Storia Cristiana: Il Concilio di Trento completo: Sessione XXIV (24)




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  • Il vincolo del matrimonio è perpetuo e indissolubile, come stabilito da Dio e confermato da Cristo.
  • Il santo Sinodo ha dichiarato diversi canoni che affermano la natura sacramentale del matrimonio e condannano varie eresie ad esso correlate.
  • Il Sinodo sottolinea l'importanza di un'adeguata selezione e promozione dei leader ecclesiastici per garantire un buon governo all'interno della Chiesa.
  • I sinodi provinciali e diocesani devono essere tenuti regolarmente per regolare i costumi e correggere gli eccessi all'interno della comunità ecclesiale.
Questa voce è la parte 10 di 27 della serie Il Concilio di Trento completo

Sessione 24: DOTTRINA SUL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

DOTTRINA & CANONI

Essendo l'ottava sotto il Sommo Pontefice, Pio IV, celebrata l'undicesimo giorno di novembre, MDLXIII.

Il primo genitore del genere umano, sotto l'influsso dello Spirito divino, dichiarò il vincolo del matrimonio perpetuo e indissolubile, quando disse: Questa è ora osso delle mie ossa e carne della mia carne. Perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla sua sposa, e saranno due in una sola carne. Ma che da questo vincolo due soli siano uniti e congiunti, il nostro Signore lo insegnò più chiaramente, quando, ripetendo quelle ultime parole come pronunciate da Dio, disse: perciò ora non sono più due, ma una sola carne; e subito confermò la fermezza di quel legame, proclamato tanto tempo prima da Adamo, con queste parole: Ciò che dunque Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Ma la grazia che potesse perfezionare quell'amore naturale, confermare quell'unione indissolubile e santificare gli sposi, Cristo stesso, istitutore e perfezionatore dei venerabili sacramenti, la meritò per noi con la Sua passione; come intende l'Apostolo Paolo, dicendo: Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per essa; aggiungendo poco dopo: Questo è un grande sacramento, ma io parlo in Cristo e nella Chiesa.

Poiché dunque il matrimonio, nella legge evangelica, eccelle in grazia, attraverso Cristo, rispetto ai matrimoni antichi; a ragione i nostri santi Padri, i Concili e la tradizione della Chiesa universale hanno sempre insegnato che esso deve essere annoverato tra i sacramenti della nuova legge; contro i quali, gli uomini empi di quest'epoca, infuriando, non solo hanno avuto false nozioni riguardo a questo venerabile sacramento, ma, introducendo secondo la loro abitudine, con il pretesto del Vangelo, una libertà carnale, hanno affermato a parole e per iscritto, non senza grande danno per i fedeli di Cristo, molte cose estranee al sentimento della Chiesa Cattolica e all'uso approvato fin dai tempi degli apostoli; il santo e universale Sinodo, desiderando contrastare la temerità di questi uomini, ha ritenuto opportuno, affinché il loro contagio pernicioso non ne trascini altri, che le eresie ed errori più notevoli dei suddetti scismatici siano sterminati, decretando contro i detti eretici e i loro errori i seguenti anatemi.

SUL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

CANONE I.-Se qualcuno dice che il matrimonio non è vera e propriamente uno dei sette sacramenti della legge evangelica, (un sacramento) istituito da Cristo Signore; ma che è stato inventato dagli uomini nella Chiesa; e che non conferisce grazia; sia anatema.

CANONE II.-Se qualcuno dice che è lecito ai cristiani avere più mogli contemporaneamente, e che ciò non è proibito da alcuna legge divina; sia anatema.

CANONE III.-Se qualcuno dice che solo quei gradi di consanguineità e affinità, che sono stabiliti nel Levitico, possono impedire di contrarre matrimonio e scioglierlo quando contratto; e che la Chiesa non può dispensare in alcuni di quei gradi, o stabilire che altri possano impedirlo e scioglierlo; sia anatema.

CANONE IV.-Se qualcuno dice che la Chiesa non ha potuto stabilire impedimenti che sciolgono il matrimonio; o che ha errato nello stabilirli; sia anatema.

CANONE V.-Se qualcuno dice che a causa di eresia, o di convivenza molesta, o dell'assenza affettata di una delle parti, il vincolo del matrimonio può essere sciolto; sia anatema.

CANONE VI.-Se qualcuno dice che il matrimonio contratto, ma non consumato, non è sciolto dalla solenne professione religiosa di una delle parti sposate; sia anatema.

CANONE VII.-Se qualcuno dice che la Chiesa ha errato, nell'aver insegnato e nell'insegnare, in accordo con la dottrina evangelica e apostolica, che il vincolo del matrimonio non può essere sciolto a causa dell'adulterio di una delle parti sposate; e che entrambi, o anche l'innocente che non ha dato occasione all'adulterio, non possono contrarre un altro matrimonio, durante la vita dell'altro; e che è colpevole di adulterio chi, avendo ripudiato l'adultera, ne prende un'altra, così come colei che, avendo ripudiato l'adultero, ne prende un altro; sia anatema.

CANONE VIII.-Se qualcuno dice che la Chiesa erra, nel dichiarare che, per molte cause, può aver luogo una separazione tra marito e moglie, riguardo al letto, o riguardo alla convivenza, per un periodo determinato o indeterminato; sia anatema.

CANONE IX.-Se qualcuno dice che i chierici costituiti negli ordini sacri, o i Regolari, che hanno professato solennemente la castità, possono contrarre matrimonio, e che, essendo contratto, è valido, nonostante la legge ecclesiastica o il voto; e che il contrario non è altro che condannare il matrimonio; e che tutti coloro che non sentono di avere il dono della castità, anche se ne hanno fatto voto, possono contrarre matrimonio; sia anatema: visto che Dio non rifiuta quel dono a coloro che lo chiedono rettamente, né permette che siamo tentati oltre ciò che siamo in grado di sopportare.

CANONE X.-Se qualcuno dice che lo stato matrimoniale deve essere posto al di sopra dello stato di verginità o di celibato, e che non è meglio e più beato rimanere nella verginità o nel celibato, piuttosto che essere uniti in matrimonio; sia anatema.

CANONE XI.-Se qualcuno dice che la proibizione della solennizzazione dei matrimoni in certi periodi dell'anno è una superstizione tirannica, derivata dalla superstizione dei pagani; o condanna le benedizioni e le altre cerimonie che la Chiesa usa in essi; sia anatema.

CANONE XII.-Se qualcuno dice che le cause matrimoniali non appartengono ai giudici ecclesiastici; sia anatema.

SULLA RIFORMA

decreto

Lo stesso sacro e santo Sinodo, proseguendo il tema della Riforma, ordina che le cose seguenti siano stabilite nella presente Sessione. Tra le varie riforme da considerare, il Sinodo sottolinea l'importanza del rinnovamento spirituale e la necessità di affrontare le questioni morali e dottrinali sorte all'interno della Chiesa. Come parte di questa iniziativa, il panoramica della sessione 25 del concilio di trento servirà come documento fondamentale che guida l'attuazione di questi cambiamenti essenziali, assicurando che tutte le misure adottate siano in linea con il perseguimento di un'istituzione più devota e unificata. Queste risoluzioni mirano a rivitalizzare la fede e a ripristinare l'integrità dell'ordine ecclesiastico. In questo contesto, la sessione vii del concilio di trento riafferma l'importanza di affrontare questioni che sono state a lungo controverse all'interno della Chiesa. Richiede un esame completo delle pratiche e delle dottrine per garantire l'allineamento con gli insegnamenti fondamentali del Cristianesimo. Inoltre, il Sinodo sottolinea la necessità di promuovere l'unità tra i credenti per rafforzare la fede e risolvere le discordie esistenti. Tra le questioni affrontate, il Sinodo sottolinea l'importanza di mantenere l'integrità degli insegnamenti della Chiesa e dei sacramenti. Inoltre, riafferma la necessità di un clero istruito per guidare i fedeli. In conformità con queste dichiarazioni, la sessione cinque del concilio di trento cerca di sanare le divisioni all'interno della Chiesa e ripristinare l'unità tra i suoi membri. Questa assemblea cerca di affrontare i bisogni urgenti della Chiesa e di chiarire le dottrine che sono state fonte di contesa. Alla luce di questi obiettivi, la sessione sei del concilio di trento si concentrerà sul riaffermare il significato della tradizione e della Scrittura come fondamento della fede. Inoltre, mira ad attuare riforme che promuovano l'integrità morale tra il clero e i laici. Inoltre, il Sinodo riconosce l'importanza della trasparenza e della responsabilità all'interno della gerarchia della Chiesa per ricostruire la fiducia tra i fedeli. Man mano che le discussioni procedono, la panoramica-della-sessione-del-concilio-di-trento/”>panoramica della sessione del concilio di trento fornirà un quadro strutturato che consente un esame approfondito e l'attuazione di queste riforme vitali. In definitiva, questi sforzi mirano a coltivare una Chiesa che non solo aderisce ai suoi principi fondamentali, ma si impegna anche attivamente con la sua comunità nella fede e nella pratica.

CAPITOLO I. Il modo di procedere alla creazione di Vescovi e Cardinali.

Se, per quanto riguarda ogni sorta di grado nella Chiesa, si deve avere una cura previdente e illuminata, affinché nella casa del Signore non vi sia nulla di disordinato, nulla di sconveniente; molto più dobbiamo sforzarci affinché non venga commesso alcun errore nell'elezione di colui che è costituito al di sopra di tutti quei gradi. Poiché lo stato e l'ordine dell'intera famiglia del Signore vacilleranno, se ciò che è richiesto nel corpo non si trova nel capo. Per questo motivo, sebbene il santo Sinodo abbia altrove utilmente ordinato alcune cose riguardanti coloro che devono essere promossi alle chiese cattedrali e superiori, tuttavia ritiene che questo ufficio sia di tale natura che, se dovesse essere ponderato in proporzione alla sua grandezza, non sembrerebbe mai esserci stata abbastanza cautela. Perciò ordina che, non appena una chiesa diventerà vacante, si facciano processioni e preghiere in pubblico e in privato; e tali saranno ingiunte, dal ## CAPITOLO, in tutta la città e la diocesi; affinché così sia il clero che il popolo possano ottenere da Dio un buon pastore.

E per quanto riguarda tutti e ciascuno di coloro che hanno, in qualsiasi modo, un diritto dalla Sede Apostolica, o che altrimenti hanno una parte nella promozione di coloro che devono essere preposti alle chiese; il santo Sinodo, senza apportare alcun cambiamento in questo, in considerazione delle circostanze del tempo presente, li esorta e li ammonisce che, sopra ogni cosa, tengano a mente che non possono fare nulla di più favorevole alla gloria di Dio e alla salvezza del popolo, che studiare per promuovere buoni pastori, e tali da essere capaci di governare una chiesa; e che peccano mortalmente, diventando partecipi dei peccati altrui, a meno che non si sforzino attentamente che siano promossi coloro che essi stessi giudicano i più degni e utili alla chiesa, non guidati da suppliche, o affetto umano, o sollecitazioni di pretendenti, ma da ciò che i meriti degli individui richiedono dalle loro mani; e vedendo che siano persone che sanno essere nate da legittimo matrimonio, e che, per la loro vita, dottrina e in tutte le altre qualifiche, siano tali come richiesto dai sacri canoni e dai decreti di questo Sinodo di Trento.

E poiché, a causa della diversità di nazioni, popoli e costumi, non si può seguire ovunque un sistema uniforme nel ricevere la testimonianza grave e competente di uomini buoni e dotti in merito alle suddette qualifiche, il santo Sinodo ordina che, in un Sinodo provinciale, da tenersi dal metropolita, sia prescritta per ogni luogo e provincia una forma appropriata di esame, scrutinio o informazione, tale che sembri essere più utile e adatta ai detti luoghi, la quale forma deve essere sottoposta all'approvazione del santissimo Romano Pontefice; tuttavia in modo tale che, dopo che questo esame o scrutinio, per quanto riguarda le persone da promuovere, sarà stato completato, esso, dopo essere stato ridotto nella forma di un documento pubblico, sia necessariamente trasmesso, il prima possibile, con tutte le attestazioni e con la professione di fede fatta dall'individuo da promuovere, al santissimo Romano Pontefice, affinché il detto Sommo Pontefice, avendo una piena conoscenza dell'intera materia e delle persone, possa, per il vantaggio del gregge del Signore, provvedere in modo utilissimo a quelle chiese, se saranno state trovate, dall'esame o scrutinio, persone idonee.

E tutti gli scrutini, le informazioni, le attestazioni e le prove di qualsiasi tipo, e da chiunque fatte, anche se nella corte romana, riguardanti le qualifiche della persona da promuovere, saranno attentamente esaminati da un cardinale - che ne riferirà al concistoro - assistito in ciò da altri tre cardinali; e il detto rapporto sarà autenticato dalla firma del cardinale che ha redatto il rapporto e dei tre altri cardinali; e in esso ciascuno dei quattro cardinali farà affermazione che, dopo avervi prestato esatta attenzione, ha trovato le persone da promuovere dotate delle qualifiche richieste dalla legge e da questo santo Sinodo, e che, a rischio della sua salvezza eterna, pensa certamente che siano idonee ad essere poste a capo delle chiese: in modo tale che, dopo che il rapporto è stato fatto in un concistoro, la sentenza sarà differita fino a un altro concistoro, affinché la detta indagine possa essere esaminata più maturamente nel frattempo, a meno che il beatissimo Pontefice non giudichi opportuno agire diversamente.

E il Sinodo ordina che tutti e singoli i particolari che sono stati altrove ordinati, nello stesso Sinodo, riguardo alla vita, all'età, alla dottrina e alle altre qualifiche di coloro che devono essere nominati vescovi, gli stessi siano richiesti anche nella creazione dei cardinali - anche se diaconi - della santa Chiesa Romana; i quali il santissimo Pontefice Romano dovrà, per quanto convenientemente possibile, scegliere tra tutte le nazioni della cristianità, come troverà persone idonee.

Infine, lo stesso santo Sinodo, mosso dalle tante gravissime afflizioni della Chiesa, non può evitare di registrare che nulla è più necessario per la Chiesa di Dio che il beatissimo Pontefice Romano applichi specialmente qui quella sollecitudine che, per il dovere del suo ufficio, deve alla Chiesa Universale, - che egli prenda a sé, vale a dire come cardinali, solo le persone più elette, e che egli nomini sopra ogni chiesa, sopra ogni cosa, pastori buoni e idonei; e questo tanto più, in quanto il nostro Signore Gesù Cristo richiederà dalle sue mani il sangue di quelle pecore di Cristo che periranno a causa del malgoverno di pastori negligenti e dimentichi del loro ufficio.

CAPITOLO II. Un Sinodo Provinciale da celebrarsi ogni tre anni, un Sinodo Diocesano ogni anno: chi deve convocarli e chi deve esservi presente.

I concili provinciali, ovunque siano stati omessi, dovranno essere rinnovati, per la regolazione dei costumi, la correzione degli eccessi, la composizione delle controversie e per gli altri scopi consentiti dai sacri canoni. Pertanto, i metropoliti di persona, o se legittimamente impediti, il più anziano vescovo suffraganeo non mancherà di convocare un Sinodo, ciascuno nella propria provincia, entro un anno al più tardi dalla conclusione del presente concilio, e in seguito, almeno ogni tre anni, sia dopo l'ottava della Risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, o in altro tempo più conveniente, secondo l'usanza della provincia; al quale concilio tutti i vescovi e gli altri che, per diritto o consuetudine, debbano esservi presenti, saranno assolutamente tenuti a riunirsi, eccettuati coloro che dovrebbero attraversare il mare a loro imminente pericolo. I vescovi della provincia non saranno, per il futuro, costretti, con il pretesto di qualsiasi consuetudine, a recarsi contro la loro volontà alla chiesa metropolitana. Anche quei vescovi che non sono soggetti ad alcun arcivescovo, sceglieranno una volta per tutte un metropolita vicino, al cui Sinodo provinciale saranno tenuti a essere presenti con gli altri vescovi, e osserveranno, e faranno osservare, tutto ciò che vi sarà ordinato. Per tutti gli altri aspetti, le loro esenzioni e i loro privilegi rimarranno integri e intatti.

Anche i Sinodi diocesani saranno celebrati ogni anno; ai quali saranno tenuti a venire tutti coloro che sono esentati, ma che altrimenti, cessata tale esenzione, dovrebbero partecipare, e che non sono soggetti a ## CAPITOLI generali; intendendo tuttavia che, a causa delle chiese parrocchiali o di altre chiese secolari, anche se annesse, coloro che ne hanno la cura devono necessariamente, chiunque essi siano, essere presenti al suddetto Sinodo. Ma se qualcuno, sia metropolita, o vescovo, o gli altri sopra nominati, sarà negligente in queste materie, incorrerà nelle pene sancite dai sacri canoni.

CAPITOLO III. In che modo i Prelati devono compiere la loro visita.

Patriarchi, primati, metropoliti e vescovi non mancheranno di visitare le rispettive diocesi, personalmente o, se legittimamente impediti, tramite il loro Vicario generale o visitatore; se non saranno in grado, a causa della sua estensione, di compiere la visita dell'intero territorio annualmente, visiteranno almeno la parte maggiore di esso, in modo che il tutto sia completato in due anni, da loro stessi o dai loro visitatori. I metropoliti, tuttavia, anche dopo aver compiuto una visita completa della propria diocesi, non visiteranno le chiese cattedrali o le diocesi dei vescovi della loro provincia, se non per una causa presa in esame e approvata nel Concilio provinciale.

Ma gli arcidiaconi, i decani e gli altri inferiori, che finora sono stati abituati a esercitare legittimamente (il potere di) visita in certe chiese, d'ora in poi visiteranno quegli stessi luoghi, ma solo da soli, con il consenso del vescovo e assistiti da un notaio. Anche i visitatori che possono essere delegati da un ## CAPITOLO, dove il ## CAPITOLO ha il diritto di visita, dovranno essere prima approvati dal vescovo; ma il vescovo, o, se impedito, il suo visitatore, non sarà per questo impedito di visitare quelle stesse chiese separatamente da quei delegati; e i suddetti arcidiaconi e altri inferiori saranno tenuti a rendere conto al vescovo, entro un mese, della visita che è stata fatta, e a mostrargli le deposizioni dei testimoni e gli atti nella loro forma integrale; qualsiasi consuetudine, anche se immemorabile, e qualsiasi esenzione e privilegio, qualunque essi siano, non ostante.

Ma lo scopo principale di tutte queste visite sarà quello di condurre a una dottrina sana e ortodossa, bandendo le eresie; di mantenere i buoni costumi e correggere quelli cattivi; di animare il popolo, con esortazioni e ammonimenti, alla religione, alla pace e all'innocenza; e di stabilire altre cose che alla prudenza dei visitatori sembreranno utili per i fedeli, secondo quanto il tempo, il luogo e l'opportunità consentiranno. E affinché tutto ciò possa avere un esito più facile e prospero, tutti e ciascuno dei suddetti, ai quali appartiene il diritto di visita, sono ammoniti a trattare tutte le persone con amore paterno e zelo cristiano; e a tal fine, accontentandosi di un modesto seguito di servitori e cavalli, si sforzeranno di completare la suddetta visita il più rapidamente possibile, sebbene con la dovuta accuratezza. E durante essa si guarderanno dal non essere molesti o gravosi per nessuno con spese inutili; e né essi, né alcuno dei loro, riceveranno, a titolo di tassa di agenzia per la visita, o a causa di testamenti fatti per usi pii - eccetto ciò che è loro dovuto per diritto da lasciti pii - o sotto qualsiasi altro nome, alcunché, sia denaro, o dono, di qualsiasi tipo, o in qualsiasi modo offerto; qualsiasi consuetudine, anche se immemorabile, in contrario non ostante; con l'eccezione, tuttavia, del cibo, che sarà fornito frugalmente e con moderazione a loro e ai loro, solo durante il tempo necessario per la visita, e non oltre. Sarà, tuttavia, facoltà di coloro che vengono visitati pagare, se lo preferiscono, in denaro, secondo una tariffa fissa, ciò che sono stati abituati finora a sborsare, o fornire il cibo come sopra detto; salvo anche il diritto di antiche convenzioni stipulate con monasteri, o altri luoghi pii, o chiese non parrocchiali, il quale diritto rimarrà inviolato. Ma, in quei luoghi o province, dove è consuetudine che né cibo, né denaro, né altro venga ricevuto dai visitatori, ma che tutto sia fatto gratuitamente, lo stesso sarà ivi mantenuto.

Ma se qualcuno, che Dio non voglia, presumerà di ricevere qualcosa di più di quanto prescritto in uno qualsiasi dei casi sopra nominati; oltre alla restituzione del doppio dell'importo che deve essere fatta entro un mese, sarà anche sottoposto, senza alcuna speranza di perdono, alle altre pene contenute nella costituzione dei Concili generali di Lione, che inizia, Exigit; così come alle altre pene (che saranno sancite) nel Sinodo provinciale, a discrezione di quel Sinodo.

Per quanto riguarda i patroni, non presumeranno in alcun modo di interferire in quelle cose che riguardano l'amministrazione dei sacramenti; né si intrometteranno nella visita degli ornamenti della chiesa, o delle sue entrate derivanti da proprietà terriere, o da edifici, eccetto per quanto sono competenti a fare ciò dall'istituzione o fondazione; ma i vescovi stessi si occuperanno di queste cose e avranno cura che le entrate di quegli edifici siano spese per scopi necessari e utili alla chiesa, come a loro sembrerà più opportuno.

CAPITOLO IV.

Da chi e quando deve essere esercitato l'ufficio della predicazione: la Chiesa Parrocchiale deve essere frequentata per ascoltare la parola di Dio. Nessuno predicherà contro la volontà del Vescovo.

Il santo Sinodo, desideroso che l'ufficio della predicazione, che appartiene peculiarmente ai vescovi, possa essere esercitato il più frequentemente possibile, per il benessere dei fedeli, e adattando più appropriatamente all'uso dei tempi presenti i canoni altrove stabiliti su questo argomento, sotto Paolo III, di felice memoria, ordina che i vescovi stessi di persona, ciascuno nella propria chiesa, annuncino le sacre Scritture e la legge divina, o se legittimamente impediti, ciò sarà fatto da coloro che nomineranno all'ufficio della predicazione; e nelle altre chiese dai parroci, o, se impediti, da altri da delegare dal vescovo, sia in città, sia in qualsiasi altra parte della diocesi in cui giudicheranno tale predicazione opportuna, a spese di coloro che sono tenuti, o che sono abituati, a sostenerla, e questo almeno in tutte le Domeniche e le solennità; ma, durante il tempo dei digiuni, della Quaresima e dell'Avvento del Signore, quotidianamente, o almeno tre giorni alla settimana, se il suddetto vescovo lo riterrà necessario; e, in altri tempi, ogni volta che giudicheranno che possa essere fatto opportunamente. E il vescovo ammonirà diligentemente il popolo che ciascuno è tenuto a essere presente nella propria chiesa parrocchiale, dove può essere fatto convenientemente, per ascoltare la parola di Dio. Ma nessuno, sia secolare che regolare, presumerà di predicare, anche nelle chiese del proprio ordine, contro la volontà del vescovo.

I suddetti vescovi avranno anche cura che, almeno nelle Domeniche e nelle altre festività, i bambini in ogni parrocchia siano accuratamente istruiti nei rudimenti della fede e nell'obbedienza verso Dio e i loro genitori, da coloro il cui dovere è, e che saranno costretti a ciò dai loro vescovi, se necessario, anche con censure ecclesiastiche; qualsiasi privilegio e consuetudine non ostante. Per altri aspetti, le cose decretate, sotto il suddetto Paolo III, riguardanti l'ufficio della predicazione, avranno la loro piena forza.

CAPITOLO V.

Nelle cause criminali contro i Vescovi, le cause maggiori saranno prese in esame solo dal Sommo Pontefice, le minori dal Concilio Provinciale.

Le cause criminali più gravi contro i vescovi, anche di eresia - che Dio non voglia - che meritano la deposizione o la privazione, saranno prese in esame e decise solo dal Sommo Pontefice Romano stesso. Ma se la causa sarà di tale natura che debba necessariamente essere commessa fuori dalla Corte Romana, non sarà commessa ad altri che a metropoliti o vescovi, da scegliere dal beatissimo Papa. E questa commissione sarà sia speciale, sia firmata dalla mano stessa del santissimo Pontefice; né egli concederà mai più a quei commissari di questo, - che prendano solo informazioni del fatto e redigano il processo, che trasmetteranno immediatamente al Pontefice Romano; essendo la sentenza definitiva riservata al suddetto santissimo Pontefice.

Le altre cose qui altrove decretate, sotto Giulio III, di felice memoria, così come la costituzione pubblicata in un Concilio generale sotto Innocenzo III, che inizia, Qualiter et quando, la quale costituzione il santo Sinodo rinnova in questo presente decreto, saranno osservate da tutti.

Ma le cause criminali minori dei vescovi saranno prese in esame e decise solo nel Concilio provinciale, o da persone delegate a ciò dal Concilio provinciale.

CAPITOLO VI. Quando e come il Vescovo può assolvere dai crimini e dispensare nei casi di irregolarità e sospensione.

Sarà lecito al vescovo dispensare in ogni sorta di irregolarità e sospensioni, derivanti da un crimine che è segreto, - eccetto quello derivante da omicidio volontario e quei crimini che sono già stati portati davanti a un tribunale legale; - e (sarà lecito per loro), nella propria diocesi, da soli o tramite un vicario da delegare specialmente a tale scopo, assolvere gratuitamente, per quanto riguarda il tribunale della coscienza, dopo aver imposto una salutare penitenza, tutti i delinquenti, chiunque siano i loro sudditi, in tutti i casi che sono segreti, anche se riservati alla Sede Apostolica. Lo stesso, per quanto riguarda il crimine di eresia, sarà loro permesso nel suddetto tribunale di coscienza, ma solo a loro, e non ai loro vicari.

CAPITOLO VII.

La virtù dei Sacramenti sarà, prima di essere amministrata al popolo, spiegata dai Vescovi e dai Parroci; durante la solennizzazione della messa, saranno spiegati i sacri oracoli.

Affinché il popolo fedele possa accostarsi alla ricezione dei sacramenti con maggiore riverenza e devozione di mente, il santo Sinodo ingiunge a tutti i vescovi che, non solo quando essi stessi stanno per amministrarli al popolo, spieghino prima, in un modo adatto alla capacità di coloro che li ricevono, l'efficacia e l'uso di quei sacramenti, ma si sforzino che lo stesso sia fatto piamente e prudentemente da ogni parroco; e questo anche in lingua volgare, se necessario, e può essere fatto convenientemente; e in conformità con la forma che sarà prescritta per ciascuno dei sacramenti, dal santo Sinodo, in un catechismo che i vescovi avranno cura di far tradurre fedelmente in lingua volgare, e di far esporre al popolo da tutti i parroci; così come che, durante la solennizzazione della messa, o la celebrazione degli uffici divini, spieghino, nella suddetta lingua volgare, in tutte le festività o solennità, i sacri oracoli e le massime di salvezza; e che, mettendo da parte tutte le questioni non proficue, si sforzino di imprimerle nei cuori di tutti e di istruirli nella legge del Signore.

CAPITOLO VIII. Per i peccatori pubblici, deve essere imposta una penitenza pubblica, a meno che il Vescovo non determini diversamente: un Penitenziere deve essere istituito nelle Chiese Cattedrali.

L'apostolo ammonisce che coloro che peccano pubblicamente devono essere ripresi apertamente. Quando, dunque, qualcuno ha, pubblicamente e alla vista di molti, commesso un crimine, per cui non c'è dubbio che altri siano stati offesi e scandalizzati; deve necessariamente essergli imposta pubblicamente una penitenza adatta alla misura della sua colpa; affinché coloro che ha attirato a cattivi costumi con il suo esempio, possa riportarli a una vita retta con la testimonianza del suo emendamento. Il vescovo, tuttavia, può, quando lo giudica più opportuno, commutare questo tipo di penitenza pubblica in una segreta. Allo stesso modo, in tutte le chiese cattedrali, dove può essere fatto convenientemente, il vescovo nominerà un penitenziere, annettendovi la prebenda che diventerà vacante per prima, il quale penitenziere sarà un maestro, o dottore, o licenziato in teologia, o in diritto canonico, e di quarant'anni di età, o altrimenti uno che sarà trovato più idoneo considerando il carattere del luogo; e, mentre ascolta le confessioni in chiesa, sarà nel frattempo considerato come presente in coro.

CAPITOLO IX. Da chi devono essere visitate le Chiese Secolari non appartenenti ad alcuna diocesi.

Quelle cose che sono state altrove stabilite da questo stesso Concilio, sotto Paolo III, di felice memoria, e recentemente sotto il nostro beatissimo signore Pio IV, riguardanti la diligenza da usare dagli Ordinari nel visitare i benefici, anche se esentati, le stesse saranno osservate anche riguardo a quelle chiese secolari che si dice non siano in alcuna diocesi; vale a dire saranno visitate dal vescovo - come delegato della Sede Apostolica - la cui chiesa cattedrale è la più vicina, se è in grado di farlo; altrimenti, da colui che il prelato del suddetto luogo ha scelto una volta per tutte nel Concilio provinciale; - qualsiasi privilegio e consuetudine, anche se immemorabile, in contrario non ostante.

CAPITOLO X. Dove si tratta di visita e correzione dei costumi, non è consentita alcuna sospensione dei decreti.

I vescovi, affinché possano essere meglio in grado di mantenere il popolo che governano nel dovere e nell'obbedienza, avranno, in tutte quelle cose che riguardano la visita e la correzione dei costumi, il diritto e il potere, anche come delegati della Sede Apostolica, di ordinare, regolare, correggere ed eseguire, in conformità con le disposizioni dei canoni, quelle cose che, nella loro prudenza, sembreranno loro necessarie per l'emendamento dei loro sudditi e per il bene delle rispettive diocesi. Né in questo, quando si tratta di visita e correzione dei costumi, alcuna esenzione, o alcuna inibizione, o appello, o reclamo, anche se interposto alla Sede Apostolica, potrà in alcun modo ostacolare o sospendere l'esecuzione di quelle cose che saranno state da loro ingiunte, decretate o giudicate.

CAPITOLO XI. I titoli onorifici o i privilegi particolari non devono in alcun modo derogare al diritto dei vescovi.

Poiché i privilegi e le esenzioni che, sotto vari titoli, sono concessi a moltissime persone, si vede chiaramente che in questi giorni generano confusione nella giurisdizione dei vescovi e danno occasione agli esenti di condurre una vita più rilassata; il santo Sinodo ordina che, se in qualsiasi momento si ritenesse opportuno, per cause giuste, gravi e quasi necessarie, che alcune persone siano insignite dei titoli onorifici di Protonotario, Accolito, Conte Palatino, Cappellano Reale o altri titoli di distinzione simili, sia nella corte romana che altrove; così come che altri siano ammessi nei monasteri come Oblati, o come ad essi legati in altro modo, o sotto il nome di servitori di ordini militari, monasteri, ospedali, collegi, o sotto qualsiasi altro titolo; nulla deve intendersi come sottratto agli Ordinari da tali privilegi, in modo da impedire che quelle persone, alle quali tali privilegi sono già stati concessi, o ai quali potranno essere concessi in futuro, siano pienamente soggette in ogni cosa ai detti Ordinari, come delegati della Sede Apostolica, e questo per quanto riguarda i Cappellani Reali, in conformità alla costituzione di Innocenzo III, che inizia Cum capella: eccettuando tuttavia coloro che sono impegnati in servizio effettivo nei luoghi suddetti, o negli ordini militari, e che risiedono all'interno dei loro recinti e case, e vivono sotto la loro obbedienza; così come coloro che hanno fatto la loro professione legittimamente e secondo le regole dei detti ordini militari, di cui l'Ordinario deve essere certificato: nonostante qualsiasi privilegio, anche quelli dell'ordine di San Giovanni di Gerusalemme e di altri ordini militari. Ma, per quanto riguarda quei privilegi di cui, in virtù della costituzione di Eugenio, sono soliti godere coloro che risiedono nella Corte Romana, o che sono al servizio dei cardinali, tali privilegi non si intenderanno in alcun modo applicabili a coloro che detengono benefici ecclesiastici, per quanto concerne tali benefici; ma questi rimarranno soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario; nonostante qualsiasi inibizione in contrario.

CAPITOLO XII.

Quale debba essere la qualità delle persone da promuovere alle dignità e ai canonicati delle Chiese Cattedrali: e cosa siano tenuti a compiere coloro che sono così promossi.

Poiché le dignità, specialmente nelle chiese cattedrali, furono istituite per preservare e accrescere la disciplina ecclesiastica, con l'intento che coloro che le ottenessero potessero essere preminenti in pietà, essere d'esempio agli altri e aiutare il vescovo con il loro impegno e servizio; è giusto che coloro che sono chiamati a tali dignità siano tali da poter rispondere agli scopi del loro ufficio. Pertanto, nessuno sarà d'ora in poi promosso a qualsiasi dignità, alla quale sia annessa la cura delle anime, che non abbia raggiunto almeno il venticinquesimo anno di età e, essendo stato esercitato per qualche tempo nell'ordine clericale, sia raccomandato dalla dottrina necessaria per l'adempimento del suo ufficio e dall'integrità dei costumi, conformemente alla costituzione di Alessandro III, promulgata nel Concilio Lateranense, che inizia Cum in cunctis.

Allo stesso modo gli arcidiaconi, che sono chiamati gli occhi del vescovo, saranno, in tutte le chiese dove è possibile, maestri in teologia, o dottori o licenziati in diritto canonico. Ma, alle altre dignità o personati, alle quali non è annessa alcuna cura d'anime, saranno promossi chierici che siano per altri aspetti qualificati e che non abbiano meno di ventidue anni. Anche coloro che sono promossi a qualsiasi beneficio avente cura d'anime, saranno tenuti, entro due mesi al massimo dal giorno dell'ottenimento del possesso, a fare pubblica professione della loro fede ortodossa alla presenza del vescovo stesso, o, se egli fosse impedito, davanti al suo Vicario generale o ufficiale; e prometteranno e giureranno che continueranno nell'obbedienza alla Chiesa Romana. Ma coloro che sono promossi a canonicati e dignità nelle chiese cattedrali, saranno tenuti a fare ciò non solo davanti al vescovo, o al suo ufficiale, ma anche nel ## CAPITOLO; altrimenti tutti coloro che sono promossi come suddetto non renderanno propri i frutti; né il possesso gioverà loro in nulla. Nessuno sarà d'ora in poi ricevuto a una dignità, canonicato o porzione, se non chi sia già stato ammesso a quell'ordine sacro che quella dignità, prebenda o porzione richiede, o sia di tale età da poter essere ammesso a quell'ordine, entro il tempo prescritto dalla legge e da questo santo Sinodo.

Per quanto riguarda tutte le chiese cattedrali, tutti i canonicati e le porzioni saranno annessi all'ordine del sacerdozio, del diaconato o del suddiaconato; e il vescovo, con il parere del ## CAPITOLO, designerà e ripartirà, come giudicherà opportuno, a quale di essi ciascuno di quei rispettivi ordini sacri debba essere in futuro annesso; in modo tale, tuttavia, che almeno la metà siano sacerdoti e il resto diaconi o suddiaconi: ma dove la consuetudine più lodevole richiede che la maggior parte, o che tutti siano sacerdoti, essa sarà in ogni modo mantenuta. Inoltre, il santo Sinodo esorta che, nelle province dove ciò può essere convenientemente fatto, tutte le dignità, e almeno la metà dei canonicati, nelle chiese cattedrali ed eminenti collegiate, siano conferiti solo a maestri, o dottori, o anche a licenziati in teologia o diritto canonico. Inoltre, non sarà lecito, in virtù di alcun tipo di statuto o consuetudine, che coloro che possiedono, nelle dette chiese cattedrali o collegiate, qualsiasi dignità, canonicato, prebenda o porzione, siano assenti da tali chiese per più di tre mesi ogni anno - salve, tuttavia, le costituzioni di quelle chiese che richiedono un termine di servizio più lungo - altrimenti ogni trasgressore sarà, per il primo anno, privato della metà dei frutti che ha reso propri anche in ragione della sua prebenda e residenza.

Ma, se sarà nuovamente colpevole della stessa negligenza, sarà privato di tutti i frutti che potrebbe aver acquisito durante quello stesso anno: e, persistendo la contumacia, si procederà contro di loro secondo le costituzioni dei sacri canoni. Per quanto riguarda le distribuzioni; coloro che sono stati presenti alle ore stabilite le riceveranno; tutti gli altri, esclusa ogni collusione e remissione, le perderanno, in conformità al decreto di Bonifacio VIII, che inizia Consuetudinem, che il santo Sinodo rimette in uso; nonostante qualsiasi statuto o consuetudine in contrario. E tutti saranno obbligati a compiere gli uffici divini di persona, e non tramite sostituti; così come ad assistere e servire il vescovo quando celebra (la messa), o compie qualsiasi altra funzione pontificale; e a lodare con riverenza, distinzione e devozione il nome di Dio, in inni e cantici, nel coro designato per la salmodia.

Essi dovranno, inoltre, indossare in ogni momento un abito decoroso, sia dentro che fuori dalla chiesa; dovranno astenersi da cacce illecite, falconeria, danze, taverne e giochi; e distinguersi per tale integrità di costumi, da poter essere chiamati a giusto titolo il senato della Chiesa. Per quanto riguarda le altre questioni, concernenti il modo adatto di condurre gli uffici divini, il modo corretto di cantare o salmodiare in essi, le regolamentazioni specifiche per riunirsi in coro e per rimanervi, così come le cose che possono essere necessarie riguardo a tutti coloro che prestano servizio nella chiesa, e qualsiasi altra cosa di simile genere; il Sinodo provinciale prescriverà una forma fissa su ogni Capo, tenendo conto dell'utilità e delle abitudini di ciascuna provincia. Ma, nel frattempo, il vescovo, assistito da non meno di due canonici, uno dei quali sarà scelto dal vescovo e l'altro dal ## CAPITOLO, avrà il potere di provvedere in merito come sarà giudicato opportuno.

CAPITOLO XIII

In che modo si debba provvedere alle Chiese Cattedrali e Parrocchiali più poveramente dotate: Le parrocchie devono essere distinte da determinati confini.

Poiché moltissime chiese cattedrali hanno un reddito così esiguo e sono così piccole che non corrispondono affatto alla dignità episcopale, né bastano alle necessità delle chiese; il Concilio provinciale, dopo aver convocato coloro che hanno interesse, esaminerà e valuterà con cura quali chiese sia opportuno, a causa della loro piccola estensione e della loro povertà, unire ad altre nel vicinato, o incrementare con nuove rendite; e invierà i documenti preparati in merito al Sovrano Pontefice Romano; il quale, essendone così informato, provvederà, secondo la sua prudenza, come giudicherà opportuno, o a unire insieme le chiese scarsamente dotate, o a migliorarle con qualche incremento derivato dai frutti. Ma nel frattempo, finché le cose suddette non saranno messe in atto, il Sovrano Pontefice può provvedere, attingendo da certi benefici, a quei vescovi che, a causa della povertà delle loro diocesi, abbiano bisogno di essere aiutati da certi frutti; purché tuttavia tali benefici non siano cure, né dignità, canonicati, prebende, né monasteri in cui sia in vigore l'osservanza regolare, o che siano soggetti a ## CAPITOLI generali, o a certi visitatori.

Anche nelle chiese parrocchiali, i cui frutti sono parimenti così esigui da non essere sufficienti a far fronte agli oneri necessari, il vescovo, se non in grado di provvedere all'esigenza tramite un'unione di benefici, non tuttavia quelli appartenenti ai Regolari, si farà carico che, tramite l'assegnazione di primizie, o decime, o tramite i contributi e le collette dei parrocchiani, o in qualche altro modo che gli sembrerà più adatto, venga accumulato quanto possa decorosamente bastare alle necessità del rettore e della parrocchia.

Ma in qualsiasi unione si debba fare, sia per le cause suddette che per altre, le chiese parrocchiali non saranno unite a nessun monastero, abbazia, dignità o prebenda di una chiesa cattedrale o collegiata, o a qualsiasi altro beneficio semplice, ospedale o ordine militare; e quelle così unite saranno nuovamente prese in esame dagli Ordinari, in conformità al decreto già emanato in questo stesso Sinodo, sotto Paolo III, di felice memoria, che sarà ugualmente osservato riguardo a quelle unioni che sono state fatte da quel tempo fino al presente; nonostante qualsiasi forma di parole sia stata usata in esse, che sarà considerata come sufficientemente espressa qui.

Inoltre, tutte quelle chiese cattedrali, la cui rendita, in valore reale annuo, non supera la somma di mille ducati, e quelle chiese parrocchiali dove non supera la somma di cento ducati, non saranno in futuro gravate da alcun tipo di pensione o riserva di frutti. Inoltre, in quelle città e luoghi dove le chiese parrocchiali non hanno confini certi, né i loro rettori hanno il proprio popolo da governare, ma amministrano i sacramenti a tutti indistintamente coloro che li desiderano, il santo Sinodo ingiunge ai vescovi che, per la maggiore sicurezza della salvezza delle anime affidate alla loro cura, avendo diviso il popolo in parrocchie fisse e proprie, assegnino a ciascuna parrocchia il proprio parroco perpetuo e particolare che possa conoscere i propri parrocchiani, e dal quale soltanto essi possano lecitamente ricevere i sacramenti; o i vescovi faranno altra disposizione che sia più vantaggiosa, secondo quanto il carattere del luogo possa richiedere. Si preoccuperanno anche che lo stesso venga fatto, il prima possibile, in quelle città e luoghi dove non vi sono chiese parrocchiali: nonostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche se immemorabile, in contrario.

CAPITOLO XIV.

Nelle promozioni ai benefici, o nelle ammissioni al possesso degli stessi, sono proibite le deduzioni dai frutti non applicate a usi pii.

In molte chiese, sia cattedrali che collegiate e parrocchiali, si intende che sia pratica, derivata o dalle loro costituzioni o da una cattiva consuetudine, che su ogni elezione, presentazione, istituzione, conferma, collazione o altra provvista, o sull'ammissione al possesso di qualsiasi chiesa cattedrale, beneficio, canonicato o prebenda, o alla partecipazione alle rendite, o alle distribuzioni quotidiane, siano introdotte certe condizioni, o deduzioni dai frutti, certi pagamenti, promesse, compensazioni illecite, così come i profitti che in alcune chiese sono chiamati Turnorum lucra; e poiché il santo Sinodo detesta queste pratiche, ingiunge ai vescovi di non permettere che nulla del genere venga fatto, a meno che i proventi non siano convertiti a usi pii, né di permettere alcuno di quei modi di entrare (nei benefici) che portino con sé il sospetto di una macchia simoniaca, o di sordida avarizia; ed essi stessi prenderanno accurata conoscenza delle loro costituzioni o consuetudini riguardo a quanto sopra; e, conservando solo quelle che approveranno come lodevoli, le restanti le respingeranno e aboliranno come corrotte e scandalose. E decreta che coloro che agiscono in qualsiasi modo contrariamente alle cose comprese nel presente decreto, incorrano nelle pene stabilite contro i simoniaci dai sacri canoni e da diverse costituzioni dei Sovrani Pontefici, tutte le quali questo Sinodo rinnova; nonostante qualsiasi statuto, costituzione, consuetudine, anche se immemorabile, anche se confermata dall'autorità apostolica, in contrario; avendo il vescovo, come delegato della Sede Apostolica, il potere di prendere conoscenza di qualsiasi surrezione, obrezione o difetto di intenzione in merito.

CAPITOLO XV. Metodo per aumentare le scarse prebende delle Chiese Cattedrali e delle eminenti Chiese Collegiali.

Nelle chiese cattedrali ed eminenti collegiate, dove le prebende sono numerose e così piccole che, anche con le distribuzioni quotidiane, non sono sufficienti per il decoroso mantenimento del rango dei canonici, secondo il carattere del luogo e delle persone, sarà lecito al vescovo, con il consenso del ## CAPITOLO, o unire ad esse certi benefici semplici, non tuttavia quelli che appartengono ai Regolari, o, se non si può provvedere in questo modo, possono ridurre tali prebende a un numero minore, sopprimendone alcune - con il consenso del patrono, se il diritto di patronato appartiene ai laici - i cui frutti e proventi saranno applicati alle distribuzioni quotidiane delle prebende rimanenti; tuttavia in modo tale che sia lasciato un numero tale da poter servire convenientemente alla celebrazione del culto divino e sia adatto alla dignità della chiesa; nonostante qualsiasi costituzione e privilegio, o qualsiasi riserva generale o speciale, o qualsiasi applicazione in contrario: né le suddette unioni o soppressioni saranno annullate o ostacolate da alcun tipo di provvista, nemmeno in virtù di alcuna rinuncia, o da qualsiasi altra deroga o sospensione.

CAPITOLO XVI. Quale dovere spetta al Capitolo durante la vacanza di una Sede.

Quando una Sede è vacante, il ## CAPITOLO, in quei luoghi dove il dovere di ricevere i frutti spetta ad esso, nominerà uno o più amministratori fedeli e diligenti per prendersi cura dei beni e delle rendite della chiesa, dei quali renderanno poi conto a chi di dovere. Sarà anche assolutamente tenuto, entro otto giorni dalla morte del vescovo, a nominare un ufficiale, o vicario, o a confermare colui che ricopre tale ufficio; che sia almeno dottore, o licenziato, in diritto canonico, o altrimenti una persona competente quanto più possibile: se si facesse qualcosa in contrario, la nomina suddetta spetterà al metropolita. E se la chiesa stessa fosse la metropolitana, o esente, e il ## CAPITOLO fosse, come si è detto sopra, negligente, allora il più anziano dei vescovi suffraganei in quella chiesa metropolitana, e il vescovo più vicino riguardo a quella chiesa che è esente, avranno il potere di nominare un amministratore e un vicario competenti. E il vescovo, che è promosso alla detta chiesa vacante, chiederà al detto amministratore, vicario e a tutti gli altri ufficiali e amministratori, che, durante la vacanza della Sede, furono, dal ## CAPITOLO o da altri, nominati al suo posto - anche se dovessero appartenere al ## CAPITOLO stesso - un conto di quelle cose che lo riguardano, delle loro funzioni, giurisdizione, amministrazione o di qualsiasi altro loro incarico; e avrà il potere di punire coloro che sono stati colpevoli di qualsiasi delinquenza nel loro ufficio o amministrazione, anche se i suddetti ufficiali, avendo presentato i loro conti, abbiano ottenuto una quietanza o scarico dal ## CAPITOLO, o da coloro da esso delegati. Il ## CAPITOLO sarà anche tenuto a rendere conto al detto vescovo di qualsiasi documento appartenente alla chiesa, se qualcuno di essi sia venuto in suo possesso.

CAPITOLO XVII. In quale caso è lecito conferire più di un beneficio a un singolo individuo; e per lui conservare lo stesso.

Poiché l'ordine ecclesiastico è sovvertito quando un chierico ricopre gli uffici di più chiese, i sacri canoni hanno santamente provveduto che nessuno debba essere iscritto in due chiese. Ma, vedendo che molti, attraverso la passione di un'empietà avida, ingannando se stessi e non Dio, non si vergognano di eludere, con vari artifici, ciò che è stato così eccellentemente ordinato, e di detenere più benefici allo stesso tempo; il santo Sinodo, desiderando ripristinare la disciplina richiesta per il governo della chiesa, ordina con il presente decreto - che ordina di essere osservato riguardo a tutte le persone, qualunque sia il titolo di cui si fregino, anche se fosse la dignità del Cardinalato - che, per il futuro, un solo beneficio ecclesiastico sia conferito a una sola e medesima persona. Se in verità quel beneficio non fosse sufficiente a fornire un sostentamento decoroso alla persona a cui è conferito, sarà allora lecito conferirgli qualche altro beneficio semplice che possa essere sufficiente; a condizione che entrambi non richiedano la residenza personale.

E quanto sopra si applicherà non solo alle chiese cattedrali, ma anche a tutti gli altri benefici di qualsiasi genere, siano essi secolari o regolari, anche a quelli tenuti in commenda, di qualsiasi titolo e qualità essi siano. Ma coloro che attualmente detengono più chiese parrocchiali, o una chiesa cattedrale e una parrocchiale, saranno assolutamente obbligati - nonostante qualsiasi dispensa e unione a vita in contrario - a conservare una sola chiesa parrocchiale, o la sola chiesa cattedrale, e a rinunciare alle altre chiese parrocchiali entro lo spazio di sei mesi; altrimenti sia le chiese parrocchiali, sia tutti i benefici che detengono, saranno considerati ipso jure vacanti, e come vacanti saranno liberamente conferiti ad altre persone competenti; né coloro che li detenevano in precedenza potranno conservarne i frutti, con coscienza tranquilla, dopo il suddetto periodo. Ma il santo Sinodo desidera che venga provveduto in modo adeguato, come sembrerà opportuno al Sommo Pontefice, per le necessità di coloro che rinunciano.

CAPITOLO XVIII.

Quando una chiesa parrocchiale diventa vacante, un vicario deve essere deputato dal vescovo, finché non venga provveduto con un parroco: in che modo e da chi debbano essere esaminati coloro che sono nominati alle chiese parrocchiali.

È sommamente opportuno per la salvezza delle anime che esse siano governate da parroci degni e competenti. Affinché ciò possa essere compiuto con maggiore cura ed efficacia, il santo Sinodo ordina che, quando si verifica una vacanza in una chiesa parrocchiale, sia per morte, sia per rinuncia, anche presso la Corte Romana, o in qualsiasi altro modo, anche se si potesse sostenere che l'onere di essa ricada sulla chiesa (stessa), o sul vescovo, e anche se fosse servita da uno o più sacerdoti - e questo non escludendo nemmeno quelle chiese chiamate patrimoniali, o ricettizie, in cui il vescovo è stato solito assegnare la cura delle anime a uno o più (sacerdoti), tutti i quali, come questo Sinodo ordina, devono essere sottoposti all'esame qui prescritto in seguito - anche se, inoltre, la suddetta chiesa parrocchiale fosse riservata, o appropriata, sia generalmente che specialmente, in virtù anche di un indulto, o privilegio concesso a favore di cardinali della santa Chiesa Romana, o di certi abati, o ## CAPITOLI; sarà dovere del vescovo, immediatamente, dopo aver ottenuto notizia della vacanza della chiesa, nominare, se necessario, un vicario competente alla stessa - con un'adeguata assegnazione, a sua discrezione, di una parte dei frutti di essa - per sostenere i doveri della suddetta chiesa, finché non sarà provveduto con un rettore.

Inoltre, il vescovo, e colui che ha il diritto di patronato, nomineranno, entro dieci giorni, o altro termine che il vescovo prescriverà, alla presenza di coloro che saranno deputati come esaminatori, certi chierici come capaci di governare la suddetta chiesa. Sarà tuttavia libero anche per altri, che possano conoscere qualcuno adatto all'ufficio, di presentare i loro nomi, affinché possa essere fatta in seguito un'accurata verifica riguardo all'età, ai costumi e alla sufficienza di ciascuno. E anche - se il vescovo, o il Sinodo provinciale, considerando l'usanza del paese, giudicasse ciò più opportuno - coloro che desiderano essere esaminati possono essere convocati tramite un avviso pubblico. Quando il tempo stabilito sarà trascorso, tutti coloro i cui nomi sono stati inseriti saranno esaminati dal vescovo, o, se egli fosse impedito, dal suo Vicario generale, e dagli altri esaminatori, che non saranno meno di tre; ai cui voti, se dovessero essere uguali, o dati a individui distinti, il vescovo, o il suo vicario, potrà aggiungere i propri, a favore di chiunque riterranno più adatto.

E per quanto riguarda gli esaminatori, sei almeno saranno annualmente proposti dal vescovo, o dal suo vicario, nel Sinodo diocesano; i quali saranno tali da soddisfare, e saranno approvati dal suddetto Sinodo. E al verificarsi di qualsiasi vacanza in qualsiasi chiesa, il vescovo selezionerà tre di quel numero per effettuare l'esame con lui; e in seguito, al verificarsi di un'altra vacanza, selezionerà, tra i sei suddetti, gli stessi, o altri tre, che preferirà. Ma i suddetti esaminatori saranno maestri, o dottori, o licenziati in teologia, o in diritto canonico, o altri chierici, siano essi Regolari - anche dell'ordine dei mendicanti - o Secolari, che sembreranno meglio adattati a ciò; e tutti giureranno sui santi Vangeli di Dio, che essi, mettendo da parte ogni affetto umano, compiranno fedelmente il loro dovere. E si guarderanno dal ricevere alcunché, né prima né dopo, a causa di questo esame; altrimenti, sia i riceventi che i donatori incorreranno nella colpa di simonia, dalla quale non saranno capaci di essere assolti, finché non avranno rinunciato ai benefici di cui erano in possesso in qualsiasi modo, anche prima di questo atto; e saranno resi incapaci di qualsiasi altro per il tempo a venire. E riguardo a tutte queste questioni, saranno tenuti a rendere conto, non solo a Dio, ma anche, se necessario, al Sinodo provinciale, che avrà il potere di punirli severamente, a sua discrezione, se si accertasse che hanno fatto qualcosa di contrario al loro dovere.

Quindi, dopo che l'esame è completato, sarà fatto un rapporto di tutti coloro che saranno stati giudicati, dai suddetti esaminatori, idonei per età, costumi, dottrina, prudenza e altre qualifiche adatte, a governare la chiesa vacante; e tra questi il vescovo selezionerà colui che giudicherà il più idoneo di tutti; e a lui, e a nessun altro, sarà conferita la chiesa da colui al quale spetta conferirla. Ma, se la chiesa è sotto patronato ecclesiastico, e l'istituzione ad essa appartiene al vescovo, e a nessun altro, chiunque il patrono giudicherà il più degno tra coloro che sono stati approvati dagli esaminatori, lui sarà tenuto a presentare al vescovo, affinché possa ricevere l'istituzione da lui: ma quando l'istituzione deve procedere da altri che dal vescovo, allora il vescovo solo selezionerà il più degno tra i degni, e lui il patrono presenterà a colui al quale appartiene l'istituzione.

Ma se è sotto patronato laico, l'individuo che sarà presentato dal patrono deve essere esaminato, come sopra, da coloro che sono deputati a ciò, e non essere ammesso, a meno che non sia trovato idoneo. E, in tutti i casi sopra menzionati, a nessun altro se non a uno di coloro che sono stati esaminati come sopra detto, e sono stati approvati dagli esaminatori, secondo la regola prescritta sopra, sarà affidata la chiesa, né alcuna devoluzione, o appello, interposto anche davanti alla Sede Apostolica, o ai legati, vice-legati, o nunzi di quella sede, o davanti a qualsiasi vescovo, o metropolita, primate, o patriarca, impedirà o sospenderà l'esecuzione del rapporto dei suddetti esaminatori: per il resto, il vicario che il vescovo ha, a sua discrezione, già deputato per il momento alla chiesa vacante, o che potrebbe in seguito deputare ad essa, non sarà rimosso dall'incarico e dall'amministrazione della suddetta chiesa, finché non sarà provveduto, sia con la nomina del vicario stesso, o di qualche altra persona, che è stata approvata ed eletta come sopra: e tutte le provviste e istituzioni fatte diversamente da quanto previsto dalla forma sopra nominata, saranno considerate surrettizie: qualsiasi esenzione, indulto, privilegio, prevenzione, appropriazione, nuova provvista, indulto concesso a qualsiasi università, anche per una certa somma, e qualsiasi altro impedimento, in opposizione a questo decreto, non ostante.

Se, tuttavia, le suddette chiese parrocchiali dovessero possedere un reddito così esiguo da non consentire il disturbo di tutto questo esame; o se nessuno cercasse di sottoporsi a questo esame; o se, a causa delle aperte fazioni, o dissensioni, che si incontrano in alcuni luoghi, possano facilmente essere suscitate da ciò liti e tumulti più gravi; l'Ordinario può, omettendo questa formalità, ricorrere a un esame privato, se, nella sua coscienza, con il consiglio degli (esaminatori) deputati, giudicherà ciò opportuno; osservando tuttavia le altre cose come prescritto sopra. Sarà anche lecito per il Sinodo provinciale, se giudicherà che ci siano particolari che dovrebbero essere aggiunti o sottratti ai suddetti regolamenti riguardanti la forma dell'esame, provvedere di conseguenza.

CAPITOLO XIX. I mandati 'de providendo', le Aspettative e altre cose di simile natura sono abrogati.

Il santo Sinodo ordina che i mandati per promozioni contingenti, e quelle grazie che sono chiamate aspettative, non siano più concesse a nessuno, nemmeno a collegi, università, senati, o a qualsiasi individuo, anche se sotto il nome di indulto, o fino a una certa somma, o sotto qualsiasi altro titolo colorato; né sarà lecito a nessuno fare uso di quelle che sono state finora concesse. Così, né le riserve mentali, né qualsiasi altra grazia riguardante future vacanze nei benefici, né indulti che si applicano a chiese appartenenti ad altri, o a monasteri, saranno concessi a nessuno, nemmeno ai cardinali della santa Chiesa Romana; e quelle finora concesse saranno considerate abrogate.

CAPITOLO XX. È prescritto il modo di condurre le cause appartenenti al tribunale ecclesiastico.

Tutte le cause appartenenti in qualsiasi modo al tribunale ecclesiastico, anche se riguardano benefici, saranno prese in esame, in prima istanza, solo davanti agli Ordinari dei luoghi; e saranno completamente terminate entro due anni al massimo dal momento in cui la causa è stata istituita: altrimenti, alla scadenza di tale periodo, sarà libero per le parti, o per una di esse, ricorrere a giudici superiori, ma altrimenti competenti, che prenderanno in carico la causa così come si troverà allora, e si preoccuperanno che sia terminata con tutta la sollecitudine possibile; né, prima di tale periodo, le cause saranno affidate ad altri (che agli Ordinari), né da essi trasferite; né gli appelli interposti da tali parti saranno ricevuti da alcun giudice superiore; né alcuna commissione, o inibizione sarà emessa da essi, se non su una sentenza definitiva, o una che ne abbia la forza, e il cui pregiudizio derivante non possa essere riparato da un appello da quella sentenza definitiva. Da quanto sopra sono da eccettuare quelle cause che, in conformità alle disposizioni dei canoni, devono essere giudicate davanti alla Sede Apostolica, o quelle che il Sommo Pontefice Romano giudicherà opportuno, per una causa urgente e ragionevole, nominare, o avocare, per la propria udienza, con uno speciale rescritto sotto la firma di Sua Santità firmato di sua propria mano.

Inoltre, le cause matrimoniali e criminali non saranno lasciate al giudizio di decani, arcidiaconi e altri inferiori, anche quando sono in corso di visita, ma saranno riservate all'esame e alla giurisdizione del solo vescovo; anche se ci fosse, in questo momento, una causa pendente, in qualsiasi stadio del procedimento si trovi, tra qualsiasi vescovo e il decano, o arcidiacono, riguardante la cognizione di questa classe di cause: e se, in una qualsiasi suddetta causa matrimoniale, una delle parti proverà veramente la sua proprietà alla presenza del vescovo, non sarà costretto a perorare fuori dalla provincia, né nel secondo né nel terzo stadio della causa, a meno che l'altra parte non provveda al suo mantenimento e sostenga anche le spese della causa.

Anche i legati, anche se de latere, i nunzi, i governatori ecclesiastici o altri, non solo non presumeranno, in virtù di qualsiasi potere, di impedire ai vescovi nelle cause suddette, o in qualsiasi modo di sottrarre loro, o di disturbare la loro giurisdizione, ma non procederanno nemmeno contro chierici, o altre persone ecclesiastiche, finché il vescovo non sia stato prima interpellato e si sia mostrato negligente; altrimenti i loro procedimenti e ordinanze non avranno alcun valore, e saranno tenuti a risarcire le parti per i danni che hanno subito.

Inoltre, qualora un individuo faccia appello nei casi consentiti dalla legge, o presenti un reclamo riguardante qualsiasi rimostranza, o ricorra, come predetto, a un giudice, a causa del decorso di due anni, sarà tenuto a trasferire, a proprie spese, al giudice d'appello, tutti gli atti del procedimento che hanno avuto luogo davanti al vescovo, avendo tuttavia dato preventivamente avviso di ciò al suddetto vescovo; affinché, se gli sembrasse opportuno comunicare qualsiasi informazione sulla causa, possa renderne edotto il giudice d'appello. Ma se l'appellato comparirà, allora sarà anch'egli tenuto a sostenere la sua quota delle spese di trasferimento di tali atti, a condizione che desideri farne uso; a meno che non sia consuetudine del luogo agire diversamente, vale a dire, che l'intero costo debba essere sostenuto dall'appellante.

Inoltre, il notaio sarà tenuto a fornire all'appellante, previo pagamento della tariffa adeguata, una copia degli atti non appena possibile, e al più tardi entro un mese. E qualora quel notaio si rendesse colpevole di qualsiasi frode nel ritardare la consegna di tale copia, sarà sospeso dall'esercizio del suo ufficio, a discrezione dell'Ordinario, e condannato a pagare il doppio delle spese della causa, che saranno divise tra l'appellante e i poveri del luogo. Ma se anche il giudice fosse a conoscenza di, e complice in, questo ritardo, o se in qualsiasi altro modo sollevasse ostacoli affinché l'intero procedimento venga consegnato all'appellante entro il termine predetto, sarà soggetto alla stessa pena del pagamento del doppio delle spese, come sopra; nonostante, per quanto riguarda tutte le suddette questioni, qualsiasi privilegio, indulto, patto, che vincoli solo i loro autori, e qualsiasi altra consuetudine contraria.

CAPITOLO XXI. Si dichiara che, con alcune parole usate in precedenza, non viene modificato il consueto modo di trattare gli affari nei Concili Generali.

Il santo Sinodo, desiderando che in futuro non sorga alcuna occasione di dubbio dai decreti che ha pubblicato, a spiegazione delle parole contenute in un decreto pubblicato nella prima Sessione sotto il nostro beatissimo signore, Pio IV, vale a dire, “che, su proposta dei legati e dei presidenti, sembreranno al suddetto santo Sinodo idonee e appropriate per lenire le calamità di questi tempi, porre fine alle controversie riguardanti la religione, frenare le lingue ingannevoli, correggere gli abusi dei costumi depravati e procurare alla chiesa una vera e cristiana pace”, dichiara che non era Sua intenzione che, con le parole precedenti, il modo abituale di trattare le questioni nei Concili generali venisse in alcun modo cambiato; o che qualcosa di nuovo, oltre a ciò che è stato finora stabilito dai sacri canoni, o dalla forma dei Concili generali, venisse aggiunto a, o tolto da, chiunque.

INDIZIONE DELLA PROSSIMA SESSIONE

Inoltre, lo stesso sacro e santo Sinodo ordina e decreta che la prossima Sessione si tenga il giovedì dopo la Concezione della Beata Vergine Maria, che sarà il nono giorno del prossimo dicembre, con il potere anche di abbreviare tale termine. In tale Sessione si tratterà del sesto ## CAPITOLO che è ora rinviato a quel momento, e dei restanti ## CAPITOLI sulla Riforma che sono già stati esposti, e di altre questioni che vi si riferiscono. E se sembrerà opportuno, e il tempo lo consentirà, potranno essere trattati anche alcuni dogmi, come a tempo debito saranno proposti nelle congregazioni.

Il termine fissato per la Sessione è stato abbreviato.



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