma che la sola fede nella promessa divina basta per ottenere la grazia; sia anatema.
CANONE IX.-Se qualcuno dice che, nei tre sacramenti, vale a dire Battesimo, Confermazione e Ordine, non viene impresso nell'anima un carattere, cioè un segno spirituale e indelebile, per il quale non possono essere ripetuti; sia anatema.
CANONE X.-Se qualcuno dice che tutti i cristiani hanno il potere di amministrare la parola e tutti i sacramenti; sia anatema.
CANONE XI.-Se qualcuno dice che, nei ministri, quando compiono e conferiscono i sacramenti, non è richiesta almeno l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa; sia anatema.
CANONE XII.-Se qualcuno dice che un ministro, essendo in peccato mortale - purché osservi tutti gli elementi essenziali che appartengono al compimento o al conferimento del sacramento - non compie né conferisce il sacramento; sia anatema.
CANONE XIII.-Se qualcuno dice che i riti ricevuti e approvati della Chiesa Cattolica, soliti ad essere usati nella solenne amministrazione dei sacramenti, possono essere disprezzati, o senza peccato omessi a piacere dai ministri, o cambiati da ogni pastore delle chiese in altri nuovi; sia anatema.
ON BAPTISM
CANONE I.-Se qualcuno dice che il battesimo di Giovanni aveva la stessa forza del battesimo di Cristo; sia anatema.
CANONE II.-Se qualcuno dice che l'acqua vera e naturale non è necessaria per il battesimo, e per questo motivo distorce, in una sorta di metafora, quelle parole del nostro Signore Gesù Cristo: Se uno non rinasce da acqua e Spirito Santo; sia anatema.
CANONE III.-Se qualcuno dice che nella chiesa romana, che è madre e maestra di tutte le chiese, non vi è la vera dottrina riguardante il sacramento del battesimo; sia anatema.
CANONE IV.-Se qualcuno dice che il battesimo che viene dato anche dagli eretici nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, non è vero battesimo; sia anatema.
CANONE V.-Se qualcuno dice che il battesimo è facoltativo, cioè non necessario alla salvezza; sia anatema.
CANONE VI.-Se qualcuno dice che chi è stato battezzato non può, anche se volesse, perdere la grazia, per quanto pecchi, a meno che non voglia non credere; sia anatema.
CANONE VII.-Se qualcuno dice che i battezzati sono, per il battesimo stesso, debitori solo alla fede e non all'osservanza di tutta la legge di Cristo; sia anatema.
CANONE VIII.-Se qualcuno dice che i battezzati sono liberati da tutti i precetti, scritti o trasmessi, della santa Chiesa, in modo tale che non sono tenuti ad osservarli, a meno che non abbiano scelto di propria volontà di sottomettervisi; sia anatema.
CANONE IX.-Se qualcuno dice che la somiglianza del battesimo che hanno ricevuto deve essere richiamata agli uomini in modo tale da far capire che tutti i voti fatti dopo il battesimo sono nulli, in virtù della promessa già fatta in quel battesimo; come se, con quei voti, essi derogassero sia a quella fede che hanno professato, sia a quel battesimo stesso; sia anatema.
CANONE X.-Se qualcuno dice che, per il solo ricordo e la fede del battesimo ricevuto, tutti i peccati commessi dopo il battesimo vengono rimessi o resi veniali; sia anatema.
CANONE XI.-Se qualcuno dice che il battesimo, che è stato vero e correttamente conferito, deve essere ripetuto per colui che ha rinnegato la fede di Cristo tra gli infedeli, quando si converte alla penitenza; sia anatema.
CANONE XII.-Se qualcuno dice che nessuno deve essere battezzato se non all'età in cui Cristo fu battezzato, o in punto di morte; sia anatema.
CANONE XIII.-Se qualcuno dice che i bambini piccoli, poiché non hanno una fede attuale, non devono essere annoverati tra i fedeli dopo aver ricevuto il battesimo; e che, per questo motivo, devono essere ribattezzati quando avranno raggiunto l'età della discrezione; o che è meglio che il battesimo di tali persone sia omesso, piuttosto che, non credendo per atto proprio, siano battezzati nella sola fede della Chiesa; sia anatema.
CANONE XIV.-Se qualcuno dice che coloro che sono stati così battezzati da bambini devono, una volta cresciuti, essere interrogati se vogliono ratificare ciò che i loro padrini hanno promesso a loro nome quando sono stati battezzati; e che, nel caso in cui rispondano di no, devono essere lasciati alla loro volontà; e non devono essere costretti nel frattempo a una vita cristiana da alcuna altra pena, se non quella di essere esclusi dalla partecipazione all'Eucaristia e agli altri sacramenti, finché non si pentano; sia anatema.

SULLA CONFERMAZIONE
CANONE I.-Se qualcuno dice che la confermazione di coloro che sono stati battezzati è una cerimonia vana e non piuttosto un vero e proprio sacramento; o che anticamente non era altro che una sorta di catechismo, mediante il quale coloro che erano vicini all'adolescenza rendevano conto della loro fede davanti alla Chiesa; sia anatema.
CANONE II.-Se qualcuno dice che coloro che attribuiscono una qualche virtù al sacro crisma della confermazione offendono lo Spirito Santo; sia anatema.
CANONE III.-Se qualcuno dice che il ministro ordinario della santa confermazione non è il vescovo solo, ma qualsiasi semplice sacerdote; sia anatema.

SULLA RIFORMA
SECONDO DECRETO
Lo stesso sacro e santo Sinodo, presieduto dagli stessi legati, proponendosi di proseguire, per la lode di Dio e l'incremento della religione cristiana, l'opera che ha iniziato riguardo alla residenza e alla riforma, ha ritenuto opportuno ordinare quanto segue, salvaguardando sempre, in ogni cosa, l'autorità della Sede Apostolica.

CAPITOLO I. Chi è capace di governare le chiese cattedrali.
Nessuno sarà assunto al governo delle chiese cattedrali se non chi è nato da legittimo matrimonio, è in età matura e dotato di gravità di costumi e competenza nelle lettere, in conformità con la costituzione di Alessandro III, che inizia con "Cum in cunctis", promulgata nel Concilio Lateranense.

CAPITOLO II. I titolari di più chiese cattedrali sono tenuti a dimetterne tutte tranne una, secondo modalità e tempi prestabiliti.
Nessuno, per quanto distinto da dignità, grado o preminenza, presuma, in violazione degli istituti dei sacri canoni, di accettare e detenere contemporaneamente diverse chiese metropolitane o cattedrali, sia per titolo, sia in commenda, o sotto qualsiasi altro nome; vedendo che è da considerarsi estremamente fortunato colui a cui tocca governare una chiesa bene e fruttuosamente, e per la salvezza delle anime a lui affidate. Ma per quanto riguarda coloro che ora detengono diverse chiese in contrasto con il tenore del presente decreto, essi saranno tenuti, conservando quella che preferiscono, a dimettere le altre entro sei mesi se sono alla libera disposizione della Sede Apostolica, negli altri casi entro l'anno; altrimenti quelle chiese, eccettuata solo l'ultima ottenuta, saranno da quel momento considerate vacanti.

CAPITOLO III. I benefici devono essere conferiti esclusivamente a persone capaci.
I benefici ecclesiastici inferiori, specialmente quelli che hanno la cura delle anime, saranno conferiti a persone degne e capaci, che possano risiedere sul posto ed esercitare personalmente la suddetta cura; in conformità con la Costituzione di Alessandro III, nel Concilio Lateranense, che inizia con "Quia nonnulli"; e quell'altra di Gregorio X, pubblicata nel Concilio Generale di Lione, che inizia con "Licet Canon". Una collazione o provvista fatta diversamente sarà del tutto annullata: e sappia il collatore ordinario che egli stesso incorrerà nelle pene stabilite nella Costituzione del Concilio Generale (Lateranense), che inizia con "Grave nimis".

CAPITOLO IV. Chi detiene più benefici in contrasto con i Canoni ne sarà privato.
Chiunque in futuro presuma di accettare o di detenere contemporaneamente diverse cure, o altri benefici ecclesiastici incompatibili, sia per via di unione a vita, o in perpetua commenda, o sotto qualsiasi altro nome o titolo, in violazione della disposizione dei sacri Canoni, e specialmente della Costituzione di Innocenzo III, che inizia con "De multa", sarà ipso jure privato dei suddetti benefici, secondo la disposizione della suddetta costituzione, e anche in virtù del presente Canone.

CAPITOLO V.
I titolari di diversi benefici con cura d'anime esibiranno le loro dispense all'Ordinario, il quale provvederà alle chiese con un Vicario, assegnando una porzione adeguata dei frutti.
Gli Ordinari dei luoghi costringeranno rigorosamente tutti coloro che detengono diverse cure, o altri benefici ecclesiastici incompatibili, ad esibire le loro dispense; e procederanno altrimenti secondo la Costituzione di Gregorio X, pubblicata nel Concilio Generale di Lione, che inizia con "Ordinarii", la quale (Costituzione) questo santo Sinodo ritiene debba essere rinnovata, e rinnova; aggiungendo inoltre che i suddetti Ordinari devono in ogni modo provvedere, anche deputando vicari idonei e assegnando una porzione adeguata dei frutti, affinché la cura delle anime non sia in alcun modo trascurata e che i suddetti benefici non siano in alcun modo defraudati dei servizi loro dovuti: nessun appello, privilegio o esenzione di sorta, anche con una commissione di giudici speciali e inibizioni dagli stessi, sarà di giovamento a nessuno nelle materie suddette.

CAPITOLO VI. Quali unioni di benefici saranno considerate valide.
Le unioni in perpetuo, fatte entro quarant'anni, possono essere esaminate dagli Ordinari, come delegati dalla Sede Apostolica, e quelle che saranno state ottenute per surrezione o obrezione saranno dichiarate nulle. Ora, si devono presumere ottenute surrettiziamente quelle che, essendo state concesse entro il suddetto periodo, non sono state ancora messe in atto totalmente o parzialmente, così come quelle che d'ora in poi saranno fatte su istanza di qualsiasi persona, a meno che non sia certo che siano state fatte per cause lecite o altrimenti ragionevoli, che devono essere verificate davanti all'Ordinario del luogo, citando le persone i cui interessi sono coinvolti: e pertanto (tali unioni) saranno del tutto prive di forza, a meno che la Sede Apostolica non abbia dichiarato diversamente.

CAPITOLO VII.
I benefici ecclesiastici uniti saranno visitati: la cura di essi sarà esercitata anche da vicari perpetui; i quali saranno deputati a ciò con una porzione, da assegnarsi anche su una proprietà specifica.
I benefici ecclesiastici con cura d'anime, che risultino essere sempre stati uniti e annessi a chiese cattedrali, collegiate o altre, o a monasteri, benefici, collegi o altri luoghi pii di qualsiasi genere, saranno visitati ogni anno dagli Ordinari di quei luoghi; i quali si applicheranno con sollecitudine a provvedere che la cura delle anime sia esercitata lodevolmente da vicari competenti, anche perpetui, a meno che i suddetti Ordinari non ritengano opportuno per il bene delle chiese che sia altrimenti - i quali (vicari) saranno deputati a tale scopo da quegli Ordinari, con una provvisione consistente in una terza parte dei frutti, o in una proporzione maggiore o minore, a discrezione dei suddetti Ordinari, la quale (porzione) deve essere assegnata anche su una proprietà specifica; nessun appello, privilegio, esenzione, anche con commissione di giudici, e inibizioni dagli stessi, avranno alcun valore nelle materie sopra nominate.

CAPITOLO VIII. Le chiese devono essere riparate: la cura delle anime deve essere esercitata con sollecitudine.
Gli Ordinari dei luoghi saranno tenuti a visitare ogni anno, con autorità apostolica, tutte le chiese, di qualunque tipo, in qualsiasi modo esenti; e a provvedere con idonei rimedi legali che tutto ciò che necessita di riparazioni sia riparato; e che tali chiese non siano in alcun modo defraudate della cura delle anime, se tale cura vi è annessa, o di altri servizi a loro dovuti; - tutti gli appelli, privilegi, consuetudini, anche quelli che hanno una prescrizione da tempo immemorabile, commissione di giudici e inibizioni dagli stessi, essendo del tutto accantonati.

CAPITOLO IX. Il dovere della consacrazione non deve essere ritardato.
Coloro che sono stati promossi alle chiese maggiori riceveranno il rito della consacrazione entro il tempo prescritto dalla legge, e qualsiasi proroga concessa, che si estenda oltre il periodo di sei mesi, non sarà di alcun giovamento a nessuno.

CHAPTER X.
Quando una Sede è vacante, ## i CAPITOLI non concederanno 'reverendi' a nessuno se non costretti a causa di un Beneficio ottenuto, o che sta per essere ottenuto: varie pene per i contravventori.
Non sarà lecito per i ## CAPITOLI delle chiese, quando una sede è vacante, concedere - sia per ordinanza di diritto comune, sia in virtù di qualsiasi privilegio o consuetudine - una licenza per l'ordinazione, o lettere dimissorie, o "reverendo", come alcuni li chiamano, entro un anno dal giorno di tale vacanza, a chiunque non sia costretto (per tempo), a causa di qualche beneficio ecclesiastico ricevuto, o che sta per essere ricevuto. Altrimenti, il ## CAPITOLO contravventore sarà sottoposto a interdetto ecclesiastico; e le persone così ordinate, se sono state costituite negli ordini minori, non godranno di alcun privilegio clericale, specialmente nelle cause criminali; mentre coloro che sono costituiti negli ordini maggiori saranno, ipso jure, sospesi dall'esercizio degli stessi, durante il piacere del prossimo prelato nominato.

CAPITOLO XI. Le facoltà per la promozione non saranno valide per nessuno senza una giusta causa.
Le facoltà per essere promossi (agli ordini) da qualsiasi prelato non saranno di alcun giovamento se non a coloro che hanno una causa legittima - che deve essere espressa nelle loro lettere - per cui non possono essere ordinati dai propri vescovi; e anche allora non saranno ordinati se non da un vescovo che risiede nella propria diocesi, o da colui che esercita le funzioni pontificali per lui, e dopo aver subito un attento esame preliminare.

CAPITOLO XII. Le facoltà per non essere promossi non devono superare l'anno.
Le facoltà concesse per non essere promossi (agli ordini) varranno solo per un anno, eccetto nei casi previsti dalla legge.

CHAPTER XIII.
Gli individui da chiunque presentati non saranno istituiti senza essere stati preventivamente esaminati e approvati dall'Ordinario; con alcune eccezioni.
Le persone presentate, o elette, o nominate da qualsiasi ecclesiastico, anche da Nunzi della Sede Apostolica, non saranno istituite, o confermate in, o ammesse a qualsiasi beneficio ecclesiastico, anche sotto il pretesto di qualsiasi privilegio o consuetudine, che possa anche avere una prescrizione da tempo immemorabile, a meno che non siano state prima esaminate e trovate idonee dagli Ordinari dei luoghi. E nessuno potrà schermarsi, per mezzo di un appello, dall'essere tenuto a sottoporsi a tale esame. Sono tuttavia eccettuati coloro che sono presentati, eletti o nominati dalle università o dai collegi per gli studi generali.

CAPITOLO XIV. Le cause civili delle persone esenti di cui i vescovi possono prendere cognizione.
Nelle cause delle persone esenti, si osserverà la Costituzione di Innocenzo IV, che inizia con Volentes, esposta nel Concilio generale di Lione, - la quale Costituzione questo sacro e santo Sinodo ha ritenuto debba essere rinnovata, e con la presente la rinnova; aggiungendo inoltre che, nelle cause civili relative a salari e a persone in difficoltà, i chierici, siano essi secolari o regolari che vivono fuori dai loro monasteri - comunque esenti, e anche se possono avere sul posto un giudice speciale deputato dalla Sede Apostolica; e in altre cause, se non hanno tale giudice - possono essere portati davanti agli Ordinari dei luoghi, ed essere costretti e obbligati per via legale a pagare ciò che devono; nessun privilegio, esenzione, commissione di conservatori e inibizioni da essi, avendo alcuna forza in opposizione ai (regolamenti) suddetti.

CHAPTER XV.
Gli Ordinari avranno cura che ogni sorta di ospedale, anche quelli esenti, sia fedelmente governato dai propri amministratori.
Gli Ordinari avranno cura che tutti gli ospedali, di qualunque tipo, siano fedelmente e diligentemente governati dai propri amministratori, con qualunque nome chiamati e in qualunque modo esenti: osservando in ciò la forma della Costituzione del Concilio di Vienne, che inizia con Quia contingit, che questo santo Sinodo ha ritenuto opportuno rinnovare, e con la presente rinnova, insieme alle deroghe ivi contenute.

INDIZIONE DELLA PROSSIMA SESSIONE
Questo sacro e santo Sinodo ha anche risolto e decretato che la prossima Sessione sia tenuta e celebrata giovedì, quinto giorno dopo la prossima Domenica in Albis (Domenica in Albis), che sarà il ventunesimo giorno del mese di aprile del presente anno, MDXLVII.
BOLLA CON FACOLTÀ DI TRASFERIRE IL CONCILIO
Paolo, vescovo, servo dei servi di Dio, al nostro venerabile fratello Giammaria, vescovo di Palestrina, e ai nostri diletti figli, Marcello del titolo di Santa Croce in Gerusalemme, sacerdote, e Reginald di Santa Maria in Cosmedin, diacono, cardinali, nostri Legati a latere, e della Sede Apostolica, salute e benedizione apostolica.
Noi, per provvidenza di Dio, presiedendo al governo della Chiesa universale, sebbene con meriti ad esso non pari, riteniamo parte del nostro ufficio che, se qualcosa di momento superiore al comune deve essere stabilito riguardo al bene comune cristiano, ciò sia fatto non solo in una stagione adatta, ma anche in un luogo conveniente e idoneo. Pertanto, poiché Noi recentemente, con il consiglio e il consenso dei nostri venerabili fratelli cardinali della santa Chiesa romana - avendo appreso che la pace era stata fatta tra i nostri carissimi figli in Cristo, Carlo Imperatore dei Romani, sempre augusto, e Francesco, cristianissimo Re dei Francesi - abbiamo tolto e rimosso la sospensione della celebrazione del sacro concilio ecumenico e universale, che avevamo in altra occasione, per ragioni allora dichiarate, indetto con il consiglio e il consenso suddetti, per la città di Trento, e che era, per certe altre ragioni a quel tempo pure nominate, sospeso, con lo stesso consiglio e consenso, fino a un altro tempo più opportuno e adatto da dichiararsi da noi: essendo noi stessi impossibilitati, per essere a quel tempo legittimamente impediti, a recarci di persona nella suddetta città, e ad essere presenti a quel Concilio, Noi, con lo stesso consiglio, abbiamo nominato e deputato voi come Legati a latere per conto nostro e della Sede Apostolica, in quel Concilio; e vi abbiamo inviato in quella stessa città come angeli di pace, come in diverse nostre lettere a tal proposito è più pienamente esposto: desiderando provvedere tempestivamente che un'opera così santa come la celebrazione di un tale Concilio non sia ostacolata dall'incomodità del luogo, o altrimenti in qualsiasi altro modo, Noi, di nostra propria iniziativa, e certa conoscenza, e pienezza dell'autorità apostolica, e con il consiglio e il consenso suddetti, per il tenore delle presenti, con autorità apostolica, concediamo a voi tutti insieme, o a due di voi, qualora l'altro sia trattenuto da un legittimo impedimento, o possa essere assente da esso, pieno e illimitato potere e facoltà, di trasferire e cambiare, ogni volta che ne vedrete la causa, il suddetto Concilio dalla città di Trento a qualsiasi altra città più conveniente, adatta o sicura, come a voi sembrerà opportuno, e di sopprimere e sciogliere quello che si tiene nella suddetta città di Trento; come pure di proibire, anche sotto pene e censure ecclesiastiche, ai prelati e agli altri membri del suddetto Concilio, di procedere a qualsiasi ulteriore misura in esso nella suddetta città di Trento; e anche di continuare, tenere e celebrare lo stesso Concilio nell'altra città come suddetto, nella quale sarà stato trasferito e cambiato, e di convocare ivi i prelati e gli altri membri del suddetto Concilio di Trento, anche sotto pena di spergiuro e delle altre pene nominate nelle lettere di Indizione di quel Concilio; di presiedere e procedere, nel Concilio così trasferito e cambiato, in nome e per autorità suddetta, e di compiere, regolare, ordinare ed eseguire le altre cose menzionate sopra, e le cose ad esse necessarie e adatte in conformità con il contenuto e il tenore delle precedenti lettere che sono state in altra occasione indirizzate a voi: dichiarando che Noi riterremo ratificato e gradito tutto ciò che da voi sarà stato fatto, regolato, ordinato, nelle materie suddette, e faremo, con l'aiuto di Dio, in modo che sia inviolabilmente osservato; qualsiasi Costituzione e ordinanza apostolica, e qualsiasi altra cosa in contrario, non ostante. Pertanto, nessuno infranga questa lettera della nostra concessione, o con temeraria audacia vada contro di essa. Ma se qualcuno presumerà di tentare ciò, sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio Onnipotente, e dei beati Pietro e Paolo, Suoi apostoli. Alla luce di queste disposizioni, è essenziale che le discussioni e le decisioni prese durante il concilio siano fermamente radicate negli insegnamenti delle Sacre Scritture e nelle tradizioni della Chiesa. Mentre guardiamo alle prossime decisioni al Concilio di Trento ottava sessione, possa la guida dello Spirito Santo illuminare il nostro cammino, assicurando che i risultati riflettano la verità e l'integrità della nostra fede. Pertanto, avviciniamoci a questa sacra assemblea con riverenza e un impegno all'unità in Cristo, cercando continuamente la Sua saggezza in ogni questione affrontata. Inoltre, come testimonianza dell'importanza di questa missione, sottolineiamo che le decisioni prese durante il concilio di trento sessione nove devono essere rispettate da tutti i membri presenti. Vi affidiamo la responsabilità di garantire che le discussioni in questa sacra assemblea portino a un rinnovamento della fede e all'unità della Chiesa. Possano le vostre azioni favorire uno spirito di cooperazione e comprensione tra i prelati per il miglioramento della comunità cristiana. Inoltre, affermiamo che qualsiasi decisione raggiunta durante il concilio di trento sessione 25 porterà il peso della nostra autorità apostolica e deve essere rispettata da tutti i partecipanti. È imperativo che l'unità della Chiesa sia mantenuta attraverso questi procedimenti, assicurando che le verità della nostra fede siano preservate e proclamate. Che tutti i membri rimangano saldi nel loro impegno a sostenere le risoluzioni di questa sacra assemblea.
Dato a Roma, presso San Pietro, nell'anno dell'Incarnazione del Signore MDXLVII, l'ottavo giorno delle calende di marzo, nell'undicesimo anno del nostro Pontificato.
FAB. VESCOVO DI SPOL. B. MOTTA.
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