Storia cristiana: Il Concilio di Trento completo: Sessione XXII (22)




  • Il Sinodo di Trento ha affermato che la Messa è un vero e singolare sacrificio, istituito da Gesù per commemorare il Suo sacrificio sulla croce.
  • La Messa è propiziatoria, offrendo grazia e misericordia per i vivi e i defunti, attraverso la presenza incruenta di Cristo.
  • La Chiesa sottolinea l'importanza di celebrare la Messa con riverenza, utilizzando riti approvati e garantendo la corretta condotta di sacerdoti e chierici.
  • Sono stati stabiliti diversi canoni per condannare gli errori sulla Messa, affermarne la natura sacrificale e regolarne la celebrazione e il comportamento del clero.
Questa voce è la parte 8 di 27 della serie Il Concilio di Trento completo

Sessione 22: SUL SACRIFICIO DELLA MESSA

dottrina

Essendo la sesta sotto il Sommo Pontefice, Pio IV, celebrata il diciassettesimo giorno di settembre, MDLXII.

Il sacro e santo, ecumenico e generale Sinodo di Trento – legittimamente riunito nello Spirito Santo, presieduto dagli stessi Legati della Sede Apostolica – affinché l'antica, completa e in ogni parte perfetta fede e dottrina riguardante il grande mistero dell'Eucaristia possa essere conservata nella santa Chiesa Cattolica; e possa, respinti tutti gli errori e le eresie, essere preservata nella sua purezza; (il Sinodo) istruito dall'illuminazione dello Spirito Santo, insegna, dichiara e decreta quanto segue, da predicare ai fedeli, sul tema dell'Eucaristia, considerata come un vero e singolare sacrificio.

CAPITOLO I. Dell'istituzione del santissimo Sacrificio della Messa.

Poiché, sotto l'antico Testamento, secondo la testimonianza dell'apostolo Paolo, non vi era perfezione a causa della debolezza del sacerdozio levitico; era necessario, per disposizione di Dio, Padre delle misericordie, che sorgesse un altro sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedech, il nostro Signore Gesù Cristo, che potesse consumare e condurre alla perfezione quanti dovevano essere santificati. Egli, dunque, nostro Dio e Signore, sebbene stesse per offrirsi una volta sull'altare della croce a Dio Padre, mediante la sua morte, per operare un'eterna redenzione; tuttavia, poiché il Suo sacerdozio non doveva essere estinto dalla Sua morte, nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, – affinché potesse lasciare alla Sua amata Sposa, la Chiesa, un sacrificio visibile, quale richiede la natura umana, mediante il quale quel sacrificio cruento, da compiersi una volta sulla croce, potesse essere rappresentato, e la memoria di esso rimanesse fino alla fine del mondo, e la sua virtù salutare fosse applicata alla remissione di quei peccati che commettiamo quotidianamente, – dichiarandosi costituito sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedech, offrì a Dio Padre il proprio corpo e sangue sotto le specie del pane e del vino; e, sotto i simboli di quelle stesse cose, li consegnò (il Suo corpo e sangue) affinché fossero ricevuti dai Suoi apostoli, che allora costituì sacerdoti del Nuovo Testamento; e con quelle parole, Fate questo in memoria di me, comandò a loro e ai loro successori nel sacerdozio di offrirli; così come la Chiesa Cattolica ha sempre inteso e insegnato.

Infatti, avendo celebrato l'antica Pasqua, che la moltitudine dei figli d'Israele immolava in memoria della loro uscita dall'Egitto, Egli istituì la nuova Pasqua, (vale a dire) Sé stesso da immolare, sotto segni visibili, dalla Chiesa attraverso (il ministero dei) sacerdoti, in memoria del Suo passaggio da questo mondo al Padre, quando con l'effusione del Suo sangue ci ha redenti, ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel suo regno. E questa è davvero quell'oblazione pura, che non può essere contaminata da alcuna indegnità o malizia di coloro che la offrono; che il Signore predisse per mezzo di Malachia che doveva essere offerta in ogni luogo, pura al suo nome, che doveva essere grande tra i Gentili; e che l'apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, ha indicato non oscuramente, quando dice che coloro che sono contaminati dalla partecipazione alla mensa dei demoni, non possono essere partecipi della mensa del Signore; intendendo per mensa, in entrambi i luoghi, l'altare. Questa, infine, è quell'oblazione che fu prefigurata da vari tipi di sacrifici, durante il periodo della natura e della legge; in quanto comprende tutti i beni significati da quei sacrifici, essendo il compimento e la perfezione di tutti loro.

CAPITOLO II. Che il Sacrificio della Messa è propiziatorio sia per i vivi che per i defunti.

E poiché, in questo divino sacrificio che si celebra nella messa, è contenuto e immolato in modo incruento quello stesso Cristo, che una volta offrì Sé stesso in modo cruento sull'altare della croce; il santo Sinodo insegna che questo sacrificio è veramente propiziatorio e che per mezzo di esso si ottiene che noi otteniamo misericordia e troviamo grazia in un aiuto opportuno, se ci accostiamo a Dio, contriti e penitenti, con cuore sincero e retta fede, con timore e riverenza. Infatti il Signore, placato dall'oblazione di esso, e concedendo la grazia e il dono della penitenza, perdona anche crimini e peccati efferati. Poiché la vittima è una sola e la stessa, la stessa che ora offre per il ministero dei sacerdoti, che allora offrì Sé stesso sulla croce, essendo diverso solo il modo di offrire. I frutti infatti di tale oblazione, di quella cruenta cioè, sono ricevuti abbondantemente attraverso questa incruenta; tanto è lontana questa (ultima) dal derogare in alcun modo a quella (prima oblazione). Perciò, non solo per i peccati, le pene, le soddisfazioni e le altre necessità dei fedeli che sono in vita, ma anche per coloro che sono morti in Cristo, e che non sono ancora pienamente purificati, essa è giustamente offerta, secondo una tradizione degli apostoli.

CAPITOLO III. Sulle Messe in onore dei Santi.

E sebbene la Chiesa sia stata solita celebrare a volte certe messe in onore e memoria dei santi; non insegna tuttavia che il sacrificio sia offerto a loro, ma a Dio solo, che li ha coronati; onde il sacerdote non è solito dire: “Offro il sacrificio a te, Pietro, o Paolo;” ma, rendendo grazie a Dio per le loro vittorie, implora il loro patrocinio, affinché si degnino di intercedere per noi in cielo, la cui memoria celebriamo sulla terra.

CHAPTER IV

Sul Canone della Messa. E poiché conviene che le cose sante siano amministrate in modo santo, e di tutte le cose sante questo sacrificio è il più santo; affinché possa essere degnamente e reverentemente offerto e ricevuto, la Chiesa Cattolica istituì, molti anni fa, il sacro Canone, così puro da ogni errore, che nulla vi è contenuto che non sappia al massimo grado di una certa santità e pietà, e che non elevi a Dio le menti di coloro che offrono. Infatti è composto dalle parole stesse del Signore, dalle tradizioni degli apostoli e anche dalle pie istituzioni dei santi pontefici.

CAPITOLO V. Sulle solenni cerimonie del Sacrificio della Messa.

E poiché tale è la natura dell'uomo, che, senza aiuti esterni, non può essere facilmente elevato alla meditazione delle cose divine; perciò la santa Madre Chiesa ha istituito certi riti, vale a dire che certe cose siano pronunciate nella messa a voce bassa, e altre a voce più alta. Ha parimenti impiegato cerimonie, come benedizioni mistiche, luci, incenso, paramenti e molte altre cose di questo genere, derivate da una disciplina e tradizione apostolica, mediante le quali sia la maestà di un così grande sacrificio potesse essere raccomandata, sia le menti dei fedeli potessero essere eccitate, da quei segni visibili di religione e pietà, alla contemplazione di quelle cose sublimi che sono nascoste in questo sacrificio.

CAPITOLO VI. Sulla Messa in cui comunica solo il sacerdote.

Il sacro e santo Sinodo vorrebbe davvero che, a ogni messa, i fedeli presenti comunicassero, non solo nel desiderio spirituale, ma anche con la partecipazione sacramentale all'Eucaristia, affinché ne derivasse un frutto più abbondante da questo santissimo sacrificio: ma non per questo, se ciò non avviene sempre, condanna come private e illecite, ma approva e quindi loda, quelle messe in cui comunica sacramentalmente solo il sacerdote; poiché anche quelle messe devono essere considerate come veramente comuni; in parte perché il popolo vi comunica spiritualmente; in parte anche perché sono celebrate da un pubblico ministro della Chiesa, non solo per sé, ma per tutti i fedeli, che appartengono al corpo di Cristo.

CAPITOLO VII. Sull'acqua che deve essere mescolata al vino da offrire nel calice.

Il santo Sinodo nota, in secondo luogo, che è stato ingiunto dalla Chiesa ai sacerdoti di mescolare l'acqua al vino da offrire nel calice; sia perché si crede che Cristo Signore abbia fatto questo, sia perché dal Suo fianco uscirono sangue e acqua; la memoria di questo mistero è rinnovata da questa commistione; e, poiché nell'apocalisse del beato Giovanni, i popoli sono chiamati acque, l'unione di quel popolo fedele con Cristo loro capo è qui rappresentata.

CAPITOLO VIII. Sul non celebrare la Messa ovunque in lingua volgare; i misteri della Messa devono essere spiegati al popolo.

Sebbene la messa contenga un grande insegnamento per il popolo fedele, tuttavia, non è sembrato opportuno ai Padri che essa fosse celebrata ovunque in lingua volgare. Perciò, essendo conservato in ogni luogo l'antico uso di ciascuna chiesa e il rito approvato dalla santa Chiesa Romana, madre e maestra di tutte le chiese; e, affinché le pecore di Cristo non soffrano la fame, né i piccoli chiedano il pane e non vi sia nessuno a spezzarlo per loro, il santo Sinodo incarica i pastori, e tutti coloro che hanno la cura delle anime, che espongano frequentemente, durante la celebrazione della messa, da soli o tramite altri, una parte di quelle cose che vengono lette alla messa, e che, tra l'altro, spieghino qualche mistero di questo santissimo sacrificio, specialmente nelle domeniche e nelle festività.

CAPITOLO IX. Nota preliminare sui seguenti Canoni.

E poiché molti errori sono in questo tempo diffusi e molte cose sono insegnate e sostenute da diverse persone, in opposizione a questa antica fede, che si basa sul sacro Vangelo, sulle tradizioni degli Apostoli e sulla dottrina dei santi Padri; il sacro e santo Sinodo, dopo molte e gravi deliberazioni maturate su questi argomenti, ha deciso, con l'unanime consenso di tutti i Padri, di condannare e di eliminare dalla santa Chiesa, per mezzo dei canoni sottostanti, tutto ciò che è opposto a questa purissima fede e sacra dottrina.

SUL SACRIFICIO DELLA MESSA

CANONI

CANONE I.–Se qualcuno dice che nella messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio; o che essere offerto non è altro che Cristo ci viene dato da mangiare; sia anatema.

CANONE II.–Se qualcuno dice che con quelle parole, Fate questo in memoria di me (Luca xxii. 19), Cristo non ha istituito gli apostoli sacerdoti; o non ha ordinato che essi, e altri sacerdoti, offrissero il Suo corpo e sangue; sia anatema.

CANONE III.–Se qualcuno dice che il sacrificio della messa è solo un sacrificio di lode e di ringraziamento; o che è una pura commemorazione del sacrificio consumato sulla croce, ma non un sacrificio propiziatorio; o che giova solo a chi lo riceve; e che non dovrebbe essere offerto per i vivi e i defunti per i peccati, le pene, le soddisfazioni e altre necessità; sia anatema.

CANONE IV.–Se qualcuno dice che, con il sacrificio della messa, si scaglia una bestemmia contro il santissimo sacrificio di Cristo consumato sulla croce; o che da esso ne viene sminuito; sia anatema.

CANONE V.–Se qualcuno dice che è un'impostura celebrare messe in onore dei santi, e per ottenere la loro intercessione presso Dio, come intende la Chiesa; sia anatema.

CANONE VI.–Se qualcuno dice che il canone della messa contiene errori, e che quindi deve essere abrogato; sia anatema.

CANONE VII.–Se qualcuno dice che le cerimonie, i paramenti e i segni esteriori, di cui la Chiesa Cattolica si serve nella celebrazione delle messe, sono incentivi all'empietà, piuttosto che uffici di pietà; sia anatema.

CANONE VIII.–Se qualcuno dice che le messe, in cui comunica sacramentalmente solo il sacerdote, sono illecite, e che quindi devono essere abrogate; sia anatema.

CANONE IX.–Se qualcuno dice che il rito della Chiesa Romana, secondo il quale una parte del canone e le parole della consacrazione sono pronunciate a voce bassa, deve essere condannato; o che la messa dovrebbe essere celebrata solo in lingua volgare; o che l'acqua non dovrebbe essere mescolata al vino da offrire nel calice, perché contrario all'istituzione di Cristo; sia anatema.

RIGUARDO ALLE COSE DA OSSERVARE E DA EVITARE NELLA CELEBRAZIONE DELLA MESSA

PRIMO DECRETO

Quale grande cura si debba avere affinché il sacro e santo sacrificio della messa sia celebrato con ogni servizio religioso e venerazione, ognuno può facilmente immaginarlo, se considera che, nella sacra scrittura, è chiamato maledetto chi compie l'opera di Dio con negligenza; e se dobbiamo confessare che nessun'altra opera può essere compiuta dai fedeli così santa e divina come questo tremendo mistero stesso, in cui quella vittima vivificante, per la quale siamo stati riconciliati con il Padre, è quotidianamente immolata sull'altare dai sacerdoti, è anche sufficientemente chiaro che ogni industria e diligenza deve essere applicata a questo fine, affinché sia compiuto con la massima possibile pulizia interiore e purezza di cuore, e con esteriore manifestazione di devozione e pietà.

Poiché, dunque, sia per la malvagità dei tempi, sia per la negligenza e la corruzione degli uomini, molte cose sembrano già essersi insinuate, che sono aliene dalla dignità di un così grande sacrificio; affinché l'onore e il culto dovuti ad esso possano, per la gloria di Dio e l'edificazione del popolo fedele, essere ripristinati; il santo Sinodo decreta che i vescovi ordinari dei luoghi debbano prendersi diligente cura, e siano tenuti a proibire e abolire tutte quelle cose che l'avarizia, che è un servire gli idoli, o l'irriverenza, che difficilmente può essere separata dall'empietà; o la superstizione, che è una falsa imitazione della vera pietà, possono aver introdotto. E affinché molte cose possano essere comprese in poche parole: primo, per quanto riguarda l'avarizia:–proibiranno totalmente ogni sorta di condizioni e contrattazioni per ricompense, e tutto ciò che viene dato per la celebrazione di nuove messe; così come quelle importune e illiberali richieste, piuttosto che preghiere, di elemosine, e altre cose del genere, che sono poco lontane da una macchia simoniaca, o in ogni caso, da un turpe guadagno.

In secondo luogo, affinché l'irriverenza sia evitata, ciascuno, nella propria diocesi, vieterà che a qualsiasi sacerdote errante o sconosciuto sia permesso di celebrare messa. Inoltre, non permetteranno a nessuno che sia pubblicamente e notoriamente macchiato di crimine, né di servire al santo altare, né di assistere ai sacri servizi; né permetteranno che il santo sacrificio sia celebrato, né da Secolari né da Regolari di sorta, in case private; o, affatto, fuori dalla chiesa, e da quegli oratori che sono dedicati esclusivamente al culto divino, e che devono essere designati e visitati dai suddetti Ordinari; e nemmeno allora, a meno che coloro che sono presenti non abbiano prima mostrato, con il loro aspetto esteriore decentemente composto, che non sono lì solo con il corpo, ma anche con la mente e la devota affezione del cuore. Bandiranno anche dalle chiese tutti quei tipi di musica, in cui, sia per l'organo, sia nel canto, sia mescolato qualcosa di lascivo o impuro; così come tutte le azioni secolari; le vane e quindi profane conversazioni, tutto il camminare, il rumore e il clamore, affinché la casa di Dio possa essere vista essere, e possa essere chiamata, veramente una casa di preghiera.

Infine, affinché non possa essere lasciato spazio alla superstizione; provvederanno con ordinanza, e sotto date pene, che i sacerdoti non celebrino in ore diverse da quelle dovute; né impieghino altri riti, o altre cerimonie e preghiere, nella celebrazione delle messe, oltre a quelle che sono state approvate dalla Chiesa, e sono state ricevute da un uso frequente e lodevole. Bandiranno totalmente dalla Chiesa l'osservanza di un numero fisso di certe messe e di candele, come invenzione di un culto superstizioso, piuttosto che della vera religione; e istruiranno il popolo, cosa sia, e da dove derivi specialmente, il frutto così prezioso e celeste di questo santissimo sacrificio.

Esortino inoltre il loro popolo a recarsi frequentemente alle proprie chiese parrocchiali, almeno nelle domeniche e nelle festività maggiori. Tutto ciò che è stato brevemente enumerato viene quindi proposto a tutti gli Ordinari dei luoghi, affinché, per il potere conferito loro da questo sacro e santo Sinodo, e anche come delegati della Sede Apostolica, possano proibire, ordinare, riformare e stabilire non solo le cose suddette, ma anche qualsiasi altra cosa che sembri loro avere attinenza con esse; e possano costringere i fedeli a osservarle inviolabilmente, mediante censure ecclesiastiche e altre pene che potranno stabilire a loro piacimento; non ostante qualsiasi privilegio, esenzione, appello e consuetudine in contrario.

SULLA RIFORMA

SECONDO DECRETO

Lo stesso sacro e santo, ecumenico e generale Sinodo di Trento, legittimamente riunito nello Spirito Santo, sotto la presidenza degli stessi Legati della Sede Apostolica, al fine di procedere con l'opera di riforma, ha ritenuto opportuno che nella presente Sessione venisse ordinato quanto segue. Tra le decisioni raggiunte, è stata sottolineata la necessità di affrontare riforme sia dottrinali che disciplinari, mirando a correggere gli abusi sorti all'interno della Chiesa. Questo riassunto del concilio di trento riflette i momenti cruciali della storia della Chiesa in cui sono state riaffermate le credenze e le pratiche fondamentali, tracciando una rotta per i futuri insegnamenti cattolici. Inoltre, è stata stabilita una serie di decreti per migliorare l'istruzione del clero e la cura pastorale, garantendo che i fedeli fossero serviti meglio. Questa assemblea, riconoscendo l'importanza dell'unità e della dottrina all'interno della Chiesa, ha stabilito protocolli per affrontare riforme sia morali che procedurali. Di conseguenza, i decreti emessi durante il concilio di trento sessione sette serviranno come linee guida essenziali sia per il clero che per i laici per favorire la crescita spirituale e l'integrità. È attraverso queste risoluzioni che il Sinodo mira a ripristinare la fede e l'ordine nella comunità ecclesiastica. In questa prospettiva, il concilio di trento quarta sessione sottolinea la necessità di affrontare sia la chiarezza dottrinale che l'integrità morale all'interno della Chiesa. L'assemblea ha deciso di stabilire misure che guideranno i fedeli nei loro percorsi spirituali e rafforzeranno le fondamenta dell'insegnamento cattolico. Attraverso queste risoluzioni, il Sinodo mira a ripristinare la fede della Chiesa e garantire una risposta unificata alle sfide del tempo. Tra queste materie ordinate, il concilio di trento sessione ventitré affronta la necessità critica di una migliore cura pastorale e la definizione di linee guida chiare per l'amministrazione dei sacramenti. Questa sessione mira a rafforzare gli insegnamenti della Chiesa, assicurando che sia il clero che i laici siano dotati della comprensione necessaria per sostenere la fede. Di conseguenza, il Sinodo cerca di favorire l'unità e approfondire la vita spirituale dei fedeli in tutta la diocesi. Inoltre, le risoluzioni introdotte nel concilio di trento sessione ventiquattro evidenziano l'importanza critica di garantire l'integrità dei sacramenti come componente vitale della pratica cattolica. Riaffermando la sacralità di questi riti, il Sinodo immagina un legame rafforzato tra i fedeli e il divino. In definitiva, le riforme complete stabilite mirano a coltivare una rinascita dell'impegno verso gli insegnamenti della Chiesa e il benessere spirituale dei suoi membri.

CAPITOLO I. I Canoni relativi alla vita e alla correttezza della condotta dei Chierici sono rinnovati.

Non c'è nulla che istruisca continuamente gli altri alla pietà e al servizio di Dio più della vita e dell'esempio di coloro che si sono dedicati al ministero divino. Poiché, essendo visti elevati a una posizione superiore, al di sopra delle cose di questo mondo, gli altri fissano i loro occhi su di loro come su uno specchio, e traggono da essi ciò che devono imitare. Pertanto, i chierici chiamati ad avere il Signore come loro parte, devono in ogni modo regolare tutta la loro vita e conversazione, in modo che nel loro abbigliamento, comportamento, andatura, discorso e in ogni altra cosa, non appaia nulla se non ciò che è grave, regolato e pieno di religiosità; evitando anche le piccole colpe, che in loro sarebbero gravissime; affinché le loro azioni possano ispirare venerazione in tutti. Poiché, dunque, quanto più queste cose sono utili e decorose per la Chiesa di Dio, tanto più accuratamente devono essere curate; il santo Sinodo ordina che le cose che sono state finora copiosamente e salutarmente emanate dai sommi pontefici e dai sacri concili – relative alla vita, alla correttezza della condotta, all'abbigliamento e all'istruzione dei chierici, e anche riguardanti la lussuria, i banchetti, le danze, il gioco d'azzardo, gli sport e ogni sorta di crimine, così come le occupazioni secolari da cui devono astenersi – siano d'ora in poi osservate, sotto le stesse pene, o maggiori, da imporsi a discrezione dell'Ordinario; né alcun appello sospenderà l'esecuzione di ciò, in quanto relativo alla correzione dei costumi. Ma se si scoprisse che qualcosa di quanto sopra è caduto in disuso, si preoccuperanno che venga rimesso in uso il prima possibile e sia accuratamente osservato da tutti; non ostante qualsiasi consuetudine in contrario; affinché essi stessi non debbano, con Dio come vendicatore, pagare la pena meritata per la loro negligenza nella correzione di coloro che sono soggetti a loro.

CAPITOLO II. Chi deve essere promosso alle Chiese Cattedrali.

Chiunque, d'ora in poi, sarà promosso a una chiesa cattedrale non solo dovrà essere pienamente qualificato per nascita, età, morale e vita, e, sotto altri aspetti, come richiesto dai sacri canoni, ma dovrà anche essere stato precedentemente costituito in Ordine sacro, per lo spazio di almeno sei mesi. E le informazioni su questi punti, se l'individuo è solo recentemente, o per nulla, conosciuto presso la corte (di Roma), saranno derivate dai Legati della Sede Apostolica, o dai Nunzi delle province, o dal suo Ordinario, e in sua mancanza, dagli Ordinari più vicini. E, oltre alle cose sopra nominate, possiederà tale istruzione da essere in grado di adempiere agli obblighi dell'ufficio che sta per essergli conferito; e sarà, quindi, stato precedentemente promosso per merito, in qualche università per gli studi, a maestro, o dottore, o licenziato, in sacra teologia, o in diritto canonico; o sarà dichiarato, dalla testimonianza pubblica di qualche accademia, idoneo a insegnare agli altri. E, se è un Regolare, avrà una simile attestazione dai superiori del proprio ordine. E tutte le persone sopra nominate, dalle quali si devono derivare le informazioni o la testimonianza suddette, saranno tenute a riferire su queste materie fedelmente e gratuitamente; altrimenti sappiano che le loro coscienze saranno gravemente gravate e che Dio, e i loro stessi superiori, li puniranno.

CHAPTER III.

Devono essere stabilite distribuzioni quotidiane, tratte dalla terza parte di tutti i frutti; a chi devolve la porzione degli assenti; eccettuati certi casi.

I vescovi, anche come delegati della Sede Apostolica, avranno il potere di dividere la terza parte di qualsiasi tipo di frutti e proventi di tutte le dignità, personati e uffici esistenti nelle chiese cattedrali o collegiate, in distribuzioni, da assegnare come giudicheranno opportuno; in modo tale, cioè, che, se coloro che dovrebbero riceverle dovessero mancare, in un giorno stabilito, di adempiere personalmente al dovere che spetta loro, secondo la forma che sarà prescritta dai detti vescovi, perderanno la distribuzione di quel giorno e non acquisiranno alcun diritto di proprietà su di essa, ma essa sarà applicata alla fabbrica della chiesa, per quanto ne possa aver bisogno, o a qualche altro luogo pio, a discrezione dell'Ordinario.

Ma se la loro contumacia aumenta, procederanno contro di loro secondo la costituzione dei sacri canoni. Ma se uno dei suddetti dignitari non ha, né per diritto, né per consuetudine, alcuna giurisdizione, amministrazione o ufficio che gli spetti nelle chiese cattedrali o collegiate; ma, fuori dalla città, nella stessa diocesi, c'è una cura d'anime da seguire, che colui che detiene quella dignità è disposto ad assumersi; in questo caso, durante il tempo in cui risiederà e presterà servizio nella chiesa con quella cura, sarà considerato come se fosse presente e assistesse agli uffici divini in quelle chiese cattedrali o collegiate. Queste cose devono essere intese come stabilite solo per quelle chiese in cui non vi è alcuna consuetudine o statuto per cui i detti dignitari, che non prestano servizio, perdano qualcosa che ammonti alla terza parte dei detti frutti e proventi: non ostante qualsiasi consuetudine, anche se immemorabile, esenzione e costituzione, anche se confermata da giuramento o da qualsiasi autorità, in contrario.

CAPITOLO IV.

Coloro che non sono iniziati a un Ordine sacro non avranno voce in ## CAPITOLO di alcuna Chiesa Cattedrale o Collegiata. Le qualifiche e i doveri di coloro che vi detengono Benefici.

Chiunque sia impiegato negli uffici divini in una chiesa cattedrale o collegiata, secolare o regolare, e non sia costituito almeno nell'ordine del suddiaconato, non avrà voce in ## CAPITOLO di quelle chiese, anche se ciò gli fosse stato volontariamente concesso dagli altri. Per quanto riguarda coloro che possiedono, o possiederanno in futuro, nelle dette chiese, qualsiasi dignità, personato, ufficio, prebenda, porzione e qualsiasi altro tipo di beneficio, a cui sono annessi vari obblighi, come, ad esempio, che alcuni debbano dire o cantare la messa, altri il Vangelo, altri l'Epistola, saranno tenuti, cessando ogni giusto impedimento, a ricevere gli ordini richiesti entro un anno, qualunque sia il loro privilegio, esenzione, prerogativa o nobiltà di nascita; altrimenti incorreranno nelle pene stabilite dalla costituzione del Concilio di Vienne, che inizia con Ut ii qui, che con il presente decreto viene rinnovata: e i vescovi li costringeranno a esercitare personalmente i suddetti ordini nei giorni stabiliti e ad adempiere a tutti gli altri doveri richiesti loro nel servizio divino, sotto le dette pene e altre ancora più gravi, che potranno essere imposte a loro discrezione. Né, in futuro, tale ufficio sarà assegnato ad altri se non a coloro che saranno ben noti per avere già pienamente l'età e le altre qualifiche; altrimenti tale disposizione sarà nulla.

CAPITOLO V. Le dispense spedite fuori dalla curia (romana) saranno affidate al Vescovo ed esaminate da lui.

Le dispense, da qualunque autorità debbano essere concesse, se devono essere consegnate fuori dalla corte romana, saranno consegnate agli Ordinari di coloro che le avranno ottenute. E per quanto riguarda le dispense che saranno concesse come grazie, non avranno effetto finché i detti Ordinari, come delegati della Sede Apostolica, non avranno prima accertato sommariamente ed extragiudizialmente che i termini della petizione non soffrano del vizio di surrezione o obrezione.

CAPITOLO VI. Le ultime volontà devono essere modificate con cautela.

Nelle alterazioni delle ultime volontà – alterazioni che non dovrebbero essere fatte se non per una causa giusta e necessaria – i vescovi, come delegati della Sede Apostolica, dovranno, prima che le suddette alterazioni siano messe in esecuzione, accertarsi che nulla sia stato dichiarato nella preghiera della petizione che sopprima il vero o suggerisca il falso.

CAPITOLO VII.

Il Capitolo “Romana”, nel sesto (dei Decretali), è rinnovato.

I legati e i nunzi apostolici, i patriarchi, i primati e i metropoliti, negli appelli interposti davanti a loro, saranno tenuti, in tutte le cause, sia nell'ammettere gli appelli che nel concedere inibizioni dopo un appello, a osservare la forma e il tenore delle sacre costituzioni, e specialmente della costituzione di Innocenzo IV, che inizia con Romana; non ostante qualsiasi consuetudine, anche se immemorabile, o uso, o privilegio in contrario; altrimenti le inibizioni e i procedimenti, e tutte le conseguenze di essi, saranno ipso jure nulli.

CHAPTER VIII.

I vescovi eseguiranno le pie disposizioni di tutte le persone; visiteranno ogni sorta di luogo pio, se non sotto l'immediata protezione dei Re.

I vescovi, anche come delegati della Sede Apostolica, saranno, nei casi permessi dalla legge, gli esecutori di tutte le pie disposizioni, sia fatte per ultima volontà che tra i vivi: avranno il diritto di visitare ogni sorta di ospedali, collegi e confraternite di laici, anche quelli che sono chiamati scuole, o che vanno sotto qualsiasi altro nome; ma non, tuttavia, quei luoghi che sono sotto l'immediata protezione dei re, se non con il loro permesso; anche le istituzioni elemosiniere, chiamate monti di pietà, o di carità, e tutti i luoghi pii designati con qualsiasi nome, anche se le suddette istituzioni sono sotto la cura di laici, e anche se i detti luoghi pii sono protetti da un privilegio di esenzione; e, in virtù del loro ufficio, prenderanno cognizione e veglieranno sull'esecuzione – in conformità con le ordinanze dei sacri canoni – di tutte le cose che sono state istituite per il culto di Dio, per la salvezza delle anime o per il sostegno dei poveri; non ostante qualsiasi consuetudine, anche se immemorabile, o privilegio, o statuto in contrario.

CHAPTER IX.

Gli amministratori di qualsiasi luogo pio dovranno presentare i loro conti all'Ordinario, a meno che non sia diversamente previsto dalla fondazione.

Gli amministratori, ecclesiastici o laici, della fabbrica di qualsiasi chiesa, anche se cattedrale, così come di qualsiasi ospedale, confraternita, istituzione caritatevole chiamata monte di pietà, e di qualsiasi luogo pio, saranno tenuti a presentare, una volta all'anno, un rendiconto della loro amministrazione all'Ordinario: messe da parte tutte le consuetudini e i privilegi in contrario; a meno che non accada che, nell'istituzione e nei regolamenti di qualsiasi chiesa o fabbrica, sia stato espressamente previsto diversamente. Ma se per consuetudine, o privilegio, o qualche regolamento del luogo, il loro conto deve essere reso ad altri a ciò deputati, in tal caso l'Ordinario sarà impiegato congiuntamente a loro; e tutte le quietanze date diversamente non saranno di alcuna utilità ai detti amministratori.

CHAPTER X.

I notai saranno soggetti all'esame e al giudizio dei Vescovi.

Poiché l'incapacità dei notai causa moltissimi danni e dà occasione a molte cause legali, il vescovo, anche come delegato della Sede Apostolica, può, mediante esame effettivo, indagare sulla competenza di tutti i notai, anche se creati da autorità apostolica, imperiale o reale; e, se tali notai risultassero incompetenti, o in qualsiasi occasione colpevoli di una delinquenza nell'adempimento del loro ufficio, può proibire loro, del tutto o per un tempo, di esercitare tale ufficio, in affari ecclesiastici e spirituali, cause legali e processi; né alcun appello da parte loro sospenderà la proibizione dell'Ordinario.

CHAPTER XI.

Gli usurpatori dei beni di qualsiasi Chiesa, o luogo pio, sono puniti.

Se qualche chierico o laico, di qualsiasi dignità preminente, fosse anche imperatore o re, fosse così posseduto dall'avidità, quella radice di tutti i mali, da presumere di convertire a proprio uso, e di usurpare – da solo o tramite altri, con la forza, o la paura, o anche per mezzo di persone supposte, laiche o clericali, o con qualsiasi artificio, o sotto qualsiasi pretesto colorato – le giurisdizioni, i beni, le rendite e i diritti, anche quelli detenuti in feudo o in affitto, i frutti, gli emolumenti, o qualsiasi fonte di reddito appartenente a qualsiasi chiesa, o a qualsiasi beneficio, secolare o regolare, monti di pietà, o a qualsiasi altro luogo pio, che dovrebbero essere impiegati per le necessità dei ministri (di essi) e dei poveri; o (presumesse) di impedire loro (in uno dei modi suddetti) di essere ricevuti da coloro a cui appartengono di diritto; giacerà sotto anatema finché non avrà interamente restituito alla Chiesa, e all'amministratore o beneficiario di essa, le giurisdizioni, i beni, gli effetti, i diritti, i frutti e le rendite che ha sequestrato, o in qualsiasi modo gli siano pervenuti, anche per via di dono da una persona supposta, e finché non avrà, inoltre, ottenuto l'assoluzione dal Romano Pontefice.

E se egli è il patrono della detta chiesa, sarà, oltre alle pene suddette, immediatamente privato del diritto di patronato. E il chierico che sarà autore di, o consenziente a, qualsiasi esecrabile frode e usurpazione di questo tipo, sarà soggetto alle stesse pene; così come sarà privato di tutti i benefici e reso incapace di qualsiasi altro; e sempre dopo la piena soddisfazione e assoluzione, sarà sospeso dall'esercizio dei suoi ordini, a discrezione del suo Ordinario.

RIGUARDO ALLA PETIZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CALICE

TERZO DECRETO

Inoltre, poiché lo stesso sacro e santo Sinodo, nella Sessione precedente, si era riservato di esaminare e definire in un altro momento, quando se ne fosse presentata l'occasione, due articoli che erano stati proposti in precedenza ma non ancora discussi, vale a dire: se le ragioni per cui la santa Chiesa Cattolica è stata indotta a comunicare sotto la sola specie del pane i laici e anche i sacerdoti non celebranti debbano essere seguite in modo tale da non permettere in alcun caso l'uso del calice a nessuno; e se, in tal caso, per ragioni convenienti e conformi alla carità cristiana, sembri opportuno concedere l'uso del calice a qualche nazione o regno, e a quali condizioni debba essere concesso; ora, nel desiderio che la salvezza di coloro per i quali viene fatta la richiesta sia provveduta nel miglior modo possibile, ha decretato che l'intera questione sia rimessa al nostro santissimo signore, come con il presente decreto la rimette; il quale, con la sua singolare prudenza, farà ciò che giudicherà utile per il bene comune cristiano e salutare per coloro che chiedono l'uso del calice.

INDIZIONE DELLA PROSSIMA SESSIONE.

Inoltre, questo sacro e santo Sinodo di Trento stabilisce, per il giorno della prossima Sessione, il giovedì dopo l'ottava di Ognissanti, che sarà il dodicesimo giorno del mese di novembre; e in tale data decreterà riguardo al sacramento dell'Ordine e al sacramento del Matrimonio, ecc.

La Sessione fu prorogata fino al quindicesimo giorno di luglio, MDLXIII.



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