Storia Cristiana: Il Concilio di Trento completo: Sessione XIII (13)




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  • Il Sinodo di Trento mira a chiarire la dottrina dell'Eucaristia e a combattere le eresie riguardanti la sua vera natura, enfatizzando la presenza reale di Cristo nel sacramento.
  • L'Eucaristia è istituita come nutrimento spirituale per le anime e ricordo dell'amore di Cristo, da ricevere con grande riverenza e santità.
  • La dottrina della transustanziazione viene affermata, dichiarando che il pane e il vino diventano il vero corpo e sangue di Cristo durante la consacrazione.
  • Vengono stabiliti canoni per condannare varie visioni eretiche sull'Eucaristia e sottolineare l'importanza di un'adeguata preparazione e ricezione di questo sacramento da parte di tutti i cristiani.
Questa voce è la parte 24 di 27 della serie Il Concilio di Trento completo

Sessione 13: SUL SANTISSIMO SACRAMENTO DELL'EUCARISTIA

PRIMO DECRETO

Essendo la terza sotto il Sommo Pontefice, Giulio III, celebrata l'undicesimo giorno di ottobre, MDLI.

Il sacro, santo, ecumenico e generale Sinodo di Trento, legittimamente riunito nello Spirito Santo, presieduto dagli stessi Legati e nunzi della Sede Apostolica, sebbene il fine per cui si è riunito, non senza la speciale guida e governo dello Spirito Santo, fosse quello di esporre la vera e antica dottrina riguardante la fede e i sacramenti, e di applicare un rimedio a tutte le eresie e agli altri gravissimi mali con cui la Chiesa di Dio è ora miseramente agitata e divisa in molte e varie parti; tuttavia, fin dall'inizio, questo è stato specialmente l'oggetto dei Suoi desideri, che potesse estirpare dalle radici quelle zizzanie di esecrabili errori e scismi, con cui il nemico ha, in questi nostri tempi calamitosi, sovrapposto la dottrina della fede, nell'uso e nel culto della sacra e santa Eucaristia, che il nostro Salvatore, tuttavia, ha lasciato nella Sua Chiesa come simbolo di quell'unità e carità, con cui Egli vorrebbe che tutti i cristiani fossero mentalmente uniti e congiunti insieme. Pertanto, questo sacro e santo Sinodo, esponendo qui, su questo venerabile e divino sacramento dell'Eucaristia, quella dottrina sana e genuina che la Chiesa Cattolica, istruita da nostro Signore Gesù Cristo stesso e dai Suoi apostoli, e insegnata dallo Spirito Santo, che giorno dopo giorno le ricorda ogni verità, ha sempre conservato e conserverà fino alla fine del mondo, proibisce a tutti i fedeli di Cristo di presumere di credere, insegnare o predicare d'ora in poi riguardo alla santa Eucaristia, diversamente da come è spiegato e definito nel presente decreto. Questa ferma dichiarazione di dottrina è una salvaguardia contro la miriade di falsi insegnamenti che minacciano di minare le verità fondamentali della fede. Pertanto, con l'autorità conferitagli da Cristo, il concilio di trento sessione sette sottolinea la necessità dell'adesione a questi insegnamenti per il benessere spirituale di tutti i credenti. Nel fare ciò, chiama i fedeli a sostenere e propagare il messaggio autentico dell'Eucaristia, promuovendo l'unità tra i cristiani in un tempo di divisione. Alla luce di questo profondo impegno a salvaguardare l'integrità della fede, il concilio di trento sessione 21 ribadisce la necessità dell'unità tra i credenti. Invita i pastori della Chiesa a guidare le loro congregazioni in uno spirito di armonia e fedeltà agli insegnamenti tramandati attraverso i secoli. Così, il Sinodo sottolinea che l'adesione ai decreti qui stabiliti è essenziale per il nutrimento spirituale dei fedeli e per la salute generale della Chiesa. Questo decreto serve non solo come rafforzamento della chiarezza dottrinale, ma anche come salvaguardia contro la frammentazione dell'unità cristiana. Il significato del concilio di trento risiede nella sua risoluta determinazione a sostenere gli insegnamenti sacrosanti della fede tra il tumulto delle sfide eretiche. Stabilendo linee guida definitive per la comprensione e la celebrazione dell'Eucaristia, cerca di ripristinare un fronte unito tra i credenti, assicurando che i principi fondamentali del Cattolicesimo durino attraverso i secoli. Alla luce di questi decreti, i fedeli sono esortati a rimanere saldi nella loro fede e a impegnarsi profondamente nella vita sacramentale, riconoscendo l'Eucaristia come il vero corpo e sangue di Cristo. Come affermato nella concilio di trento sessione xxiii, questo profondo mistero non solo nutre l'anima ma serve anche come fonte di unità tra i fedeli, promuovendo un amore più profondo per Dio e per gli altri. Pertanto, è imperativo che tutti gli insegnamenti seguiti dalla Chiesa riflettano questa verità, guidando i fedeli lontano dalle divisioni e verso la verità singolare incarnata nell'Eucaristia. Il concilio di trento sessione ventiquattro sottolinea la necessità di aderire a questa dottrina stabilita per mantenere l'integrità della fede contro gli errori pervasivi del tempo. Invita tutte le autorità ecclesiastiche a sostenere e diffondere diligentemente questo insegnamento, assicurando che le verità dell'Eucaristia risuonino nei cuori dei fedeli. In un impegno incrollabile verso questa missione, il Sinodo implora il sostegno dello Spirito Santo, guidando la Chiesa verso l'unità e la chiarezza nelle sue pratiche sacre.

CAPITOLO I. Sulla presenza reale di nostro Signore Gesù Cristo nel santissimo sacramento dell'Eucaristia.

In primo luogo, il santo Sinodo insegna e professa apertamente e semplicemente che, nell'augusto sacramento della santa Eucaristia, dopo la consacrazione del pane e del vino, nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e uomo, è contenuto veramente, realmente e sostanzialmente sotto le specie di quelle cose sensibili. Poiché queste cose non sono reciprocamente ripugnanti, che il nostro Salvatore stesso sieda sempre alla destra del Padre in cielo, secondo il modo naturale di esistere, e che, tuttavia, Egli sia, in molti altri luoghi, sacramentalmente presente a noi nella sua stessa sostanza, secondo un modo di esistere che, sebbene possiamo a stento esprimere a parole, tuttavia possiamo, con l'intelletto illuminato dalla fede, concepire, e dobbiamo credere fermamente che sia possibile a Dio: poiché così tutti i nostri antenati, quanti erano nella vera Chiesa di Cristo, che hanno trattato di questo santissimo Sacramento, hanno professato apertamente che il nostro Redentore istituì questo sacramento così ammirevole nell'ultima cena, quando, dopo la benedizione del pane e del vino, testimoniò, con parole espresse e chiare, che dava loro il Suo stesso Corpo e il Suo stesso Sangue; parole che, registrate dai santi Evangelisti e successivamente ripetute da San Paolo, poiché portano con sé quel significato proprio e più manifesto in cui furono intese dai Padri, è davvero un crimine indegno che esse debbano essere distorte, da certe contese e uomini malvagi, in tropi fittizi e immaginari, mediante i quali la verità della carne e del sangue di Cristo viene negata, contrariamente al senso universale della Chiesa, che, come colonna e fondamento della verità, ha detestato, come sataniche, queste invenzioni ideate da uomini empi; essa riconoscendo, con una mente sempre grata e memore, questo beneficio eccellentissimo di Cristo.

CAPITOLO II. Sul motivo dell'istituzione di questo santissimo Sacramento.

Pertanto, il nostro Salvatore, quando stava per partire da questo mondo verso il Padre, istituì questo Sacramento, nel quale riversò come le ricchezze del Suo amore divino verso l'uomo, facendo memoria delle sue opere meravigliose; e ci comandò, nella partecipazione di esso, di venerare la Sua memoria e di annunciare la sua morte finché Egli non venga a giudicare il mondo. E volle anche che questo sacramento fosse ricevuto come cibo spirituale delle anime, mediante il quale possano essere nutriti e rafforzati coloro che vivono della Sua vita, che disse: Chi mangia me, vivrà anche lui per me; e come antidoto, mediante il quale possiamo essere liberati dalle colpe quotidiane e preservati dai peccati mortali. Volle, inoltre, che fosse un pegno della nostra gloria futura e della felicità eterna, e così fosse un simbolo di quel corpo unico di cui Egli è il capo, e al quale vorrebbe che noi, come membra, fossimo uniti dal legame più stretto di fede, speranza e carità, affinché potessimo tutti dire le stesse cose e non ci fossero scismi tra noi.

CAPITOLO III. Sull'eccellenza della santissima Eucaristia rispetto agli altri Sacramenti.

La santissima Eucaristia ha certamente questo in comune con gli altri sacramenti, che è un simbolo di una cosa sacra ed è una forma visibile di una grazia invisibile; ma si trova nell'Eucaristia questa cosa eccellente e peculiare, che gli altri sacramenti hanno il potere di santificare solo quando uno li usa, mentre nell'Eucaristia, prima di essere usata, c'è l'Autore stesso della santità. Poiché gli apostoli non avevano ancora ricevuto l'Eucaristia dalla mano del Signore, quando tuttavia Egli stesso affermò con verità che era il Suo corpo quello che presentava (a loro). E questa fede è sempre stata nella Chiesa di Dio, che, immediatamente dopo la consacrazione, il vero Corpo di nostro Signore e il Suo vero Sangue, insieme alla Sua anima e divinità, sono sotto le specie del pane e del vino; ma il Corpo certamente sotto le specie del pane, e il Sangue sotto le specie del vino, per la forza delle parole; ma il corpo stesso sotto le specie del vino, e il sangue sotto le specie del pane, e l'anima sotto entrambe, per la forza di quella connessione naturale e concomitanza per cui le parti di Cristo nostro Signore, che è ora risorto dai morti, per non morire più, sono unite insieme; e la divinità, inoltre, a causa dell'ammirevole unione ipostatica di essa con il Suo corpo e la Sua anima. Pertanto è verissimo che tanto è contenuto sotto una specie quanto sotto entrambe; poiché Cristo intero e completo è sotto la specie del pane, e sotto qualsiasi parte di quella specie; allo stesso modo il tutto (Cristo) è sotto la specie del vino, e sotto le parti di essa.

CAPITOLO IV. Sulla Transustanziazione.

E poiché Cristo, nostro Redentore, dichiarò che ciò che offriva sotto le specie del pane era veramente il Suo corpo, perciò è sempre stata una ferma convinzione nella Chiesa di Dio, e questo santo Sinodo ora lo dichiara di nuovo, che, mediante la consacrazione del pane e del vino, si compie una conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo nostro Signore, e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del Suo sangue; conversione che, dalla santa Chiesa Cattolica, è chiamata in modo appropriato e corretto Transustanziazione.

CAPITOLO V. Sul culto e la venerazione da tributare a questo santissimo Sacramento.

Pertanto, non resta alcuno spazio per il dubbio che tutti i fedeli di Cristo possano, secondo l'usanza sempre ricevuta nella Chiesa Cattolica, rendere in venerazione il culto di latria, che è dovuto al vero Dio, a questo santissimo sacramento. Poiché non per questo è meno da adorare, per il fatto che fu istituito da Cristo, il Signore, per essere ricevuto: poiché crediamo che lo stesso Dio sia presente in esso, di cui l'eterno Padre, introducendolo nel mondo, dice: E lo adorino tutti gli angeli di Dio; che i Magi, prostrandosi, adorarono; che, infine, come testimonia la Scrittura, fu adorato dagli apostoli in Galilea.

Il santo Sinodo dichiara, inoltre, che molto piamente e religiosamente fu introdotta nella Chiesa questa usanza, che questo sublime e venerabile sacramento sia, con speciale venerazione e solennità, celebrato ogni anno in un determinato giorno, e che sia una festa; e che sia portato riverentemente e con onore in processioni per le strade e i luoghi pubblici. Poiché è giustissimo che vi siano determinati giorni santi stabiliti, in cui tutti i cristiani possano, con una speciale e insolita dimostrazione, testimoniare che le loro menti sono grate e riconoscenti al loro comune Signore e Redentore per un beneficio così ineffabile e veramente divino, mediante il quale sono rappresentate la vittoria e il trionfo della Sua morte. E così, infatti, conveniva alla verità vittoriosa celebrare un trionfo sulla falsità e sull'eresia, affinché così i suoi avversari, alla vista di tanto splendore, e nel mezzo di così grande gioia della Chiesa universale, possano o consumarsi indeboliti e spezzati; o, toccati dalla vergogna e confusi, alla fine pentirsi.

CAPITOLO VI. Sulla conservazione del Sacramento della sacra Eucaristia e sul portarlo agli infermi.

L'usanza di conservare la santa Eucaristia nel sacrario è così antica che persino l'epoca del Concilio di Nicea riconosceva tale uso. Inoltre, riguardo al portare la sacra Eucaristia stessa agli infermi, e al conservarla accuratamente per questo scopo nelle chiese, oltre al fatto che è estremamente conforme all'equità e alla ragione, si trova anche ingiunto in numerosi concili, ed è un'osservanza antichissima della Chiesa Cattolica. Pertanto, questo santo Sinodo ordina che questa salutare e necessaria usanza debba essere in ogni modo conservata.

CAPITOLO VII. Sulla preparazione necessaria per ricevere degnamente la sacra Eucaristia.

Se è sconveniente per chiunque accostarsi a una qualsiasi delle funzioni sacre, se non vi si accosta santamente; certamente, quanto più la santità e la divinità di questo sacramento celeste sono comprese da un cristiano, tanto più diligentemente deve prestare attenzione a non accostarsi a riceverlo se non con grande riverenza e santità, specialmente perché leggiamo nell'Apostolo quelle parole piene di terrore: Chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve il giudizio a se stesso. Pertanto, chi vuole comunicarsi deve richiamare alla mente il precetto dell'Apostolo: L'uomo provi se stesso. Ora l'uso ecclesiastico dichiara che quella prova necessaria è che nessuno, consapevole a se stesso di peccato mortale, per quanto contrito possa sembrargli, debba accostarsi alla sacra Eucaristia senza una precedente confessione sacramentale. Questo il santo Sinodo ha decretato che debba essere invariabilmente osservato da tutti i cristiani, anche da quei sacerdoti sui quali possa incombere per ufficio il dovere di celebrare, a condizione che non manchi loro l'opportunità di un confessore; ma se, in un'urgente necessità, un sacerdote dovesse celebrare senza precedente confessione, si confessi il prima possibile.

CAPITOLO VIII. Sull'uso di questo mirabile Sacramento.

Ora, riguardo all'uso di questo santo sacramento, i nostri Padri hanno giustamente e saggiamente distinto tre modi di riceverlo. Hanno infatti insegnato che alcuni lo ricevono solo sacramentalmente, vale a dire i peccatori: altri solo spiritualmente, vale a dire coloro che, mangiando nel desiderio quel pane celeste che è posto davanti a loro, sono, mediante una fede viva che opera per mezzo della carità, resi sensibili al frutto e all'utilità di esso: mentre la terza (classe) lo riceve sia sacramentalmente che spiritualmente, e questi sono coloro che si provano e si preparano in anticipo, in modo da accostarsi a questa mensa divina rivestiti dell'abito nuziale. Ora, riguardo alla ricezione del sacramento, è sempre stata usanza nella Chiesa di Dio che i laici ricevessero la comunione dai sacerdoti; ma che i sacerdoti, quando celebrano, dovessero comunicarsi da soli; usanza che, provenendo da una tradizione apostolica, deve essere conservata con giustizia e ragione. E infine questo santo Sinodo, con vero affetto paterno, ammonisce, esorta, prega e supplica, per le viscere della misericordia del nostro Dio, che tutti e ciascuno di coloro che portano il nome cristiano vogliano ora finalmente concordare ed essere di un solo animo in questo segno di unità, in questo vincolo di carità, in questo simbolo di concordia; e che, memori di così grande maestà e di così eccedente amore di nostro Signore Gesù Cristo, che diede la Sua stessa anima amata come prezzo della nostra salvezza, e ci diede la Sua stessa carne da mangiare, vogliano credere e venerare questi sacri misteri del Suo corpo e sangue con tale costanza e fermezza di fede, con tale devozione dell'anima, con tale pietà e culto da poter ricevere frequentemente quel pane supersostanziale, e che esso possa essere per loro veramente la vita dell'anima e la salute perpetua della loro mente; affinché, rinvigoriti dalla forza di esso, possano, dopo il viaggio di questo miserabile pellegrinaggio, essere in grado di arrivare alla loro patria celeste, per mangiarvi, senza alcun velo, quello stesso pane degli angeli che ora mangiano sotto i sacri veli.

Ma poiché non basta dichiarare la verità, se gli errori non vengono messi a nudo e ripudiati, è parso bene al santo Sinodo aggiungere questi canoni, affinché tutti, -essendo già riconosciuta la dottrina cattolica,-possano ora anche comprendere quali sono le eresie da cui devono guardarsi ed evitare.

SUL SANTISSIMO SACRAMENTO DELL'EUCARISTIA

CANONI

CANONE I.-Se qualcuno nega che nel sacramento della santissima Eucaristia siano contenuti veramente, realmente e sostanzialmente il corpo e il sangue insieme con l'anima e la divinità di nostro Signore Gesù Cristo, e conseguentemente tutto Cristo; ma dice che Egli vi è solo come in un segno, o in figura, o in virtù; sia anatema.

CANONE II.-Se qualcuno dice che nel sacro e santo sacramento dell'Eucaristia la sostanza del pane e del vino rimane congiuntamente al corpo e al sangue di nostro Signore Gesù Cristo, e nega quella mirabile e singolare conversione di tutta la sostanza del pane nel Corpo, e di tutta la sostanza del vino nel Sangue - rimanendo solo le specie del pane e del vino - conversione che la Chiesa Cattolica chiama giustamente Transustanziazione; sia anatema.

CANONE III.-Se qualcuno nega che, nel venerabile sacramento dell'Eucaristia, tutto Cristo sia contenuto sotto ciascuna specie, e sotto ogni parte di ciascuna specie, quando separata; sia anatema.

CANONE IV.-Se qualcuno dice che, dopo che la consacrazione è compiuta, il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo non sono nell'ammirabile sacramento dell'Eucaristia, ma (vi sono) solo durante l'uso, mentre viene assunto, e non prima o dopo; e che, nelle ostie, o particole consacrate, che sono riservate o che rimangono dopo la comunione, non rimane il vero Corpo del Signore; sia anatema.

CANONE V.-Se qualcuno dice, o che il frutto principale della santissima Eucaristia è la remissione dei peccati, o che da essa non derivano altri effetti; sia anatema.

CANONE VI.-Se qualcuno dice che, nel santo sacramento dell'Eucaristia, Cristo, Figlio unigenito di Dio, non deve essere adorato con il culto, anche esterno, di latria; e che, di conseguenza, non deve essere venerato con una speciale solennità festiva, né portato solennemente in processione, secondo il lodevole e universale rito e costume della santa Chiesa; o che non deve essere proposto pubblicamente al popolo per essere adorato, e che i suoi adoratori sono idolatri; sia anatema.

CANONE VII.-Se qualcuno dice che non è lecito che la sacra Eucaristia sia riservata nel sacrario, ma che, immediatamente dopo la consacrazione, debba necessariamente essere distribuita tra i presenti; o che non è lecito che sia portata con onore agli infermi; sia anatema.

CANONE VIII.-Se qualcuno dice che Cristo, dato nell'Eucaristia, è mangiato solo spiritualmente, e non anche sacramentalmente e realmente; sia anatema.

CANONE IX.-Se qualcuno nega che tutti e ciascuno dei fedeli di Cristo di entrambi i sessi sono tenuti, una volta raggiunta l'età della discrezione, a comunicarsi ogni anno, almeno a Pasqua, in conformità con il precetto della santa Madre Chiesa; sia anatema.

CANONE X.-Se qualcuno dice che non è lecito al sacerdote celebrante comunicare se stesso; sia anatema.

CANONE XI.-Se qualcuno dice che la sola fede è una preparazione sufficiente per ricevere il sacramento della santissima Eucaristia; sia anatema. E per timore che un così grande sacramento possa essere ricevuto indegnamente, e quindi a morte e condanna, questo santo Sinodo ordina e dichiara che la confessione sacramentale, quando si possa avere un confessore, deve essere fatta necessariamente in anticipo da coloro la cui coscienza è gravata da peccato mortale, per quanto contriti possano ritenersi. Ma se qualcuno presumerà di insegnare, predicare o ostinatamente asserire, o anche di difendere in pubblica disputa il contrario, sarà per ciò stesso scomunicato.

SULLA RIFORMA

SECONDO DECRETO

CAPITOLO I. I vescovi devono applicarsi con prudenza a riformare i costumi dei loro sudditi: contro la correzione di tali vescovi sarà possibile appellarsi.

Lo stesso sacro e santo Sinodo, legittimamente riunito nello Spirito Santo, presieduto dallo stesso legato e dai nunzi della Sede Apostolica, proponendosi di ordinare alcune cose che riguardano la giurisdizione dei vescovi, affinché essi possano, in conformità con il decreto dell'ultima Sessione, risiedere tanto più volentieri nelle chiese loro affidate, quanto più saranno in grado, con maggiore facilità e comodità, di governare e mantenere in proprietà di vita e conversazione coloro che sono loro soggetti, ritiene opportuno che i vescovi siano innanzitutto ammoniti di ricordare che essi sono pastori e non percussori, e che devono presiedere a coloro che sono loro soggetti in modo da non dominare su di loro, ma da amarli come figli e fratelli; e di sforzarsi, con esortazioni e ammonimenti, di distoglierli da ciò che è illecito, affinché non siano costretti, qualora trasgredissero, a coercerli con le dovute punizioni.

Verso i quali, tuttavia, qualora dovessero peccare in qualsiasi modo per fragilità umana, deve essere osservata dai vescovi quell'ingiunzione dell'apostolo, di riprendere, pregare, rimproverare con ogni benevolenza e dottrina; vedendo che la benevolenza verso coloro che devono essere corretti spesso ottiene più dell'austerità; l'esortazione più della minaccia; la carità più del potere. Ma se, a causa della gravità della trasgressione, c'è bisogno della verga, allora il rigore deve essere temperato con la dolcezza, il giudizio con la misericordia, la severità con la clemenza; affinché la disciplina, così salutare e necessaria per il popolo, possa essere preservata senza asprezza; e coloro che sono castigati possano essere emendati, o, se non vogliono pentirsi, che altri, con il sano esempio della loro punizione, possano essere distolti dai vizi; poiché è ufficio di un pastore, al contempo vigile e gentile, applicare innanzitutto dolci fomentazioni ai disturbi delle sue pecore, e successivamente procedere a rimedi più acuti e violenti, quando la gravità delle malattie lo richieda; ma se nemmeno questi sono efficaci nel rimuovere tali disturbi, allora deve liberare le altre pecore almeno dal pericolo di contagio.

Poiché, dunque, coloro che sono colpevoli di crimini, ordinariamente, per evitare la punizione ed eludere i giudizi dei loro vescovi, fingono di avere motivi di reclamo e rimostranze, e, sotto il sotterfugio di un appello, impediscono il processo del giudice, (questo Sinodo), per evitare che un rimedio istituito per la protezione dell'innocenza venga abusato per la difesa della malvagità, e affinché questa loro astuzia e tergiversazione possa essere contrastata, ha ordinato e decretato che: Nelle cause relative alla visita e alla correzione, o alla competenza o incompetenza, così come nelle cause criminali, non vi sarà alcun appello, prima della sentenza definitiva, dal vescovo o dal suo vicario generale negli spirituali, contro alcuna sentenza interlocutoria, o altra (presunta) rimostranza, di qualsiasi genere; né il vescovo, né il suo vicario, saranno tenuti a deferire a tale appello, in quanto frivolo; ma potranno procedere a misure ulteriori, nonostante tale appello, o qualsiasi inibizione emanata da un giudice d'appello, così come ogni uso e costume anche immemorabile, in contrario; eccetto che la suddetta rimostranza non possa essere riparata dalla sentenza definitiva, o che non vi sia appello dalla suddetta sentenza definitiva; nei quali casi gli statuti degli antichi canoni rimarranno intatti.

CAPITOLO II. L'appello contro il vescovo nelle cause criminali, quando deve essere affidato al Metropolita o a uno dei vescovi vicini.

Un caso di appello - dove vi sia spazio per tale appello - dalla sentenza del vescovo, o quella del suo vicario generale, dovrà, se si tratta di un caso affidato per autorità apostolica a giudici in loco, essere deferito al metropolita, o anche al suo vicario generale negli spirituali; o se quel metropolita sia per qualche causa sospetto, o sia distante più di due giorni di viaggio come stabilito dalla legge, o se sia da lui che l'appello viene fatto, il caso sarà affidato a uno dei vescovi più vicini, o ai vicari di essi, ma non a giudici inferiori.

CAPITOLO III. Gli atti del primo grado di giudizio devono essere consegnati gratuitamente all'appellante accusato entro trenta giorni.

L'accusato che in una causa criminale è appellante dal vescovo, o dal suo vicario generale negli spirituali, dovrà assolutamente produrre, davanti al giudice al quale ha fatto appello, gli atti della prima istanza; e il giudice non procederà in alcun modo, senza averli visti, all'assoluzione dell'accusato. E colui dal quale viene fatto l'appello fornirà su richiesta (dell'appellante) i suddetti atti gratuitamente entro trenta giorni; altrimenti il suddetto caso di appello sarà terminato senza di essi, nel modo che la giustizia richiede.

CAPITOLO IV. In che modo i chierici, a causa di gravi crimini, devono essere degradati dagli Ordini sacri.

E poiché crimini così gravi sono talvolta commessi da ecclesiastici che, a causa della loro atrocità, devono essere deposti dagli ordini sacri e consegnati a un tribunale secolare; nel qual caso è richiesto, secondo i Canoni, un certo numero di vescovi; e poiché, qualora vi fosse difficoltà a riunirli tutti, la dovuta esecuzione della legge sarebbe ritardata; mentre, qualora potessero in qualche occasione essere presenti, la loro residenza sarebbe interrotta; pertanto il Sinodo ha risolto e decretato che sarà lecito per un vescovo, da solo o tramite il suo vicario generale negli spirituali, senza la presenza anche di altri vescovi, procedere contro un chierico, anche contro uno che sia elevato al sacro ordine del sacerdozio, fino alla sua condanna, così come alla sua deposizione verbale; e potrà da solo procedere anche all'effettiva e solenne degradazione dai suddetti ordini e gradi ecclesiastici, nei casi in cui la presenza di altri vescovi, in un numero specifico, è richiesta dai Canoni; prendendo tuttavia con sé, ed essendo assistito in ciò da, un egual numero di abati, che hanno il diritto di usare la mitra e il pastorale per privilegio apostolico, se si trovano nella città o nella diocesi e possono convenientemente essere presenti; o in loro mancanza, (essendo assistito da un egual numero di) altre persone costituite in dignità ecclesiastica, che siano di peso per la loro età e raccomandate dalla loro conoscenza della legge.

CAPITOLO V. Il vescovo deve prendere cognizione sommaria delle grazie mediante le quali un peccato o una pena viene rimessa.

E poiché accade talvolta che, sotto false pretese, che tuttavia sembrano abbastanza probabili, alcune persone ottengano fraudolentemente grazie, per cui le punizioni inflitte loro dalla giusta severità dei loro vescovi sono o interamente rimesse, o mitigate; e poiché è una cosa insopportabile che una menzogna, che è così estremamente sgradita a Dio, non solo rimanga impunita, ma ottenga persino per chi la dice il perdono di un altro crimine; il Sinodo ha per questa causa ordinato e decretato quanto segue: Che un vescovo, residente nella propria chiesa, prenda conoscenza di per sé, come delegato della Sede Apostolica, anche sommariamente, della surrezione o obrezione di qualsiasi grazia, ottenuta sotto false pretese, per l'assoluzione di qualsiasi crimine pubblico o delinquenza, su cui egli stesso aveva istituito un'inchiesta; o per la remissione di una punizione alla quale egli stesso ha condannato il criminale; e non ammetterà la suddetta grazia, dopo che sarà stato legalmente accertato che è stata ottenuta con l'affermazione di ciò che è falso, o con la soppressione della verità.

CAPITOLO VI. Un vescovo non deve essere citato personalmente, salvo in un caso che comporti la deposizione o la privazione.

E poiché i soggetti di un vescovo, anche se sono stati giustamente castigati, nutrono spesso tuttavia verso di lui un odio violento e, come se avessero subito qualche torto per mano sua, sollevano false accuse contro di lui, affinché possano infastidirlo con qualsiasi mezzo sia in loro potere, - la paura di tale fastidio rende per lo più il vescovo più restio a indagare e punire le delinquenze; pertanto, affinché un vescovo non sia costretto - sia per il suo grande disagio che per quello della sua Chiesa - ad abbandonare il gregge a lui affidato, e affinché non sia costretto - non senza la diminuzione della dignità episcopale - a vagare di luogo in luogo, (il Sinodo) ha così ordinato e decretato: Che un vescovo, anche se si proceda contro di lui ex officio, o per via di inchiesta, o denuncia, o accusa, o in qualsiasi altro modo, non sarà citato o avvertito di comparire di persona, eccetto che per una causa per la quale potrebbe dover essere deposto o privato del suo ufficio.

CAPITOLO VII. Sono descritte le qualifiche dei testimoni contro un vescovo.

In una causa criminale, i testimoni non saranno ricevuti contro un vescovo, sia per quanto riguarda l'informazione, o le prove, o altro processo che influisca sul punto principale del caso, a meno che la loro testimonianza non concordi, e siano di buona vita, in buona stima e reputazione; e se avranno fatto alcuna deposizione per odio, avventatezza o interesse, saranno soggetti a gravi punizioni.

CAPITOLO VIII. Le cause episcopali importanti devono essere prese in esame dal Sommo Pontefice.

Le cause dei vescovi, quando, a causa della qualità del crimine contestato, devono comparire (di persona), saranno portate davanti al Sommo Pontefice e da lui decise.

DECRETO PER IL RINVIO DELLA DEFINIZIONE DI QUATTRO ARTICOLI RIGUARDANTI IL SACRAMENTO DELL'EUCARISTIA, E PER LA CONCESSIONE DI UN SALVACONDOTTO AI PROTESTANTI

Lo stesso santo Sinodo, desiderando estirpare dal campo del Signore tutti gli errori che come spine sono risorti sul tema di questo santissimo sacramento, e desiderando provvedere alla salvezza di tutti i fedeli, essendo le sue preghiere quotidiane devotamente offerte a Dio Onnipotente per questo fine, - tra gli altri articoli, relativi a questo sacramento, che sono stati trattati con la più diligente indagine sulla verità cattolica; essendo state tenute moltissime e accuratissime conferenze, secondo l'importanza delle materie, e accertati anche i sentimenti dei più eminenti teologi; ha parimenti trattato di questi seguenti: se sia necessario alla salvezza, e prescritto di diritto divino, che tutti i fedeli di Cristo ricevano il suddetto venerabile sacramento sotto entrambe le specie.

E; se chi si comunica sotto una sola specie riceva meno di chi si comunica sotto entrambe. E; se la santa Madre Chiesa abbia errato, comunicando, sotto la sola specie del pane, i laici e i sacerdoti quando non celebrano. E; se debbano essere comunicati anche i bambini piccoli. Ma poiché coloro, della nobilissima provincia di Germania, che si chiamano Protestanti, desiderano essere ascoltati dal santo Sinodo su questi suddetti articoli prima che siano definiti, e a tal fine hanno chiesto la pubblica fede al Sinodo, affinché sia loro permesso di venire qui in sicurezza, dimorare in questa città, parlare liberamente ed esporre i loro sentimenti davanti al Sinodo, e successivamente partire quando vogliono; questo santo Sinodo, - sebbene abbia atteso con grande fervore per molti mesi passati il loro arrivo, tuttavia, come un'affettuosa madre che geme e soffre, desiderando e lavorando ardentemente affinché, tra coloro che portano il nome cristiano, non vi siano scismi, ma che, così come tutti riconoscono lo stesso Dio e Redentore, così tutti dicano la stessa cosa, credano la stessa, pensino la stessa, - confidando nella misericordia di Dio, e sperando che il risultato sarà che essi possano essere ricondotti alla santissima e salutare concordia di una sola fede, speranza e carità, (e) cedendo loro in questo, ha, per quanto riguarda il suddetto Sinodo, dato e concesso, secondo la loro richiesta, una pubblica assicurazione e fede, che chiamano salvacondotto, del tenore che sarà riportato di seguito; e per loro causa ha rinviato la definizione di quegli articoli alla seconda prossima Sessione, che, affinché possano essere convenientemente presenti, ha indetto per la festa della conversione di San Paolo, che sarà il venticinquesimo giorno del mese di gennaio dell'anno seguente.

E inoltre ordina che il sacrificio della messa, a causa della stretta connessione tra i due soggetti, sia trattato nella stessa Sessione; e che nel frattempo tratterà dei sacramenti della Penitenza e dell'Estrema Unzione nella prossima Sessione, che ha decretato debba tenersi nella festa di Santa Caterina, vergine e martire, che sarà il venticinque di novembre; e che allo stesso tempo, in entrambe le Sessioni, si procederà con la materia della riforma.

SALVACONDOTTO CONCESSO AI PROTESTANTI

Il sacro e santo, generale Sinodo di Trento, - legittimamente riunito nello Spirito Santo, presieduto dallo stesso Legato e dai Nunzi della santa Sede Apostolica, - concede, per quanto riguarda il santo Sinodo stesso, a tutti e ciascuno in tutta la Germania, siano essi ecclesiastici o secolari, di qualsiasi grado, stato, condizione, qualità essi siano, che desiderino recarsi a questo Concilio ecumenico e generale, la pubblica fede e piena sicurezza, che chiamano salvacondotto, con tutte e ciascuna delle clausole e decreti necessari e idonei, anche se dovessero essere espressi specificamente e non in termini generali, e che è suo desiderio siano considerati come espressi, in modo che essi possano e abbiano il potere in tutta libertà di conferire, fare proposte e trattare di quelle cose che devono essere trattate nel suddetto Sinodo; di venire liberamente e in sicurezza al suddetto Concilio ecumenico, e ivi rimanere e dimorare, e proporre in esso, sia per iscritto che a voce, tanti articoli quanti sembrerà loro opportuno, e di conferire e disputare, senza alcun abuso o contumelia, con i Padri, o con coloro che siano stati selezionati dal suddetto santo Sinodo; così come di ritirarsi quando lo riterranno opportuno. È parso inoltre opportuno al santo Sinodo che, se per la loro maggiore libertà e sicurezza desiderano che alcuni giudici siano deputati per loro conto, riguardo ai crimini commessi, o che possano essere commessi da loro, essi stessi nomineranno coloro che sono favorevoli verso di loro, anche se i suddetti crimini dovessero essere enormi e dovessero avere sapore di eresia.



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