
Sessione 6: SULLA GIUSTIFICAZIONE
PRIMO DECRETO
Celebrato il tredicesimo giorno del mese di gennaio 1547.
Proemio.
Poiché in questo tempo, non senza il naufragio di molte anime e grave detrimento per l'unità della Chiesa, si è diffusa una certa dottrina erronea riguardante la Giustificazione; il sacro, santo, ecumenico e generale Sinodo di Trento, legittimamente riunito nello Spirito Santo - presieduto dai reverendissimi signori Giammaria del Monte, vescovo di Palestrina, e Marcello del titolo di Santa Croce in Gerusalemme, sacerdote, cardinali della santa Chiesa Romana e legati apostolici a latere, in nome del nostro santissimo padre e signore in Cristo, Paolo III, per provvidenza di Dio, Papa - si propone, a lode e gloria di Dio Onnipotente, alla tranquillità della Chiesa e alla salvezza delle anime, di esporre a tutti i fedeli di Cristo la vera e sana dottrina riguardante la suddetta Giustificazione; dottrina che il sole di giustizia, Cristo Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede, ha insegnato, che gli apostoli hanno trasmesso e che la Chiesa Cattolica, ricordatane dallo Spirito Santo, ha sempre conservato; vietando severamente che chiunque d'ora in poi presuma di credere, predicare o insegnare diversamente da quanto definito e dichiarato dal presente decreto.

CAPITOLO I. Dell'incapacità della natura e della legge di giustificare l'uomo.
Il santo Sinodo dichiara innanzitutto che, per una corretta e sana comprensione della dottrina della Giustificazione, è necessario che ciascuno riconosca e confessi che, poiché tutti gli uomini avevano perduto la loro innocenza nella prevaricazione di Adamo - essendo divenuti impuri e, come dice l'apostolo, per natura figli dell'ira, come (questo Sinodo) ha esposto nel decreto sul peccato originale - essi erano talmente servi del peccato e sotto il potere del diavolo e della morte, che non solo i Gentili per la forza della natura, ma nemmeno i Giudei per la lettera stessa della legge di Mosè, potevano esserne liberati o risorgere; sebbene il libero arbitrio, per quanto attenuato nelle sue forze e piegato, non fosse affatto estinto in loro.

CAPITOLO II. Della dispensazione e del mistero dell'avvento di Cristo.
Da ciò avvenne che il Padre celeste, padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione, quando giunse quella beata pienezza dei tempi, mandò agli uomini Gesù Cristo, il Suo proprio Figlio - che era stato annunciato e promesso a molti dei santi padri sia prima della Legge che durante il tempo della Legge - affinché potesse redimere i Giudei che erano sotto la Legge, e affinché i Gentili, che non ricercavano la giustizia, potessero ottenere la giustizia, e che tutti gli uomini potessero ricevere l'adozione a figli. Dio lo ha proposto come propiziatore, mediante la fede nel suo sangue, per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.

CAPITOLO III. Chi sono i giustificati per mezzo di Cristo.
Ma, sebbene Egli sia morto per tutti, non tutti ricevono il beneficio della Sua morte, ma solo coloro ai quali viene comunicato il merito della Sua passione. Poiché, come in verità gli uomini, se non nascessero propagati dal seme di Adamo, non nascerebbero ingiusti - vedendo che, per quella propagazione, contraggono attraverso di lui, quando sono concepiti, l'ingiustizia come propria - così, se non rinascessero in Cristo, non sarebbero mai giustificati; vedendo che, in quella nuova nascita, viene loro conferita, attraverso il merito della Sua passione, la grazia per la quale sono resi giusti. Per questo beneficio l'apostolo ci esorta a rendere sempre grazie al Padre, che ci ha resi degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, e ci ha liberati dal potere delle tenebre, e ci ha trasferiti nel Regno del Figlio del suo amore, nel quale abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati.

CAPITOLO IV. Viene introdotta una descrizione della Giustificazione dell'empio e del modo in cui avviene sotto la legge di grazia.
Con queste parole viene indicata una descrizione della Giustificazione dell'empio, come un passaggio dallo stato in cui l'uomo nasce figlio del primo Adamo, allo stato di grazia e di adozione a figli di Dio, attraverso il secondo Adamo, Gesù Cristo, nostro Salvatore. E questo passaggio, dopo la promulgazione del Vangelo, non può essere effettuato senza il lavacro della rigenerazione o il desiderio di esso, come è scritto; se un uomo non nasce di nuovo da acqua e Spirito Santo, non può entrare nel Regno di Dio.

CAPITOLO V. Della necessità, negli adulti, della preparazione alla Giustificazione e da dove essa provenga.
Il Sinodo dichiara inoltre che, negli adulti, l'inizio della suddetta Giustificazione deve essere derivato dalla grazia preveniente di Dio, attraverso Gesù Cristo, vale a dire dalla Sua vocazione, per la quale, senza alcun merito da parte loro, essi sono chiamati; affinché coloro che per i peccati erano alienati da Dio, possano essere disposti attraverso la Sua grazia vivificante e assistente, a convertirsi alla propria giustificazione, assentendo liberamente e cooperando con tale grazia: in modo tale che, mentre Dio tocca il cuore dell'uomo mediante l'illuminazione dello Spirito Santo, l'uomo stesso non è del tutto inattivo mentre riceve tale ispirazione, poiché è anche in grado di rifiutarla; tuttavia non è in grado, con il proprio libero arbitrio, senza la grazia di Dio, di muoversi verso la giustizia al Suo cospetto. Perciò, quando è detto nelle sacre scritture: Convertitevi a me e io mi convertirò a voi, siamo ammoniti della nostra libertà; e quando rispondiamo: Convertici, o Signore, a te e noi saremo convertiti, confessiamo di essere prevenuti dalla grazia di Dio.

CAPITOLO VI. Il modo della Preparazione.
Ora essi (gli adulti) sono disposti alla suddetta giustizia quando, eccitati e assistiti dalla grazia divina, concependo la fede dall'ascolto, sono liberamente mossi verso Dio, credendo vere le cose che Dio ha rivelato e promesso - e specialmente questa, che Dio giustifica l'empio per la Sua grazia, attraverso la redenzione che è in Cristo Gesù; e quando, comprendendo di essere peccatori, essi, volgendosi dal timore della giustizia divina da cui sono utilmente agitati, a considerare la misericordia di Dio, sono sollevati alla speranza, confidando che Dio sarà loro propizio per amore di Cristo; e cominciano ad amarlo come fonte di ogni giustizia; e sono quindi mossi contro i peccati da un certo odio e detestazione, vale a dire da quella penitenza che deve essere compiuta prima del battesimo: infine, quando si propongono di ricevere il battesimo, di iniziare una nuova vita e di osservare i comandamenti di Dio. Riguardo a questa disposizione è scritto: Chi si accosta a Dio deve credere che egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano; e, Abbi fiducia, figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati; e, Il timore del Signore scaccia il peccato; e, Fate penitenza e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo; e, Andate dunque, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo; infine, Preparate i vostri cuori al Signore.

CAPITOLO VII. Che cosa sia la giustificazione dell'empio e quali ne siano le cause.
A questa disposizione, o preparazione, segue la Giustificazione stessa, che non è solo remissione dei peccati, ma anche santificazione e rinnovamento dell'uomo interiore, attraverso la ricezione volontaria della grazia e dei doni, per cui l'uomo da ingiusto diventa giusto, e da nemico amico, affinché possa essere erede secondo la speranza della vita eterna.
Di questa Giustificazione le cause sono queste: la causa finale è certamente la gloria di Dio e di Gesù Cristo, e la vita eterna; mentre la causa efficiente è un Dio misericordioso che lava e santifica gratuitamente, segnando e ungendo con lo Spirito Santo della promessa, che è pegno della nostra eredità; ma la causa meritoria è il Suo dilettissimo unigenito, nostro Signore Gesù Cristo, il quale, quando eravamo nemici, per l'eccessiva carità con cui ci ha amati, ha meritato per noi la Giustificazione con la Sua santissima Passione sul legno della croce, e ha fatto soddisfazione per noi a Dio Padre; la causa strumentale è il sacramento del battesimo, che è il sacramento della fede, senza la quale (fede) nessuno è mai stato giustificato; infine, l'unica causa formale è la giustizia di Dio, non quella per cui Egli stesso è giusto, ma quella per cui Egli ci rende giusti, quella, cioè, di cui essendo noi dotati da Lui, siamo rinnovati nello spirito della nostra mente, e non siamo solo reputati, ma siamo veramente chiamati, e siamo, giusti, ricevendo la giustizia dentro di noi, ciascuno secondo la propria misura, che lo Spirito Santo distribuisce a ciascuno come vuole, e secondo la propria disposizione e cooperazione.
Infatti, sebbene nessuno possa essere giusto se non colui al quale sono comunicati i meriti della Passione del nostro Signore Gesù Cristo, tuttavia ciò avviene nella suddetta giustificazione dell'empio, quando per il merito di quella stessa santissima Passione, la carità di Dio è diffusa, dallo Spirito Santo, nei cuori di coloro che sono giustificati, ed è inerente ad essi: da cui l'uomo, attraverso Gesù Cristo, nel quale è innestato, riceve, nella suddetta giustificazione, insieme alla remissione dei peccati, tutti questi (doni) infusi insieme, fede, speranza e carità. Poiché la fede, se non vi si aggiungono speranza e carità, né unisce perfettamente l'uomo a Cristo, né lo rende membro vivo del Suo corpo. Per questo motivo è detto giustamente che la Fede senza le opere è morta e inutile; e, In Cristo Gesù non vale nulla né la circoncisione né l'incirconcisione, ma la fede che opera per mezzo della carità. Questa fede i Catecumeni chiedono alla Chiesa - secondo una tradizione degli apostoli - prima del sacramento del Battesimo; quando chiedono la fede che dona la vita eterna, che, senza speranza e carità, la fede non può donare: da cui anche ascoltano immediatamente quella parola di Cristo: Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Perciò, ricevendo la vera e cristiana giustizia, sono esortati, subito dopo essere nati di nuovo, a conservarla pura e immacolata, come la prima veste data loro attraverso Gesù Cristo in luogo di quella che Adamo, con la sua disobbedienza, perse per sé e per noi, affinché possano portarla davanti al tribunale del nostro Signore Gesù Cristo e possano avere la vita eterna.

CAPITOLO VIII. In che modo si debba intendere che l'empio è giustificato per fede e gratuitamente.
E poiché l'Apostolo dice che l'uomo è giustificato per fede e gratuitamente, quelle parole devono essere intese nel senso che il consenso perpetuo della Chiesa Cattolica ha sostenuto ed espresso; vale a dire, che siamo detti giustificati per fede perché la fede è l'inizio della salvezza umana, il fondamento e la radice di ogni Giustificazione; senza la quale è impossibile piacere a Dio e giungere alla comunione dei Suoi figli: ma siamo detti giustificati gratuitamente perché nessuna di quelle cose che precedono la giustificazione - sia la fede che le opere - merita la grazia stessa della giustificazione. Infatti, se è una grazia, non è più per le opere, altrimenti, come dice lo stesso Apostolo, la grazia non è più grazia.

CAPITOLO IX. Contro la vana fiducia degli Eretici.
Ma, sebbene sia necessario credere che i peccati non sono rimessi, né mai furono rimessi se non gratuitamente per la misericordia di Dio per amore di Cristo; tuttavia non si deve dire che i peccati siano perdonati, o siano stati perdonati, a chiunque si vanti della sua fiducia e certezza della remissione dei suoi peccati, e si riposi solo su quella; vedendo che essa può esistere, anzi esiste ai nostri giorni, tra eretici e scismatici; e con grande veemenza questa vana fiducia, aliena da ogni pietà, viene predicata in opposizione alla Chiesa Cattolica. Ma non si deve nemmeno asserire che coloro che sono veramente giustificati debbano necessariamente, senza alcun dubbio, stabilire dentro di sé di essere giustificati, e che nessuno è assolto dai peccati e giustificato se non chi crede per certo di essere assolto e giustificato; e che l'assoluzione e la giustificazione sono effettuate da questa sola fede: come se chi non ha questa convinzione dubitasse delle promesse di Dio e dell'efficacia della morte e risurrezione di Cristo. Poiché, come nessuna persona pia deve dubitare della misericordia di Dio, del merito di Cristo e della virtù ed efficacia dei sacramenti, così ciascuno, quando guarda a se stesso, alla propria debolezza e indisposizione, può avere timore e apprensione riguardo alla propria grazia; vedendo che nessuno può sapere con una certezza di fede, che non può essere soggetta a errore, di aver ottenuto la grazia di Dio.

CAPITOLO X. Dell'accrescimento della Giustificazione ricevuta.
Essendo, dunque, stati così giustificati e resi amici e familiari di Dio, avanzando di virtù in virtù, essi sono rinnovati, come dice l'Apostolo, di giorno in giorno; cioè, mortificando le membra della propria carne e presentandole come strumenti di giustizia per la santificazione, essi, attraverso l'osservanza dei comandamenti di Dio e della Chiesa, cooperando la fede con le buone opere, crescono in quella giustizia che hanno ricevuto attraverso la grazia di Cristo, e sono ulteriormente giustificati, come è scritto: Chi è giusto, sia giustificato ancora; e ancora, Non aver paura di essere giustificato fino alla morte; e anche, Vedete che per le opere l'uomo è giustificato, e non per la sola fede. E questo accrescimento della giustificazione la santa Chiesa chiede, quando prega: “Dacci, o Signore, accrescimento di fede, speranza e carità.”

CAPITOLO XI. Dell'osservanza dei Comandamenti, e della loro necessità e possibilità.
Ma nessuno, per quanto giustificato, deve ritenersi esente dall'osservanza dei comandamenti; nessuno deve fare uso di quel detto temerario, proibito dai Padri sotto anatema, che l'osservanza dei comandamenti di Dio sia impossibile per chi è giustificato. Poiché Dio non comanda cose impossibili, ma, comandando, ti ammonisce sia di fare ciò che puoi, sia di pregare per ciò che non puoi (fare), e ti aiuta affinché tu possa; i cui comandamenti non sono pesanti; il cui giogo è dolce e il cui carico leggero. Poiché coloro che sono figli di Dio amano Cristo; ma coloro che lo amano, osservano i suoi comandamenti, come Egli stesso testimonia; cosa che, certamente, con l'aiuto divino, possono fare. Poiché, sebbene durante questa vita mortale gli uomini, per quanto santi e giusti, a volte cadano almeno in peccati lievi e quotidiani, che sono anche chiamati veniali, non per questo cessano di essere giusti. Poiché quel grido del giusto, Rimetti a noi i nostri debiti, è sia umile che vero. E per questa causa, i giusti stessi dovrebbero sentirsi maggiormente obbligati a camminare nella via della giustizia, in quanto, essendo già liberati dai peccati, ma resi servi di Dio, sono in grado, vivendo sobriamente, giustamente e piamente, di procedere attraverso Gesù Cristo, per mezzo del quale hanno avuto accesso a questa grazia.
Poiché Dio non abbandona coloro che una volta sono stati giustificati dalla Sua grazia, a meno che non sia prima abbandonato da loro. Perciò, nessuno deve illudersi con la sola fede, immaginando che per la sola fede egli sia reso erede e otterrà l'eredità, anche se non soffre con Cristo, affinché possa essere anche glorificato con lui. Poiché anche Cristo stesso, come dice l'Apostolo, sebbene fosse figlio di Dio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì, e consumato, divenne, per tutti coloro che gli obbediscono, causa di salvezza eterna. Per questa causa lo stesso Apostolo ammonisce i giustificati, dicendo: Non sapete che coloro che corrono nella gara, corrono tutti, ma uno solo riceve il premio? Correte in modo da ottenerlo. Io dunque corro così, non come all'incerto: combatto così, non come chi batte l'aria, ma castigo il mio corpo e lo riduco in schiavitù; affinché forse, dopo aver predicato agli altri, io stesso non divenga un reprobo. Così anche il principe degli apostoli, Pietro: Adoperatevi maggiormente affinché con le buone opere rendiate sicura la vostra vocazione ed elezione. Facendo queste cose, non peccherete mai. Da ciò è chiaro che si oppongono alla dottrina ortodossa della religione coloro che asseriscono che l'uomo giusto pecca, venialmente almeno, in ogni buona opera; o, cosa ancora più insopportabile, che merita pene eterne; come pure coloro che affermano che i giusti peccano in tutte le loro opere, se, in quelle opere, essi, insieme a questo scopo principale che Dio sia glorificato, hanno di mira anche la ricompensa eterna, per eccitare la loro pigrizia e per incoraggiarsi a correre nella corsa: mentre è scritto: Ho inclinato il mio cuore a compiere tutte le tue giustificazioni per la ricompensa: e, riguardo a Mosè, l'Apostolo dice che egli guardava alla ricompensa.

CAPITOLO XII. Che si deve evitare una temeraria presunzione in materia di Predestinazione.
Nessuno, inoltre, finché è in questa vita mortale, deve presumere tanto riguardo al segreto mistero della divina predestinazione, da determinare con certezza di essere sicuramente nel numero dei predestinati; come se fosse vero che colui che è giustificato non possa più peccare, o, se pecca, che debba promettersi un sicuro pentimento; poiché, eccetto per speciale rivelazione, non si può sapere chi Dio abbia scelto per Sé.

CAPITOLO XIII. Del dono della Perseveranza.
Così anche riguardo al dono della perseveranza, di cui è scritto: Chi persevererà fino alla fine, sarà salvato: dono che non può derivare da altri che da Colui che è in grado di stabilire chi sta in piedi affinché perseveri, e di restaurare chi cade: nessuno qui si prometta nulla come certo con un'assoluta certezza; sebbene tutti debbano riporre una ferma speranza nell'aiuto di Dio. Poiché Dio, a meno che gli uomini stessi non manchino alla Sua grazia, come ha iniziato l'opera buona, così la porterà a compimento, operando (in loro) il volere e l'agire. Tuttavia, coloro che credono di stare in piedi, badino di non cadere, e, con timore e tremore compiano la propria salvezza, nelle fatiche, nelle veglie, nelle elemosine, nelle preghiere e nelle oblazioni, nei digiuni e nella castità: poiché, sapendo di essere nati di nuovo a una speranza di gloria, ma non ancora alla gloria, devono temere per il combattimento che ancora rimane con la carne, con il mondo, con il diavolo, nel quale non possono essere vittoriosi, a meno che, con la grazia di Dio, non siano obbedienti all'Apostolo, che dice: Siamo debitori, non alla carne, di vivere secondo la carne; poiché se vivete secondo la carne, morirete; ma se con lo spirito mortificate le opere della carne, vivrete.

CAPITOLO XIV. Dei caduti e della loro restaurazione.
Riguardo a coloro che, per peccato, sono caduti dalla grazia di Giustificazione ricevuta, essi possono essere nuovamente giustificati, quando, eccitati da Dio, attraverso il sacramento della Penitenza avranno ottenuto il recupero, per il merito di Cristo, della grazia perduta: poiché questo modo di Giustificazione è la riparazione dei caduti: che i santi Padri hanno giustamente chiamato una seconda tavola dopo il naufragio della grazia perduta. Poiché, a favore di coloro che cadono in peccato dopo il battesimo, Cristo Gesù istituì il sacramento della Penitenza, quando disse: Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati, saranno rimessi, e a chi li riterrete, saranno ritenuti. Da cui si deve insegnare che la penitenza di un cristiano, dopo la sua caduta, è molto diversa da quella al (suo) battesimo; e che in essa sono inclusi non solo una cessazione dai peccati, e una detestazione di essi, o un cuore contrito e umile, ma anche la confessione sacramentale dei detti peccati - almeno nel desiderio, e da farsi a suo tempo - e l'assoluzione sacerdotale; e parimenti la soddisfazione mediante digiuni, elemosine, preghiere e gli altri pii esercizi di una vita spirituale; non certo per la pena eterna - che è, insieme alla colpa, rimessa, sia dal sacramento, sia dal desiderio del sacramento - ma per la pena temporale, che, come insegnano le sacre scritture, non sempre è interamente rimessa, come avviene nel battesimo, a coloro che, ingrati verso la grazia di Dio che hanno ricevuto, hanno contristato lo Spirito Santo, e non hanno temuto di violare il tempio di Dio. Riguardo a tale penitenza è scritto: Ricordati da dove sei caduto; fai penitenza, e fa' le prime opere. E ancora: La tristezza secondo Dio opera una penitenza ferma verso la salvezza. E ancora: Fate penitenza, e portate frutti degni di penitenza.

CAPITOLO XV. Che, per ogni peccato mortale, si perde la grazia, ma non la fede.
In opposizione anche agli ingegni sottili di certi uomini, che, con discorsi piacevoli e buone parole, seducono i cuori degli innocenti, si deve mantenere che la grazia di Giustificazione ricevuta si perde, non solo per infedeltà per cui anche la fede stessa si perde, ma anche per qualsiasi altro peccato mortale, sebbene la fede non sia perduta; difendendo così la dottrina della legge divina, che esclude dal regno di Dio non solo gli increduli, ma anche i fedeli (che sono) fornicatori, adulteri, effeminati, giacenti con uomini, ladri, avari, ubriaconi, maldicenti, rapinatori, e tutti gli altri che commettono peccati mortali; dai quali, con l'aiuto della grazia divina, possono astenersi, e a causa dei quali sono separati dalla grazia di Cristo.

CAPITOLO XVI. Del frutto della Giustificazione, cioè del merito delle buone opere e della natura di tale merito.
Davanti agli uomini, dunque, che sono stati giustificati in questo modo - sia che abbiano conservato ininterrottamente la grazia ricevuta, sia che l'abbiano recuperata quando perduta - devono essere poste le parole dell'Apostolo: Abbondate in ogni opera buona, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore; poiché Dio non è ingiusto, da dimenticare la vostra opera, e l'amore che avete mostrato nel suo nome; e non perdete la vostra fiducia, che ha una grande ricompensa. E, per questa causa, la vita eterna deve essere proposta a coloro che operano bene fino alla fine, e sperano in Dio, sia come una grazia misericordiosamente promessa ai figli di Dio attraverso Gesù Cristo, sia come una ricompensa che è secondo la promessa di Dio stesso, da rendere fedelmente alle loro buone opere e meriti. Poiché questa è quella corona di giustizia che l'Apostolo dichiarò essere, dopo il suo combattimento e la sua corsa, riposta per lui, da essere resa a lui dal giusto giudice, e non solo a lui, ma anche a tutti coloro che amano la sua venuta. Poiché, mentre Gesù Cristo stesso infonde continuamente la sua virtù nei detti giustificati - come il capo nelle membra, e la vite nei tralci - e questa virtù sempre precede e accompagna e segue le loro buone opere, che senza di essa non potrebbero in alcun modo essere gradite e meritorie davanti a Dio - dobbiamo credere che nulla di più manchi ai giustificati, per evitare che siano considerati aver, con quelle stesse opere che sono state compiute in Dio, pienamente soddisfatto la legge divina secondo lo stato di questa vita, e aver veramente meritato la vita eterna, da ottenersi anche nel suo (debito) tempo, se così fosse, tuttavia, che essi partano in grazia: vedendo che Cristo, nostro Salvatore, dice: Se qualcuno berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà sete in eterno; ma diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla per la vita eterna.
Così, né la nostra giustizia è stabilita come nostra come da noi stessi; né la giustizia di Dio è ignorata o ripudiata: poiché quella giustizia che è chiamata nostra, perché siamo giustificati dal fatto che essa è inerente in noi, quella stessa è (la giustizia) di Dio, perché è infusa in noi da Dio, attraverso il merito di Cristo. Né questo deve essere omesso - che sebbene, nelle sacre scritture, tanto sia attribuito alle buone opere, che Cristo promette, che anche chi darà da bere un bicchiere d'acqua fredda a uno dei suoi più piccoli, non perderà la sua ricompensa; e l'Apostolo testimonia che, Quella che al presente è momentanea e leggera della nostra tribolazione, opera per noi oltre misura eccellentemente un eterno peso di gloria; tuttavia Dio non voglia che un cristiano confidi o si glori in se stesso, e non nel Signore, la cui generosità verso tutti gli uomini è così grande, che Egli vuole che le cose che sono i Suoi doni siano i loro meriti. E poiché in molte cose tutti offendiamo, ognuno deve avere davanti agli occhi, così la severità e il giudizio, come la misericordia e la bontà (di Dio); né alcuno deve giudicare se stesso, anche se non è consapevole di nulla in se stesso; perché l'intera vita dell'uomo deve essere esaminata e giudicata, non dal giudizio dell'uomo, ma di Dio, che porterà alla luce le cose nascoste delle tenebre, e manifesterà i consigli dei cuori, e allora ogni uomo avrà lode da Dio, che, come è scritto, renderà a ogni uomo secondo le sue opere. Dopo questa dottrina cattolica sulla Giustificazione, che chi non riceve fedelmente e fermamente non può essere giustificato, è parso bene al santo Sinodo aggiungere questi canoni, affinché tutti possano conoscere non solo ciò che devono tenere e seguire, ma anche ciò che devono evitare e fuggire.

SULLA GIUSTIFICAZIONE
CANONI
CANONE I.-Se qualcuno dice che l'uomo può essere giustificato davanti a Dio dalle sue proprie opere, sia compiute attraverso l'insegnamento della natura umana, sia quello della legge, senza la grazia di Dio attraverso Gesù Cristo; sia anatema.
CANONE II.-Se qualcuno dice che la grazia di Dio, attraverso Gesù Cristo, è data solo per questo, che l'uomo possa essere in grado di vivere più facilmente giustamente, e di meritare la vita eterna, come se, per libero arbitrio senza grazia, fosse in grado di fare entrambe le cose, sebbene a stento e con difficoltà; sia anatema.
CANONE III.-Se qualcuno dice che senza l'ispirazione preveniente dello Spirito Santo, e senza il suo aiuto, l'uomo può credere, sperare, amare, o essere penitente come deve, in modo che la grazia di Giustificazione possa essergli conferita; sia anatema.
CANONE IV.-Se qualcuno dice che il libero arbitrio dell'uomo, mosso ed eccitato da Dio, assentendo a Dio che eccita e chiama, non coopera in alcun modo verso il disporsi e prepararsi per ottenere la grazia di Giustificazione; che non può rifiutare il suo consenso, se volesse, ma che, come qualcosa di inanimato, non fa nulla e rimane meramente passivo; sia anatema.
CANONE V.-Se qualcuno dice che, dal peccato di Adamo, il libero arbitrio dell'uomo è perduto ed estinto; o che è una cosa con solo un nome, anzi un nome senza una realtà, un figmento, infine, introdotto nella Chiesa da Satana; sia anatema.
CANONE VI.-Se qualcuno dice che non è in potere dell'uomo rendere le sue vie malvagie, ma che le opere che sono malvagie Dio le opera così come quelle che sono buone, non permissivamente solo, ma propriamente, e da Sé, in tal modo che il tradimento di Giuda non è meno la Sua propria opera della vocazione di Paolo; sia anatema.
CANONE VII.-Se qualcuno dice che tutte le opere compiute prima della Giustificazione, in qualunque modo siano compiute, sono veramente peccati, o meritano l'odio di Dio; o che quanto più uno si sforza di disporsi alla grazia, tanto più gravemente pecca: sia anatema.
CANONE VIII.-Se qualcuno dice che il timore dell'inferno - per cui, addolorandoci per i nostri peccati, fuggiamo alla misericordia di Dio, o ci asteniamo dal peccare - è un peccato, o rende i peccatori peggiori; sia anatema. CANONE IX.-Se qualcuno dice che per la sola fede l'empio è giustificato; in tal modo da intendere che nient'altro è richiesto per cooperare al fine di ottenere la grazia di Giustificazione, e che non è in alcun modo necessario che egli sia preparato e disposto dal movimento della sua propria volontà; sia anatema.
CANONE X.-Se qualcuno dice che gli uomini sono giusti senza la giustizia di Cristo, per la quale Egli ha meritato per noi di essere giustificati; o che è per quella giustizia stessa che essi sono formalmente giusti; sia anatema.
CANONE XI.-Se qualcuno dice che gli uomini sono giustificati, o dalla sola imputazione della giustizia di Cristo, o dalla sola remissione dei peccati, con l'esclusione della grazia e della carità che è infusa nei loro cuori dallo Spirito Santo, ed è inerente in essi; o anche che la grazia, per la quale siamo giustificati, è solo il favore di Dio; sia anatema.
CANONE XII.-Se qualcuno dice che la fede giustificante non è altro che fiducia nella divina misericordia che rimette i peccati per amore di Cristo; o che questa fiducia sola è ciò per cui siamo giustificati; sia anatema.
CANONE XIII.-Se qualcuno dice che è necessario per ognuno, per ottenere la remissione dei peccati, che creda per certo, e senza alcuna esitazione derivante dalla sua propria infermità e disposizione, che i suoi peccati gli sono perdonati; sia anatema.
CANONE XIV.-Se qualcuno dice che l'uomo è veramente assolto dai suoi peccati e giustificato, perché ha creduto sicuramente di essere assolto e giustificato; o che nessuno è veramente giustificato se non colui che crede di essere giustificato; e che, per questa sola fede, l'assoluzione e la giustificazione sono effettuate; sia anatema.
CANONE XV.-Se qualcuno dice che un uomo, che è nato di nuovo e giustificato, è tenuto per fede a credere di essere sicuramente nel numero dei predestinati; sia anatema.
CANONE XVI.-Se qualcuno dice che avrà per certo, di un'assoluta e infallibile certezza, quel grande dono della perseveranza fino alla fine - a meno che non abbia imparato questo per speciale rivelazione; sia anatema.
CANONE XVII.-Se qualcuno dice che la grazia di Giustificazione è raggiunta solo da coloro che sono predestinati alla vita; ma che tutti gli altri che sono chiamati, sono chiamati sì, ma non ricevono la grazia, essendo, per potenza divina, predestinati al male; sia anatema.
CANONE XVIII.-Se qualcuno dice che i comandamenti di Dio sono, anche per uno che è giustificato e costituito in grazia, impossibili da osservare; sia anatema.
CANONE XIX.-Se qualcuno dice che nulla oltre la fede è comandato nel Vangelo; che le altre cose sono indifferenti, né comandate né proibite, ma libere; o che i dieci comandamenti non appartengono in alcun modo ai cristiani; sia anatema.
CANONE XX.-Se qualcuno dice che l'uomo che è giustificato e per quanto perfetto non è tenuto a osservare i comandamenti di Dio e della Chiesa, ma solo a credere; come se davvero il Vangelo fosse una nuda e assoluta promessa di vita eterna, senza la condizione di osservare i comandamenti; sia anatema.
CANONE XXI.-Se qualcuno dice che Cristo Gesù è stato dato da Dio agli uomini, come un redentore in cui confidare, e non anche come un legislatore a cui obbedire; sia anatema.
CANONE XXII.-Se qualcuno dice che il giustificato, o è in grado di perseverare, senza l'aiuto speciale di Dio, nella giustizia ricevuta; o che, con quell'aiuto, non è in grado; sia anatema.
CANONE XXIII.-Se qualcuno dice che un uomo una volta giustificato non può più peccare, né perdere la grazia, e che perciò colui che cade e pecca non è mai stato veramente giustificato; o, d'altra parte, che è in grado, durante tutta la sua vita, di evitare tutti i peccati, anche quelli veniali - eccetto per un privilegio speciale da Dio, come la Chiesa sostiene riguardo alla Beata Vergine; sia anatema.
CANONE XXIV.-Se qualcuno dice che la giustizia ricevuta non è conservata e anche aumentata davanti a Dio attraverso le buone opere; ma che le dette opere sono meramente i frutti e i segni della Giustificazione ottenuta, ma non una causa dell'aumento di essa; sia anatema.
CANONE XXV.-Se qualcuno dice che, in ogni buona opera, il giusto pecca venialmente almeno, o - cosa ancora più intollerabile - mortalmente, e di conseguenza merita pene eterne; e che per questa causa solo non è dannato, che Dio non imputa quelle opere a dannazione; sia anatema.
CANONE XXVI.-Se qualcuno dice che i giusti non devono, per le loro buone opere compiute in Dio, aspettarsi e sperare in una ricompensa eterna da Dio, attraverso la Sua misericordia e il merito di Gesù Cristo, se perseverano fino alla fine nel fare il bene e nell'osservare i comandamenti divini; sia anatema.
CANONE XXVII.-Se qualcuno dice che non c'è altro peccato mortale se non quello di infedeltà; o che la grazia una volta ricevuta non è persa per nessun altro peccato, per quanto grave ed enorme, salvo quello di infedeltà; sia anatema.
CANONE XXVIII.-Se qualcuno dice che, persa la grazia per il peccato, anche la fede è sempre persa con essa; o che la fede che rimane, sebbene non sia una fede viva, non è una vera fede; o che colui, che ha fede senza carità, non è un cristiano; sia anatema.
CANONE XXIX.-Se qualcuno dice che colui che è caduto dopo il battesimo non può, per la grazia di Dio, rialzarsi; o che può sì recuperare la giustizia perduta, ma per la sola fede, senza il sacramento della Penitenza, contrariamente a quanto la santa Chiesa romana e universale - istruita da Cristo e dai suoi Apostoli - ha finora professato, osservato e insegnato; sia anatema.
CANONE XXX.-Se qualcuno dice che, dopo aver ricevuto la grazia della Giustificazione, a ogni peccatore penitente la colpa viene rimessa e il debito della pena eterna viene cancellato in modo tale che non rimane alcun debito di pena temporale da scontare, né in questo mondo, né nel prossimo in Purgatorio, prima che possa essergli aperta la porta del regno dei cieli; sia anatema.
CANONE XXXI.-Se qualcuno dice che il giustificato pecca quando compie buone opere in vista di una ricompensa eterna; sia anatema.
CANONE XXXII.-Se qualcuno dice che le buone opere di un giustificato sono doni di Dio in modo tale da non essere anche buoni meriti di colui che è giustificato; o che il suddetto giustificato, mediante le buone opere che compie attraverso la grazia di Dio e il merito di Gesù Cristo, di cui è membro vivo, non merita veramente un aumento di grazia, la vita eterna e il conseguimento di tale vita eterna - se tuttavia egli muore in grazia - e anche un aumento di gloria; sia anatema.
CANONE XXXIII.-Se qualcuno dice che, con la dottrina cattolica sulla Giustificazione, esposta da questo santo Sinodo nel presente decreto, si reca in qualche modo pregiudizio alla gloria di Dio o ai meriti del nostro Signore Gesù Cristo, e non piuttosto che la verità della nostra fede, e in definitiva la gloria di Dio e di Gesù Cristo, ne risultano (più) illustri; sia anatema.

DECREE ON REFORMATION

SECONDO DECRETO

CHAPTER I.
È opportuno che i prelati risiedano nelle proprie chiese; se agiscono diversamente, le pene dell'antica legge sono rinnovate contro di loro e ne vengono decretate di nuove.
Lo stesso sacro e santo Sinodo - presieduto dagli stessi legati della Sede Apostolica - desiderando applicarsi al ripristino della disciplina ecclesiastica, che è eccessivamente rilassata, e a correggere i costumi depravati del clero e del popolo cristiano, ha ritenuto opportuno iniziare da coloro che presiedono le chiese maggiori; poiché l'integrità di chi governa è la salvezza di chi è governato. Confidando, pertanto, che per la misericordia del nostro Signore e Dio, e per la provvida vigilanza del Suo vicario in terra, accadrà sicuramente per il futuro che coloro che sono più degni - e la cui vita precedente, in ogni sua fase, dall'infanzia agli anni più maturi, essendo stata lodevolmente trascorsa negli esercizi della disciplina ecclesiastica, testimonia a loro favore - saranno assunti al governo delle chiese, in conformità con le venerabili ordinanze dei Padri, poiché è un peso la cui gravità sarebbe formidabile anche per gli angeli: (il Sinodo) ammonisce tutti coloro che, sotto qualsiasi nome e titolo, sono preposti a qualsiasi chiesa patriarcale, primaziale, metropolitana e cattedrale, e con la presente ritiene tutti costoro ammoniti, affinché, prestando attenzione a se stessi e all'intero gregge, nel quale lo Spirito Santo li ha posti a governare la Chiesa di Dio che egli ha acquistato con il proprio sangue, siano vigilanti, come ingiunge l'Apostolo, che lavorino in ogni cosa e adempiano al loro ministero: ma sappiano che non possono adempierlo se, come mercenari, abbandonano i greggi a loro affidati e non si applicano alla custodia delle proprie pecore, il cui sangue sarà richiesto dalle loro mani dal Giudice Supremo; vedendo che è certissimo che, se il lupo ha divorato le pecore, non sarà ammessa la scusa del pastore che non ne sapeva nulla. Alla luce di queste gravi responsabilità, il Council of Trent session eight sottolinea la necessità di un impegno sincero verso la vigilanza spirituale e la cura pastorale tra coloro a cui è affidata la guida delle loro congregazioni. Il Sinodo esorta i leader a impegnarsi attivamente nella vita delle loro comunità, assicurando che i loro insegnamenti e le loro azioni siano in linea con la vera dottrina della Chiesa. Non farlo non solo mette a repentaglio la loro salvezza, ma mette in pericolo le anime di coloro che sono sotto la loro cura. Questo richiamo alla vigilanza trova eco nel concilio di trento sessione nove, dove la gravità delle responsabilità pastorali è ulteriormente illuminata. Si ricorda a tutti i chierici che il loro impegno verso i fedeli non è solo un dovere, ma un obbligo sacro che richiede dedizione incrollabile e integrità morale. Così facendo, non solo adempiono al loro ruolo di pastori, ma proteggono anche la santità della Chiesa e sostengono la fiducia riposta in loro da Dio e dalla comunità che servono. Il Sinodo sottolinea l'importanza della vigilanza e dell'impegno tra i leader della chiesa, poiché la loro responsabilità davanti a Dio comporta conseguenze profonde. Mentre la chiesa cerca di ripristinare l'integrità e la disciplina, la necessità di una gerarchia forte e moralmente retta diventa sempre più evidente, riecheggiando i temi presenti all'interno del concilio di trento panoramica. In definitiva, la conservazione della fede e il benessere spirituale della comunità dipendono dalla diligenza e dalla risolutezza di coloro a cui è affidata la sua cura. Inoltre, il sessione vii del concilio di trento riafferma la necessità di vigilanza e responsabilità tra i leader della chiesa, esortandoli a incarnare le virtù di Cristo nei loro doveri pastorali. È imperativo che non solo guidino con diligenza, ma si sforzino anche per l'elevazione spirituale delle loro comunità, affinché non siano trovati mancanti agli occhi di Dio. Così facendo, non solo adempiranno ai loro obblighi sacri, ma garantiranno anche la santità e l'unità della Chiesa che sono stati chiamati a guidare.
E tuttavia, poiché in questo tempo si trovano alcuni che - come è gravemente da lamentare - dimentichi persino della propria salvezza, e preferendo le cose terrene a quelle celesti, e le cose umane a quelle divine, vagano per varie corti, o, abbandonato il loro ovile e trascurata la cura delle pecore a loro affidate, si tengono occupati con le sollecitudini degli affari temporali; è parso bene al sacro e santo Sinodo rinnovare, come in virtù del presente decreto rinnova, gli antichi canoni promulgati contro i non residenti, i quali (canoni) sono, a causa dei disordini dei tempi e degli uomini, quasi caduti in disuso; e inoltre, per la più fissa residenza degli stessi, e per la riforma dei costumi nella chiesa, è parso bene stabilire e ordinare nel modo seguente: - Se qualcuno, per qualsiasi dignità, grado e preminenza distinto, rimarrà sei mesi consecutivi fuori dalla propria diocesi, cessato ogni legittimo impedimento o giusta e ragionevole causa, sarà assente da una chiesa patriarcale, primaziale, metropolitana o cattedrale, sotto qualsiasi titolo, causa, nome o diritto a lui affidato, incorrerà ipso jure nella pena della perdita di una quarta parte dei frutti di un anno, da applicarsi, da parte di un superiore ecclesiastico, alla fabbrica della chiesa e ai poveri del luogo. E se continuerà a essere assente in questo modo durante altri sei mesi, perderà immediatamente un'altra quarta parte dei frutti da applicarsi allo stesso modo. Ma se la contumacia procederà ancora oltre, il metropolita sarà obbligato, per sottoporlo a una censura più severa dei sacri canoni, a denunciare i suoi vescovi suffraganei assenti, e il più anziano vescovo suffraganeo residente a denunciare il suo metropolita assente, al pontefice romano, sia per lettera che per messaggero, entro lo spazio di tre mesi, sotto la pena, da incorrersi ipso facto, di essere interdetto dall'entrare in chiesa; affinché egli, con l'autorità della sua suprema Sede, possa procedere contro i suddetti prelati non residenti, secondo quanto la maggiore o minore contumacia di ciascuno possa richiedere, e provvedere alle suddette chiese con pastori più utili, come saprà nel Signore essere salutare ed espediente.

CAPITOLO II.
Non è lecito a nessuno che detiene un beneficio che richiede la residenza personale assentarsi, se non per una giusta causa da approvarsi dal vescovo, il quale anche allora dovrà, per la cura delle anime, sostituire un vicario al suo posto, ritirando una porzione dei frutti.
Coloro che sono inferiori ai vescovi, che detengono a titolo, o in commenda, qualsiasi beneficio ecclesiastico che richieda la residenza personale, sia per legge che per consuetudine, saranno costretti, dai loro Ordinari, a risiedere, mediante idonei rimedi legali; come sembrerà loro opportuno per il buon governo delle chiese e l'avanzamento del servizio di Dio, tenendo conto del carattere dei luoghi e delle persone; e a nessuno saranno di giovamento privilegi o indulti perpetui a favore della non residenza, o della ricezione dei frutti durante l'assenza: le indulgenze e le dispense temporanee, tuttavia, concesse esclusivamente per cause vere e ragionevoli, e che devono essere legittimamente provate davanti all'Ordinario, rimarranno in vigore; nei quali casi tuttavia, sarà compito dei vescovi, come delegati in questa materia dalla Sede Apostolica, provvedere affinché, deputando vicari competenti e assegnando loro una porzione adeguata dei frutti, la cura delle anime non sia in alcun modo trascurata; nessun privilegio o esenzione di sorta sarà di giovamento a nessuno a questo riguardo.

CHAPTER III.
Gli eccessi dei chierici secolari e dei Regolari che vivono fuori dai loro monasteri saranno corretti dall'Ordinario del luogo.
I prelati delle chiese si applicheranno prudentemente e diligentemente a correggere gli eccessi dei loro sudditi; e nessun chierico secolare, con il pretesto di un privilegio personale, o alcun Regolare, che viva fuori dal suo monastero, sarà considerato, se trasgredisce, esente dall'essere visitato, punito e corretto, con il pretesto di un privilegio del suo ordine, dall'Ordinario del luogo, in quanto delegato a questo scopo dalla Sede Apostolica.

CAPITOLO IV.
I vescovi e gli altri prelati maggiori visiteranno qualsiasi chiesa, ogni volta che ce ne sarà bisogno; tutto ciò che potrebbe ostacolare questo decreto è abrogato.
I ## CAPITOLI delle cattedrali e delle altre chiese maggiori, e i loro membri, non potranno - mediante alcuna esenzione, consuetudine, giudizio, giuramento, concordato, che vincolano solo i loro autori e non anche i loro successori - schermarsi dall'essere capaci di essere, in conformità con le ordinanze dei canoni, visitati, corretti e emendati, ogni volta che sarà necessario, anche con autorità apostolica, dai loro vescovi e da altri prelati maggiori, da soli o con coloro che riterranno opportuno avere al loro seguito.

CAPITOLO V.
I vescovi non eserciteranno alcuna funzione pontificale, né ordineranno, in un'altra diocesi.
Non sarà lecito ad alcun vescovo, con il pretesto di qualsiasi privilegio, esercitare funzioni pontificali nella diocesi di un altro, se non con l'esplicito permesso dell'Ordinario del luogo, e riguardo a quelle persone soltanto che sono soggette a quello stesso Ordinario: se il contrario sarà stato fatto, il vescovo sarà ipso facto sospeso dall'esercizio delle funzioni episcopali, e coloro così ordinati (saranno similmente sospesi) dall'esercizio dei loro ordini.

INDIZIONE DELLA PROSSIMA SESSIONE
Vi piace che la prossima Sessione sia celebrata giovedì, quinto giorno dopo la prima domenica della prossima Quaresima, che (giovedì) sarà il terzo giorno del mese di marzo?
Risposero: Ci piace.
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