Sessione 14: SUI SACRAMENTI PIÙ SANTI DELLA PENANZA E DELL'ULTIMA UNZIONE
PRIMO DECRETO
Essendo il quarto sotto il Sommo Pontefice, Giulio III., celebrato il 25 novembre, MDLI.
Dottrina sul sacramento della Penitenza.
Il sacro e santo, ecumenico e generale Sinodo di Trento, -legittimamente riuniti nello Spirito Santo, lo stesso Legato e Nunzi della Santa Sede Apostolica che vi presiede, -anche se, nel decreto riguardante la giustificazione, vi è stato, per un certo tipo di necessità, a causa della affinità dei soggetti, molto discorso introdotto toccando il sacramento della Penitenza; tuttavia, così grande, in questi nostri giorni, è la moltitudine di vari errori relativi a questo sacramento, che sarà di non piccola utilità pubblica di aver dato loro una definizione più esatta e completa, in cui, tutti gli errori che sono stati, sotto la protezione dello Spirito Santo, sottolineato e estirpato, la verità cattolica può essere reso chiaro e splendente; che (verità cattolica) questo santo Sinodo pone ora davanti a tutti i cristiani per essere perpetuamente mantenuto. In questo contesto, la Consiglio di trentesima sessione 21 stabilisce con fermezza la natura e la necessità della Penitenza, sottolineandone il ruolo di sacramento vitale per la remissione dei peccati. Inoltre, il Sinodo proclama che i fedeli devono impegnarsi seriamente in questo sacramento, assicurandosi di ricevere la grazia destinata alla loro crescita spirituale. Attraverso questa rinnovata dichiarazione, la Chiesa mira a guidare i fedeli verso una più profonda comprensione e pratica della loro fede. Questa risoluzione è saldamente radicata nell'autorità divina affidata alla Chiesa per salvaguardare e interpretare i misteri della fede per la salvezza delle anime. Nella Consiglio di trent sessione ventiquattro, I Padri del Sinodo insistono affinché tutti i fedeli membri della Chiesa aderiscano a queste verità definite, favorendo l'unità e la chiarezza tra i credenti. Riaffermando la natura essenziale del sacramento della Penitenza, il Sinodo mira a guidare i fedeli verso l'autentico pentimento e la riconciliazione con Dio. In questo contesto, è imperativo che i fedeli comprendano il significato profondo del sacramento come mezzo di grazia e di riconciliazione. Come decretato nel Consiglio di trentesima sessione 16, Il Sinodo sottolinea l'importanza di riconoscere il ruolo della penitenza nel cammino di salvezza e di rinnovamento spirituale. Attraverso una più chiara articolazione di queste verità, la Chiesa riafferma il suo impegno a guidare i credenti verso una comprensione più profonda della loro fede e un impegno più fecondo con il sacramento. Alla luce di tali considerazioni, la Consiglio di trent sessione xv dettagli Gli aspetti essenziali del sacramento e sottolinea l'importanza di contrizione sincera e un fermo scopo di emendamento come prerequisiti per la sua efficacia. Chiarindo queste dottrine, il Concilio cerca di guidare i fedeli lontano da idee sbagliate e di rafforzare il ruolo integrale del sacramento nella vita della Chiesa. Così, si pone come un faro di verità e una fonte di grazia divina per tutti coloro che cercano ardentemente la riconciliazione con Dio. Inoltre, gli insegnamenti stabiliti nel Consiglio-di-Trent-sessione-setteIl consiglio di trentesima sessione sette serve a rafforzare la necessità di aderire alla tradizione e l'importanza dei sacramenti come istituiti da Cristo. Questa sessione sottolinea che l'autorità della Chiesa è fondamentale per guidare i fedeli attraverso pratiche consolidate, essenziali per il nutrimento e lo sviluppo spirituale. Attraverso questi insegnamenti, il Sinodo continua a illuminare il cammino verso la santità e la connessione vitale tra la vita sacramentale e la grazia di Dio.
Capitolo I. Sulla necessità e sull'istituzione del sacramento della Penitenza.
Se tali, in tutti i rigenerati, erano la loro gratitudine verso Dio, come che hanno costantemente conservato la giustizia ricevuta nel battesimo dalla Sua generosità e grazia; Non ci sarebbe stato bisogno di un altro sacramento, oltre a quello del battesimo stesso, da istituire per la remissione dei peccati, ma perché Dio, ricco di misericordia, conosce la nostra cornice, (g) Egli ha concesso un rimedio di vita anche a coloro che possono, dopo il battesimo, hanno consegnato se stessi fino alla servitù del peccato e la potenza del diavolo, -il sacramento a intendere di Penitenza, con la quale il beneficio della morte di Cristo si applica a coloro che sono caduti dopo il battesimo. La penitenza era in atto in ogni momento necessaria, al fine di raggiungere la grazia e la giustizia, per tutti gli uomini che si erano contaminati da qualsiasi peccato mortale, anche per coloro che pregavano di essere lavati dal sacramento del Battesimo; affinché, così, la loro perversità rinunciasse e si modificasse, potessero, con odio per il peccato e un santo dolore della mente, detestare una così grande offesa di Dio. Perciò il profeta dice: Siate convertiti e fate penitenza per tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà la vostra rovina. Anche il Signore ha detto: Se non fate penitenza, anche voi perirete;(i) e Pietro, il principe degli apostoli, raccomandando la penitenza ai peccatori che stavano per essere iniziati con il battesimo, disse: Fate penitenza e siate battezzati ciascuno di voi. (k) Tuttavia, né prima della venuta di Cristo era penitenza un sacramento, né è tale, dal momento che la sua venuta, a qualsiasi precedente al battesimo. Ma poi il Signore istituì principalmente il sacramento della penitenza, quando, essendo risuscitato dai morti, soffiò sui suoi discepoli, dicendo: "Ricevete lo Spirito Santo, i cui peccati voi perdonerete, saranno loro perdonati, e i cui peccati conserverete, saranno trattenuti". (l) Con cui l'azione così segnale, e le parole così chiaro, il consenso di tutti i Padri ha sempre capito, che il potere di perdonare e conservare i peccati è stato comunicato agli apostoli e dei loro legittimi successori, per la riconciliazione dei fedeli che sono caduti dopo il battesimo. E la Chiesa cattolica con grande ragione ripudiò e condannò come eretici, i Novaziani, che di vecchia data negarono ostinatamente quel potere di perdonare. Pertanto, questo santo Sinodo, approvando e riprendendo come più vero questo significato di quelle parole di nostro Signore, condanna le fantasiose interpretazioni di coloro che, in opposizione all'istituzione di questo sacramento, falsamente strappano quelle parole al potere di predicare la parola di Dio, e di un sostantivo del Vangelo di Cristo.
CAPITOLO II. Sulla differenza tra il sacramento della Penitenza e quello del Battesimo.
Per il resto, questo sacramento è chiaramente visto come diverso dal battesimo sotto molti aspetti: Inoltre, infatti, è molto diverso nella materia e nella forma, che costituiscono l'essenza di un sacramento, è senza dubbio certo che il ministro del battesimo non deve essere un giudice, visto che la Chiesa esercita il giudizio su nessuno che non vi è entrato attraverso la porta del battesimo. Perché, che cosa ho io, dice l'apostolo, da fare per giudicare quelli che sono fuori?(m) È altrimenti con coloro che sono della famiglia della fede, che Cristo nostro Signore ha una volta, con la conca del battesimo, fatto le membra del suo proprio corpo; per questo, se in seguito si fossero contaminati con qualche crimine, Egli non li avrebbe più purificati con una ripetizione del battesimo, che è oramai legale nella Chiesa cattolica, ma sarebbe stato posto come criminali davanti a questo tribunale; che, con la sentenza dei sacerdoti, essi possano essere liberati, non una volta, ma tutte le volte che, essendo penitenti, dovrebbero, dai loro peccati commessi, fuggire in esso. Inoltre, uno è il frutto del battesimo, e un altro quello della penitenza. Infatti, per mezzo del battesimo che rivestiamo di Cristo, siamo fatti in esso interamente una nuova creatura, ottenendo una piena e completa remissione di tutti i peccati: Ma alla quale novità e interezza non siamo in grado di giungere con il sacramento della Penitenza, senza tante lacrime e grandi fatiche da parte nostra, che la giustizia divina esige; così che la penitenza è stata giustamente chiamata dai santi Padri un laborioso tipo di battesimo. E questo sacramento della Penitenza è, per coloro che sono caduti dopo il battesimo, necessario per la salvezza; come il battesimo stesso è per coloro che non sono ancora stati rigenerati.
CAPITOLO III. Sulle parti, e sul frutto di questo Sacramento.
Il santo sinodo insegna inoltre che la forma del sacramento della penitenza, in cui consiste principalmente la sua forza, è posta in quelle parole del ministro: A queste parole, infatti, si uniscono, secondo l'usanza della santa Chiesa, lodevoli preghiere, che tuttavia non riguardano affatto l'essenza di quella forma, né sono necessarie per l'amministrazione del sacramento stesso. Ma gli atti del penitente stesso, vale a dire, la contrizione, la confessione e la soddisfazione, sono come se fosse la materia (p) di questo sacramento. Quali atti, in quanto sono, per istituzione di Dio, richiesti nel penitente per l'integrità del sacramento, e per la piena e perfetta remissione dei peccati, sono per questo chiamati le parti della penitenza. Ma la cosa significata (q) e l'effetto di questo sacramento, per quanto riguarda la sua forza ed efficacia, è la riconciliazione con Dio, che a volte, in persone che sono pie e che ricevono questo sacramento con devozione, è solito essere seguita da pace e serenità di coscienza, con oltre la consolazione dello spirito. Il santo Sinodo, mentre consegna queste cose toccando le parti e l'effetto di questo sacramento, condanna allo stesso tempo le opinioni di coloro che sostengono che, i terrori che agitano la coscienza e la fede, sono le parti della penitenza.
CAPITOLO IV. Sulla contrizione.
La contrizione, che occupa il primo posto tra i suddetti atti del penitente, è un dolore della mente e una detestazione per il peccato commesso, con lo scopo di non peccare per il futuro. Questo movimento di contrizione era sempre necessario per ottenere il perdono dei peccati; e, in colui che è caduto dopo il battesimo, si prepara poi alla remissione dei peccati, quando è unito con la fiducia nella misericordia divina, e con il desiderio di eseguire le altre cose che sono necessarie per ricevere correttamente questo sacramento. Perciò il santo Sinodo dichiara, che questa contrizione contiene non solo una cessazione dal peccato, e lo scopo e l'inizio di una nuova vita, ma anche un odio per il vecchio, (H) piacevolmente a questo detto; Gettate via da voi tutte le vostre iniquità, in cui avete trasgredito, e fate di voi stessi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. (t) E certamente colui che ha considerato quelle grida dei santi; A te solo ho peccato, e ho fatto il male prima di te, (v) ho faticato nel mio gemito, ogni notte mi laverò il mio letto, (w) vi racconterò tutti i miei anni, nell'amarezza della mia anima, (x) e altri di questo tipo, facilmente capire che sono scaturiti da un certo odio veemente della loro vita passata, e da una detestazione superiore dei peccati. Il Sinodo insegna inoltre che, sebbene a volte accada che questa contrizione sia perfetta attraverso la carità e riconcili l'uomo con Dio prima che questo sacramento sia effettivamente ricevuto, la suddetta riconciliazione, tuttavia, non deve essere attribuita a quella contrizione, indipendentemente dal desiderio del sacramento che vi è incluso. E per quanto riguarda quella contrizione imperfetta, che è chiamata attrito, perché è comunemente concepita o dalla considerazione della turpitudine del peccato, o dal timore dell'inferno e della punizione, dichiara che se, con la speranza del perdono, esclude il desiderio di peccare, (y) non solo non fa di un uomo un ipocrita, e un peccatore più grande, ma che è anche un dono di Dio, e un impulso dello Spirito Santo, - che in effetti non abita ancora nel penitente, ma solo lo muove, - in cui il penitente assistito si prepara una via per la giustizia. E sebbene questo (attrito) non possa di per sé, senza il sacramento della penitenza, condurre il peccatore alla giustificazione, tuttavia lo dispone ad ottenere la grazia di Dio nel sacramento della penitenza. Poiché, colpiti con profitto da questo timore, i Niniviti, alla predicazione di Giona, fecero penitenza spaventosa e ottennero misericordia dal Signore. Perciò alcuni calunniano falsamente gli scrittori cattolici, come se avessero sostenuto che il sacramento della Penitenza conferisce grazia senza alcuna buona mozione da parte di coloro che lo ricevono: una cosa che la Chiesa di Dio non ha mai insegnato o pensato: e falsamente affermano anche che la contrizione è estorta e forzata, non libera e volontaria.
CAPITOLO V. Sulla confessione.
Dall'istituzione del sacramento della Penitenza, come già spiegato, la Chiesa universale ha sempre compreso che anche l'intera confessione dei peccati è stata istituita dal Signore, ed è di diritto divino necessaria per tutti coloro che sono caduti dopo il battesimo; perché nostro Signore Gesù Cristo, quando stava per ascendere dalla terra al cielo, ha lasciato sacerdoti suoi propri vicari, come presidenti e giudici, a cui tutti i crimini mortali, in cui i fedeli di Cristo possono essere caduti, dovrebbero essere trasportati, (z) in modo che, in conformità con il potere delle chiavi, essi possono pronunciare la sentenza di perdono o di ritenzione dei peccati. a) Poiché è manifesto che i sacerdoti non avrebbero potuto esercitare questo giudizio senza conoscere la causa; né avrebbero potuto osservare l'equità nell'imporre punizioni, se i detti fedeli avessero dichiarato i loro peccati solo in generale, e non piuttosto in modo specifico, e uno per uno. Da qui si è appreso che tutti i peccati mortali, di cui, dopo un diligente esame di se stessi, sono consapevoli, devono essere da penitenti enumerati in confessione, anche se quei peccati sono più nascosti, e commessi solo contro gli ultimi due precetti del decalogo, - peccati che a volte feriscono l'anima più gravemente, e sono più pericolosi, di quelli che sono commessi esteriormente. Per i peccati veniali, per i quali non siamo esclusi dalla grazia di Dio, e in cui cadiamo più frequentemente, sebbene siano giustamente e proficuamente, e senza alcuna presunzione dichiarata nella confessione, come dimostra l'usanza delle persone pie, tuttavia possano essere omessi senza colpa, ed essere espiati da molti altri rimedi.
Ma, mentre tutti i peccati mortali, anche quelli di pensiero, rendono gli uomini figli di ira, (b) e nemici di Dio, è necessario cercare anche per il perdono di tutti loro da Dio, con una confessione aperta e modesta. Perciò, mentre i fedeli di Cristo sono attenti a confessare tutti i peccati che accadono alla loro memoria, senza dubbio li mettono tutti a nudo davanti alla misericordia di Dio per essere perdonati: che coloro che agiscono diversamente, e consapevolmente trattengono certi peccati, non hanno posto nulla davanti alla grazia divina per essere perdonati attraverso il sacerdote: Perché se il malato si vergogna di mostrare la sua ferita al medico, la sua arte medica non cura ciò che non sa. Ci accorgiamo inoltre che quelle circostanze che cambiano la specie del peccato devono anche essere spiegate nella confessione, perché, senza di esse, i peccati stessi non sono interamente indicati dai penitenti, né sono noti chiaramente ai giudici; E non può essere che essi possano valutare correttamente la gravità dei delitti e imporre ai penitenti la punizione che dovrebbe essere inflitta, a causa loro. Da dove è irragionevole insegnare che queste circostanze sono state inventate da uomini oziosi; o, che una sola circostanza deve essere confessata, vale a dire, che si è peccato contro un fratello. Ma è anche empio affermare che la confessione, ordinata in questo modo, è impossibile, o chiamarla un macello di coscienze: Poiché è certo che nella Chiesa non è richiesto nient'altro ai penitenti, ma che, dopo che ciascuno si è esaminato diligentemente e ha scrutato tutte le pieghe e i recessi della sua coscienza, confessa quei peccati per i quali ricorderà di aver offeso mortalmente il suo Signore e Dio. mentre gli altri peccati, che non si verificano a lui dopo diligente pensiero, sono inteso per essere incluso nel suo insieme (c) in quella stessa confessione; per i quali diciamo con fiducia i peccati con il profeta; Dai miei peccati segreti purificami, o Signore. d) Ora, la stessa difficoltà di una confessione come questa, e la vergogna di far conoscere i propri peccati, potrebbe davvero sembrare una cosa grave, se non fosse alleviata dai tanti e così grandi vantaggi e consolazioni, che sono sicuramente elargiti dall'assoluzione a tutti coloro che si avvicinano degnamente a questo sacramento.
Per il resto, per quanto riguarda il modo di confessare segretamente a un solo sacerdote, anche se Cristo non ha proibito che una persona può,-in punizione dei suoi peccati, e per la sua umiliazione, così come per un esempio ad altri come per l'edificazione della Chiesa che è stato scandalizzato,-confessare i suoi peccati pubblicamente, tuttavia questo non è comandato da un precetto divino; né sarebbe molto prudente (e) ingiungere da qualsiasi legge umana, che i peccati, soprattutto quelli che sono segreti, dovrebbero essere resi noti da una confessione pubblica. Pertanto, mentre la confessione sacramentale segreta, che era in uso fin dall'inizio nella santa Chiesa, ed è ancora in uso, è sempre stata lodata dai santissimi e dai più antichi Padri con un grande e unanime consenso, la vana calunnia di coloro che sono manifestamente confutati, che non si vergognano di insegnare, che la confessione è estranea al comando divino, ed è un'invenzione umana, e che ha preso il suo sorgere dai Padri riuniti nel Concilio Lateranense: Infatti la Chiesa, per mezzo del Concilio Lateranense, non ordinò che i fedeli di Cristo confessassero, cosa che sapeva essere necessaria e che doveva essere istituita di diritto divino, ma che il precetto della confessione fosse rispettato, almeno una volta all'anno, da tutti e da ciascuno, quando avessero raggiunto anni di discrezione. Da qui, in tutta la Chiesa, l'usanza salutare è, per il grande beneficio delle anime dei fedeli, ora osservata, di confessare in quel momento più sacro e più accettabile della Quaresima, un'usanza che questo santo Sinodo approva molto e abbraccia, come pia e degna di essere mantenuta.
CAPITOLO VI. Sul ministero di questo sacramento e sull'assoluzione.
Ma, per quanto riguarda il ministro di questo sacramento, il santo Sinodo dichiara che tutte queste dottrine sono false e del tutto estranee alla verità del Vangelo, che estende perniciosamente il ministero delle chiavi a chiunque altro oltre ai vescovi e ai sacerdoti; Immaginando, contrariamente all'istituzione di questo sacramento, che quelle parole del nostro Signore, qualunque cosa si legherà sulla terra, sarà legato anche in cielo, e tutto ciò che si scioglierà sulla terra sarà sciolto anche in cielo, (f) e, i cui peccati si perdonano, sono perdonati la m, e i cui peccati si conservano, essi sono conservati, (g) sono stati in tal modo saggiamente indirizzati a tutti i fedeli di Cristo indifferentemente e indiscriminatamente, come che ognuno ha il potere di perdonare i peccati,-pubblici peccati di intendere con rimprovero, a condizione che colui che è rimproverato accetterà, e peccati segreti da una confessione volontaria fatta a qualsiasi individuo qualsiasi. Insegna anche, che anche i sacerdoti, che sono in peccato mortale, esercitare, attraverso la virtù dello Spirito Santo che è stato conferito in ordinazione, l'ufficio di perdonare i peccati, come i ministri di Cristo; e che il loro sentimento è errato chi sostiene che questo potere non esiste nei cattivi sacerdoti. Ma anche se l'assoluzione del sacerdote è la dispensa della generosità di un altro, tuttavia non è solo un ministero nudo, sia di annunciare il Vangelo, sia di dichiarare che i peccati sono perdonati, ma è alla maniera di un atto giudiziario, per cui la sentenza è pronunciata dal sacerdote come da un giudice: e quindi il penitente non dovrebbe confidare (h) nella propria fede personale, come a pensare che, anche se non vi è alcuna contrizione da parte sua, o nessuna intenzione da parte del sacerdote di agire seriamente e assolvere veramente, egli è tuttavia veramente e agli occhi di Dio assolto, a causa della sua sola fede. Perché né la fede senza la penitenza concederebbe alcuna remissione dei peccati; Né sarebbe altrimenti che più negligente della sua stessa salvezza, che, sapendo che un sacerdote, ma assolto lui in scherzo, non dovrebbe preoccuparsi pienamente di cercare un altro che avrebbe agito sul serio.
CAPITOLO VII. Sulla riserva dei casi.
Pertanto, poiché la natura e l'ordine di una sentenza richiedono questo, che la sentenza sia pronunciata solo su questi argomenti (a quel giudice), è sempre stata fermamente tenuta nella Chiesa di Dio, e questo Sinodo la ratifica come una cosa più vera, che l'assoluzione, che un sacerdote pronuncia su uno su cui non ha né una giurisdizione ordinaria né una giurisdizione deligata, dovrebbe essere di alcun peso. E ai nostri santissimi Padri è parso di grande importanza per la disciplina del popolo cristiano, che certi crimini più atroci e più atroci fossero assolti, non da tutti i sacerdoti, ma solo dai più alti sacerdoti: da cui i Sovrani Pontefici, in virtù della suprema potestà loro conferita nella Chiesa universale, hanno meritatamente potuto riservare, per il loro speciale giudizio, alcuni più gravi casi di delitti. Né è da dubitare, - vedendo che tutte le cose, che sono da Dio, sono ben ordinate - ma che questo stesso può essere legittimamente fatto da tutti i vescovi, ciascuno nella propria diocesi, per edificazione, tuttavia, non fino alla distruzione, in virtù della autorità, sopra (quella di) altri sacerdoti inferiori, consegnato loro sopra i loro sudditi, soprattutto per quanto riguarda i crimini a cui la censura della scomunica è annessa. Ma è conforme all'autorità divina che questa riserva di casi abbia effetto, non solo nella politica esterna, ma anche agli occhi di Dio. Tuttavia, per timore che qualcuno possa perire per questo motivo, è sempre stato molto piamente osservato nella detta Chiesa di Dio, che non vi è alcuna riserva in punto di morte, e che quindi tutti i sacerdoti possono assolvere tutti i penitenti qualsiasi da ogni tipo di peccati e censure qualsiasi: E poiché, salvo in quel punto della morte, i sacerdoti non hanno alcun potere nei casi riservati, tanto meno questo sia il loro sforzo, per persuadere i penitenti a riparare a giudici superiori e legittimi per il beneficio dell'assoluzione.
CAPITOLO VIII. Sulla necessità e sul frutto della Soddisfazione.
Infine, per quanto riguarda la soddisfazione, che è, di tutte le parti della penitenza, quella che è stata sempre raccomandata al popolo cristiano dai nostri Padri, così è quella specialmente che nella nostra epoca è, con il più alto pretesto della pietà, contestata da coloro che hanno un aspetto di pietà, ma hanno negato il potere di essa, (i) - il santo Sinodo dichiara, che è del tutto falso, ed estraneo alla parola di Dio, che la colpa (k) non è mai perdonata dal Signore, senza che l'intera punizione sia anche con essa perdonata. Per esempi chiari e illustri si trovano negli scritti sacri, per cui, oltre che dalla tradizione divina, questo errore è confutato nel modo più chiaro possibile. E in verità la natura della giustizia divina sembra esigere che essi, che per ignoranza hanno peccato prima del battesimo, siano ricevuti in grazia in un modo; e in un altro coloro che, dopo essere stati liberati dalla servitù del peccato e del diavolo, e dopo aver ricevuto il dono dello Spirito Santo, non hanno temuto, consapevolmente di violare il tempio di Dio, e di rattristare lo Spirito Santo. (m) E sembra che la clemenza divina, che i peccati non siano in tal modo saggiamente perdonati senza alcun sat è fac tion, come che, prendendone occasione, pensando peccati meno gravi, noi, offrendo come se fosse un insulto e un oltraggio allo Spirito Santo, (n) dovrebbe cadere in peccati più gravi, facendo tesoro di ira contro il Jay di ira. (o) Poiché, senza dubbio, queste punizioni soddisfacenti richiamano molto dal peccato, e controllare come se fosse con una briglia, e rendere penitenti più cauti e vigili per il futuro; Sono anche rimedi per i resti del peccato e, con atti delle virtù opposte, rimuovono le abitudini acquisite dalla vita malvagia.
Né c'è mai stato nella Chiesa di Dio un modo più sicuro per mettere da parte l'imminente castigo del Signore, di quanto gli uomini dovrebbero, con vero dolore di mente, praticare queste opere di penitenza. Aggiungete a queste cose, che, mentre noi così, facendo la soddisfazione, soffriamo per i nostri peccati, siamo resi conformi a Gesù Cristo, che soddisfatto per i nostri peccati, da cui tutta la nostra sufficienza è; avendo anche così un pegno molto sicuro, che se soffriamo con lui, saremo anche glorificati con lui. q) Ma neppure questa soddisfazione, che noi concediamo per i nostri peccati, è così nostra, da non essere per mezzo di Gesù Cristo. Perché noi che non possiamo fare nulla da noi stessi, come da noi stessi, possiamo fare tutte le cose, Lui che coopera, che ci rafforza. Così l'uomo non ha dove gloriarsi, ma tutta la nostra gloria è in Cristo. in cui viviamo; in cui meritiamo; in cui ci accontentiamo; producendo frutti degni di penitenza, che da lui hanno la loro efficacia; da lui sono offerti al Padre; e per mezzo di lui sono accettati dal Padre. Perciò i sacerdoti del Signore devono, per quanto lo Spirito e la prudenza suggeriranno, ingiungere soddisfazioni salutari e adeguate, secondo la qualità dei delitti e la capacità del penitente; Per timore che, se connivessero con i peccati e trattassero troppo indulgentemente con i penitenti, ordinando certe opere molto leggere per crimini molto gravi, siano resi partecipi dei peccati di altri uomini. Ma abbiano in vista, che la soddisfazione, che essi impongono, sia non solo per la conservazione di una nuova vita e una medicina di infermità, ma anche per la vendetta e la punizione dei peccati passati.
Anche gli antichi Padri credono e insegnano che le chiavi dei sacerdoti sono state date non solo per sciogliere, ma anche per legare. Ma non immaginavano che il sacramento della Penitenza fosse un tribunale di ira o di punizioni; come nessun cattolico ha mai pensato, da questo tipo di soddisfazioni da parte nostra, l'efficacia del merito e della soddisfazione di nostro Signore Gesù Cristo è oscurata, o in qualche modo diminuita: Quando gli innovatori cercano di capire, essi in tal modo mantengono una nuova o essere la penitenza est, in modo da falsare l'intera efficacia e l'uso della soddisfazione.
CAPITOLO IX. sulle opere di soddisfazione.
Il Sinodo insegna inoltre che così grande è la liberalità della munificenza divina, che siamo in grado per mezzo di Gesù Cristo di soddisfare Dio Padre, non solo con punizioni volontariamente intraprese da noi stessi per la punizione del peccato, o da quelli imposti a discrezione del sacerdote secondo la misura della nostra delinquenza, ma anche, che è una grande prova di amore, dai flagelli temporali inflitti da Dio e sopportati pazientemente da noi.
SUL SACRAMENTO DELL'UNZIONE ESTREMA
SECONDA SESSIONE
È parso bene anche al santo Sinodo, di subordinare, alla precedente dottrina sulla penitenza, la seguente sul sacramento dell'estrema unzione, che dai Padri è stato considerato come il completamento, non solo della penitenza, ma anche di tutta la vita cristiana, che dovrebbe essere una penitenza perpetua. In primo luogo, quindi, per quanto riguarda la sua istituzione, dichiara e insegna che il nostro più grazioso Redentore, che avrebbe avuto i suoi servitori in ogni momento dotati di rimedi salutari contro tutte le armi di tutti i loro nemici, come, negli altri sacramenti, ha preparato i più grandi aiuti, per cui, durante la vita, i cristiani possono preservare se stessi integri da ogni male spirituale più grave, così ha custodito la chiusura della vita, con il sacramento dell'estrema unzione, come con una difesa più ferma. Perché anche se il nostro avversario cerca e coglie le opportunità, per tutta la nostra vita, di essere in grado in qualsiasi modo di divorare le nostre anime; Eppure non c'è tempo in cui egli metta a dura prova tutti i poteri del suo mestiere per rovinarci completamente e, se può, per farci cadere persino dalla fiducia nella misericordia di Dio, come quando percepisce che la fine della nostra vita è vicina.
Capitolo I. Sull'istituzione del sacramento dell'estrema unzione.
Ora, questa sacra unzione degli infermi fu istituita da Cristo nostro Signore, come vero e proprio sacramento della nuova legge, insinuata proprio in Marco, ma raccomandata e promulgata ai fedeli da Giacomo Apostolo e fratello del Signore. Qualcuno di voi, dice, è malato? Porti i sacerdoti della Chiesa e preghino su di lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. e la preghiera della fede salverà il malato; e il Signore lo risusciterà, e se egli è nei peccati, gli saranno perdonati.(t) In quali parole, come la Chiesa ha imparato dalla tradizione apostolica, ricevuta di mano in mano, egli insegna la materia, la forma, il ministro proprio, e l'effetto di questo sacramento salutare. Per la Chiesa ha capito la questione di essere olio benedetto da un vescovo. Poiché l'unzione ben rappresenta la grazia dello Spirito Santo con la quale l'anima del malato è unta invisibilmente; e inoltre che le cui parole, “Con questa unzione,” &c.; sono la forma.
CAPITOLO II. Sull'effetto di questo sacramento.
Inoltre la cosa significata (v) e l'effetto di questo sacramento sono spiegati in queste parole; E la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo risusciterà, e se egli è nei peccati gli saranno perdonati. Perché ciò che qui significa è la grazia dello Spirito Santo; la cui unzione purifica i peccati, se ve ne sono ancora da espiare, come anche i resti dei peccati; e suscita e fortifica l'anima del malato, suscitando in lui una grande fiducia nella misericordia divina; in cui il malato, essendo sostenuto, sopporta più facilmente gli inconvenienti e i dolori della sua malattia; e più prontamente resiste alle tentazioni del diavolo che giace in attesa per il suo tallone; (w) e a volte ottiene la salute del corpo, quando opportuno per il benessere dell'anima.
CAPITOLO III. Sul ministro di questo sacramento e sul tempo in cui dovrebbe essere amministrato.
E ora per quanto riguarda la prescrizione di chi dovrebbe ricevere, e chi per amministrare questo sacramento, anche questo non è stato oscuramente consegnato nelle parole sopra citate. Poiché è anche dimostrato che i ministri propri di questo sacramento sono i presbiteri della Chiesa; in quel luogo, non gli anziani per età, o il più importante in dignità tra il popolo, ma, o vescovi, o sacerdoti da vescovi giustamente ordinati con l'imposizione delle mani del sacerdozio. (x) E 'anche dichiarato, che questa unzione deve essere applicata ai malati, ma soprattutto a coloro che giacciono in tale pericolo che sembrano essere in procinto di lasciare questa vita: da cui è anche chiamato il sacramento della partenza. E se i malati, dopo aver ricevuto questa unzione, guariscono, possono essere di nuovo aiutati dal soccorso di questo sacramento, quando cadono in un altro come pericolo di morte.
Pertanto, essi non sono in alcun modo da essere ascoltato, che, contro così manifesto e chiaro una frase (Y) dell'apostolo Giacomo, insegnano, o che questa unzione è un frutto umano o è un rito ricevuto dai Padri che non ha né un comando da Cod, né una promessa di grazia: né coloro che affermano che essa è già cessata, come se fosse solo da riferirsi alla grazia della guarigione nella chiesa primitiva; né quelli che dicono che il rito e l'uso che la santa Chiesa romana osserva nell'amministrazione di questo sacramento è ripugnante al sentimento dell'apostolo Giacomo, e che deve quindi essere cambiato in qualche altro: né infine coloro che affermano che questa estrema unzione può senza peccato essere contemned dai fedeli: perché tutte queste cose sono manifestamente in contrasto con le parole perspicue di un così grande apostolo. Né certamente la Chiesa romana, la madre e la padrona di tutte le altre chiese, osservano nulla nell'amministrare questa unzione, come re gards quelle cose che costituiscono la sostanza di questo sacramento, ma ciò che il beato Giacomo ha prescritto. Né ci può essere disprezzo di un così grande sacramento senza un peccato atroce, e un danno allo Spirito Santo stesso. Queste sono le cose che questo santo Sinodo ecumenico professa e insegna e propone a tutti i fedeli di Cristo, per essere creduti e tenuti, toccando i sacramenti della Penitenza e dell'Estrema Unzione. E consegna i seguenti canoni da conservare inviolabilmente; e condanna e anatematizza coloro che affermano ciò che è contrario ad esso.
SUL SACRAMENTO PIÙ SANTO DELLA PENANZA
PRIMI CANONI
Se qualcuno dice che nella Chiesa cattolica la Penitenza non è veramente e propriamente un sacramento, istituito da Cristo nostro Signore per riconciliare i fedeli a Dio, tutte le volte che cadono in peccato dopo il battesimo; Che sia anatema.
Se qualcuno, confondendo i sacramenti, dice che il battesimo è esso stesso il sacramento della Penitenza, come se questi due Sacramenti non fossero distinti, e che quindi la Penitenza non è giustamente chiamata una seconda tavola dopo il naufragio; Che sia anatema.
CANON III.-Se qualcuno dice che quelle parole del Signore Salvatore, Ricevi lo Spirito Santo, di cui perdonerai i peccati, sono loro perdonati, e di cui conserverai i peccati, sono trattenute, (z) non devono essere intese del potere di perdonare e di trattenere i peccati nel sacramento della penitenza, come la Chiesa cattolica li ha sempre capiti fin dall'inizio; ma li strappa, contrariamente all'istituzione di questa sacralità, al potere di predicare il Vangelo; Che sia anatema.
Se qualcuno nega che, per l'intera e perfetta remissione dei peccati, sono necessari tre atti nel penitente, che sono come la materia del sacramento della Penitenza, per intendere, contrizione, confessione e soddisfazione, che sono chiamati le tre parti della penitenza; o dice che ci sono solo due parti di penitenza, vale a dire, i terrori con cui la coscienza è colpita su essere convinto del peccato, e la fede, generata (a) dal Vangelo, o dalla assoluzione, per cui si crede che i suoi peccati sono perdonati lui per mezzo di Cristo; Che sia anatema.
CANON V. – Se qualcuno dice che la contrizione che si acquisisce per mezzo dell’esame, della raccolta e della detestazione dei peccati, in cui uno pensa ai suoi anni nell’amarezza della sua anima, (b) meditando sulla tristezza, sulla moltitudine, sulla sporcizia dei suoi peccati, sulla perdita della beatitudine eterna e sulla dannazione eterna che ha subito, avendo con essa lo scopo di una vita migliore, – non è un dolore vero e proficuo, non si prepara alla grazia, ma rende un uomo un ipocrita e un peccatore più grande; in fine, che questa (contrizione) è un dolore forzato e non libero e volontario; Che sia anatema.
CANONE VI.-Se qualcuno nega che la confessione sacramentale è stata istituita, o è necessaria per la salvezza, di diritto divino; o dice che il modo di confessare segretamente a un solo sacerdote, che la Chiesa ha sempre osservato fin dal principio, e osserva, è estraneo all'istituzione e al comando di Cristo, ed è un'invenzione umana; Che sia anatema.
Se qualcuno dice che, nel sacramento della Penitenza, non è necessario, di diritto divino, per la remissione dei peccati, confessare tutti e singolari i peccati mortali che dopo la dovuta e diligente precedente meditazione sono ricordati, anche quelli (peccati mortali) che sono segreti, e quelli che si oppongono ai due ultimi comandamenti della Decalogtie, come anche le circostanze che cambiano la specie di un peccato; ma (saith) che tale confessione è utile solo per istruire e consolare il penitente, e che è stato di vecchia data solo osservato al fine di imporre una soddisfazione canonica; o dice che essi, che si sforzano di confessare tutti i loro peccati, non vogliono lasciare nulla alla misericordia divina per perdonare; o, infine, che non è lecito confessare peccati veniali; Che sia anatema.
CANON VIII.-Se qualcuno dice che la confessione di tutti i peccati, come si osserva nella Chiesa, è impossibile, ed è una tradizione umana da abolire da parte dei pii; o che tutti e ciascuno dei fedeli di Cristo, di entrambi i sessi, non sono obbligati a farlo una volta all'anno, in conformità con la costituzione del grande Concilio Lateranense, e che, per questo motivo, i fedeli di Cristo devono essere persuasi a non confess durante la Quaresima; Che sia anatema.
CANON IX.-Se qualcuno dice che l'assoluzione sacramentale del sacerdote non è un atto giudiziario, ma un semplice ministero di pronunciare e dichiarare i peccati da perdonare a colui che confessa; solo se crede di essere assolto, o (anche se) il sacerdote assolve non sul serio, ma per scherzo; o dice che la confessione del penitente non è richiesta, affinché il sacerdote possa assolverlo; Che sia anatema.
CANONE X.-Se qualcuno dice che i sacerdoti, che sono in peccato mortale, non hanno il potere di legare e di perdere; o che non solo i sacerdoti sono ministri dell'assoluzione, ma che a tutti e a ciascuno dei fedeli di Cristo si dice: Tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato anche in cielo. e tutto ciò che scioglierete sulla terra, sarà sciolto anche in cielo; e, di cui perdonerete i peccati, gli saranno perdonati; e i cui peccati tu conserverai, saranno conservati; in virtù dei quali ciascuno può assolvere dai peccati, cioè dai peccati pubblici solo con la riprensione, a condizione che colui che è rimproverato ceda ad essi, e dai peccati segreti con una confessione volontaria; Che sia anatema.
CANON XI.-Se qualcuno dice che i vescovi non hanno il diritto di riservare i casi a se stessi, se non per quanto riguarda la politica esterna, e che quindi la riserva dei casi non ostacola, ma che un sacerdote può veramente assolvere da casi riservati; Che sia anatema.
CANON XII.-Se qualcuno dice che Dio rimette sempre l'intero castigo insieme con la colpa, e che la soddisfazione dei penitenti non è altro che la fede con cui essi apprendono (f) che Cristo ha soddisfatto per loro; Che sia anatema.
Se qualcuno dice che la soddisfazione per i peccati, per quanto riguarda la loro punizione temporale, è ora resa a Dio, per i meriti di Gesù Cristo, con le pene inflitte da Lui, e pazientemente sopportate, o da quelli ingiunti dal sacerdote, né anche da quelli volontariamente intrapresi, come da digiuni, preghiere, elemosine, o da altre opere anche di pietà; e che, quindi, la migliore penitenza è semplicemente una nuova vita; Che sia anatema.
CANON XIV.-Se qualcuno dice che la soddisfazione, con la quale gli enitents redimere i loro peccati per mezzo di Gesù Cristo, non sono un culto di Dio, ma le tradizioni degli uomini, che oscurano la dottrina della grazia, e il vero culto di Dio, e il beneficio stesso della morte di Cristo; Che sia anatema.
CANON XV.-Se qualcuno dice che le chiavi sono date alla Chiesa, solo per sciogliere, non anche per legare; e che, pertanto, i sacerdoti agiscono in contrasto con lo scopo(g) delle chiavi, e in contrasto con l'istituzione di Cristo, quando impongono punizioni a coloro che confessano; e che è una finzione che, dopo che la punizione eterna, in virtù delle chiavi, è stata rimossa, rimane per la maggior parte una punizione temporale da estinguere; Che sia anatema.
SUL SACRAMENTO DELL'UNZIONE ESTREMA
SECONDI CANONI
Se qualcuno dice che l'estrema unzione non è veramente e propriamente un sacramento, istituito da Cristo nostro Signore e promulgato dal beato apostolo Giacomo; ma è solo un rito ricevuto dai Padri, o un frutto umano; Che sia anatema.
CANON II.-Se qualcuno dice che la sacra unzione degli infermi non conferisce grazia, né rimette il peccato, né consola (h) gli infermi; ma che è già cessata, come se fosse di vecchia data solo la grazia di lavorare le cure; Che sia anatema.
SULLA RIFORMA
CANON III.-Se qualcuno dice che il rito e l'uso dell'estrema unzione, che la santa Chiesa romana osserva, è ripugnante al sentimento del beato apostolo Giacomo, e che deve quindi essere cambiato, e può, senza peccato, essere condannato dai cristiani; Che sia anatema.
CANON IV.-Se qualcuno dice che i presbiteri della Chiesa, che il beato Giacomo esorta a portare per ungere i malati, non sono i sacerdoti che sono stati ordinati da un vescovo, ma gli anziani in ogni comunità, e che per questa causa un sacerdote da solo non è il ministro proprio dell'estrema unzione; Che sia anatema.
SULLA RIFORMA
TERZO DECRETO
Proem.
È compito dei vescovi ammonire i loro sudditi, specialmente quelli incaricati della cura delle anime, del loro dovere.
Considerando che è propriamente l'ufficio dei vescovi di rimproverare i vizi di tutti coloro che sono loro soggetti, questa dovrà essere principalmente la loro cura, che i chierici, specialmente quelli nominati per la cura delle anime, siano irreprensibili; e che non conducano, con la loro connivenza, una vita disordinata; Se, infatti, subiscono una condotta malvagia e corrotta, come potranno rimproverare i laici per i loro vizi, quando essi stessi possono essere da loro zittiti con una sola parola, per il fatto che essi subiscono che i chierici siano peggiori di loro? E con quale libertà i sacerdoti potranno correggere i laici, quando dovranno rispondere in silenzio a se stessi, di aver commesso le stesse cose che rimproverano? Pertanto, i vescovi incaricheranno il loro clero, di qualsiasi rango essi siano, di essere una guida per il popolo di Dio loro affidato, nella condotta, nella conservazione e nella dottrina; Ricordando ciò che è scritto, sii santo, perché anch'io sono santo. E, piacevolmente all'ammonizione dell'apostolo, Non diano offesa ad alcuno, affinché il loro ministero non sia biasimato; Ma in ogni cosa si mostrino come ministri di Dio, affinché non si compia in loro la parola del profeta: I sacerdoti di Dio contaminano i santuari e disprezzano la legge. Ma, affinché i suddetti vescovi possano essere in grado di eseguire questo con maggiore libertà, e non possono essere ostacolati in esso con qualsiasi pretesto qualsiasi, lo stesso sacro e santo, ocecumenico e generale Sinodo di Trento, lo stesso legato e nunzi della Sede Apostolica che presiede in esso, ha ritenuto opportuno che questi canoni in seguito essere stabilito e decretato.
CAPITOLO I. Se uno qualsiasi, essendo proibito, o interdetto, o sospeso, anticipo agli ordini, essi sono puniti.
considerando che è più supplicante e sicuro per colui che è soggetto, rendendo la dovuta obbedienza a coloro che lo sovrastano, servire in un ministero inferiore, piuttosto che, allo scandalo di coloro che lo sovrastano, aspirare alla dignità di un grado più elevato; a colui al quale l'ascesa agli ordini sacri sarà stata interdetta dal suo stesso prelato, per qualsiasi causa, anche a causa di qualche crimine segreto, o in qualsiasi modo, anche extragiudiziale; e a colui che sarà stato sospeso dai suoi ordini, o gradi e dignità ecclesiastiche; nessuna licenza, concessa contro la volontà di quel prelato, per farsi promuovere, né alcun ripristino a precedenti ordini, gradi, dignità e onori, sarà di alcun beneficio.
CAPITOLO II.
Se un vescovo impartisce ordini di qualsiasi tipo a uno non soggetto a lui, anche se domestico, senza l'esplicito consenso del prelato proprio di quell'individuo, entrambi saranno soggetti a una punizione designata.
E poiché alcuni vescovi di chiese che sono in partibus infidelium, (nei distretti dei non credenti), non avendo né clero né popolo cristiano, ed essendo in un modo vagabondi, non avendo una sede fissa, e cercando non le cose di Cristo, ma le pecore di altri senza la conoscenza del proprio pastore, trovandosi proibito da questo santo Sinodo di esercitare funzioni episcopali nella diocesi di un altro, senza l'esplicito permesso dell'ordinario del luogo, e quindi solo nei confronti di coloro che sono soggetti a detto ordinario, fanno, per un'evasione e in disprezzo della legge, della propria sconsideratezza scegliere come fosse una cattedra episcopale in un luogo che non è di alcuna diocesi, e presumere di contrassegnare con il carattere clericale, e di promuovere anche ai sacri ordini del sacerdozio, tutti quelli che vengono a loro, anche se non hanno lettere commendative dai propri vescovi, o prelati; da cui avviene per la maggior parte, che, le persone ordinate che sono solo poco adatti, e sono istruiti e ignoranti, e che sono stati respinti dai loro vescovi come incapaci e indegni, essi non sono in grado di svolgere correttamente gli uffici divini, né di amministrare i sacramenti della Chiesa: nessuno dei vescovi, che sono chiamati titolari, anche se possono risiedere, o rimanere in un luogo all'interno di nessuna diocesi, anche se è esentato, o in un monastero di qualsiasi ordine, in virtù di qualsiasi privilegio concesso loro di promuovere durante un certo tempo come viene a loro, può ordinare, o di promuovere a qualsiasi ordine sacro o minore, o anche alla prima tonsura, il soggetto di un altro vescovo, anche con il pretesto del suo essere il suo domestico nutrito costantemente alla propria tavola, senza l'espresso consenso di, o senza lettere demissory dal proprio vescovo. Il contravventore è ipso jure sospeso per un anno dall'esercizio delle funzioni pontificie; e la persona così promossa sarà allo stesso modo sospesa dall'esercizio degli ordini così ricevuti, per tutto il tempo che al proprio prelato sembrerà opportuno.
CAPITOLO III. Il vescovo può sospendere i suoi chierici, che sono stati impropriamente promossi da un altro, se li trova incompetenti.
Il vescovo può sospendere, per il tempo che gli sembrerà opportuno, dall'esercizio degli ordini ricevuti, e può interdire dal ministero presso l'altare, o dall'esercizio delle funzioni di qualsiasi ordine, uno qualsiasi dei suoi chierici, in particolare quelli che sono in ordini sacri, che sono stati, senza il suo precedente esame e lettere encomiative, promosso da qualsiasi autorità di sorta; anche se saranno stati approvati come competenti da colui che li ha ordinati, ma che egli stesso troverà poco adatti e in grado di celebrare gli uffici divini o di amministrare i sacramenti della Chiesa.
CAPITOLO IV. Nessun chierico sarà esente dalla correzione del vescovo, anche al di fuori del tempo della visitazione.
Tutti i prelati delle chiese, che dovrebbero diligentemente applicare se stessi per correggere gli eccessi dei loro sudditi, e dalla cui giurisdizione, dagli statuti di questo santo Sinodo, nessun chierico è, con il pretesto di qualsiasi privilegio, considerato schermato, in modo da non poter essere visitato, punito e corretto, in conformità con le nomine dei canonici, a condizione che tali prelati siano residenti nelle loro chiese, avranno il potere, come delegati per questo fine della Sede Apostolica, di correggere e punire, anche al di fuori dei tempi di visita, tutti i chierici secolari, comunque esentati, che sarebbero altrimenti soggetti alla loro giurisdizione, per i loro eccessi, crimini e delinquenze, ogni volta che, e quando ce ne sarà bisogno; nessuna esenzione, dichiarazione, consuetudine, sentenza, giuramento, concordato, che vincolino solo gli autori dello stesso, essendo di qualsiasi utilità per detti chierici, o per i loro parenti, cappellani, domestici, agenti, o per qualsiasi altro, in vista e in considerazione di detti chierici esentati.
CAPITOLO V. La giurisdizione dei Conservatori è limitata entro certi limiti.
Inoltre, considerando che varie persone, con l'eccezione che diversi torti e fastidi sono inflitti loro nei loro beni, possedimenti e diritti, ottengono che alcuni giudici siano suppliti per mezzo di lettere conservatorio, per proteggerli e difenderli da tali fastidi e torti, e per mantenerli e tenerli in possesso, o quasi-possesso, dei loro beni, proprietà e diritti, senza subire loro di essere molestati in esso; e che pervertono queste lettere, in molti modi, in un significato malvagio del tutto opposto all'intenzione del donatore;-quindi, queste lettere conservatory, qualunque siano le loro clausole o decreti, qualunque siano i giudici supplenti, o sotto qualsiasi altro tipo di pretesto o colore, queste lettere possono essere state concesse, non si avvalgono di alcuna, di quale dignità e condizione, anche se un ## CAPITOLO, in modo da schermare la parte dall'essere in grado di essere, in cause criminali e miste, accusata e convocata, e dall'essere esaminata e contestata davanti al proprio vescovo, o ad altro superiore ordinario; o impedirgli di essere liberamente citato dinanzi al giudice ordinario, in materia di diritti che possono essere invocati in quanto gli sono stati ceduti. Anche nelle cause civili, se egli è l'attore, sarà ora lecito per lui di portare uno per il giudizio davanti ai suoi giudici conservatorio.
E se, in quelle cause in cui egli sarà il convenuto, accadrà che il conservatore scelto da lui deve essere dichiarato dal ricorrente di essere uno sospettato da lui, o se qualsiasi controversia è sorta tra i giudici stessi, il conservatore a intendere e l'ordinario, per quanto riguarda la competenza della giurisdizione, la causa non sarà proceduto con, fino a quando da arbitri, scelti in forma giuridica, una decisione deve essere venuto in relazione a detto sospetto, o competenza della giurisdizione. Queste lettere del conservatorio non possono essere di alcuna utilità per i familiari di detta parte, che hanno l’abitudine di controllarsi da soli, se non a due, e ciò a condizione che vivano a sue spese. Nessuno potrà beneficiare di tali lettere per un periodo superiore a cinque anni. Inoltre, non è lecito per i giudici conservatori avere un tribunale fisso. Per quanto riguarda le cause che riguardano i salari e le persone indigenti, il decreto di questo santo Sinodo rimarrà in vigore. Ma le università generali, i collegi di medici o studiosi, i luoghi appartenenti ai Regolari, come anche gli ospedali in cui l'ospitalità è effettivamente esercitata, e le persone appartenenti a dette università, college, luoghi e ospedali non devono essere considerati inclusi nel presente canone, ma devono essere considerati e sono completamente esentati.
CAPITOLO VI. Una pena è decretata contro i chierici, che, essendo in ordini sacri, o in possesso di benefici, non indossare un abito che supplica il loro Ordine.
E poiché, sebbene l'abitudine non renda il monaco, è tuttavia necessario che i chierici indossino sempre un abito adatto al loro ordine, affinché con la decenza del loro abbigliamento esteriore possano mostrare la correttezza interiore dei loro costumi; ma a tale passo, in questi giorni, hanno il disprezzo della religione e la sconsideratezza di alcuni cresciuti, come questo, facendo poco conto della propria dignità e dell'onore clericale, indossano anche in pubblico l'abito di laici - mettendo i piedi in diversi percorsi, uno di Dio, l'altro della carne; - per questa causa, tutte le persone ecclesiastiche, comunque esentati, che sono sia in ordini sacri o in possesso di qualsiasi tipo di dignità, personaggi, o altri uffici, o benefici ecclesiastici; se, dopo essere stati ammoniti dal proprio vescovo, anche da un editto pubblico, non devono indossare un abito che diventa clericale, adatto al loro ordine e alla loro dignità, e in conformità con l'ordinanza e il mandato di detto vescovo, possono e dovrebbero essere costretti a farlo, con la sospensione dai loro ordini, ufficio, beneficio, e dai frutti, ricavi e proventi di detti benefici; e anche, se, dopo essere stati una volta rimproverati, offendono di nuovo qui, (devono essere costretti) anche con la privazione di detti uffici e benefici; conformemente alla costituzione di Clemente V. pubblicata nel Consiglio di Vienne, e che inizia Quoniam, che è rinnovato e ampliato.
CAPITOLO VII. Gli omicidi volontari non devono mai essere ordinati: in che modo devono essere ordinati gli omicidi involontari.
considerando che anche colui che ha ucciso il suo vicino intenzionalmente e in attesa di lui, deve essere portato via dall'altare, (q) perché ha commesso volontariamente un omicidio; anche se tale reato non è stato provato dal processo ordinario della legge, né è altrimenti pubblico, ma è segreto, tale uno non può mai essere promosso a ordini sacri; né sarà lecito concedergli alcun beneficio ecclesiastico, anche se non hanno cura delle anime; ma sarà per sempre escluso da ogni ordine, beneficio e ufficio ecclesiastico. Ma se si sostiene che l'omicidio non è stato commesso di proposito, ma accidentalmente, o quando si respinge la forza con la forza per potersi difendere dalla morte, in modo tale che, per una sorta di diritto, dovrebbe essere concessa una dispensa, anche per il ministero degli ordini sacri, e dell'altare, e per qualsiasi tipo di beneficio qualsiasi e dignità, - il caso sarà affidato all'Ordinario del luogo, o, se vi è una causa per esso, al metropolita, o al vescovo più vicino; che non sarà in grado di dispensare, senza aver preso conoscenza del caso, e dopo che le preghiere e le accuse sono state dimostrate, e non altrimenti.
CAPITOLO VIII. Nessuno, in virtù di alcun privilegio, punirà i chierici di un altro.
Inoltre, poiché vi sono varie persone, alcune delle quali sono anche veri pastori e hanno le proprie pecore, che cercano anche di governare le pecore degli altri e talvolta prestano la loro attenzione in modo tale ai sudditi degli altri da trascurare la cura dei propri; nessuno, anche se di dignità episcopale, che possa avere per privilegio il potere di punire i sudditi di un altro, potrà in alcun modo procedere contro chierici non soggetti a lui, in particolare contro quelli che sono in ordini sacri, siano essi colpevoli di un crimine sempre così atroce; salvo che con l'intervento del vescovo proprio di detti chierici, se tale vescovo è residente nella propria chiesa, o della persona che può essere supplente da detto vescovo: in caso contrario, il procedimento e tutte le sue conseguenze sono del tutto inefficaci.
CAPITOLO IX. I benefici di una diocesi non devono, con alcun pretesto, essere uniti ai benefici di un'altra diocesi.
E poiché è con molto buon motivo che le diocesi e le parrocchie sono state distinte, e ad ogni gregge sono stati assegnati i loro pastori propri, e alle chiese inferiori i loro rettori, ciascuno per prendersi cura delle proprie pecore, in modo che l'ordine ecclesiastico non possa essere confuso, o una stessa chiesa appartenga in qualche modo a due diocesi, non senza gravi inconvenienti a coloro che vi sono soggetti; i benefici di una diocesi, siano essi anche chiese parrocchiali, vicari perpetui, benefici semplici, prestimonie o porzioni prestimoniali, non saranno uniti in perpetuo a un beneficio, monastero, collegio, o anche a un luogo pio, di un'altra diocesi, nemmeno per aumentare il culto divino, o il numero di beneficiari, o per qualsiasi altra causa; così qui spiegando il decreto di questo santo Sinodo sul tema di queste unioni.
CAPITOLO X. I benefici regolari sono conferiti ai Regolari.
I benefici dei Regolari che sono stati abituati ad essere concessi in titolo ai Regolari professi, quando si rendano vacanti con la morte del titolare in carica, o con le sue dimissioni, o in altro modo, saranno conferiti solo ai religiosi di quell'ordine, o a persone che saranno assolutamente tenute a prendere l'abitudine e fare quella professione, e a nessun altro, affinché non possano indossare un indumento che è tessuto di lana e lino insieme. r)
CAPITOLO XI. Quelli trasferiti ad un altro ordine rimarranno sotto obbedienza in recinzione, e saranno incapaci di benefici secolari.
Ma poiché i Regolari, dopo essere stati trasferiti da un ordine all'altro, di solito ottengono facilmente il permesso dal loro superiore di rimanere fuori dal loro monastero, per cui viene data l'occasione del loro vagabondare e apostatare; nessun prelato o superiore di qualsiasi ordine sarà autorizzato, in virtù di qualsiasi facoltà, ad ammettere alcun individuo all'abitudine e alla professione, se non con l'idea che rimarrà perennemente in recinzione sotto obbedienza al proprio superiore, nell'ordine stesso in cui è trasferito; E uno così trasferito, anche se è un canonico regolare, sarà del tutto incapace di benefici secolari, anche di cure.
CAPITOLO XII. Nessuno può ottenere un diritto di patronato, se non per mezzo di una fondazione o di una dotazione.
Nessuno, inoltre, di qualsiasi dignità ecclesiastica o secolare, può, o dovrebbe, ottenere o acquisire un diritto di patronato, per qualsiasi altra ragione, se non che ha fondato e costruito di nuovo una chiesa, un beneficio o una cappella; o che ha dotato con competenza, con le proprie risorse proprie e patrimoniali, uno o più già eretti, che, tuttavia, è senza una dotazione sufficiente. Ma, in caso di tale fondazione o dotazione, la sua istituzione sarà riservata al vescovo, e non a qualche altra persona inferiore.
CAPITOLO XIII. La presentazione è fatta all'Ordinario; in caso contrario, la presentazione e l'istituzione sono nulle.
Inoltre, non sarà lecito per un protettore, con il pretesto di qualsiasi privilegio, presentare nessuno, in qualsiasi modo, ai benefici che sono sotto il suo diritto di patrocinio, tranne al vescovo ordinario del luogo, al quale apparterrebbe il provvedere, o l'istituzione a, il suddetto beneficio, che il privilegio cessa, di diritto; in caso contrario, la presentazione e l'istituzione eventualmente seguita sono nulle e, in quanto tali, reputate.
CAPITOLO XIV. Che la Messa, l'Ordine e la Riforma saranno successivamente trattati.
Il santo Sinodo dichiara, inoltre, che, nella prossima Sessione, che ha già decretato è quello di beholden il venticinquesimo giorno di gennaio, dell'anno successivo, MDLII,-Essa, insieme con il sacrificio della messa, si applica anche a, e trattare del sacramento dell'ordine, e che il soggetto della riforma sarà perseguito.
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