Sessione 5: PER QUANTO RIGUARDA IL SIN ORIGINALE
PRIMO DECRETO
Celebrato il diciassettesimo giorno del mese di giugno, nell'anno 1546.
Che la nostra fede cattolica, senza la quale è impossibile piacere a Dio, possa, purgando gli errori, continuare nella sua integrità perfetta e immacolata, e che il popolo cristiano non possa essere portato in giro con ogni vento di dottrina; considerando che quel vecchio serpente, nemico perpetuo dell'umanità, tra i moltissimi mali con cui la Chiesa di Dio è in questi nostri tempi turbata, ha anche suscitato non solo nuovi, ma anche vecchi dissensi che toccano il peccato originale e il suo rimedio; il sacro e santo, ecumenico e generale Sinodo di Trento, legalmente riunito nello Spirito Santo, i tre stessi legati della Sede Apostolica che vi presiede, volendo ora venire alla rivendicazione degli erranti e alla conferma dei vacillanti, seguendo le testimonianze delle sacre Scritture, dei santi Padri, dei concili più approvati, e il giudizio e il consenso della Chiesa stessa, ordina, confessa e dichiara queste cose toccando il detto peccato originale: Perciò, nello spirito della verità e dell'unità, il Consiglio di trent sessione sette sottolinea la necessità di aderire agli insegnamenti di Cristo e degli apostoli, salvaguardando i fedeli da interpretazioni fuorvianti. Ha riaffermato che attraverso la grazia di Dio, ricevuta attraverso i sacramenti, i credenti possono superare le conseguenze del peccato originale e raggiungere la salvezza. Il Sinodo invita sia il clero che i laici ad approfondire la loro comprensione di queste dottrine, assicurando la conservazione della loro fede contro le tempeste dell'eresia. Alla luce di queste preoccupazioni, il Concilio di Trento, nella sua determinazione a sostenere la verità della fede, delinea la natura del peccato originale e le sue conseguenze per l'umanità. Questo insegnamento essenziale serve come pietra angolare per comprendere la salvezza e la grazia elargita attraverso Cristo. Un esame approfondito dei decreti del Consiglio, in particolare nel contesto della Consiglio di trent sessione 25 panoramica, fornisce chiarezza sulla posizione della Chiesa contro le eresie che ne minacciano l'unità e l'integrità dottrinale. In questo contesto, la Consiglio dei trentesimi sessione nove sottolinea la necessità della grazia per la salvezza, affermando che il peccato originale richiede effettivamente un rimedio divino per mezzo di Gesù Cristo. Inoltre, cerca di fornire una guida chiara per i fedeli, assicurando che rimangano saldi nelle loro credenze in mezzo alle sfide poste da insegnamenti contrastanti. Così, il Sinodo proclama l'importanza dell'unità nella fede come essenziale per l'edificazione spirituale e la salvezza. Alla luce di queste considerazioni, il Sinodo afferma che la dottrina del peccato originale è fondamentale per la fede cristiana, sottolineando che questo peccato è trasmesso a tutta l'umanità attraverso Adamo. Inoltre, afferma che la grazia di Dio, dispensata per mezzo di Cristo, è necessaria per la salvezza e che i sacramenti servono come mezzi vitali per i credenti per ricevere questa grazia. Le definizioni e gli anatemi enunciati nel Consiglio dei trentesimi sessione otto riassumere la posizione incrollabile della Chiesa su queste questioni teologiche cruciali. Inoltre, l'importanza dei sacramenti nella vita del credente è rafforzata, come evidenziato nel Consiglio dei trentesimi sessione sei, che stabilisce che questi riti sacri sono canali essenziali della grazia divina. Il Sinodo incoraggia l'educazione permanente e la cura pastorale per aiutare la comunità cristiana a cogliere le complessità del peccato originale e le sue implicazioni per il loro cammino spirituale. Promuovendo un impegno condiviso per questi insegnamenti, la Chiesa mira a coltivare un senso più profondo di fede comunitaria e di resilienza contro le ideologie divisive.
Se qualcuno non confessa che il primo uomo, Adamo, dopo aver trasgredito il comandamento di Dio in Paradiso, perse immediatamente la santità e la giustizia in cui era stato costituito; e che egli subì, per l'offesa di quella prevaricazione, l'ira e l'indignazione di Dio, e di conseguenza la morte, con la quale Dio lo aveva precedentemente minacciato, e, insieme con la morte, la prigionia sotto il suo potere che da allora in poi aveva l'impero della morte, vale a dire il diavolo, e che tutto l'Adamo, per quell'offesa di prevaricazione, fu cambiato, nel corpo e nell'anima, in peggio; Che sia anatema.
Se qualcuno afferma che la prevaricazione di Adamo ha danneggiato se stesso da solo, e non la sua posterità; e che la santità e la giustizia, ricevute da Dio, che ha perso, ha perso solo per se stesso, e non anche per noi; o che egli, essendo contaminato dal peccato di disobbedienza, ha solo trasfuso la morte e le pene del corpo in tutto il genere umano, ma non anche il peccato, che è la morte dell'anima; sia anatema, mentre contraddice l'apostolo che dice: Con un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, nei quali tutti hanno peccato.
Se qualcuno afferma che questo peccato di Adamo, che nella sua origine è uno, ed essendo trasfuso in tutti per propogazione, non per imitazione, è in ciascuno come suo, è tolto o dalle potenze della natura umana, o da qualsiasi altro rimedio diverso dal merito dell'unico mediatore, nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha riconciliati con Dio nel suo sangue, reso a noi giustizia, santificazione e redenzione; o se nega che il suddetto merito di Gesù Cristo sia applicato, sia agli adulti che ai bambini, dal sacramento del battesimo correttamente amministrato nella forma della chiesa; Che sia anatema: Perché non c'è altro nome sotto il cielo dato agli uomini, per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. da cui quella voce; Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo; e quell'altro; Quanti sono stati battezzati, si sono rivestiti di Cristo.
se qualcuno nega che i lattanti appena nati dal grembo materno, anche se nati da genitori battezzati, debbano essere battezzati; o dice che sono battezzati davvero per la remissione dei peccati, ma che non derivano nulla del peccato originale da Adamo, che ha bisogno di essere espiato dalla conca della rigenerazione per ottenere la vita eterna, - da cui segue di conseguenza, che in loro la forma del battesimo, per la remissione dei peccati, è inteso come non vero, ma falso, - sia anatema. Poiché ciò che l'apostolo ha detto: Per un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini in cui tutti hanno peccato, non deve essere inteso altrimenti che come la Chiesa cattolica diffusa ovunque l'ha sempre capito. Infatti, a motivo di questa regola di fede, da una tradizione degli apostoli, anche i bambini, che non potevano ancora commettere alcun peccato da soli, sono per questa causa veramente battezzati per la remissione dei peccati, affinché in loro che possono essere purificati dalla rigenerazione, che hanno contratto di generazione. Infatti, se un uomo non rinasce dall'acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio.
Se qualcuno nega, che, per la grazia di nostro Signore Gesù Cristo, che è conferito nel battesimo, la colpa del peccato originale è rimessa; o addirittura asserisce che tutto ciò che ha la vera e propria natura del peccato non è tolto; ma dice che è solo rasa, o non imputato; Che sia anatema. Infatti, in coloro che sono nati di nuovo, non c'è nulla che Dio odi; perché non c'è condanna per coloro che sono veramente sepolti insieme a Cristo mediante il battesimo nella morte; Coloro che non camminano secondo la carne, ma ripudiano il vecchio e indossano il nuovo creato secondo Dio, sono resi innocenti, immacolati, puri, innocui e amati da Dio, eredi di Dio, ma coeredi di Cristo. così che non vi sia nulla che possa ritardare il loro ingresso in cielo. Ma questo santo sinodo confessa ed è sensato, che nei battezzati rimane la concupiscenza, o un incentivo (a peccare); che, mentre è lasciato per il nostro esercizio, non può ferire coloro che non acconsentono, ma resistere virilmente per la grazia di Gesù Cristo; Sì, chi avrà lottato lecitamente sarà incoronato. Questa concupiscenza, che l'apostolo a volte chiama peccato, il santo Sinodo dichiara che la Chiesa cattolica non ha mai capito di essere chiamato peccato, come vero e proprio peccato in coloro che sono nati di nuovo, ma perché è di peccato, e inclina al peccato.
Questo stesso santo Sinodo dichiara, tuttavia, che non è sua intenzione includere in questo decreto, dove viene trattato il peccato originale, la beata e immacolata Vergine Maria, la madre di Dio; ma che le costituzioni di Papa Sisto IV., di felice memoria, devono essere osservate, sotto i dolori contenuti nelle suddette costituzioni, che esso rinnova.
SULLA RIFORMA
SECONDO DECRETO
CAPITOLO I: Sull'istituzione di una lezione della Sacra Scrittura e delle arti liberali.
Lo stesso sacro e santo Sinodo, aderendo alle pie costituzioni dei Sovrani Pontefici, e dei Consigli approvati, e abbracciando e aggiungendo ad essi; che il tesoro celeste dei libri sacri, che lo Spirito Santo ha consegnato agli uomini con la più grande liberalità, non possa essere trascurato, ordinato e decretato, che, nelle chiese in cui si trova un prebend, una prestimoniazione o un altro stipendio sotto qualsiasi nome, destinato a docenti di teologia sacra, i vescovi, gli arcivescovi, i primati e gli altri Ordinari di quei luoghi costringono e costringono, anche con la sottrazione dei frutti, coloro che detengono tale prebend, prestimonia o stipendio, a esporre e interpretare la detta Sacra Scrittura, sia personalmente, se sono competenti, o altrimenti da un sostituto competente, a essere scelti dai suddetti vescovi, arcivescovi, primati e altri Ordinari di quei luoghi. Ma, per il futuro, non lasciare che tale prebend, prestimony, o stipendio essere conferita salvo a persone competenti, e coloro che possono essi stessi svolgere tale ufficio; e che, in caso contrario, la disposizione resa sia nulla.
Ma nelle chiese metropolitane o cattedrali, se la città è distinta e popolosa, e anche nelle chiese collegiate che si trovano in qualsiasi grande città, anche se non possono appartenere a nessuna diocesi, a condizione che il clero vi sia numeroso, in cui non vi è tale prebend, prestimoniazione o stipendio accantonato a questo scopo, si consideri ipso facto distinta e dedicata a tale scopo per sempre la prima prebend che diventerà vacante in qualsiasi modo, tranne che per rassegnazione e a cui non è collegato alcun altro dovere incompatibile. E nel caso in cui nelle suddette chiese non vi sia alcun prebend, o non vi sia alcun prebend sufficiente, che il metropolita, o il vescovo stesso, assegnandovi i frutti di qualche semplice beneficio, - gli obblighi ad esso appartenuti siano comunque assolti, - o dai contributi dei beneficiari della sua città e diocesi, o altrimenti, come può essere più conveniente, fornire in tal modo, con il consiglio del suo capitolo, come che la suddetta lezione della Sacra Scrittura sia tenuta; Tuttavia, in modo che qualsiasi altra lezione che ci può essere, sia stabilito dalla consuetudine, o in qualsiasi altro modo, non essere in alcun modo omesso.
Per quanto riguarda le chiese, le cui entrate annuali sono scarse, e dove il numero del clero e dei laici è così piccolo, che una lezione di teologia non può essere convenientemente tenuta in essa, abbiano almeno un maestro, che sia scelto dal vescovo, con il consiglio del capitolo, per insegnare gratuitamente la grammatica ai chierici e ad altri poveri studiosi, in modo che possano in seguito, con la benedizione di Dio, passare al suddetto studio della Sacra Scrittura. E a tal fine, o che i frutti di qualche semplice beneficio siano assegnati a quel maestro di grammatica, frutti che riceverà finché continuerà ad insegnare, a condizione tuttavia che il suddetto beneficio non sia privato del dovere dovutogli, o che gli venga corrisposta una remunerazione adeguata dal reddito episcopale o capitolare; o, infine, che il vescovo stesso escogiti qualche altro metodo adatto alla sua chiesa e alla sua diocesi; in modo che questa disposizione pia, utile e redditizia non possa essere, con qualsiasi pretesto colorabile, trascurata.
Nei monasteri anche dei monaci, ci sia allo stesso modo una lezione sulla Sacra Scrittura, dove questo può essere convenientemente fatto: in cui degli abati essere negligente, che i vescovi dei luoghi, come i delegati qui della Sede Apostolica, li costringono ad esso con rimedi adeguati. E nei conventi di altri Regolari, in cui gli studi possono convenientemente fiorire, vi sia allo stesso modo una lezione della Sacra Scrittura; quale insegnamento sarà assegnato, dai capitoli generali o provinciali, ai maestri più capaci.
Anche nei collegi pubblici, dove finora non è stata istituita una conferenza così onorevole e la più necessaria di tutte, sia stabilita dalla pietà e dalla carità dei principi e dei governi più religiosi, per la difesa e l'aumento della fede cattolica e per la conservazione e la diffusione della sana dottrina; e dove tale insegnamento, dopo essere stato istituito una volta, è stato trascurato, sia ripristinato. E che l'empietà non può essere diffusa sotto la parvenza di pietà, lo stesso santo Sinodo ordina, che nessuno sia ammesso a questo ufficio di lezione, sia in pubblico che in privato, senza essere stato precedentemente esaminato e approvato dal vescovo del luogo, per quanto riguarda la sua vita, conversazione e conoscenza: che tuttavia non è da intendersi di docenti in conventi di monaci. Inoltre, coloro che insegnano la Sacra Scrittura, finché insegnano pubblicamente nelle scuole, come anche gli studiosi che studiano in quelle scuole, godranno pienamente e posseggono, anche se assenti, tutti i privilegi concessi dalla legge comune, per quanto riguarda la ricezione dei frutti delle loro prebende e benefici.
CAPITOLO II: Sui predicatori della parola di Dio e sui questori dell'elemosina.
Ma vedendo che la predicazione del Vangelo non è meno necessaria per la comunità cristiana della sua lettura; e che questo è il dovere principale dei vescovi; lo stesso santo Sinodo ha deliberato e decretato che tutti i vescovi, gli arcivescovi, i primati e tutti gli altri prelati delle chiese siano tenuti personalmente, se non sono legittimamente ostacolati, a predicare il santo Vangelo di Gesù Cristo. Ma se dovesse accadere che i vescovi, e gli altri sopra menzionati, siano ostacolati da qualsiasi impedimento legittimo, essi saranno tenuti, secondo la forma prescritta dal Concilio generale (di Laterano), a nominare persone idonee a svolgere in modo sano questo ufficio di predicazione. Ma se qualcuno per disprezzo non esegue questo, sia sottoposto a una punizione rigorosa.
Gli arcipreti, i curati e tutti coloro che in qualsiasi modo tengono chiese parrocchiali o di altro tipo, che hanno la cura delle anime, devono, almeno nei giorni del Signore, e feste solenni, sia personalmente, sia se sono legalmente ostacolati, da altri che sono competenti, nutrire il popolo impegnato a loro, con parole sane, secondo le loro capacità, e quella del loro popolo; insegnando loro le cose che è necessario che tutti conoscano per la salvezza e annunciando loro con brevità e chiarezza di discorso i vizi che devono evitare e le virtù che devono seguire per sfuggire al castigo eterno e ottenere la gloria del cielo. E se uno dei suddetti trascura di adempiere a questo dovere, anche se può sostenere, per qualsiasi motivo, che è esente dalla giurisdizione del vescovo, e anche se le chiese possono, in qualsiasi modo, essere detto di essere esentato, o forse annesso o unito a un monastero che è anche fuori della diocesi, non la vigile sollecitudine pastorale dei vescovi essere carente, a condizione che quelle chiese sono veramente all'interno della loro diocesi; affinché tale parola non sia adempiuta; I piccoli hanno chiesto del pane, e non c'era nessuno che lo spezzasse loro. Pertanto, se, dopo essere stato ammonito dal vescovo, essi trascurano questo loro dovere per lo spazio di tre mesi, siano costretti da censure ecclesiastiche, o in altro modo, a discrezione di detto vescovo; in modo tale che anche - se questo gli sembra opportuno - un'equa remunerazione sia pagata, con i frutti dei benefici, a qualche altra persona per svolgere quell'ufficio, fino a quando il principale stesso pentito adempirà al proprio dovere.
Ma se si dovessero trovare chiese parrocchiali, soggette a monasteri che non si trovano in nessuna diocesi, se gli abati e i prelati regolari sono negligenti nelle questioni summenzionate, siano costretti a farlo dai metropoliti, nelle cui province si trovano le suddette diocesi, come delegato a tal fine della Sede Apostolica; né che la consuetudine, o l'esenzione, o il ricorso, o la bonifica, o l'azione di recupero siano efficaci per impedire l'esecuzione del presente decreto; fino a quando un giudice competente, che procederà sommariamente ed esaminerà solo la verità dei fatti, avrà preso conoscenza del caso e lo avrà deciso.
I regolari, di qualunque ordine essi siano, non possono predicare nemmeno nelle chiese dei loro ordini, a meno che non siano stati esaminati e approvati per quanto riguarda la loro vita, le loro maniere e la loro conoscenza, dai loro stessi superiori e con la sua licenza; Con quale licenza saranno tenuti a presentarsi personalmente davanti ai vescovi, e chiedere loro una benedizione, prima di iniziare a predicare. Ma nelle chiese che non sono quelle dei loro ordini, oltre alla licenza dei loro superiori saranno obbligati ad avere anche la licenza del vescovo, senza la quale non possono in alcun modo predicare nelle suddette chiese che non appartengono ai loro ordini: ma i vescovi concedono gratuitamente tale licenza.
Ma se, cosa che Dio proibisce, un predicatore dovesse diffondere errori o scandali tra il popolo, il vescovo interdisca la sua predicazione, anche se predica in un monastero del suo ordine o di un altro ordine: che, se predica eresie, proceda contro di lui secondo la nomina della legge o l'usanza del luogo, anche se il detto predicatore dovrebbe supplicare di essere esentato da un privilegio generale o speciale: in tal caso il Vescovo procederà per autorità apostolica e come delegato della Sede Apostolica. Ma i vescovi stiano attenti, che un predicatore non sia infastidito, né da false accuse, né in qualsiasi altro modo calunniosamente; o avere qualsiasi giusta causa di reclamo contro di loro.
Inoltre, i vescovi stiano in guardia per non permettere a nessuno, sia che si tratti di coloro che, essendo Regolari di nome, vivono comunque fuori dai loro monasteri e dall'obbedienza del loro istituto religioso, sia che si tratti di sacerdoti secolari, a meno che non siano loro noti e siano di morale e dottrina approvate, di predicare nella loro città e diocesi, anche con il pretesto di qualsiasi privilegio; fino a quando la Santa Sede Apostolica non sia stata consultata dai suddetti vescovi al riguardo; Non è probabile che le persone indegne possano estorcere tali privilegi, se non sopprimendo la verità o pronunciando ciò che è falso.
Coloro che cercano l'elemosina - che sono anche comunemente chiamati Questori - di qualsiasi condizione possano essere, non devono in alcun modo presumere, né personalmente, né da un altro, di predicare; e i contravventori, nonostante tutti i privilegi, saranno interamente limitati da rimedi adeguati, dal vescovo e dagli Ordinari dei luoghi.
INDICAZIONE DELLA PROSSIMA SESSIONE
La Sessione è stata poi prolungata fino al 13 gennaio, MDXLVII.
Anche il sacro e santo Sinodo ordina e decreta che la prima Sessione che segue si tenga e si celebri il giovedì dopo la festa del beato apostolo Giacomo.
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