
Sessione 23: LA VERA E CATTOLICA DOTTRINA SUL SACRAMENTO DELL'ORDINE, DECRETATA E PUBBLICATA DAL SANTO SINODO DI TRENTO, NELLA SETTIMA SESSIONE, IN CONDANNA DEGLI ERRORI DEL NOSTRO TEMPO
DOTTRINA & CANONI
Essendo la settima sotto il Sommo Pontefice, Pio IV, celebrata il quindicesimo giorno di luglio, MDLXIII.

CAPITOLO I. Sull'istituzione del Sacerdozio della Nuova Legge.
Il sacrificio e il sacerdozio sono, per ordinanza di Dio, talmente congiunti che entrambi sono esistiti in ogni legge. Poiché, dunque, nel Nuovo Testamento, la Chiesa Cattolica ha ricevuto, dall'istituzione di Cristo, il santo sacrificio visibile dell'Eucaristia; deve necessariamente confessarsi che vi è, in quella Chiesa, un nuovo, visibile ed esterno sacerdozio, nel quale è stato traslato quello antico. E le sacre Scritture mostrano, e la tradizione della Chiesa Cattolica ha sempre insegnato, che questo sacerdozio fu istituito dallo stesso Signore nostro Salvatore, e che agli apostoli, e ai loro successori nel sacerdozio, fu conferito il potere di consacrare, offrire e amministrare il Suo Corpo e il Suo Sangue, così come di perdonare e ritenere i peccati.

CAPITOLO II. Sui Sette Ordini.
E poiché il ministero di un sacerdozio così santo è una cosa divina; affinché possa essere esercitato in modo più degno e con maggiore venerazione, è stato opportuno che, nel più ordinato assetto della chiesa, vi fossero diversi e molteplici ordini di ministri, per servire il sacerdozio in virtù del loro ufficio; ordini distribuiti in modo tale che coloro che sono già segnati dalla tonsura clericale debbano ascendere attraverso gli ordini minori a quelli maggiori. Poiché le sacre Scritture fanno aperta menzione non solo dei sacerdoti, ma anche dei diaconi; e insegnano, con parole quanto mai solenni, quali cose debbano essere particolarmente curate nella loro Ordinazione; e, fin dall'inizio della chiesa, si sa che erano in uso i nomi dei seguenti ordini e i ministeri propri di ciascuno di essi; vale a dire quelli di suddiacono, accolito, esorcista, lettore e ostiario; sebbene questi non fossero di pari grado: poiché il suddiaconato è classificato tra gli ordini maggiori dai Padri e dai sacri Concili, nei quali leggiamo molto spesso anche degli altri ordini inferiori.

CAPITOLO III. Che l'Ordine è veramente e propriamente un Sacramento.
Poiché, per testimonianza della Scrittura, per tradizione Apostolica e per l'unanime consenso dei Padri, è chiaro che la grazia viene conferita dalla sacra ordinazione, che si compie con parole e segni esteriori, nessuno dovrebbe dubitare che l'Ordine sia veramente e propriamente uno dei sette sacramenti della santa Chiesa. Poiché l'apostolo dice: Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timore, ma di forza, di amore e di disciplina.

CAPITOLO IV. Sulla gerarchia ecclesiastica e sull'Ordinazione.
Ma, poiché nel sacramento dell'Ordine, come pure nel Battesimo e nella Confermazione, viene impresso un carattere che non può essere né cancellato né rimosso; il santo Sinodo condanna a ragione l'opinione di coloro che asseriscono che i sacerdoti del Nuovo Testamento hanno solo un potere temporaneo; e che coloro che sono stati rettamente ordinati una volta, possono tornare laici se non esercitano il ministero della parola di Dio. E se qualcuno afferma che tutti i cristiani sono indistintamente sacerdoti del Nuovo Testamento, o che sono tutti reciprocamente dotati di un uguale potere spirituale, non fa altro che confondere chiaramente la gerarchia ecclesiastica, che è come un esercito schierato in ordine; come se, contrariamente alla dottrina del beato Paolo, tutti fossero apostoli, tutti profeti, tutti evangelisti, tutti pastori, tutti dottori.
Pertanto, il santo Sinodo dichiara che, oltre agli altri gradi ecclesiastici, i vescovi, che sono succeduti al posto degli apostoli, appartengono principalmente a questo ordine gerarchico; che essi sono posti, come dice lo stesso apostolo, dallo Spirito Santo, a governare la Chiesa di Dio; che sono superiori ai sacerdoti; amministrano il sacramento della Confermazione; ordinano i ministri della Chiesa; e che possono compiere molte altre cose; funzioni sulle quali altri di ordine inferiore non hanno alcun potere. Inoltre, il sacro e santo Sinodo insegna che, nell'ordinazione dei vescovi, dei sacerdoti e degli altri ordini, né il consenso, né la vocazione, né l'autorità, sia del popolo, sia di qualsiasi potere civile o magistrato, è richiesta in modo tale che, senza di essa, l'ordinazione sia invalida: anzi, decreta che tutti coloro che, essendo chiamati e istituiti solo dal popolo, o dal potere civile e dal magistrato, ascendono all'esercizio di questi ministeri, e coloro che per propria temerità li assumono, non sono ministri della chiesa, ma devono essere considerati come ladri e briganti, che non sono entrati per la porta.
Queste sono le cose che è parso bene al sacro Sinodo insegnare ai fedeli in Cristo, in termini generali, riguardo al sacramento dell'Ordine. Ma ha deciso di condannare tutto ciò che è contrario ad esso, in canoni espressi e specifici, nel modo seguente; affinché tutti gli uomini, con l'aiuto di Cristo, usando la regola della fede, possano, in mezzo alle tenebre di tanti errori, più facilmente riconoscere e mantenere la verità cattolica.

SUL SACRAMENTO DELL'ORDINE.
CANONE I.–Se qualcuno dice che nel Nuovo Testamento non vi è un sacerdozio visibile ed esterno; o che non vi è alcun potere di consacrare e offrire il vero corpo e sangue del Signore, e di perdonare e ritenere i peccati; ma solo un ufficio e un nudo ministero di predicazione del Vangelo, o che coloro che non predicano non sono affatto sacerdoti; sia anatema.
CANONE II.–Se qualcuno dice che l'ordine, o la sacra ordinazione, non è veramente e propriamente un sacramento istituito da Cristo Signore; o che è una sorta di invenzione umana ideata da uomini non esperti in materia ecclesiastica; o che è solo una sorta di rito per scegliere i ministri della parola di Dio e dei sacramenti; sia anatema.
CANONE III.–Se qualcuno dice che, con la sacra ordinazione, non viene dato lo Spirito Santo; e che invano quindi i vescovi dicono: Ricevete lo Spirito Santo; o che un carattere non viene impresso da tale ordinazione; o che chi è stato una volta sacerdote può tornare laico; sia anatema.
CANONE IV.–Se qualcuno dice che la sacra unzione che la Chiesa usa nella santa ordinazione, non solo non è richiesta, ma deve essere disprezzata ed è perniciosa, così come le altre cerimonie dell'Ordine; sia anatema.
CANONE V.–Se qualcuno dice che nella Chiesa cattolica non vi è una gerarchia istituita per ordinazione divina, composta da vescovi, sacerdoti e ministri; sia anatema.
CANONE VI.–Se qualcuno dice che i vescovi non sono superiori ai sacerdoti; o che non hanno il potere di confermare e ordinare; o che il potere che possiedono è comune a loro e ai sacerdoti; o che gli ordini, conferiti da loro senza il consenso o la vocazione del popolo o del potere secolare, sono invalidi; o che coloro che non sono stati rettamente ordinati, né inviati dal potere ecclesiastico e canonico, ma vengono da altrove, sono legittimi ministri della parola e dei sacramenti; sia anatema.
CANONE VII.–Se qualcuno dice che i vescovi, che sono assunti dall'autorità del Romano Pontefice, non sono vescovi legittimi e veri, ma sono un'invenzione umana; sia anatema.

DECRETO SULLA RIFORMA

CHAPTER I
La forma prescritta nel Concilio Lateranense per contrarre solennemente matrimonio è rinnovata.-I vescovi possono dispensare dalle pubblicazioni.-Chiunque contrae matrimonio, altrimenti che alla presenza del Parroco e di due o tre testimoni, lo contrae invalidamente.
Sebbene non si debba dubitare che i matrimoni clandestini, fatti con il libero consenso delle parti contraenti, siano matrimoni validi e veri, finché la Chiesa non li abbia resi invalidi; e di conseguenza, che quelle persone debbano essere giustamente condannate, come il santo Sinodo le condanna con anatema, che negano che tali matrimoni siano veri e validi; così come coloro che affermano falsamente che i matrimoni contratti dai figli di una famiglia, senza il consenso dei loro genitori, siano invalidi, e che i genitori possano rendere tali matrimoni validi o invalidi; tuttavia, la santa Chiesa di Dio ha, per ragioni giustissime, in ogni tempo detestato e proibito tali matrimoni. Ma poiché il santo Sinodo percepisce che tali proibizioni, a causa della disobbedienza dell'uomo, non sono più di alcun giovamento; e poiché tiene conto dei gravi peccati che derivano dai suddetti matrimoni clandestini, e specialmente dei peccati di quelle parti che continuano a vivere in uno stato di dannazione, quando, avendo lasciato la loro precedente moglie, con la quale avevano contratto matrimonio segretamente, ne sposano pubblicamente un'altra, e con lei vivono in perpetuo adulterio; un male che la Chiesa, che non giudica ciò che è nascosto, non può rettificare, a meno che non venga applicato un rimedio più efficace; pertanto, seguendo le orme del sacro Concilio Lateranense celebrato sotto Innocenzo III, ordina che, per il futuro, prima che un matrimonio sia contratto, il parroco proprio delle parti contraenti annunci tre volte pubblicamente in Chiesa, durante la solennizzazione della messa, in tre giorni festivi continui, tra chi deve essere celebrato il matrimonio; dopo la quale pubblicazione delle pubblicazioni, se non vi è alcun impedimento legale opposto, si procederà al matrimonio davanti alla chiesa; dove il parroco, dopo aver interrogato l'uomo e la donna, e aver ascoltato il loro mutuo consenso, dirà: “Io vi congiungo in matrimonio, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo;” oppure, userà altre parole, secondo il rito ricevuto di ciascuna provincia.
Ma se per caso vi fosse un sospetto probabile che il matrimonio possa essere maliziosamente ostacolato, se lo precedono tante pubblicazioni di nozze; in questo caso si farà una sola pubblicazione; o almeno il matrimonio sarà celebrato alla presenza del parroco e di due o tre testimoni: Poi, prima della consumazione dello stesso, le pubblicazioni saranno pubblicate in chiesa; affinché, se vi sono impedimenti segreti, possano essere più facilmente scoperti: a meno che l'Ordinario stesso non giudichi opportuno che si dispensi dalle suddette pubblicazioni, cosa che il santo Sinodo lascia alla sua prudenza e al suo giudizio. Coloro che tenteranno di contrarre matrimonio altrimenti che alla presenza del parroco, o di qualche altro sacerdote con il permesso del suddetto parroco, o dell'Ordinario, e alla presenza di due o tre testimoni; il santo Sinodo rende tali persone del tutto incapaci di contrarre in tal modo e dichiara tali contratti invalidi e nulli, come con il presente decreto li invalida e annulla. Inoltre ingiunge che il parroco, o qualsiasi altro sacerdote, che sia stato presente a un tale contratto con un numero inferiore di testimoni (di quanto sopra detto); così come i testimoni che vi sono stati presenti senza il parroco, o qualche altro sacerdote; e anche le parti contraenti stesse; siano severamente puniti, a discrezione dell'Ordinario.
Inoltre, lo stesso santo Sinodo esorta lo sposo e la sposa a non vivere insieme nella stessa casa finché non abbiano ricevuto la benedizione sacerdotale, che deve essere data in chiesa; e ordina che la benedizione sia data dal loro proprio parroco, e che il permesso di dare la suddetta benedizione non possa essere concesso da altri che dal parroco stesso, o dall'Ordinario; qualsiasi consuetudine, anche se immemorabile, che dovrebbe piuttosto essere chiamata una corruzione, o qualsiasi privilegio in contrario, non ostante. E se qualche parroco, o qualsiasi altro sacerdote, sia Regolare che Secolare, presumerà di unire in matrimonio i fidanzati di un'altra parrocchia, o di benedirli quando sposati, senza il permesso del loro parroco, rimarrà, anche se dovesse addurre che gli è permesso farlo da un privilegio, o da una consuetudine immemorabile, ipso jure sospeso, finché non sarà assolto dall'Ordinario di quel parroco che avrebbe dovuto essere presente al matrimonio, o dal quale la benedizione avrebbe dovuto essere ricevuta.
Il parroco avrà un libro, che terrà accuratamente presso di sé, nel quale registrerà i nomi delle persone sposate, e dei testimoni, e il giorno in cui, e il luogo dove, il matrimonio è stato contratto.
Infine, il santo Sinodo esorta coloro che si sposano, che prima di contrarre matrimonio, o, in ogni caso, tre giorni prima della consumazione dello stesso, confessino accuratamente i loro peccati, e si accostino devotamente al santissimo sacramento dell'Eucaristia.
Se alcune province hanno in uso in questo ambito consuetudini e cerimonie degne di lode, oltre alle suddette, il santo Sinodo desidera vivamente che siano in ogni modo mantenute.
E affinché queste ingiunzioni così salutari non siano ignote a nessuno, ingiunge a tutti gli Ordinari che essi, il prima possibile, si curino che questo decreto sia pubblicato e spiegato al popolo in ogni chiesa parrocchiale delle rispettive diocesi; e che ciò sia fatto il più spesso possibile durante il primo anno; e in seguito tutte le volte che lo giudicheranno opportuno. Ordina, inoltre, che questo decreto inizi ad avere vigore in ogni parrocchia, allo scadere di trenta giorni, da contarsi dal giorno della sua prima pubblicazione fatta nella suddetta parrocchia.

CAPITOLO II. Tra chi si contrae la parentela spirituale.
L'esperienza insegna che, a causa della moltitudine di proibizioni, i matrimoni sono spesso contratti inconsapevolmente in casi proibiti, nei quali matrimoni le parti continuano a vivere, non senza grande peccato, o sono sciolti, non senza grande scandalo. Pertanto, il santo Sinodo, desiderando provvedere a questo inconveniente, e iniziando con l'impedimento derivante dalla parentela spirituale, ordina che, in conformità con le disposizioni dei sacri canoni, una sola persona, maschio o femmina, o al massimo un maschio e una femmina, riceva nel battesimo l'individuo battezzato; tra i quali e il battezzato, e il padre e la madre dello stesso; così come tra la persona che battezza e il battezzato, e il padre e la madre del battezzato; e solo questi; si contragga parentela spirituale.
Il parroco, prima di procedere a conferire il battesimo, chiederà accuratamente a coloro che ne hanno interesse, quale persona o persone abbiano scelto per ricevere dal sacro fonte l'individuo battezzato, e permetterà solo a lui o a loro di ricevere il battezzato; registrerà i loro nomi nel libro, e insegnerà loro quale parentela hanno contratto, affinché non abbiano alcuna scusa per ignoranza. E se altri, oltre a quelli designati, dovessero toccare il battezzato, non contrarranno in alcun modo una parentela spirituale; qualsiasi costituzione che tenda al contrario non ostante. Se per colpa o negligenza del parroco viene fatto qualcosa di contrario a questo, egli sarà punito, a discrezione dell'Ordinario. Quella parentela, allo stesso modo, che è contratta dalla confermazione non passerà oltre colui che conferma la persona confermata, suo padre e sua madre, e colui che pone la sua mano su di lui; tutti gli impedimenti derivanti da questo tipo di parentela spirituale tra altre persone essendo del tutto esclusi.

CAPITOLO III. L'impedimento di pubblica onestà è limitato entro certi confini.
Il santo Sinodo rimuove interamente l'impedimento di giustizia derivante dall'onestà pubblica, ogniqualvolta gli sponsali siano, per qualsiasi causa, non validi; ma, quando sono validi, l'impedimento non si estenderà oltre il primo grado; poiché qualsiasi tale proibizione non può più essere osservata, senza danno, in gradi più remoti.

CAPITOLO IV. L'affinità derivante da fornicazione è limitata al secondo grado.
Inoltre, il santo Sinodo, mosso dalle stesse e da altre gravissime ragioni, limita ai soli gradi primo e secondo l'impedimento contratto per affinità derivante da fornicazione, che scioglie il matrimonio eventualmente contratto in seguito. Ordina che, per quanto riguarda i gradi più remoti, questo tipo di affinità non sciolga il matrimonio eventualmente contratto in seguito.

CAPITOLO V. Nessuno deve sposarsi entro i gradi proibiti: in che modo deve essere concessa la dispensa in merito.
Se qualcuno presumerà di contrarre consapevolmente matrimonio entro i gradi proibiti, sarà separato e senza speranza di ottenere una dispensa; e ciò avrà effetto tanto più riguardo a colui che avrà osato non solo contrarre tale matrimonio, ma anche consumarlo. Ma se lo avrà fatto per ignoranza, pur avendo trascurato le solennità richieste nel contrarre matrimonio, sarà soggetto alle stesse pene. Poiché chi ha temerariamente disprezzato i sani precetti della Chiesa non è degno di sperimentarne senza difficoltà la benevolenza. Ma se, dopo aver osservato tali solennità, venisse scoperto un qualche impedimento segreto, di cui non fosse inverosimile che egli fosse all'oscuro, in questo caso potrà ottenere più facilmente una dispensa, e gratuitamente. Per quanto riguarda i matrimoni da contrarre, non sarà concessa alcuna dispensa, o raramente, e allora per una causa e gratuitamente. Una dispensa non sarà mai concessa nel secondo grado, se non tra grandi principi e per una causa pubblica.
CAPITOLO VI. Punizioni inflitte ai rapitori.
Il santo Sinodo ordina che nessun matrimonio possa sussistere tra il rapitore e la rapita, finché ella rimarrà in potere del rapitore. Ma se la rapita, separata dal rapitore e trovandosi in un luogo sicuro e libero, acconsentirà ad averlo come marito, il rapitore potrà averla come moglie; tuttavia, il rapitore stesso e tutti coloro che gli hanno prestato consiglio, aiuto e sostegno, saranno ipso jure scomunicati, per sempre infami e incapaci di ogni dignità; e se saranno chierici, perderanno il loro grado. Il rapitore sarà inoltre tenuto, sia che sposi la persona rapita, sia che non la sposi, a costituirle una congrua dote a discrezione del giudice.

CAPITOLO VII. I vagabondi devono essere sposati con cautela.
Vi sono molte persone che sono vagabondi, senza fissa dimora; e, essendo di carattere dissoluto, dopo aver abbandonato la prima moglie, ne sposano un'altra, e molto spesso diverse in luoghi diversi, durante la vita della prima. Il santo Sinodo, desiderando ovviare a questo disordine, rivolge questa paterna ammonizione a tutti coloro che ne sono interessati, di non ammettere facilmente al matrimonio questa classe di vagabondi; ed esorta anche i magistrati civili a punire severamente tali persone. Ma comanda ai parroci di non presenziare ai matrimoni di tali persone, a meno che non abbiano prima fatto un'attenta indagine e, dopo aver riferito la circostanza all'Ordinario, non abbiano ottenuto da lui il permesso per farlo.

CAPITOLO VIII. Il concubinato è severamente punito.
È un peccato grave per gli uomini non sposati avere concubine; ma è un peccato gravissimo, commesso in particolare disprezzo di questo grande sacramento, che anche gli uomini sposati vivano in questo stato di dannazione e abbiano talvolta l'audacia di mantenerle e tenerle nelle proprie case persino con le proprie mogli. Pertanto, il santo Sinodo, affinché possa provvedere con rimedi adeguati contro questo eccessivo male, ordina che questi concubinari, siano essi celibi o sposati, di qualunque stato, dignità e condizione essi siano, se, dopo essere stati ammoniti tre volte su questo argomento dall'Ordinario, anche ex officio, non avranno allontanato le loro concubine e non si saranno separati da ogni legame con esse, siano colpiti da scomunica; dalla quale non saranno assolti finché non avranno realmente obbedito all'ammonizione loro data. Ma se, incuranti di questa censura, continueranno nel concubinato per un anno, si procederà contro di loro con severità da parte dell'Ordinario, secondo la natura del crimine. Le donne, sposate o nubili, che vivono pubblicamente con adulteri o concubinari, se, dopo essere state ammonite tre volte, non obbediranno, saranno rigorosamente punite, secondo la misura della loro colpa, dagli Ordinari dei luoghi, ex officio, anche se non richieste da alcuno; e saranno scacciate dalla città o dalla diocesi, se gli Ordinari lo riterranno opportuno, invocando l'aiuto del braccio secolare, se necessario; rimanendo in vigore le altre pene inflitte agli adulteri e ai concubinari.

CAPITOLO IX. I signori temporali, o magistrati, non devono tentare nulla contro la libertà del matrimonio.
Gli affetti e i desideri terreni accecano per lo più gli occhi dell'intelletto dei signori temporali e dei magistrati, al punto che, con minacce e maltrattamenti, costringono uomini e donne che vivono sotto la loro giurisdizione - specialmente coloro che sono ricchi o che hanno aspettative di una grande eredità - a contrarre matrimonio contro la loro inclinazione con coloro che i suddetti signori o magistrati possono prescrivere loro. Pertanto, vedendo che è cosa particolarmente esecrabile violare la libertà del matrimonio, e che il torto proviene da coloro dai quali ci si aspetta il diritto, il santo Sinodo ingiunge a tutti, di qualunque grado, dignità e condizione essi siano, sotto pena di anatema da incorrere ipso facto, di non porre alcun vincolo, in alcun modo, né direttamente né indirettamente, a coloro che sono soggetti a loro, o a chiunque altro, in modo da impedire loro di contrarre liberamente matrimonio.

CAPITOLO X. Le solennità del matrimonio sono proibite in determinati periodi.
Il santo Sinodo ingiunge che le antiche proibizioni delle solenni nozze siano accuratamente osservate da tutti, dall'Avvento del nostro Signore Gesù Cristo fino al giorno dell'Epifania, e dal Mercoledì delle Ceneri fino all'ottava di Pasqua inclusa; ma in altri tempi permette che il matrimonio sia celebrato solennemente; e i vescovi avranno cura che siano condotti con la dovuta modestia e proprietà: poiché il matrimonio è una cosa santa e deve essere trattato in modo santo.

CAPITOLO XI. Metodo per istituire Seminari per i Chierici e per educarli in essi.
Poiché l'età giovanile, se non è rettamente educata, è incline a seguire i piaceri del mondo; e se non è formata, fin dai suoi teneri anni, alla pietà e alla religione, prima che le abitudini del vizio abbiano preso possesso dell'uomo intero, non persevererà mai perfettamente, e senza il massimo e quasi speciale aiuto di Dio Onnipotente, nella disciplina ecclesiastica; il santo Sinodo ordina che tutte le chiese cattedrali, metropolitane e altre chiese maggiori di queste, siano tenute, ciascuna secondo i propri mezzi e l'estensione della diocesi, a mantenere, educare religiosamente e formare alla disciplina ecclesiastica un certo numero di giovani della loro città e diocesi, o, se tale numero non può essere ivi reperito, di quella provincia, in un collegio da scegliersi dal vescovo a questo scopo vicino alle suddette chiese, o in altro luogo idoneo. In questo collegio saranno accolti coloro che hanno almeno dodici anni, nati da legittimo matrimonio, che sappiano leggere e scrivere competentemente e il cui carattere e inclinazione offrano la speranza che serviranno sempre nel ministero ecclesiastico.
E desidera che siano scelti principalmente i figli dei poveri; sebbene non escluda tuttavia quelli dei più abbienti, purché siano mantenuti a proprie spese e manifestino il desiderio di servire Dio e la Chiesa. Il vescovo, avendo diviso questi giovani in tante classi quante riterrà opportuno, secondo il loro numero, età e progresso nella disciplina ecclesiastica, assegnerà, quando gli sembrerà opportuno, alcuni di loro al ministero delle chiese, gli altri li terrà nel collegio per essere istruiti; e sostituirà coloro che sono stati ritirati con altri; affinché questo collegio possa essere un seminario perpetuo di ministri di Dio. E affinché i giovani possano essere formati più vantaggiosamente nella suddetta disciplina ecclesiastica, indosseranno sempre fin da subito la tonsura e l'abito clericale; impareranno la grammatica, il canto, il computo ecclesiastico e le altre arti liberali; saranno istruiti nella sacra Scrittura, nelle opere ecclesiastiche, nelle omelie dei santi, nel modo di amministrare i sacramenti, specialmente quelle cose che sembreranno adatte a metterli in grado di ascoltare le confessioni, e nelle forme dei riti e delle cerimonie. Il vescovo avrà cura che siano presenti ogni giorno al sacrificio della messa, che si confessino almeno una volta al mese e ricevano il corpo del nostro Signore Gesù Cristo come il giudizio del loro confessore indicherà; e nelle festività prestino servizio nella cattedrale e nelle altre chiese del luogo.
Tutto ciò, e le altre cose vantaggiose e necessarie a questo scopo, tutti i vescovi dovranno ordinarlo - con il consiglio di due dei canonici più anziani ed esperti scelti da loro stessi - come suggerirà lo Spirito Santo; e dovranno fare in modo, con frequenti visite, che ciò sia sempre osservato. I riottosi, gli incorreggibili e i seminatori di cattiva morale dovranno essere puniti severamente, anche con l'espulsione se necessario; e, rimuovendo ogni ostacolo, dovranno promuovere con cura tutto ciò che sembra tendere a preservare e far progredire un'istituzione così pia e santa.
E poiché saranno necessarie alcune entrate per erigere l'edificio del collegio, per pagare gli stipendi agli insegnanti e ai servitori, per il mantenimento dei giovani e per altre spese; oltre a quei fondi che, in alcune chiese e luoghi, sono destinati alla formazione o al mantenimento dei giovani, e che devono essere considerati come applicati a questo seminario sotto la suddetta responsabilità del vescovo; i vescovi, come sopra detto, con il consiglio di due del ## CAPITOLO - di cui uno sarà scelto dal vescovo e l'altro dal ## CAPITOLO stesso, e anche di due membri del clero della città, l'elezione di uno dei quali spetterà allo stesso modo al vescovo, e dell'altro al clero - prenderanno una certa parte o porzione dai frutti interi delle entrate episcopali, e del ## CAPITOLO, e di tutte le dignità, personati, uffici, prebende, porzioni, abbazie e priorati di qualsiasi ordine, anche se regolari, o di qualsiasi qualità o condizione essi siano, e dagli ospedali conferiti sotto titolo o amministrazione, in conformità alla costituzione del Concilio di Vienne, che inizia con Quia contingit; e da tutti i benefici, anche quelli appartenenti ai regolari, anche quelli soggetti a diritto di patronato, anche quelli esenti, che non appartengono ad alcuna diocesi, o che sono annessi ad altre chiese, monasteri, ospedali o a qualsiasi altro luogo pio, anche se esenti; così come dalle entrate devolute alle fabbricerie delle chiese e di altri luoghi, e parimenti da tutte le altre entrate e proventi ecclesiastici, anche quelli di altri collegi - nei quali, tuttavia, non vi siano effettivamente seminari di studiosi o di insegnanti, per promuovere il bene comune della Chiesa; poiché il Sinodo vuole che tali luoghi siano esentati, eccetto per quanto riguarda le entrate che possono rimanere oltre il sostentamento adeguato dei suddetti seminari - o di corpi o confraternite, che in alcuni luoghi sono chiamati scuole, parimenti di tutti i monasteri, con l'eccezione dei Mendicanti; anche dalle decime in qualsiasi modo appartenenti ai laici, dalle quali si è soliti pagare i sussidi ecclesiastici; e quelle appartenenti ai soldati di qualsiasi corpo o ordine militare, eccettuati i soli fratelli di San Giovanni di Gerusalemme; e applicheranno e incorporeranno al suddetto collegio questa porzione così dedotta, così come un certo numero di benefici semplici, di qualsiasi qualità e dignità essi siano, o anche prestimonii, o porzioni prestimoniali come vengono chiamate, anche prima che si rendano vacanti, senza pregiudizio tuttavia per il servizio divino o per coloro che li detengono. E ciò avrà effetto, anche se i benefici fossero riservati o appropriati ad altri usi; né questa unione e applicazione dei suddetti benefici sarà sospesa o in alcun modo ostacolata da alcuna rinuncia ad essi, ma avrà comunque effetto in ogni caso, nonostante qualsiasi modo in cui possano essere resi vacanti, anche se presso la corte romana, e nonostante qualsiasi costituzione contraria.
Il vescovo del luogo, mediante censure ecclesiastiche e altri mezzi legali, anche chiamando a questo scopo, se lo ritiene opportuno, l'aiuto del braccio secolare, costringerà i possessori di benefici, dignità, personati e di tutte e singole le suddette (entrate) a pagare questa porzione non solo per conto proprio, ma anche per conto di qualsiasi pensione che dovessero pagare ad altri, dalle suddette entrate - trattenendo tuttavia una somma equivalente a quella che devono pagare a causa di tali pensioni: nonostante, per quanto riguarda tutti e singoli i suddetti presupposti, qualsiasi privilegio, esenzione - anche quelli che potrebbero richiedere una deroga speciale - qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, o qualsiasi appello e allegazione che potrebbe ostacolare l'esecuzione di quanto qui disposto.
Ma nel caso in cui dovesse accadere che, per effetto delle suddette unioni o per qualche altra causa, il suddetto seminario si trovi ad essere interamente o in parte dotato, allora la porzione, dedotta come sopra da tutti i benefici e incorporata dal vescovo, sarà rimessa, interamente o in parte, come le circostanze effettive richiederanno. Ma se i prelati delle cattedrali e delle altre chiese maggiori fossero negligenti nell'erigere il suddetto seminario e nel preservarlo, e si rifiutassero di pagare la loro quota, sarà dovere dell'arcivescovo rimproverare severamente il vescovo e costringerlo a conformarsi a tutte le questioni suddette, e del Sinodo provinciale rimproverare e costringere allo stesso modo l'arcivescovo, e provvedere assiduamente affinché questa santa e pia opera sia portata avanti il prima possibile, ovunque sia possibile. Il vescovo riceverà annualmente i conti delle entrate del suddetto seminario, alla presenza di due deputati del ## CAPITOLO e dello stesso numero deputato dal clero della città.
Inoltre, affinché l'insegnamento nelle scuole di questo tipo possa essere provveduto con minor spesa, il santo Sinodo ordina che i vescovi, gli arcivescovi, i primati e gli altri Ordinari dei luoghi debbano costringere e obbligare, anche mediante la sottrazione dei loro frutti, coloro che possiedono dignità come professori di teologia, e tutti gli altri a cui è annesso l'ufficio di tenere lezioni o di insegnare, a istruire personalmente coloro che devono essere educati nelle suddette scuole, se sono competenti, altrimenti mediante sostituti competenti scelti da loro stessi e approvati dall'Ordinario. E se, a giudizio del vescovo, i prescelti non fossero idonei, ne nomineranno un altro che sia idoneo, senza che sia ammesso alcun appello; ma se dovessero trascurare di fare ciò, il vescovo stesso ne deputerà uno. E i suddetti maestri insegneranno le cose che il vescovo riterrà opportune. E, d'ora in avanti, quegli uffici o dignità, che sono chiamati cattedre di teologia, non saranno conferiti ad altri che a dottori, o maestri, o licenziati in teologia, o in diritto canonico, o ad altre persone competenti, e tali da poter svolgere personalmente tale ufficio; e qualsiasi disposizione presa diversamente sarà nulla e priva di effetto: nonostante tutti i privilegi e le consuetudini, anche se immemorabili.
Ma se le chiese in una provincia soffrissero di una povertà tale che non sia possibile stabilire un collegio in alcune di esse, il Sinodo provinciale, o il metropolita, aiutato dai due suffraganei più anziani, si preoccuperà di stabilire uno o più collegi, come sarà giudicato opportuno, nella chiesa metropolitana o in qualche altra chiesa più conveniente della provincia, attingendo alle entrate di due o più chiese, nelle quali singolarmente non sia possibile stabilire convenientemente un collegio, e lì saranno educati i giovani di quelle chiese.
Ma nelle chiese che hanno diocesi estese, il vescovo può avere uno o più seminari nella diocesi, come gli sembrerà opportuno; i quali seminari saranno tuttavia interamente dipendenti in ogni cosa da quello eretto e stabilito nella città (episcopale).
Infine, se, sia in occasione delle suddette unioni, o della tassazione, o dell'assegnazione e incorporazione delle suddette porzioni, o per qualche altra causa, dovesse sorgere qualche difficoltà, a causa della quale l'istituzione o il mantenimento del suddetto seminario possa essere ostacolato o disturbato, il vescovo con i deputati come sopra, o il Sinodo provinciale secondo l'usanza del paese, avrà il potere, tenendo conto del carattere delle chiese e dei benefici, di regolare e ordinare tutte e singole le questioni che sembreranno necessarie e opportune per il felice progresso del suddetto seminario, anche modificando o ampliando, se necessario, il contenuto del presente documento.

INDIZIONE DELLA PROSSIMA SESSIONE.
Inoltre, lo stesso sacro e santo Sinodo di Trento indice la prossima Sessione per il sedicesimo giorno del mese di settembre; nella quale tratterà del sacramento del Matrimonio e di altre questioni, se ve ne fossero, relative alla dottrina della fede che possono essere sbrigate, così come delle provviste per vescovadi, dignità e altri benefici ecclesiastici, e di diversi articoli di Riforma. Inoltre, si prevede che questa sessione chiarirà ulteriormente gli insegnamenti della Chiesa sulla santità del matrimonio in risposta alle sfide contemporanee. L'ordine del giorno includerà anche discussioni sui ruoli e le responsabilità del clero per garantire l'adesione alle riforme avviate nel concilio di trento sessione sette. Pertanto, la sessione mira a rafforzare la struttura ecclesiastica e a promuovere l'unità all'interno della Chiesa. Questo incontro rafforzerà ulteriormente la posizione della Chiesa sulle questioni matrimoniali, garantendo una chiara comprensione del significato del sacramento. Inoltre, affronterà le riforme necessarie per migliorare l'integrità delle nomine ecclesiastiche. È fondamentale ricordare le risoluzioni prese durante il concilio di trento quarta sessione, che hanno gettato le basi per queste discussioni e riforme. Il panoramica della sessione III del concilio di trento evidenzierà l'importanza del Matrimonio all'interno della Chiesa e delineerà i necessari fondamenti teologici che ne sostengono la santità. Inoltre, il Sinodo mira ad affrontare l'urgente necessità di riforma nell'amministrazione degli uffici ecclesiastici per garantire che riflettano l'integrità morale e spirituale attesa dai leader della Chiesa. Questa sessione è fondamentale per rafforzare l'impegno della Chiesa sia verso la dottrina che verso il governo in un momento di sfide significative. Questa sessione mira a chiarire gli insegnamenti della Chiesa sul Matrimonio, affrontando l'importanza di questo sacramento nella vita dei fedeli. Inoltre, servirà a rafforzare il concilio di trento panoramica affrontando varie riforme necessarie all'interno del clero per garantire l'adesione alla dottrina stabilita. Il Sinodo riconosce che queste discussioni sono vitali per mantenere l'integrità e l'autorità morale della Chiesa in un momento di sfide e cambiamenti significativi. Questa sessione mira ad affrontare non solo gli aspetti sacramentali del Matrimonio, ma anche i temi generali della condotta morale all'interno del clero e dei laici. Si prevede che le discussioni avranno un impatto significativo sul quadro legislativo della Chiesa, plasmando in definitiva le future politiche ecclesiastiche. Come notato negli atti del sessione XXIV del concilio di trento, le basi gettate in questa sessione saranno cruciali per l'attuazione di misure riformatrici in tutte le diocesi.
La Sessione fu prorogata all'undicesimo giorno di novembre, MDLXIII.
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