Storia Cristiana: Il Concilio di Trento completo: Sessione XIV (14)




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  • Il Sinodo di Trento emana un decreto per chiarire il Sacramento della Penitenza, affrontando gli errori e sottolineandone la necessità per il perdono dopo il battesimo.
  • Il sacramento differisce dal battesimo nella materia e nella forma, richiedendo atti di contrizione, confessione e soddisfazione per la completa remissione dei peccati.
  • L'Estrema Unzione è riconosciuta come un altro sacramento istituito da Cristo per i malati, fornendo grazia e conforto alla fine della vita.
  • Vari canoni sono stabiliti per sostenere le dottrine relative alla Penitenza e all'Estrema Unzione, condannando credenze e pratiche contrarie.
Questa voce è la parte 5 di 27 della serie Il Concilio di Trento completo

Sessione 14: SUI SANTISSIMI SACRAMENTI DELLA PENITENZA E DELL'ESTREMA UNZIONE

PRIMO DECRETO

Essendo il quarto sotto il Sommo Pontefice, Giulio III, celebrato il venticinque novembre MDLI.

Dottrina sul Sacramento della Penitenza.

Il sacro e santo, ecumenico e generale Sinodo di Trento, legittimamente riunito nello Spirito Santo, presieduto dallo stesso Legato e dai Nunzi della santa Sede Apostolica, sebbene nel decreto sulla Giustificazione si sia fatto, per una certa necessità, a causa dell'affinità dei soggetti, molto discorso riguardante il sacramento della Penitenza; tuttavia, così grande, in questi nostri giorni, è la moltitudine di vari errori relativi a questo sacramento, che non sarà di poca utilità pubblica averne dato una definizione più esatta e completa, in cui, essendo stati tutti gli errori, sotto la protezione dello Spirito Santo, indicati ed estirpati, la verità Cattolica possa essere resa chiara e risplendente; la quale (verità Cattolica) questo santo Sinodo ora pone davanti a tutti i Cristiani affinché sia perpetuamente conservata. In questo contesto, il concilio di trento sessione 21 stabilisce fermamente la natura e la necessità della Penitenza, sottolineando il suo ruolo come sacramento vitale per la remissione dei peccati. Inoltre, il Sinodo proclama che i fedeli devono impegnarsi seriamente in questo sacramento, assicurandosi di ricevere la grazia destinata alla loro crescita spirituale. Attraverso questa rinnovata dichiarazione, la chiesa mira a guidare i fedeli verso una comprensione e una pratica più profonde della loro fede. Questa risoluzione è fermamente radicata nell'autorità divina affidata alla Chiesa per salvaguardare e interpretare i misteri della fede per la salvezza delle anime. Nel concilio di trento sessione ventiquattro, i padri del Sinodo insistono affinché tutti i membri fedeli della Chiesa aderiscano a queste verità definite, promuovendo unità e chiarezza tra i credenti. Riaffermando la natura essenziale del sacramento della Penitenza, il Sinodo mira a guidare i fedeli verso un autentico pentimento e una riconciliazione con Dio. In questo contesto, è imperativo per i fedeli comprendere il profondo significato del sacramento come mezzo di grazia e riconciliazione. Come decretato nel concilio di trento sessione 16, il Sinodo sottolinea l'importanza di riconoscere il ruolo della penitenza nel cammino di salvezza e rinnovamento spirituale. Attraverso una più chiara articolazione di queste verità, la Chiesa riafferma il suo impegno a guidare i credenti verso una comprensione più profonda della loro fede e un impegno più fruttuoso con il sacramento. Alla luce di queste considerazioni, il concilio di trento sessione xv dettagli gli aspetti essenziali del sacramento e sottolinea l'importanza della contrizione sincera e di un fermo proposito di emendamento come prerequisiti per la sua efficacia. Chiarificando queste dottrine, il concilio cerca di guidare i fedeli lontano dalle idee sbagliate e di rafforzare il ruolo integrale del sacramento nella vita della Chiesa. Così, esso si erge come un faro di verità e una fonte di grazia divina per tutti coloro che cercano sinceramente la riconciliazione con Dio. Inoltre, gli insegnamenti stabiliti nel concilio-di-trento-sessione-sette/”>concilio di trento sessione sette servono a rafforzare la necessità di aderire alla tradizione e l'importanza dei sacramenti come istituiti da Cristo. Questa sessione sottolinea che l'autorità della Chiesa è suprema nel guidare i fedeli attraverso pratiche stabilite, che sono essenziali per il nutrimento e lo sviluppo spirituale. Attraverso questi insegnamenti, il Sinodo continua a illuminare il cammino verso la santità e la connessione vitale tra la vita sacramentale e la grazia di Dio.

CAPITOLO I. Sulla necessità e sull'istituzione del Sacramento della Penitenza.

Se tale fosse, in tutti i rigenerati, la loro gratitudine verso Dio, come quella di preservare costantemente la giustizia ricevuta nel battesimo per Sua bontà e grazia; non ci sarebbe stato bisogno di un altro sacramento, oltre a quello del battesimo stesso, per essere istituito per la remissione dei peccati. Ma poiché Dio, ricco di misericordia, conosce la nostra natura, (g) Egli ha concesso un rimedio di vita anche a coloro che possono, dopo il battesimo, essersi consegnati alla servitù del peccato e al potere del diavolo, – il sacramento appunto della Penitenza, mediante il quale il beneficio della morte di Cristo è applicato a coloro che sono caduti dopo il battesimo. La penitenza era in verità in ogni tempo necessaria, per ottenere la grazia e la giustizia, per tutti gli uomini che si erano contaminati con qualsiasi peccato mortale, anche per coloro che chiedevano di essere lavati dal sacramento del Battesimo; affinché, rinunciata ed emendata la loro perversità, potessero, con un odio per il peccato e un santo dolore della mente, detestare una così grande offesa a Dio. Perciò il profeta dice: Convertitevi e fate penitenza per tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà la vostra rovina. (h) Il Signore disse anche: Se non farete penitenza, perirete tutti allo stesso modo; (i) e Pietro, il principe degli apostoli, raccomandando la penitenza ai peccatori che stavano per essere iniziati dal battesimo, disse: Fate penitenza, e siate battezzati ciascuno di voi. (k) Tuttavia, né prima della venuta di Cristo la penitenza era un sacramento, né lo è, dopo la Sua venuta, per nessuno prima del battesimo. Ma il Signore istituì allora principalmente il sacramento della penitenza, quando, risorto dai morti, soffiò sui suoi discepoli, dicendo: Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati, saranno rimessi, e a chi li riterrete, saranno ritenuti. (l) Con la quale azione così segnalata, e parole così chiare, il consenso di tutti i Padri ha sempre inteso che il potere di perdonare e ritenere i peccati fosse comunicato agli apostoli e ai loro legittimi successori, per la riconciliazione dei fedeli che sono caduti dopo il battesimo. E la Chiesa Cattolica con grande ragione ha ripudiato e condannato come eretici i Novaziani, che anticamente negavano ostinatamente quel potere di perdonare. Perciò, questo santo Sinodo, approvando e ricevendo come verissimo questo significato di quelle parole del nostro Signore, condanna le interpretazioni fantasiose di coloro che, in opposizione all'istituzione di questo sacramento, distorcono falsamente quelle parole verso il potere di predicare la parola di Dio e di annunciare il Vangelo di Cristo.

CAPITOLO II. Sulla differenza tra il Sacramento della Penitenza e quello del Battesimo.

Per il resto, questo sacramento è chiaramente visto essere diverso dal battesimo sotto molti aspetti: poiché oltre al fatto che è molto ampiamente diverso nella materia e nella forma, che costituiscono l'essenza di un sacramento, è fuori dubbio certo che il ministro del battesimo non ha bisogno di essere un giudice, vedendo che la Chiesa esercita il giudizio su nessuno che non vi sia entrato attraverso la porta del battesimo. Infatti, che ho io, dice l'apostolo, da giudicare quelli che sono di fuori? (m) È altrimenti con coloro che sono della famiglia della fede, che Cristo nostro Signore ha una volta, con il lavacro del battesimo, reso membri del Suo stesso corpo; per tali, se dovessero in seguito essersi contaminati con qualsiasi crimine, Egli non vorrebbe più che fossero purificati da una ripetizione del battesimo – essendo ciò in alcun modo lecito nella Chiesa Cattolica – ma che fossero posti come criminali davanti a questo tribunale; affinché, per la sentenza dei sacerdoti, potessero essere liberati, non una volta, ma tutte le volte che, essendo penitenti, dovessero, dai loro peccati commessi, fuggire verso di esso. Inoltre, uno è il frutto del battesimo, e un altro quello della penitenza. Infatti, rivestendoci di Cristo nel battesimo, (n) siamo resi in esso interamente una nuova creatura, ottenendo una piena e intera remissione di tutti i peccati: a cui novità e integrità, tuttavia, non siamo in alcun modo in grado di arrivare mediante il sacramento della Penitenza, senza molte lacrime e grandi fatiche da parte nostra, richiedendo questo la giustizia divina; così che la penitenza è stata giustamente chiamata dai santi Padri una sorta di battesimo laborioso. (o) E questo sacramento della Penitenza è, per coloro che sono caduti dopo il battesimo, necessario alla salvezza; come il battesimo stesso lo è per coloro che non sono ancora stati rigenerati.

CAPITOLO III. Sulle parti e sul frutto di questo Sacramento.

Il santo sinodo insegna inoltre che la forma del sacramento della penitenza, in cui consiste principalmente la sua forza, è posta in quelle parole del ministro, Io ti assolvo, ecc.: alle quali parole sono certamente aggiunte, secondo l'usanza della santa Chiesa, lodevolmente certe preghiere, che tuttavia non riguardano affatto l'essenza di quella forma, né sono necessarie per l'amministrazione del sacramento stesso. Ma gli atti del penitente stesso, vale a dire, la contrizione, la confessione e la soddisfazione, sono come la materia (p) di questo sacramento. I quali atti, in quanto sono, per istituzione di Dio, richiesti nel penitente per l'integrità del sacramento, e per la piena e perfetta remissione dei peccati, sono per questa ragione chiamati le parti della penitenza. Ma la cosa significata (q) in verità e l'effetto di questo sacramento, per quanto riguarda la sua forza ed efficacia, è la riconciliazione con Dio, che talvolta, nelle persone che sono pie e che ricevono questo sacramento con devozione, è solita essere seguita da pace e serenità di coscienza, con estrema consolazione dello spirito. Il santo Sinodo, mentre espone queste cose riguardanti le parti e l'effetto di questo sacramento, condanna allo stesso tempo le opinioni di coloro che sostengono che i terrori che agitano la coscienza, e la fede, siano le parti della penitenza.

CAPITOLO IV. Sulla Contrizione.

La contrizione, che occupa il primo posto tra i suddetti atti del penitente, è un dolore della mente e una detestazione per il peccato commesso, con il proposito di non peccare per il futuro. (r) Questo movimento di contrizione è stato in ogni tempo necessario per ottenere il perdono dei peccati; e, in colui che è caduto dopo il battesimo, esso prepara finalmente alla remissione dei peccati, quando è unito alla fiducia nella misericordia divina e al desiderio di compiere le altre cose che sono richieste per ricevere rettamente questo sacramento. Perciò il santo Sinodo dichiara che questa contrizione contiene non solo una cessazione dal peccato, e il proposito e l'inizio di una nuova vita, ma anche un odio per la vecchia, (H) d'accordo con quel detto: Gettate via da voi tutte le vostre iniquità, nelle quali avete trasgredito, e fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. (t) E certamente colui che ha considerato quei gridi dei santi: A te solo ho peccato, e ho fatto il male davanti a te, (v) ho faticato nel mio gemito, ogni notte laverò il mio letto, (w) ti racconterò tutti i miei anni, nell'amarezza dell'anima mia, (x) e altri di questo genere, capirà facilmente che essi fluivano da un certo veemente odio per la loro vita passata, e da un'estrema detestazione dei peccati. Il Sinodo insegna inoltre che, sebbene talvolta accada che questa contrizione sia perfetta attraverso la carità, e riconcili l'uomo con Dio prima che questo sacramento sia effettivamente ricevuto, la suddetta riconciliazione, tuttavia, non deve essere attribuita a quella contrizione, indipendentemente dal desiderio del sacramento che è incluso in essa. E riguardo a quella contrizione imperfetta, che è chiamata attrizione, perché è comunemente concepita o dalla considerazione della turpitudine del peccato, o dal timore dell'inferno e della punizione, dichiara che se, con la speranza del perdono, essa esclude il desiderio di peccare, (y) non solo non rende un uomo un ipocrita e un peccatore maggiore, ma è persino un dono di Dio, e un impulso dello Spirito Santo, – che non dimora ancora nel penitente, ma lo muove soltanto, – mediante il quale il penitente, essendo assistito, prepara una via per se stesso verso la giustizia. E sebbene questa (attrizione) non possa di per sé, senza il sacramento della penitenza, condurre il peccatore alla giustificazione, tuttavia lo dispone a ottenere la grazia di Dio nel sacramento della Penitenza. Infatti, colpiti proficuamente da questo timore, i Niniviti, alla predicazione di Giona, fecero una penitenza timorosa e ottennero misericordia dal Signore. Perciò falsamente alcuni calunniano gli scrittori Cattolici, come se avessero sostenuto che il sacramento della Penitenza conferisce grazia senza alcun buon movimento da parte di coloro che lo ricevono: una cosa che la Chiesa di Dio non ha mai insegnato o pensato: e falsamente asseriscono anche che la contrizione sia estorta e forzata, non libera e volontaria.

CAPITOLO V. Sulla Confessione.

Dall'istituzione del sacramento della Penitenza come già spiegato, la Chiesa universale ha sempre inteso che l'intera confessione dei peccati fosse anch'essa istituita dal Signore, ed è di diritto divino necessaria per tutti coloro che sono caduti dopo il battesimo; perché il nostro Signore Gesù Cristo, quando stava per ascendere dalla terra al cielo, lasciò ai sacerdoti i Suoi vicari, come presidenti e giudici, ai quali tutti i crimini mortali, nei quali i fedeli di Cristo possono essere caduti, dovrebbero essere portati, (z) affinché, in conformità con il potere delle chiavi, possano pronunciare la sentenza di perdono o di ritenzione dei peccati. (a) Infatti è manifesto che i sacerdoti non avrebbero potuto esercitare questo giudizio senza la conoscenza della causa; né avrebbero potuto osservare l'equità nell'ingiungere le punizioni, se i suddetti fedeli avessero dichiarato i loro peccati solo in generale, e non piuttosto specificamente, e uno per uno. Da cui si deduce che tutti i peccati mortali, dei quali, dopo un diligente esame di se stessi, sono consapevoli, devono necessariamente essere enumerati dai penitenti nella confessione, anche se quei peccati siano più nascosti, e commessi solo contro i due ultimi precetti del decalogo, – peccati che talvolta feriscono l'anima più gravemente, e sono più pericolosi, di quelli che sono commessi esternamente. Per i peccati veniali, mediante i quali non siamo esclusi dalla grazia di Dio, e nei quali cadiamo più frequentemente, sebbene siano rettamente e proficuamente, e senza alcuna presunzione dichiarati nella confessione, come dimostra l'usanza delle persone pie, tuttavia possono essere omessi senza colpa, ed essere espiati con molti altri rimedi.

Ma, poiché tutti i peccati mortali, anche quelli di pensiero, rendono gli uomini figli dell'ira (b) e nemici di Dio, è necessario cercare il perdono di tutti loro da Dio, con una confessione aperta e modesta. Perciò, mentre i fedeli di Cristo si preoccupano di confessare tutti i peccati che vengono loro in mente, senza dubbio li espongono tutti davanti alla misericordia di Dio per essere perdonati: mentre coloro che agiscono diversamente, e consapevolmente trattengono certi peccati, non pongono nulla davanti alla divina bontà per essere perdonati attraverso il sacerdote: poiché se il malato si vergogna di mostrare la sua ferita al medico, la sua arte medica non cura ciò che non conosce. Raccogliamo inoltre che quelle circostanze che cambiano la specie del peccato devono essere spiegate anche nella confessione, perché, senza di esse, i peccati stessi non sono né interamente esposti dai penitenti, né sono conosciuti chiaramente dai giudici; e non può essere che essi possano stimare giustamente la gravità dei crimini, e imporre ai penitenti la punizione che dovrebbe essere inflitta a causa di essi. Onde è irragionevole insegnare che queste circostanze siano state inventate da uomini oziosi; o che si debba confessare una sola circostanza, vale a dire, che si è peccato contro un fratello. Ma è anche empio asserire che la confessione, ingiunta di essere fatta in questo modo, sia impossibile, o chiamarla un macello di coscienze: poiché è certo che nella Chiesa non si richiede altro ai penitenti, se non che, dopo che ciascuno ha esaminato se stesso diligentemente, e ha perquisito tutte le pieghe e i recessi della sua coscienza, confessi quei peccati per i quali ricorderà di aver offeso mortalmente il suo Signore e Dio: mentre gli altri peccati, che non gli vengono in mente dopo un pensiero diligente, si intendono inclusi come un tutto(c) in quella stessa confessione; per i quali peccati diciamo con fiducia con il profeta: Purificami dai miei peccati segreti, o Signore. (d) Ora, la stessa difficoltà di una confessione come questa, e la vergogna di far conoscere i propri peccati, potrebbero davvero sembrare una cosa grave, se non fosse alleviata dai tanti e così grandi vantaggi e consolazioni, che sono più sicuramente conferiti dall'assoluzione a tutti coloro che si accostano degnamente a questo sacramento.

Per il resto, quanto al modo di confessarsi segretamente al solo sacerdote, sebbene Cristo non abbia proibito che una persona possa – in punizione dei suoi peccati, e per la propria umiliazione, così come per esempio agli altri e per l'edificazione della Chiesa che è stata scandalizzata – confessare i suoi peccati pubblicamente, tuttavia questo non è comandato da un precetto divino; né sarebbe molto prudente(e) ingiungere con alcuna legge umana che i peccati, specialmente quelli che sono segreti, debbano essere resi noti mediante una confessione pubblica. Perciò, mentre la confessione sacramentale segreta, che era in uso fin dall'inizio nella santa Chiesa, ed è ancora in uso, è sempre stata lodata dai santissimi e antichissimi Padri con un grande e unanime consenso, la vana calunnia di coloro che non si vergognano di insegnare che la confessione è aliena dal comando divino, ed è un'invenzione umana, e che ha avuto origine dai Padri riuniti nel Concilio Lateranense, è manifestamente confutata: poiché la Chiesa non ha ordinato, attraverso il Concilio Lateranense, che i fedeli di Cristo dovessero confessarsi – una cosa che sapeva essere necessaria e istituita di diritto divino – ma che il precetto della confessione dovesse essere adempiuto, almeno una volta all'anno, da tutti e da ciascuno, quando hanno raggiunto l'età della discrezione. Onde, in tutta la Chiesa, è osservata, con grande beneficio delle anime dei fedeli, la salutare consuetudine di confessarsi in quel tempo sacratissimo e accettabilissimo della Quaresima – una consuetudine che questo santo Sinodo approva e abbraccia sommamente, come pia e degna di essere conservata.

CAPITOLO VI. Sul ministero di questo Sacramento e sull'Assoluzione.

Ma, per quanto riguarda il ministro di questo sacramento, il santo Sinodo dichiara false e del tutto aliene dalla verità del Vangelo tutte quelle dottrine che estendono perniciosamente il ministero delle chiavi a chiunque altro oltre ai vescovi e ai sacerdoti; immaginando, contrariamente all'istituzione di questo sacramento, che quelle parole del nostro Signore: Tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato anche nel cielo, e tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto anche nel cielo,(f) e: A chi rimetterete i peccati, saranno rimessi, e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi,(g) fossero rivolte in tal modo a tutti i fedeli di Cristo indifferentemente e indiscriminatamente, così che ognuno ha il potere di rimettere i peccati – i peccati pubblici, vale a dire, mediante il rimprovero, a condizione che colui che viene rimproverato acconsenta, e i peccati segreti mediante una confessione volontaria fatta a qualsiasi individuo. Insegna anche che anche i sacerdoti, che sono in peccato mortale, esercitano, attraverso la virtù dello Spirito Santo che è stata conferita nell'ordinazione, l'ufficio di rimettere i peccati, come ministri di Cristo; e che è erroneo il loro sentimento che sostengono che questo potere non esista nei sacerdoti cattivi. Ma sebbene l'assoluzione del sacerdote sia la dispensazione della bontà altrui, tuttavia non è solo un nudo ministero, sia di annunciare il Vangelo, o di dichiarare che i peccati sono perdonati, ma è a modo di un atto giudiziario, mediante il quale la sentenza è pronunciata dal sacerdote come da un giudice: e pertanto il penitente non deve confidare(h) così tanto nella propria fede personale, da pensare che – anche se non vi sia contrizione da parte sua, o nessuna intenzione da parte del sacerdote di agire seriamente e assolvere veramente – egli sia tuttavia veramente e agli occhi di Dio assolto, a causa della sua sola fede. Poiché né la fede senza penitenza conferirebbe alcuna remissione dei peccati; né egli sarebbe altro che il più incurante della propria salvezza, colui che, sapendo che un sacerdote lo ha assolto solo per scherzo, non cercasse con cura un altro che agirebbe sul serio.

CAPITOLO VII. Sulla Riservazione dei Casi.

Perciò, poiché la natura e l'ordine di un giudizio richiedono questo, che la sentenza sia pronunciata solo su coloro che sono soggetti (a quella giurisdizione), è sempre stato fermamente tenuto nella Chiesa di Dio, e questo Sinodo lo ratifica come una cosa verissima, che l'assoluzione, che un sacerdote pronuncia su qualcuno su cui non ha né una giurisdizione ordinaria né delegata, non debba avere alcun peso. Ed è sembrato ai nostri santissimi Padri di grande importanza per la disciplina del popolo cristiano, che certi crimini più atroci e più efferati non siano assolti da tutti i sacerdoti, ma solo dai sommi sacerdoti: onde i Sommi Pontefici, in virtù del supremo potere loro consegnato nella Chiesa universale, poterono giustamente riservare, per il loro speciale giudizio, certi casi più gravi di crimini. Né c'è da dubitare – vedendo che tutte le cose, che sono da Dio, sono ben ordinate – che questo stesso possa essere lecitamente fatto da tutti i vescovi, ciascuno nella propria diocesi, per edificazione, tuttavia, non per distruzione, in virtù dell'autorità, superiore (a quella) di altri sacerdoti inferiori, loro consegnata sui loro sudditi, specialmente per quanto riguarda quei crimini ai quali è annessa la censura della scomunica. Ma è consonante all'autorità divina che questa riserva di casi abbia effetto, non solo nella politica esterna, ma anche agli occhi di Dio. Tuttavia, per timore che qualcuno possa perire a causa di ciò, è sempre stato molto piamente osservato nella suddetta Chiesa di Dio, che non vi sia alcuna riserva in punto di morte, e che pertanto tutti i sacerdoti possano assolvere tutti i penitenti da ogni sorta di peccati e censure: e poiché, salvo in quel punto di morte, i sacerdoti non hanno alcun potere nei casi riservati, sia questo il loro unico impegno, di persuadere i penitenti a rivolgersi a giudici superiori e legittimi per il beneficio dell'assoluzione.

CAPITOLO VIII. Sulla necessità e sul frutto della Soddisfazione.

Infine, per quanto riguarda la soddisfazione – che come è, di tutte le parti della penitenza, quella che è stata in ogni tempo raccomandata al popolo cristiano dai nostri Padri, così è quella specialmente che nella nostra epoca è, sotto il più alto pretesto di pietà, impugnata da coloro che hanno un'apparenza di pietà, ma ne hanno rinnegato la potenza(i) – il santo Sinodo dichiara che è del tutto falso, e alieno dalla parola di Dio, che la colpa(k) non sia mai perdonata dal Signore, senza che anche l'intera punizione sia con essa perdonata. Poiché esempi chiari e illustri si trovano nelle sacre scritture, mediante i quali, oltre che per tradizione divina, questo errore è confutato nel modo più chiaro possibile. E veramente la natura della giustizia divina sembra richiedere che coloro che per ignoranza hanno peccato prima del battesimo, siano ricevuti in grazia in un modo; e in un altro coloro che, dopo essere stati liberati dalla servitù del peccato e del diavolo, e dopo aver ricevuto il dono dello Spirito Santo, non hanno temuto di violare consapevolmente il tempio di Dio(l) e di rattristare lo Spirito Santo.(m) E si addice alla divina clemenza che i peccati non ci siano perdonati in tal modo senza alcuna soddisfazione, come se, prendendone occasione, pensando che i peccati siano meno gravi, noi, offrendo come un insulto e un oltraggio allo Spirito Santo,(n) dovessimo cadere in peccati più gravi, accumulando ira contro il giorno dell'ira.(o) Poiché, senza dubbio, queste punizioni soddisfattorie richiamano grandemente dal peccato, e frenano come con un morso, e rendono i penitenti più cauti e vigili per il futuro; sono anche rimedi per i resti del peccato, e, mediante atti delle virtù opposte, rimuovono le abitudini acquisite dal vivere malvagio.

Né in verità vi fu mai nella Chiesa di Dio alcun modo ritenuto più sicuro per allontanare l'imminente castigo del Signore, che quello che gli uomini dovessero, con vero dolore d'animo, praticare queste opere di penitenza. Aggiungi a queste cose che, mentre noi così, facendo soddisfazione, soffriamo per i nostri peccati, siamo resi conformi a Gesù Cristo, che ha soddisfatto per i nostri peccati, dal quale è tutta la nostra sufficienza;(p) avendo anche per questo un pegno certissimo, che se soffriamo con lui, saremo anche glorificati con lui.(q) Ma né questa soddisfazione, che adempiamo per i nostri peccati, è così nostra, da non essere attraverso Gesù Cristo. Poiché noi che non possiamo fare nulla da noi stessi, come da noi stessi, possiamo fare ogni cosa, cooperando Lui, che ci fortifica. Così, l'uomo non ha di che gloriarsi, ma tutto il nostro vanto è in Cristo: nel quale viviamo; nel quale meritiamo; nel quale soddisfiamo; portando frutti degni di penitenza,(r) che da lui hanno la loro efficacia; da lui sono offerti al Padre; e attraverso lui sono accettati dal Padre. Pertanto i sacerdoti del Signore devono, per quanto lo Spirito e la prudenza suggeriranno, ingiungere soddisfazioni salutari e adatte, secondo la qualità dei crimini e la capacità del penitente; affinché, se per caso chiudessero un occhio sui peccati, e trattassero troppo indulgentemente i penitenti, ingiungendo certe opere molto leggere per crimini molto gravi, non diventino partecipi dei peccati altrui. Ma abbiano in vista che la soddisfazione, che impongono, non sia solo per la conservazione di una nuova vita e una medicina dell'infermità,(s) ma anche per la vendetta e la punizione dei peccati passati.

Poiché anche gli antichi Padri credono e insegnano che le chiavi dei sacerdoti furono date, non solo per sciogliere, ma anche per legare. Ma non per questo immaginarono che il sacramento della Penitenza sia un tribunale di ira o di punizioni; così come nessun cattolico ha mai pensato che, mediante questo tipo di soddisfazioni da parte nostra, l'efficacia del merito e della soddisfazione del nostro Signore Gesù Cristo sia oscurata, o in alcun modo diminuita: il che, quando gli innovatori cercano di comprendere, sostengono in tal modo una nuova penitenza, da togliere l'intera efficacia e l'uso della soddisfazione.

CAPITOLO IX. Sulle Opere di Soddisfazione.

Il Sinodo insegna inoltre che così grande è la liberalità della divina munificenza, che siamo in grado attraverso Gesù Cristo di fare soddisfazione a Dio Padre, non solo mediante punizioni volontariamente intraprese da noi stessi per la punizione del peccato, o mediante quelle imposte a discrezione del sacerdote secondo la misura della nostra delinquenza, ma anche, il che è una grandissima prova d'amore, mediante i flagelli temporali inflitti da Dio, e sopportati pazientemente da noi.

SUL SACRAMENTO DELL'ESTREMA UNZIONE

SECONDA SESSIONE

È sembrato anche bene al santo Sinodo aggiungere, alla precedente dottrina sulla penitenza, la seguente sul sacramento dell'Estrema Unzione, che dai Padri era considerato come il completamento, non solo della penitenza, ma anche dell'intera vita cristiana, che dovrebbe essere una penitenza perpetua. Per prima cosa, dunque, per quanto riguarda la sua istituzione, dichiara e insegna che il nostro graziosissimo Redentore – che voleva che i suoi servi fossero in ogni tempo provvisti di rimedi salutari contro tutte le armi di tutti i loro nemici – come, negli altri sacramenti, preparò i più grandi aiuti, mediante i quali, durante la vita, i cristiani possono preservarsi integri da ogni più grave male spirituale, così custodì la fine della vita, mediante il sacramento dell'Estrema Unzione, come con una difesa solidissima. Poiché sebbene il nostro avversario cerchi e colga opportunità, per tutta la nostra vita, di poter in qualche modo divorare le nostre anime; tuttavia non c'è tempo in cui egli tenda più veementemente tutte le potenze della sua astuzia per rovinarci del tutto, e, se può possibilmente, per farci cadere anche dalla fiducia nella misericordia di Dio, di quando percepisce che la fine della nostra vita è vicina.

CAPITOLO I. Sull'Istituzione del Sacramento dell'Estrema Unzione.

Ora, questa sacra unzione dei malati fu istituita da Cristo nostro Signore, come vero e proprio sacramento della nuova legge, insinuato in verità in Marco, ma raccomandato e promulgato ai fedeli da Giacomo Apostolo, e fratello del Signore. C'è qualcuno malato tra voi? Chiami i sacerdoti della Chiesa, e preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore: e la preghiera della fede salverà il malato; e il Signore lo risolleverà; e se è nei peccati, gli saranno rimessi.(t) Nelle quali parole, come la Chiesa ha appreso dalla tradizione apostolica, ricevuta di mano in mano, egli insegna la materia, la forma, il ministro proprio, e l'effetto di questo salutare sacramento. Poiché la Chiesa ha inteso che la materia di esso sia l'olio benedetto da un vescovo. Poiché l'unzione rappresenta molto giustamente la grazia dello Spirito Santo con la quale l'anima del malato è invisibilmente unta; e inoltre che le cui parole, “Per questa unzione”, ecc., sono la forma.

CAPITOLO II. Sull'Effetto di questo Sacramento.

Inoltre la cosa significata(v) e l'effetto di questo sacramento sono spiegati in quelle parole: E la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo risolleverà, e se è nei peccati gli saranno rimessi. Poiché la cosa qui significata è la grazia dello Spirito Santo; la cui unzione purifica i peccati, se ce ne sono ancora da espiare, così come i resti dei peccati; e risolleva e fortifica l'anima del malato, eccitando in lui una grande fiducia nella divina misericordia; mediante la quale il malato essendo sostenuto, sopporta più facilmente gli inconvenienti e i dolori della sua malattia; e più prontamente resiste alle tentazioni del diavolo che insidia il suo calcagno;(w) e a volte ottiene la salute corporea, quando è conveniente per il benessere dell'anima.

CAPITOLO III. Sul Ministro di questo Sacramento e sul tempo in cui deve essere amministrato.

E ora per quanto riguarda il prescrivere chi deve ricevere, e chi deve amministrare questo sacramento, anche questo non fu oscuramente consegnato nelle parole sopra citate. Poiché è lì anche mostrato, che i ministri propri di questo sacramento sono i Presbiteri della Chiesa; con il quale nome si devono intendere, in quel luogo, non gli anziani per età, o i primi in dignità tra il popolo, ma, o vescovi, o sacerdoti dai vescovi rettamente ordinati mediante l'imposizione delle mani del sacerdozio.(x) È anche dichiarato, che questa unzione deve essere applicata ai malati, ma specialmente a coloro che giacciono in tale pericolo da sembrare che stiano per partire da questa vita: onde è anche chiamata il sacramento dei partenti. E se i malati dovessero, dopo aver ricevuto questa unzione, guarire, possono di nuovo essere aiutati dal soccorso di questo sacramento, quando cadono in un altro simile pericolo di morte.

Perciò, non si deve in alcun modo dare ascolto a coloro che, contro una così manifesta e chiara sentenza(y) dell'apostolo Giacomo, insegnano, o che questa unzione sia un'invenzione umana o sia un rito ricevuto dai Padri che non ha né un comando da Dio, né una promessa di grazia: né a coloro che asseriscono che essa è già cessata, come se dovesse essere riferita solo alla grazia della guarigione nella chiesa primitiva; né a coloro che dicono che il rito e l'uso che la santa Chiesa Romana osserva nell'amministrazione di questo sacramento è ripugnante al sentimento dell'apostolo Giacomo, e che deve quindi essere cambiato in qualche altro: né infine a coloro che affermano che questa Estrema Unzione può senza peccato essere disprezzata dai fedeli: poiché tutte queste cose sono manifestamente in contrasto con le parole perspicue di un così grande apostolo. Né certamente la Chiesa Romana, madre e maestra di tutte le altre chiese, osserva alcunché nell'amministrare questa unzione – per quanto riguarda quelle cose che costituiscono la sostanza di questo sacramento – se non ciò che il beato Giacomo ha prescritto. Né in verità può esserci disprezzo di un così grande sacramento senza un peccato efferato, e un'ingiuria allo Spirito Santo stesso. Queste sono le cose che questo santo Sinodo ecumenico professa e insegna e propone a tutti i fedeli di Cristo, da credere e tenere, riguardo ai sacramenti della Penitenza e dell'Estrema Unzione. E consegna i seguenti canoni da conservarsi inviolabilmente; e condanna e anatematizza coloro che asseriscono ciò che è contrario ad essi.

SUL SANTISSIMO SACRAMENTO DELLA PENITENZA

PRIMI CANONI

CANONE I.–Se qualcuno dirà che nella Chiesa cattolica la Penitenza non è veramente e propriamente un sacramento, istituito da Cristo nostro Signore per riconciliare i fedeli con Dio, ogni volta che cadono nel peccato dopo il battesimo, sia anatema.

CANONE II.–Se qualcuno, confondendo i sacramenti, dirà che il battesimo stesso è il sacramento della Penitenza, come se questi due Sacramenti non fossero distinti, e che perciò la Penitenza non è giustamente chiamata una seconda tavola dopo il naufragio, sia anatema.

CANONE III.–Se qualcuno dirà che quelle parole del Signore Salvatore: Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi (z), non devono essere intese del potere di rimettere e ritenere i peccati nel Sacramento della penitenza, come la Chiesa cattolica le ha sempre intese fin dal principio; ma le distorce, contro l'istituzione di questo sacramento, al potere di predicare il vangelo, sia anatema.

CANONE IV.–Se qualcuno negherà che, per l'intera e perfetta remissione dei peccati, siano richiesti tre atti nel penitente, che sono come la materia del sacramento della Penitenza, vale a dire la contrizione, la confessione e la soddisfazione, che sono chiamate le tre parti della penitenza; o dirà che vi sono solo due parti della penitenza, vale a dire i terrori con cui la coscienza è colpita dopo essere stata convinta del peccato, e la fede, generata (a) dal vangelo, o dall'assoluzione, per cui uno crede che i suoi peccati gli sono perdonati per mezzo di Cristo, sia anatema.

CANONE V.–Se qualcuno dirà che la contrizione che si acquista per mezzo dell'esame, della raccolta e della detestazione dei peccati – per cui uno ripensa ai suoi anni nell'amarezza dell'anima sua (b), meditando sulla gravità, sulla moltitudine, sulla turpitudine dei suoi peccati, sulla perdita della beatitudine eterna e sulla dannazione eterna che ha meritato, avendo con ciò il proposito di una vita migliore – non è un dolore vero e profittevole, non prepara alla grazia, ma rende l'uomo un ipocrita e un peccatore maggiore; infine, che questa (contrizione) è un dolore forzato e non libero e volontario, sia anatema.

CANONE VI.–Se qualcuno negherà che la confessione sacramentale sia stata istituita, o sia necessaria alla salvezza, per diritto divino; o dirà che il modo di confessarsi segretamente al solo sacerdote, che la Chiesa ha sempre osservato fin dal principio e osserva, è alieno dall'istituzione e dal comando di Cristo, ed è un'invenzione umana, sia anatema.

CANONE VII.–Se qualcuno dirà che, nel sacramento della Penitenza, non è necessario, per diritto divino, per la remissione dei peccati, confessare tutti e singoli i peccati mortali che, dopo debita e diligente meditazione precedente, vengono ricordati, anche quelli (peccati mortali) che sono segreti, e quelli che sono contrari agli ultimi due comandamenti del Decalogo, come pure le circostanze che cambiano la specie di un peccato; ma (dirà) che tale confessione è utile solo per istruire e consolare il penitente, e che anticamente era osservata solo per imporre una soddisfazione canonica; o dirà che coloro che si sforzano di confessare tutti i loro peccati, desiderano non lasciare nulla alla misericordia divina da perdonare; o, infine, che non è lecito confessare i peccati veniali, sia anatema.

CANONE VIII.–Se qualcuno dirà che la confessione di tutti i peccati, così come è osservata nella Chiesa, è impossibile, ed è una tradizione umana che deve essere abolita dai pii; o che tutti e ciascuno dei fedeli di Cristo, di entrambi i sessi, non sono obbligati ad essa una volta all'anno, conformemente alla costituzione del grande Concilio Lateranense (c), e che, per questa causa, i fedeli di Cristo devono essere persuasi a non confessarsi durante la Quaresima, sia anatema.

CANONE IX.–Se qualcuno dirà che l'assoluzione sacramentale del sacerdote non è un atto giudiziario, ma un mero ministero di pronunciare e dichiarare che i peccati sono perdonati a chi si confessa; purché solo creda di essere assolto, o (anche se) il sacerdote non assolva sul serio, ma per scherzo; o dirà che la confessione del penitente non è richiesta, affinché il sacerdote possa assolverlo, sia anatema.

CANONE X.–Se qualcuno dirà che i sacerdoti, che sono in peccato mortale, non hanno il potere di legare e di sciogliere; o che non solo i sacerdoti sono i ministri dell'assoluzione, ma che a tutti e ciascuno dei fedeli di Cristo è detto: Tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato anche in cielo; e tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto anche in cielo (d); e a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi (e); in virtù delle quali parole ognuno è in grado di assolvere dai peccati, vale a dire dai peccati pubblici solo con il rimprovero, purché chi è rimproverato vi acconsenta, e dai peccati segreti con una confessione volontaria, sia anatema.

CANONE XI.–Se qualcuno dirà che i vescovi non hanno il diritto di riservarsi i casi, se non per quanto riguarda la politica esterna, e che quindi la riserva dei casi non impedisce che un sacerdote possa veramente assolvere dai casi riservati, sia anatema.

CANONE XII.–Se qualcuno dirà che Dio rimette sempre tutta la pena insieme alla colpa, e che la soddisfazione dei penitenti non è altro che la fede con cui essi comprendono (f) che Cristo ha soddisfatto per loro, sia anatema.

CANONE XIII.–Se qualcuno dirà che la soddisfazione per i peccati, quanto alla loro pena temporale, non è in alcun modo fatta a Dio, per mezzo dei meriti di Gesù Cristo, dalle pene inflitte da Lui e pazientemente sopportate, o da quelle ingiunte dal sacerdote, né da quelle volontariamente intraprese, come digiuni, preghiere, elemosine o altre opere di pietà; e che, pertanto, la migliore penitenza è semplicemente una vita nuova, sia anatema.

CANONE XIV.–Se qualcuno dirà che la soddisfazione, con cui i penitenti riscattano i loro peccati per mezzo di Gesù Cristo, non è un culto di Dio, ma tradizioni di uomini, che oscurano la dottrina della grazia, il vero culto di Dio e il beneficio stesso della morte di Cristo, sia anatema.

CANONE XV.–Se qualcuno dirà che le chiavi sono date alla Chiesa solo per sciogliere, non anche per legare; e che, pertanto, i sacerdoti agiscono contro lo scopo (g) delle chiavi, e contro l'istituzione di Cristo, quando impongono pene a coloro che si confessano; e che è una finzione che, dopo che la pena eterna è stata rimossa in virtù delle chiavi, rimanga per lo più una pena temporale da scontare, sia anatema.

SUL SACRAMENTO DELL'ESTREMA UNZIONE

SECONDI CANONI

CANONE I.–Se qualcuno dirà che l'Estrema Unzione non è veramente e propriamente un sacramento, istituito da Cristo nostro Signore e promulgato dal beato apostolo Giacomo; ma è solo un rito ricevuto dai Padri, o un'invenzione umana, sia anatema.

CANONE II.–Se qualcuno dirà che la sacra unzione degli infermi non conferisce grazia, né rimette i peccati, né conforta (h) gli infermi; ma che è già cessata, come se fosse stata anticamente solo la grazia di operare guarigioni, sia anatema.

SULLA RIFORMA

CANONE III.–Se qualcuno dirà che il rito e l'uso dell'Estrema Unzione, che la santa Chiesa romana osserva, è ripugnante al sentimento del beato apostolo Giacomo, e che quindi deve essere cambiato, e può, senza peccato, essere condannato dai cristiani, sia anatema.

CANONE IV.–Se qualcuno dirà che i Presbiteri della Chiesa, che il beato Giacomo esorta a chiamare per ungere gli infermi, non sono i sacerdoti che sono stati ordinati da un vescovo, ma gli anziani di ogni comunità, e che per questa causa un sacerdote da solo non è il ministro proprio dell'Estrema Unzione, sia anatema.

SULLA RIFORMA

TERZO DECRETO

Proemio.

È dovere dei vescovi ammonire i loro sudditi, specialmente quelli preposti alla cura delle anime, del loro dovere.

Poiché è propriamente ufficio dei vescovi riprovare i vizi di tutti coloro che sono loro soggetti, questa dovrà essere principalmente la loro cura: che i chierici, specialmente quelli preposti alla cura delle anime, siano irreprensibili; e che non conducano, con la loro connivenza, una vita disordinata: poiché se permettono loro di avere una conversazione malvagia e corrotta, come potranno riprovare i laici per i loro vizi, quando essi stessi possono essere messi a tacere da loro con una sola parola, per il fatto che permettono ai chierici di essere peggiori di loro? E con quale libertà potranno i sacerdoti correggere i laici, quando devono rispondere silenziosamente a se stessi di aver commesso proprio le cose che riprovano? Pertanto, i vescovi incaricheranno il loro clero, di qualunque grado sia, di essere una guida per il popolo di Dio a loro affidato, nella condotta, nella conservazione e nella dottrina; essendo memori di ciò che è scritto: Siate santi perché anche io sono santo. E, d'accordo con l'ammonimento dell'apostolo: Non diano offesa ad alcuno, affinché il loro ministero non sia biasimato; ma in ogni cosa si mostrino come ministri di Dio, affinché non si adempia in loro quel detto del profeta: I sacerdoti di Dio profanano i santuari e disprezzano la legge. Ma, affinché i suddetti vescovi possano eseguire ciò con maggiore libertà, e non ne siano impediti sotto alcun pretesto, la stessa sacra e santa, ecumenica e generale Sinodo di Trento, presieduta dallo stesso legato e dai nunzi della Sede Apostolica, ha ritenuto opportuno che questi canoni seguenti siano stabiliti e decretati.

CAPITOLO I. Se qualcuno, essendo proibito, interdetto o sospeso, accede agli ordini, sarà punito.

Poiché è più conveniente e sicuro per chi è soggetto, rendendo la dovuta obbedienza a coloro che sono preposti a lui, servire in un ministero inferiore, piuttosto che, con scandalo di coloro che sono preposti a lui, aspirare alla dignità di un grado più elevato; a colui al quale l'ascesa agli ordini sacri sia stata interdetta dal proprio prelato, per qualsiasi causa, fosse anche per qualche crimine segreto, o in qualsiasi modo, anche extra-giudizialmente; e a colui che sia stato sospeso dai propri ordini, o gradi e dignità ecclesiastiche; nessuna licenza, concessa contro la volontà di quel suddetto prelato, per farsi promuovere, né alcuna reintegrazione in ordini, gradi, dignità e onori precedenti, avrà alcun valore.

CAPITOLO II.

Se un vescovo conferirà ordini di qualsiasi tipo a qualcuno non soggetto a lui, fosse anche un suo domestico, senza l'espresso consenso del prelato proprio di quell'individuo, entrambi saranno soggetti a una pena stabilita.

E poiché alcuni vescovi di chiese che sono in partibus infidelium (nei distretti degli infedeli), non avendo né clero né popolo cristiano, ed essendo in un certo senso vagabondi, non avendo una sede fissa, e non cercando le cose di Cristo, ma le pecore altrui senza la conoscenza del proprio pastore, trovandosi proibito da questo santo Sinodo di esercitare funzioni episcopali nella diocesi di un altro, senza l'espresso permesso dell'ordinario del luogo, e allora solo riguardo a coloro che sono soggetti al suddetto ordinario, per un'evasione e in disprezzo della legge, scelgono di propria temerità come una cattedra episcopale in un luogo che non è di alcuna diocesi, e presumono di segnare con il carattere clericale, e di promuovere anche agli ordini sacri del sacerdozio, chiunque venga da loro, anche se non hanno lettere commendatizie dai propri vescovi o prelati; donde per lo più accade che, essendo ordinate persone poco idonee, non istruite e ignoranti, e che sono state respinte dai propri vescovi come incapaci e indegne, esse non sono in grado né di compiere rettamente gli uffici divini, né di amministrare i sacramenti della Chiesa: nessuno dei vescovi, che sono chiamati titolari, anche se risiedono o soggiornano in un luogo non compreso in alcuna diocesi, anche se esente, o in un monastero di qualsiasi ordine, potrà, in virtù di qualsiasi privilegio concesso loro di promuovere durante un certo tempo coloro che vengono da loro, ordinare, o promuovere a qualsiasi ordine sacro o minore, o anche alla prima tonsura, il suddetto di un altro vescovo, anche sotto il pretesto che sia un suo domestico nutrito costantemente alla sua tavola, senza l'espresso consenso di, o senza lettere dimissorie da, quel vescovo proprio dell'individuo. Il contravventore sarà ipso jure sospeso per un anno dall'esercizio delle funzioni pontificali; e la persona così promossa sarà allo stesso modo sospesa dall'esercizio degli ordini così ricevuti, per tutto il tempo che sembrerà opportuno al proprio prelato.

CAPITOLO III. Il vescovo può sospendere i suoi chierici, che sono stati impropriamente promossi da un altro, se li trova incompetenti.

Il vescovo può sospendere, per il tempo che gli sembrerà opportuno, dall'esercizio degli ordini ricevuti, e può interdire dal ministero all'altare, o dall'esercizio delle funzioni di qualsiasi ordine, qualsiasi suo chierico, specialmente quelli che sono negli ordini sacri, che siano stati, senza il suo previo esame e lettere commendatizie, promossi da qualsiasi autorità; anche se siano stati approvati come competenti da colui che li ha ordinati, ma che egli stesso troverà poco idonei e capaci di celebrare gli uffici divini, o di amministrare i sacramenti della Chiesa.

CAPITOLO IV. Nessun chierico sarà esente dalla correzione del vescovo, anche fuori dal tempo della visita.

Tutti i prelati delle chiese, che devono applicarsi diligentemente a correggere gli eccessi dei loro sudditi – e dalla cui giurisdizione, secondo gli statuti di questo santo Sinodo, nessun chierico è considerato escluso, sotto il pretesto di qualsiasi privilegio, in modo da non poter essere visitato, punito e corretto, in conformità con le disposizioni dei canoni, – purché tali prelati siano residenti nelle proprie chiese, – avranno il potere, come delegati a questo fine della Sede Apostolica, di correggere e punire, anche fuori dai tempi della visita, tutti i chierici secolari, – per quanto esenti, che sarebbero altrimenti soggetti alla loro giurisdizione, – per i loro eccessi, crimini e delitti, ogni volta che, e quando ve ne sarà bisogno; nessuna esenzione, dichiarazione, consuetudine, sentenza, giuramento, concordato, che vincoli solo gli autori di essi, essendo di alcun valore per i suddetti chierici, o per i loro parenti, cappellani, domestici, agenti, o per chiunque altro, in vista e in considerazione dei suddetti chierici esenti.

CAPITOLO V. La giurisdizione dei Conservatori è confinata entro certi limiti.

Inoltre, poiché svariate persone, sotto il pretesto che diversi torti e fastidi sono loro inflitti nei loro beni, possedimenti e diritti, ottengono che certi giudici siano deputati per mezzo di lettere conservatorie, per proteggerli e difenderli dai suddetti fastidi e torti, e per mantenerli e conservarli nel possesso, o quasi-possesso, dei loro beni, proprietà e diritti, senza permettere che siano molestati in essi; e poiché essi pervertono queste lettere, in molti modi, verso un significato malvagio del tutto opposto all'intenzione del donatore; – pertanto, queste lettere conservatorie, qualunque siano le loro clausole o decreti, qualunque siano i giudici deputati, o sotto qualsiasi altro tipo di pretesto o colore, queste lettere possano essere state concesse, non gioveranno ad alcuno, di qualsiasi dignità e condizione, anche se un ## CAPITOLO, in modo da schermare la parte dall'essere capace di essere, in cause criminali e miste, accusata e citata, e dall'essere esaminata e proceduta contro davanti al proprio vescovo, o altro superiore ordinario; o impedire che sia soggetta a essere liberamente citata davanti al giudice ordinario, in materia di qualsiasi diritto che possa essere addotto come suo per essergli stato ceduto. Anche nelle cause civili, se egli è l'attore, non gli sarà in alcun modo lecito portare alcuno a giudizio davanti ai propri giudici conservatori.

E se, in quelle cause in cui egli sarà il convenuto, accadrà che il conservatore scelto da lui sia dichiarato dall'attore come sospetto, o se sarà sorta una disputa tra i giudici stessi, il conservatore cioè e l'ordinario, circa la competenza della giurisdizione, la causa non sarà proseguita, finché da arbitri, scelti in forma legale, non si sarà giunti a una decisione relativa alla suddetta sospetto, o competenza di giurisdizione. Né queste lettere conservatorie saranno di alcun valore per i domestici della suddetta parte – che sono soliti schermarsi con esse – salvo a due soltanto, e questo purché vivano a sue proprie spese. Né alcuno godrà del beneficio di tali lettere per più di cinque anni. Non sarà inoltre lecito ai giudici conservatori avere alcun tribunale fisso. Per quanto riguarda le cause che si riferiscono ai salari e alle persone indigenti, il decreto di questo santo Sinodo su di esse rimarrà nel suo pieno vigore. Ma le università generali, i collegi di dottori o studiosi, i luoghi appartenenti ai Regolari, come pure gli ospedali in cui l'ospitalità è effettivamente esercitata, e le persone appartenenti alle suddette università, collegi, luoghi e ospedali non devono essere ritenuti inclusi in questo presente canone, ma devono essere considerati, e sono, interamente esenti.

CAPITOLO VI. È decretata una pena contro i chierici che, essendo negli Ordini sacri o detenendo benefici, non indossano un abito confacente al loro Ordine.

E poiché, sebbene l'abito non faccia il monaco, è tuttavia necessario che i chierici indossino sempre un abito adatto al loro proprio ordine, affinché con la decenza del loro abbigliamento esteriore possano mostrare la rettitudine interiore dei loro costumi; ma a tal punto, in questi giorni, sono giunti il disprezzo della religione e la temerità di alcuni, che, facendo poco conto della propria dignità e dell'onore clericale, indossano persino in pubblico l'abito dei laici – ponendo i piedi su sentieri diversi, uno di Dio, l'altro della carne; – per questo motivo, tutte le persone ecclesiastiche, comunque esenti, che siano negli ordini sacri o in possesso di qualsiasi tipo di dignità, personati o altri uffici o benefici ecclesiastici; se, dopo essere stati ammoniti dal proprio vescovo, anche con un editto pubblico,(p) non indosseranno un abito clericale decoroso, adatto al loro ordine e dignità, e in conformità con l'ordinanza e il mandato del suddetto vescovo, possono e devono essere costretti a ciò, mediante la sospensione dai loro ordini, ufficio, beneficio e dai frutti, rendite e proventi dei suddetti benefici; e inoltre, se, dopo essere stati rimproverati una volta, dovessero peccare di nuovo in questo, (devono essere costretti) anche mediante la privazione dei suddetti uffici e benefici; in conformità con la costituzione di Clemente V pubblicata nel Concilio di Vienne, e che inizia con Quoniam, che viene qui rinnovata ed estesa.

CAPITOLO VII. Gli omicidi volontari non devono mai essere ordinati: in che modo devono essere ordinati gli omicidi involontari.

Poiché inoltre, colui che ha ucciso il suo prossimo di proposito e tendendogli un agguato, deve essere allontanato dall'altare, (q) perché ha commesso volontariamente un omicidio; anche se quel crimine non sia stato provato dal normale processo di legge, né sia altrimenti pubblico, ma segreto, tale persona non potrà mai essere promossa agli ordini sacri; né sarà lecito conferirgli alcun beneficio ecclesiastico, anche se non avesse cura d'anime; ma sarà per sempre escluso da ogni ordine, beneficio e ufficio ecclesiastico. Ma se si sostiene che l'omicidio non sia stato commesso di proposito ma accidentalmente, o respingendo la forza con la forza per difendersi dalla morte, in modo tale che, per una sorta di diritto, debba essere concessa una dispensa, anche per il ministero degli ordini sacri e dell'altare, e per qualsiasi tipo di beneficio e dignità, il caso sarà affidato all'Ordinario del luogo, o, se vi è motivo, al metropolita, o al vescovo più vicino; il quale non potrà dispensare senza aver preso cognizione del caso, e dopo che le preghiere e le allegazioni siano state provate, e non altrimenti.

CAPITOLO VIII. Nessuno deve, in virtù di alcun privilegio, punire i chierici di un altro.

Inoltre, poiché vi sono diverse persone, – alcune delle quali sono persino veri pastori e hanno le proprie pecore, – che cercano anche di governare le pecore degli altri, e a volte prestano attenzione ai sudditi altrui in modo tale da trascurare la cura delle proprie; nessuno, anche se di dignità episcopale, che possa avere per privilegio il potere di punire i sudditi di un altro, procederà in alcun modo contro chierici non soggetti a lui, – specialmente contro coloro che sono negli ordini sacri, – siano essi colpevoli di crimini anche atroci; se non con l'intervento del proprio vescovo dei suddetti chierici, se quel vescovo è residente nella sua chiesa, o della persona che può essere delegata dal suddetto vescovo: altrimenti, i procedimenti e tutte le conseguenze di essi saranno del tutto privi di effetto.

CAPITOLO IX. I Benefici di una Diocesi non devono, sotto alcun pretesto, essere uniti ai Benefici di un'altra Diocesi.

E poiché è con ottima ragione che le diocesi e le parrocchie sono state distinte, e a ogni gregge sono stati assegnati i propri pastori, e alle chiese inferiori i loro rettori, ciascuno per prendersi cura delle proprie pecore, affinché l'ordine ecclesiastico non sia confuso, o una stessa chiesa appartenga in qualche modo a due diocesi, non senza grave inconveniente per coloro che vi sono soggetti; i benefici di una diocesi, siano essi chiese parrocchiali, vicariati perpetui, benefici semplici, prestimonii o porzioni prestimoniali, non saranno uniti in perpetuo a un beneficio, monastero, collegio o persino a un luogo pio di un'altra diocesi, nemmeno per amore di accrescere il culto divino, o il numero dei beneficiari, o per qualsiasi altra causa; spiegando così in questo decreto di questo santo Sinodo il tema di queste unioni.

CAPITOLO X. I Benefici Regolari devono essere conferiti ai Regolari.

I benefici dei Regolari che sono stati solitamente concessi in titolo a Regolari professi, quando accadono di diventare vacanti per la morte del titolare, o per le sue dimissioni, o altrimenti, saranno conferiti solo a religiosi di quell'ordine, o a persone che saranno assolutamente tenute a prendere l'abito e fare quella professione, e a nessun altro, affinché non indossino un indumento tessuto insieme di lana e lino. (r)

CAPITOLO XI. Coloro che sono trasferiti a un altro ordine rimarranno sotto obbedienza nella clausura e saranno incapaci di Benefici Secolari.

Ma poiché i Regolari, dopo essere stati trasferiti da un ordine all'altro, ottengono solitamente facilmente il permesso dal loro superiore di rimanere fuori dal loro monastero, il che dà occasione al loro vagabondare e apostatare; a nessun prelato o superiore di alcun ordine sarà consentito, in virtù di qualsiasi facoltà, di ammettere alcun individuo all'abito e alla professione, se non con l'intento che egli rimanga perpetuamente in clausura sotto l'obbedienza del proprio superiore, nell'ordine stesso in cui è trasferito; e colui che è così trasferito, anche se fosse un canonico Regolare, sarà del tutto incapace di Benefici Secolari, anche se con cura d'anime.

CAPITOLO XII. Nessuno otterrà un diritto di patronato, se non per mezzo di una fondazione o di una dotazione.

Nessuno, inoltre, di qualsiasi dignità ecclesiastica o Secolare, può, o deve, ottenere o acquisire un diritto di patronato, per qualsiasi altra ragione, se non quella di aver fondato e costruito di nuovo una chiesa, un beneficio o una cappella; o di aver dotato competentemente, con le proprie risorse proprie e patrimoniali,(s) una già eretta, che tuttavia è priva di una dotazione sufficiente. Ma, in caso di tale fondazione o dotazione, l'istituzione di essa sarà riservata al vescovo, e non a qualche altra persona inferiore.

CAPITOLO XIII. La Presentazione deve essere fatta all'Ordinario; altrimenti la Presentazione e l'Istituzione saranno nulle.

Inoltre, non sarà lecito a un patrono, sotto pretesto di qualsiasi privilegio, presentare alcuno, in alcun modo, ai benefici che sono sotto il suo diritto di patronato, se non al vescovo ordinario del luogo, al quale, cessando quel privilegio, spetterebbe di diritto la provvisione o l'istituzione al suddetto beneficio; altrimenti la presentazione e l'istituzione, che ne fossero seguite, saranno nulle e come tali reputate.

CAPITOLO XIV. Che la Messa, l'Ordine e la Riforma saranno trattati in seguito.

Il santo Sinodo dichiara, inoltre, che, nella prossima Sessione, che ha già decretato di tenere il venticinque gennaio dell'anno seguente, MDLII, si applicherà e tratterà, insieme al sacrificio della messa, anche del sacramento dell'ordine, e che il tema della riforma sarà proseguito.



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